61994B0308

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 17 FEBBRAIO 1995. - CASCADES SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - PAGAMENTO DI AMMENDA - GARANZIA BANCARIA - PROCEDIMENTO SOMMARIO. - CAUSA T-308/94 R.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00265


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione che infligge un' ammenda ° Presupposti per la concessione ° Costituzione di una cauzione ° Ammissibilità ° Circostanze eccezionali ° Concessione di un termine per la costituzione della cauzione subordinata a condizioni volte a tutelare gli interessi della Comunità in caso di deterioramento, nel frattempo, della situazione finanziaria della richiedente

(Trattato CE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

Massima


Il giudice del procedimento sommario può disporre la sospensione dell' obbligo imposto all' impresa richiedente di costituire una cauzione bancaria a garanzia del pagamento dell' ammenda inflittale soltanto in presenza di circostanze eccezionali che possono derivare, segnatamente, dal fatto che l' impresa si trova nell' impossibilità di costituire la garanzia necessaria.

Le difficoltà che, a causa della propria situazione finanziaria, la richiedente incontra nell' ottenere da una banca la garanzia richiesta dalla Commissione non possono essere ritenute insormontabili per il solo motivo che l' intervento della banca è subordinato all' impegno di altre società del gruppo dal quale la richiedente dipende.

Una sospensione dell' obbligo di costituire la cauzione può giustificarsi tenuto conto del tempo necessario all' effettuazione delle pratiche imposte da tale impegno. La concessione di un termine per la costituzione della cauzione, corrispondente a tale vincolo, deve tuttavia essere subordinata a condizioni volte a tutelare gli interessi della Comunità in caso di deterioramento, nel frattempo, della situazione finanziaria della richiedente.

Parti


Nel procedimento T-308/94 R,

Cascades SA, società di diritto francese, con sede in Bagnolet (Francia), con gli avv.ti Jean-Louis Fourgoux, Jean-Patrice de La Laurencie, del foro di Parigi, e Jean-Yves Art, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Lyal, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, dipendente pubblico nazionale messo a disposizione della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la domanda:

° di sospensione, fino all' esito del procedimento di merito nella causa T-308/94, dell' esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 ° Cartoncino; GU L 243, pag. 1), nella parte in cui infliggono alla richiedente il pagamento di un' ammenda di 16,2 milioni di ECU entro il 4 novembre 1994;

° di sospensione, a titolo conservativo, dell' esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione finché non sia statuito in ordine alla presente domanda di provvedimenti urgenti o fino alla data che il presidente del Tribunale vorrà fissare,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 Il 13 luglio 1994 la Commissione ha emanato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 ° Cartoncino), rettificata con decisione 26 luglio 1994 e pubblicata, come rettificata, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la "decisione"). Secondo l' art. 1 della decisione, i 19 fornitori di cartoncino ivi elencati, fra i quali la richiedente, hanno infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato per aver partecipato ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986, nell' ambito dei quali hanno svolto diverse attività in contrasto con la concorrenza nel mercato comune, riassunte nello stesso art. 1.

2 L' art. 3 della decisione infligge alla richiedente un' ammenda pari a 16,2 milioni di ECU per le infrazioni contestate all' art. 1. L' art. 4 prevede che le ammende inflitte in forza dell' art. 3 vengano versate in ECU, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione.

3 Con lettera 1 agosto 1994 la Commissione ha notificato la decisione alla richiedente. Nella stessa lettera precisava che, se la richiedente avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, essa non avrebbe proceduto alla riscossione in pendenza del procedimento dinanzi al detto giudice, purché il credito avesse prodotto interessi, a decorrere dalla data di scadenza del termine di pagamento, e purché fosse fornita, al massimo entro tale data, una garanzia bancaria accettabile dalla stessa e pari al debito in linea capitale oltre ad interessi o maggiorazioni.

4 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 1994, la richiedente ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE, un ricorso volto all' annullamento della decisione, nella parte in cui la riguarda, o, in subordine, alla riduzione dell' ammenda inflittale in forza dell' art. 3 della decisione stessa.

5 Con separata istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1994, la richiedente ha chiesto, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE, in primo luogo che sia disposta la sospensione dell' esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione, nella parte in cui le infliggono il pagamento di un' ammenda di 16,2 milioni di ECU, fino all' esito del procedimento di merito nella causa T-308/94, e, in secondo luogo, che il presidente del Tribunale ordini alla Commissione, a titolo conservativo, di non procedere alla riscossione dell' ammenda inflittale dagli artt. 3 e 4 della decisione finché non si statuisca sulla domanda di provvedimenti urgenti o fino alla data che il presidente vorrà fissare.

6 La Commissione ha presentato osservazioni sulla presente domanda di provvedimenti urgenti il 18 novembre 1994. Le parti hanno svolto le proprie difese orali il 25 novembre 1994.

7 In sede di audizione il 25 novembre 1994, le parti sono state invitate dal presidente del Tribunale a proseguire le trattative che avevano avviato al fine di eliminare le divergenze in ordine alla valutazione dei dati economici in discussione e di giungere, ove possibile, ad un accordo idoneo a porre fine alla controversia sottoposta al giudice del procedimento sommario. Il presidente del Tribunale le ha invitate altresì a trasmettergli il risultato dei colloqui entro una settimana a decorrere dall' audizione, tanto sotto forma di documento unico contenente l' accordo raggiunto, quanto sotto forma di relazioni separate contenenti le rispettive conclusioni. Con lettere 2 dicembre 1994 le parti hanno chiesto una dilazione del termine per la presentazione di questi documenti, domanda accolta dal presidente con lettera in pari data. Una nuova dilazione è stata chiesta con lettere 8 dicembre 1994 e concessa il 9 dicembre successivo. Infine, con lettere 15 dicembre 1994, termine ultimo concesso, le parti hanno informato il presidente del Tribunale che i negoziati non erano sfociati in un accordo. Le lettere 8 e 15 dicembre 1994, unitamente alle copie della corrispondenza intercorsa nell' ambito dei negoziati, contengono spiegazioni in ordine allo svolgimento di questi ultimi e alle rispettive posizioni delle parti.

In diritto

Argomenti dedotti dalle parti prima dell' audizione

8 Quanto alla portata della domanda, la richiedente rileva preliminarmente che il solo punto controverso tra essa e la Commissione consiste nello stabilire se la sospensione dell' esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione debba essere subordinata alla prestazione di una garanzia bancaria che copra l' eventuale pagamento dell' ammenda, maggiorato dei relativi interessi.

9 Per rispondere alla questione, secondo la richiedente non occorre esaminare se ricorrano tutti i presupposti fissati dal regolamento di procedura per la concessione della sospensione dell' esecuzione di un provvedimento, bensì verificare unicamente se sia legittima la richiesta di una garanzia bancaria. Orbene, secondo la giurisprudenza, una deroga a questo onere sarebbe giustificata in "circostanze eccezionali", quali ricorrerebbero nel caso di specie.

10 In proposito la richiedente fa riferimento anzitutto alla propria situazione finanziaria. Essa si richiama, di volta in volta, alle perdite che avrebbe subito, alla propria situazione di tesoreria, ai propri impegni nei confronti di talune istituzioni finanziarie nonché alle pratiche che avrebbe avviato al fine di ottenere la garanzia chiesta dalla Commissione. Al termine di questa analisi, la richiedente dichiara di essere nell' impossibilità di costituire la garanzia richiesta.

11 La richiedente fa riferimento altresì alla situazione finanziaria della propria società capogruppo (in prosieguo: la "CPI") nonché a quella della società che detiene la maggioranza del capitale della capogruppo (in prosieguo: la "Cascades Inc."). Nessuna di queste società sarebbe in grado di fornire la garanzia richiesta o di intervenire presso le banche affinché queste concedano la garanzia per conto della richiedente. Quanto alla CPI, la richiedente rileva che essa si trova in una situazione finanziaria particolarmente precaria. In proposito, si rilevano le perdite che detta società avrebbe accumulato, i suoi impegni finanziari nonché la precarietà della situazione finanziaria delle sue controllate, tra le quali la richiedente stessa. Per quanto riguarda la Cascades Inc., essa sarebbe titolare soltanto di una partecipazione indiretta nella richiedente, pari, in ultima analisi, a meno del 50%. Anche questa società verserebbe in una difficile situazione finanziaria, in quanto avrebbe subito perdite considerevoli e il suo indebitamento resterebbe notevole rispetto ai fondi propri. Una decisione degli amministratori della società di impegnare il proprio attivo al fine di consentire alla richiedente di ottenere la garanzia richiesta potrebbe, in queste circostanze, essere ritenuta atto generatore di responsabilità nei confronti degli azionisti della società.

12 Qualora il giudice del procedimento sommario ritenesse necessario verificare la sussistenza dei presupposti di cui all' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura per la concessione di provvedimenti provvisori, la richiedente afferma che nel caso di specie i detti presupposti sussistono e che, pertanto, occorre disporre la sospensione dell' esecuzione richiesta.

13 La richiedente sottolinea anzitutto che, atteso che il termine per il pagamento dell' ammenda o, in mancanza, per la costituzione della garanzia bancaria scade il 4 novembre 1994, la Commissione sarebbe legittimata ad avviare la procedura di riscossione dell' ammenda a partire dal 5 novembre 1994, ove il giudice del procedimento sommario non disponga la sospensione dell' esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione. Ricorrerebbe pertanto la condizione dell' urgenza.

14 Quanto poi alla giustificazione dell' adozione del provvedimento richiesto, la richiedente ritiene che l' argomento dedotto a sostegno del ricorso nella causa principale non possa essere considerato, prima facie, manifestamente infondato. Ai fini del presente procedimento sommario, la richiedente riassume i propri argomenti in tre motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell' art. 85 del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione, sulla violazione dei diritti della difesa nonché sulla violazione delle norme procedurali essenziali applicabili nell' ambito dei procedimenti avviati ai sensi del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), come modificato, e del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268).

15 A sostegno del motivo vertente sulla violazione dell' art. 85 del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione, la richiedente afferma anzitutto che, in conformità alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebuero, Racc. pag. 803), l' accordo e la pratica concordata constatati dalla Commissione non le sono imputabili in quanto deriverebbero direttamente ed esclusivamente dalla forza maggiore sulla stessa esercitata da coloro che hanno tenuto i comportamenti denunciati. Peraltro, tenuto conto dei criteri adottati dalla Commissione nella motivazione della decisione, la richiedente non potrebbe vedersi imputare la partecipazione delle società Kartonfabriek van Duffel e Djupafors AB all' accordo e alla pratica concordata previsti dall' art. 1 della decisione anteriormente alla data in cui essa ha acquisito le dette società. La richiedente contesta altresì il carattere eccessivo dell' ammenda inflittale. Da questo punto di vista, la decisione violerebbe l' art. 15 del regolamento n. 17, nonché la precedente prassi decisionale della Commissione, in quanto non terrebbe adeguatamente conto della natura e della gravità dell' infrazione addebitata alla richiedente. Gli importi delle ammende inflitti dalla Commissione non sarebbero d' altronde sufficientemente motivati nella decisione, la quale, inoltre, non avrebbe preso in considerazione le attenuanti esistenti nei confronti della richiedente.

16 Per quanto riguarda il motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, la richiedente deduce che la comunicazione degli addebiti non ha chiarito sufficientemente una delle censure che compaiono nell' art. 1 della decisione, quella cioè relativa all' esistenza di un "piano industriale" volto a limitare la concorrenza e allo svolgimento di "riunioni segrete e istituzionalizzate". D' altronde, contrariamente alla decisione, la quale fa riferimento al periodo che va dalla metà del 1986 fino all' aprile 1991, il comunicato stampa della Commissione, datato 13 luglio 1994, parlava del "successo" di asseriti "tentativi" di regolare, fin dagli anni '70, il mercato di cui trattasi. Questa indicazione arrecherebbe pregiudizio ai diritti della richiedente, che sarebbe stata dichiarata colpevole in assenza del procedimento contraddittorio previsto dal regolamento n. 17.

17 Quanto alla violazione di norme procedurali essenziali, la richiedente contesta alla Commissione di essere venuta meno all' obbligo di riservatezza, sancito dall' art. 214 del Trattato CE e dall' art. 20, n. 2, del regolamento n. 17, rivelando alla stampa l' imminenza della decisione e l' asserita partecipazione della richiedente ad un' intesa vietata. La Commissione avrebbe violato altresì il principio di collegialità che deve informare l' adozione delle sue decisioni, avendo emanato il 26 luglio 1994 una decisione che rettifica sostanzialmente l' iniziale decisione 13 luglio 1994, in circostanze di deliberazione non precisate.

18 Per quanto riguarda la sussistenza del rischio di pregiudizio grave e irreparabile, la richiedente deduce che il pagamento di un' ammenda di 16,2 milioni di ECU la metterebbe in una situazione finanziaria tanto critica da poter provocare il deposito del bilancio dell' impresa e persino da costringerla a interrompere i pagamenti.

19 Con riferimento all' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la richiedente deduce che, benché essa non sia in grado di fornire la garanzia bancaria richiesta dalla Commissione, potrebbe nondimeno prestare una garanzia pari al 30% circa dell' importo dell' ammenda, oltre ai relativi interessi, salva la possibilità di recuperare un credito di imposta che vanta nei confronti dello Stato francese. Essa si dichiara inoltre pronta ad impegnarsi a comunicare regolarmente alla Commissione i documenti relativi alla propria situazione finanziaria e ad esaminare ogni anno con la Commissione la possibilità di fornire garanzie supplementari. Queste ultime dovrebbero essere prestate, sulla base di previsioni commerciali ragionevoli, in modo scaglionato entro il 31 dicembre 1997.

20 Prima di esaminare la fondatezza dell' argomento svolto dalla richiedente, la Commissione si interroga, nelle proprie osservazioni scritte, sull' oggetto della domanda di provvedimenti urgenti. Secondo la Commissione, se la domanda della richiedente volta alla sospensione dell' esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione fosse accolta dal Tribunale, ciò avrebbe l' effetto, in particolare, di dispensare la richiedente dal pagamento degli interessi relativi all' ammenda. Nel caso in cui la domanda della richiedente fosse diretta ad un simile risultato, questa parte della domanda dovrebbe essere respinta in quanto necessariamente infondata, in mancanza di urgenza (v. ordinanza del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549).

21 La Commissione afferma altresì, sempre in via preliminare, che la domanda di sospensione dell' esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione finché non sia statuito sulla domanda di provvedimenti urgenti è priva di oggetto. Infatti, in conformità alla sua prassi abituale, essa non avvierebbe il procedimento necessario ad ottenere l' esecuzione forzata della decisione, previsto dall' art. 192 del Trattato CE, prima dell' emissione dell' ordinanza che ponga fine al presente procedimento sommario.

22 Quanto alla fondatezza dell' argomento della richiedente, la Commissione rileva anzitutto che la nozione di "circostanze eccezionali", ai sensi della giurisprudenza in materia (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte 15 marzo 1983, causa 234/82 R, Ferriere di Roè Volciano/Commissione, Racc. pag. 725; ordinanza del presidente del Tribunale 25 agosto 1994, causa T-156/94 R, Aristrain/Commissione, Racc. pag. II-715), deve essere interpretata in senso restrittivo. In generale, l' obbligo di fornire una cauzione bancaria di importo corrispondente a quello dell' ammenda inflitta costituisce il requisito minimo a fronte dell' interesse pubblico comunitario. La richiedente, in quanto produttrice di cartoncino appartenente ad un gruppo internazionale di grandi dimensioni, non soddisferebbe le condizioni che la giurisprudenza riconnette a questa nozione.

23 Quanto all' urgenza, la Commissione deduce che i documenti trasmessi dalla richiedente unitamente alla domanda di provvedimenti urgenti non l' hanno convinta dell' impossibilità nella quale verserebbero l' impresa e il gruppo cui essa appartiene di pagare l' ammenda inflitta o, in mancanza, di costituire una cauzione bancaria che copra nel contempo il capitale dell' ammenda e gli interessi.

24 A parere della Commissione, la richiedente è in grado di fornire direttamente una garanzia bancaria pari almeno ad una parte, cioè al 50% circa dell' importo dell' ammenda. Tenendo conto infatti del citato credito nei confronti dello Stato francese, essa disporrebbe dei mezzi necessari ad ottenere una garanzia pari al 30% del detto importo. Essa disporrebbe altresì di linee di credito autorizzate ma non utilizzate.

25 La Commissione considera inoltre che la capacità di un' impresa di versare l' importo di un' ammenda o di costituire, in mancanza, la cauzione richiesta deve essere valutata non in funzione delle sole possibilità dell' impresa bensì tenendo conto, se del caso, di quelle del gruppo cui essa appartiene. In questo contesto, occorrerebbe non soltanto interrogarsi sulla capacità delle altre società del gruppo di costituire, ciascuna di per sé, una cauzione di importo equivalente a quella dell' ammenda, ma chiedersi altresì come le diverse imprese del gruppo possano, ciascuna per quel che la riguarda, contribuire alla costituzione di una garanzia bancaria del detto importo.

26 Quanto alla CPI, la Commissione contesta alla richiedente di non avere fornito documenti atti a dimostrare che questa società non ha la possibilità di intervenire presso una o più banche al fine di ottenere tutta o parte della cauzione richiesta.

27 Quanto alla Cascades Inc., la Commissione sostiene che, siccome la sua partecipazione nella CPI ammonta al 60% circa, si deve ritenere che essa controlli anche la richiedente. Pertanto, occorrerebbe prendere in considerazione le risorse della Cascades Inc. per valutare la capacità della richiedente di costituire la cauzione richiesta, tanto più che esisterebbe un elevato grado di integrazione personale tra le due società. Spetterebbe alla richiedente dimostrare che la Cascades Inc. è impossibilitata a contribuire, in qualunque maniera, alla costituzione della cauzione. Orbene, la richiedente non avrebbe fornito alcun documento che suffraghi questa ipotesi. Al contrario, tenuto conto delle linee di credito non utilizzate, dei debiti recentemente rimborsati e degli investimenti effettuati, e alla luce dell' analisi dei dati contabili della società, si dovrebbe dubitare dell' incapacità nella quale questa società si troverebbe di aiutare la propria controllata a costituire la cauzione richiesta. Infine, la Commissione confuta l' argomento vertente su un' eventuale azione di responsabilità da parte degli azionisti.

Argomenti dedotti dalle parti a seguito dei negoziati

28 Nelle osservazioni depositate a seguito del fallimento dei negoziati con la Commissione, la richiedente insiste di nuovo, in primo luogo, sulla propria capacità di costituire la garanzia richiesta e, più in particolare, sulle possibilità delle altre società del gruppo di intervenire nella costituzione della garanzia. In secondo luogo, illustra la sua proposta definitiva di compromesso, ne spiega le modalità nonché le richieste della Commissione nell' ultima fase dei negoziati ed espone, infine, le ragioni per le quali non ha ritenuto possibile soddisfare l' insieme di queste richieste.

29 Quanto alla capacità di costituire la garanzia controversa, la richiedente rileva anzitutto che la Commissione ha ammesso nelle proprie osservazioni che la richiedente non è di per sé in grado di fornire immediatamente l' intera garanzia richiesta. Secondo la richiedente, la Commissione pare aver ammesso altresì che la parte della garanzia che la richiedente stessa potrebbe fornire a breve termine si limita ad un importo pari al 30% circa del totale dell' ammenda, quale definito al punto 19 della presente ordinanza. Pertanto, la differenza fra i due importi dovrebbe essere coperta mediante l' intervento di altre società del gruppo.

30 Per quanto riguarda la CPI, la richiedente rileva che quest' ultima non è stata quasi mai richiamata nelle osservazioni della Commissione o durante le riunioni tra le parti e che la Commissione non ha fornito alcun elemento atto a fondare la propria asserzione secondo la quale questa società sarebbe in grado di aiutarla e fornire tutta o parte della garanzia richiesta.

31 La richiedente riafferma che la Cascades Inc. non dispone attualmente di mezzi che le consentano di aiutarla a fornire immediatamente il resto della garanzia. Secondo la richiedente, considerate la situazione della Cascades Inc., in particolare in materia di indebitamento, nonché la modesta entità della ripresa recentemente avviata, l' ottenimento di una garanzia bancaria su ordine di questa società presupporrebbe la preventiva fornitura, alla banca interessata, di una controgaranzia certa di importo equivalente, la quale dipenderebbe dalla capacità della società di smobilizzare attivi sufficienti. Orbene, il bilancio non consolidato di questa società, approvato il 30 settembre 1994, dimostrerebbe chiaramente che essa non dispone di alcun attivo che possa essere immediatamente smobilizzato. Inoltre, secondo la richiedente, ragioni giuridiche ed economiche ostano allo smobilizzo di attivi diversi da quelli di cui dispone la Cascades Inc. stessa. Quanto agli ostacoli giuridici, lo smobilizzo degli attivi di una società controllata a vantaggio di un' altra controllata del gruppo sarebbe, sotto il profilo del diritto nazionale applicabile, subordinato al ricorrere di condizioni restrittive. Quanto agli ostacoli economici, la richiedente deduce tre ragioni per concludere nel senso dell' impossibilità di smobilizzare gli attivi di cui trattasi. In primo luogo, gli attivi del gruppo sarebbero frantumati in un numero elevato di società. In secondo luogo, si tratterebbe essenzialmente di attivi industriali il cui valore di vendita forzata sarebbe, in via di principio, notevolmente inferiore al valore contabile. Infine, la maggior parte degli attivi appartenenti alle società del gruppo sarebbero già vincolati da pegno presso organismi bancari.

32 Quanto alla sua proposta definitiva di compromesso, presentata alla Commissione il 12 dicembre 1994 e sottoposta altresì al giudice del procedimento sommario in mancanza di accordo, essa comporta i due punti seguenti:

a) la richiedente si impegna ad ottenere una garanzia bancaria per un importo corrispondente alla somma indicata al punto 19 della presente ordinanza entro tre settimane a decorrere dalla notifica dell' ordinanza del presidente del Tribunale;

b) essa si impegna a fornire il saldo della garanzia bancaria richiesta nella lettera della Commissione 1 agosto 1994 entro sei mesi a decorrere dalla notifica dell' ordinanza del presidente del Tribunale. Questa garanzia sarà fornita dalla richiedente avvalendosi dei propri mezzi o, in mancanza, ricorrendo ai mezzi che saranno messi a sua disposizione dalla Cascades Inc., salva l' approvazione del consiglio d' amministrazione, da ottenere entro il 31 gennaio 1995. Nel caso in cui questa approvazione non sia data entro il termine previsto, le due parti (cioè la Commissione e la richiedente) saranno svincolate dagli impegni assunti ai sensi del compromesso.

33 Per giustificare il termine di sei mesi menzionato nel punto b) della sua proposta, la richiedente spiega che i mezzi che le consentiranno di fornire il saldo della garanzia devono provenirle vuoi da pratiche avviate dalla stessa, in previsione di un miglioramento dei suoi risultati nel corso del primo semestre dell' anno 1995, vuoi da un contributo finanziario fornito dalla Cascades Inc. Questo aiuto potrebbe essere fornito a seguito della rinegoziazione di linee di credito già esistenti, della negoziazione di nuove linee di credito o ancora di un aumento del capitale di questa società. Quest' ultimo punto postula, secondo la richiedente, il compimento di una serie di formalità preliminari; quanto al rafforzamento delle linee di credito, esso richiederebbe un perdurante miglioramento della situazione e dei risultati della società di cui trattasi, nonché una "dovuta diligenza" da parte delle banche interessate.

34 La richiedente spiega inoltre che la sua proposta contiene due precisazioni richieste dalla Commissione nella relazione depositata presso il Tribunale l' 8 dicembre 1994, relative, l' una, alla data limite per l' approvazione da parte del consiglio d' amministrazione della Cascades Inc., l' altra, ad una clausola che svincoli le due parti dagli impegni assunti nel caso in cui l' approvazione non sopravvenga entro tale data.

35 La richiedente ritiene invece di non potersi conformare ad una terza richiesta formulata dalla Commissione nello stesso documento, secondo la quale la Cascades Inc. dovrebbe impegnarsi ad ottenere la costituzione di questa garanzia per conto della richiedente nel caso in cui quest' ultima non vi abbia essa stessa provveduto entro il termine di sei mesi.

36 La richiedente ritiene questa condizione ingiustificata per diverse ragioni. In primo luogo, il trasferimento dell' onere dell' ammenda su una società diversa dal destinatario della decisione, nel quale si risolverebbe la condizione imposta dalla Commissione, sarebbe, dal punto di vista giuridico, inammissibile. La richiedente sostiene infatti che, benché sia vero che la capacità di costituire la garanzia bancaria deve essere valutata a livello del gruppo considerato nel suo insieme, l' obbligo di fornire la garanzia grava unicamente sulla società destinataria della decisione impugnata. Peraltro, la proposta della Commissione trascurerebbe in sostanza i presupposti, elaborati dalla giurisprudenza, per l' imputazione ad una società capogruppo della responsabilità del comportamento anticoncorrenziale delle sue controllate. Insomma, atteso che l' ammenda è stata imposta alla richiedente, soltanto quest' ultima potrebbe essere legittimamente tenuta a fornire la garanzia bancaria richiesta.

37 La richiedente deduce, in secondo luogo, che il rischio contro il quale la Commissione vorrebbe premunirsi, cioè la sparizione della richiedente prima della scadenza del termine di sei mesi senza avere costituito l' intera garanzia, non è connesso alla proroga del termine al fine della costituzione della garanzia bancaria, bensì sarebbe inerente alla prassi stessa della Commissione consistente nel non procedere immediatamente all' esecuzione delle decisioni che infliggono ammende e nel concedere alle imprese un termine di tre mesi per procedere al pagamento dell' ammenda o, nel caso sia proposto ricorso d' annullamento, alla costituzione di una garanzia bancaria. Inoltre, la Commissione non avrebbe fornito alcun elemento atto a provare che, contrariamente a quanto indicato in una relazione di audit allegata al ricorso, la proroga del termine al fine della costituzione della garanzia aumenterebbe questo rischio.

38 La Commissione, da parte sua, pur ammettendo che la richiedente non è in grado di fornire immediatamente l' intera garanzia, ritiene nondimeno che essa non abbia dimostrato l' incapacità del gruppo cui appartiene di provvedervi.

39 Rispondendo all' argomento della richiedente vertente sui limiti imposti dal diritto nazionale, la Commissione rileva che non è necessario alcun trasferimento finanziario tra la Cascades Inc. e le sue controllate affinché questa società sia in grado di contribuire alla costituzione della cauzione, in quanto sarebbe sufficiente impegnare le azioni che essa possiede nel capitale delle sue controllate. Del resto, secondo la Commissione, il divieto previsto dal diritto nazionale di cui trattasi si applica soltanto qualora il conferimento di un aiuto finanziario abbia quale risultato l' insolvibilità della società controllata, cosa che la richiedente non avrebbe tentato di dimostrare nella fattispecie. La Commissione contesta parimenti il fatto che la quasi totalità degli attivi delle società del gruppo già si trovi impegnata per far fronte ai debiti e considera, inoltre, che la richiedente e il gruppo cui appartiene possono fruire dell' affidamento delle banche, come dimostra la disponibilità di linee di credito a lungo termine. La Commissione rileva infine che alla luce dei dati provvisori del 1994 la situazione della società di cui trattasi è nettamente migliorata durante tale anno.

40 Infine, la Commissione giustifica la sua terza richiesta, relativa all' impegno, definito al punto 35 della presente ordinanza, che la Cascades Inc. dovrebbe assumere, richiamandosi alla necessità di premunirsi contro l' eventualità di una sparizione della richiedente prima che essa sia in grado di fornire la garanzia richiesta. La Commissione sostiene infatti che la deroga alle norme di bilancio che il rinvio della costituzione della garanzia configura non deve assolutamente generare, per l' interesse pubblico, un rischio di mancato pagamento.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

41 Occorre rilevare preliminarmente che, alla luce delle spiegazioni della Commissione, quali riassunte al punto 21 della presente ordinanza e confermate in udienza, la presente domanda deve essere ritenuta priva di oggetto, nella parte in cui riguarda la sospensione dell' esecuzione degli artt. 3 e 4 della decisione nel corso del procedimento sommario.

42 Pertanto, occorre esaminare soltanto la domanda della richiedente volta ad esonerarla dall' obbligo, imposto nella lettera della Commissione menzionata al punto 3 della presente ordinanza, di costituire una garanzia bancaria di importo pari all' ammenda inflitta, quale condizione per evitare la riscossione immediata dell' ammenda.

43 Per giurisprudenza costante, una domanda del genere può essere accolta soltanto in presenza di circostanze eccezionali (v., da ultimo, le ordinanze del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/Commissione, e causa T-301/94 R, Laakmann/Commissione, Racc. pagg. II-1265 e II-1279). Questo presupposto deve essere inteso come strettamente connesso ai requisiti che l' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede per qualunque domanda relativa all' adozione di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE. Ne consegue che, per decidere in ordine al principio e alle modalità di un esonero quale quello richiesto nel caso di specie, occorre fare riferimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, ai presupposti di cui alla detta norma (v. ordinanza Aristrain/Commissione, citata, punto 28), vale a dire alla sussistenza di motivi di urgenza nonché agli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Per giurisprudenza costante, un provvedimento di sospensione presuppone altresì che il confronto fra gli interessi confliggenti faccia pendere la bilancia a favore dell' adozione del detto provvedimento (v. ordinanza del presidente della Corte 11 marzo 1994, causa C-6/94 R, Descom/Commissione, Racc. pag. I-867, punto 14).

44 Per quanto riguarda l' urgenza, occorre accertare anzitutto se e in quale misura sia dimostrato, prima facie, che per la richiedente è impossibile costituire la garanzia richiesta.

45 In proposito, è pacifico che la possibilità per la richiedente di fornire, nell' immediato e senza assistenza di terzi, la garanzia di cui trattasi è limitata alla percentuale dell' ammenda indicata al punto a) della sua proposta di compromesso. Per stabilire se ed entro quale termine la richiedente potrà essere in grado di costituire il saldo della garanzia, gli elementi del fascicolo non sono sufficientemente precisi e non consentono al giudice del procedimento sommario di giungere ad una conclusione in questa fase del procedimento.

46 Tuttavia, come risulta dalla giurisprudenza, al fine di valutare la capacità di un operatore di costituire una garanzia quale quella richiesta nella fattispecie, occorre tener conto del gruppo di società cui direttamente o indirettamente questo operatore appartiene (v. ordinanza Laakmann/Commissione, citata, punto 26).

47 Quanto alla CPI, occorre rilevare che, come sostiene la richiedente, senza essere contraddetta dalla Commissione, detta società non è attualmente in grado di assisterla ai fini della costituzione della garanzia richiesta.

48 Per quanto riguarda la Cascades Inc., la proposta definitiva di compromesso presentata nella lettera della richiedente il 15 dicembre 1994, indirizzata al presidente del Tribunale, implica il riconoscimento del fatto che questa società è, in via di principio, in grado di fornire alla richiedente il sostegno necessario ai fini della costituzione del resto della garanzia, a seguito del compimento di talune pratiche che richiedono un termine di circa sei mesi. Questo termine non è contestato dalla Commissione, la quale non ha d' altronde affermato che altre modalità alternative, idonee a fornire alla richiedente il sostegno necessario per la costituzione della garanzia, sarebbero praticabili entro un termine più breve.

49 Quanto al fumus boni juris del ricorso principale, è giocoforza constatare che i motivi dedotti a suo sostegno, sui quali d' altronde la Commissione non si è pronunciata nel presente procedimento sommario, non appaiono, prima facie, privi di ogni fondamento. Merita un esame approfondito, in particolare, il motivo vertente sulla violazione dell' art. 85 del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione. Un esame così approfondito, in fatto e in diritto, supera l' ambito del presente procedimento sommario.

50 In queste circostanze, occorre concludere che nella fattispecie ricorrono i requisiti dell' urgenza e del fumus boni juris. E' dunque opportuno concedere alla richiedente una sospensione, tenendo conto del tempo necessario alla costituzione della garanzia.

51 Tuttavia, nel definire le modalità di questa sospensione occorre contemperare i diversi interessi in gioco, in particolare quello della Commissione a riscuotere l' ammenda nel caso in cui il ricorso principale sia respinto e quello della richiedente ad evitare che, non potendo costituire immediatamente tutta la garanzia richiesta, si proceda alla riscossione immediata dell' ammenda, compromettendo così la sua stessa esistenza.

52 La proposta avanzata dalla richiedente, quale riassunta al punto 32 della presente ordinanza, sembra conciliare i due interessi, salvo per quanto riguarda il rischio per la tutela dell' ordinamento giuridico e delle finanze comunitarie determinato dalla sua eventuale liquidazione giudiziaria nel corso del periodo di sei mesi cui fa riferimento il punto b) della proposta, senza che sia stata costituita un' adeguata garanzia per il saldo dell' importo dell' ammenda. In tal caso, infatti, il solo impegno assunto dalla Cascades Inc., a seguito dell' approvazione da parte del suo consiglio d' amministrazione, di assistere la richiedente ai fini della costituzione del saldo della garanzia potrebbe perdere ogni utilità per la Commissione.

53 Alla luce di quanto sopra, occorre richiedere alla richiedente, quale condizione per la concessione di un termine supplementare di sei mesi per la costituzione del saldo della garanzia bancaria, che essa fornisca l' impegno da parte della Cascades Inc. di costituire essa stessa questa garanzia per conto della richiedente nel caso in cui, prima della scadenza del termine, quest' ultima sia messa in liquidazione giudiziaria senza avervi provveduto.

54 Il giudice del procedimento sommario ritiene, in primo luogo, che la richiedente non abbia dedotto elementi sufficientemente convincenti i quali consentano di concludere, prima facie, che la Cascades Inc. non è in grado di assumersi un impegno del genere, destinato a coprire l' eventuale liquidazione giudiziaria della richiedente durante il periodo di sei mesi. Questa conclusione discende dalle constatazioni di cui ai punti 46 e 48 della presente ordinanza e non è confutata dall' argomento della richiedente secondo il quale la soluzione proposta, implicando un trasferimento dell' onere dell' ammenda su una società diversa dalla destinataria della decisione impugnata, sarebbe incompatibile con i presupposti necessari per attribuire alla detta società la responsabilità del comportamento di una delle sue controllate. Infatti, nell' ipotesi in cui la concessione della sospensione richiesta fosse subordinata a un impegno del genere, la Cascades Inc. diverrebbe, eventualmente ed indirettamente, debitrice della Commissione soltanto nel caso in cui accettasse di sottoscrivere il detto impegno.

55 D' altra parte, l' imposizione di una condizione del genere per la concessione della sospensione richiesta non sembra essere sproporzionata, qualunque sia l' entità reale del rischio cui essa intende far fronte. Occorre tener conto in proposito del fatto che la dilazione non solo del pagamento dell' ammenda ma anche, per sei mesi, della costituzione del saldo della garanzia costituisce una facoltà eccezionale concessa alla richiedente a suo vantaggio. Ciò assodato, nel caso in cui il rischio di liquidazione giudiziaria della stessa prima della costituzione del saldo della garanzia fosse ingente, non si potrebbe contestare la necessità della costituzione di una garanzia efficace a favore dell' interesse pubblico. Per contro, nel caso in cui un tale rischio si rivelasse minimo, l' impegno richiesto non sarebbe comunque seguito da esecuzione. Occorre inoltre ricordare che l' esecuzione dell' impegno da parte della Cascades Inc. potrà essere richiesta soltanto allorché, prima dello scadere del termine di sei mesi, la richiedente sia posta in liquidazione giudiziaria senza aver provveduto essa stessa alla costituzione dell' intera garanzia. Se, al contrario, entro detto termine la richiedente non fosse posta in liquidazione giudiziaria, l' ammenda diverrebbe immediatamente esigibile qualora essa non avesse nel frattempo costituito la garanzia richiesta.

56 Occorre tuttavia analizzare ancora l' ipotesi in cui la posizione della richiedente si deteriorasse sensibilmente durante l' indicato periodo, senza tuttavia giungere alla liquidazione giudiziaria. In un caso del genere, la Commissione potrebbe avere un interesse legittimo ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità e, in particolare, a chiedere una modifica della presente ordinanza, in conformità all' art. 108 del regolamento di procedura del Tribunale, al fine di impedire, in particolare, che il provvedimento disposto sia privato del suo oggetto. Al fine di consentirle di decidere in ogni momento, durante il periodo considerato, se si renda necessaria una pratica del genere, essa deve essere tenuta al corrente dell' evoluzione della situazione economica e finanziaria della richiedente. A tal fine, pare quindi appropriato prevedere la comunicazione, su base mensile e fino alla costituzione del saldo della garanzia ° o, in mancanza, fino alla scadenza dell' indicato periodo di sei mesi °, di dati numerici che consentano alla Commissione di valutare l' evoluzione della capacità della richiedente di far fronte ai propri impegni e che facciano riferimento segnatamente all' andamento del suo volume d' affari e del suo conto di gestione nonché alle modifiche eventualmente sopravvenute nella posizione del suo passivo e nella composizione dei suoi attivi. Analogamente, si deve ordinare alla richiedente di comunicare preventivamente alla Commissione qualunque decisione che possa incidere sostanzialmente sulla sua situazione economica e finanziaria o sul suo status giuridico. Dalla notifica della presente ordinanza, la Commissione preciserà, nei confronti della richiedente, gli elementi di informazione di cui si tratta, tenendo conto degli usi in materia di gestione e di contabilità delle imprese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) L' obbligo della richiedente di costituire in favore della Commissione una cauzione bancaria per evitare la riscossione immediata dell' ammenda inflittale dall' art. 3 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 ° Cartoncino), è sospeso alle condizioni che seguono:

a) la richiedente costituirà una garanzia pari al 30% dell' importo dell' ammenda, maggiorato degli interessi dovuti ai sensi della lettera di notifica 1 agosto 1994, entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza;

b) essa costituirà il saldo della garanzia, maggiorato degli interessi indicati, entro sei mesi a decorrere dalla stessa data.

2) Fino a costituzione dell' intera garanzia o, in mancanza, fino allo scadere del termine di cui al punto 1), lett. b), del dispositivo della presente ordinanza, la richiedente comunicherà alla Commissione:

a) su base mensile, i dati principali relativi all' andamento della sua situazione economica e finanziaria, che saranno definiti dalla Commissione dal momento della notifica della presente ordinanza;

b) qualunque decisione atta ad incidere sostanzialmente sulla sua posizione economica o volta a modificarne lo status giuridico, preliminarmente all' adozione della stessa.

3) La sospensione concessa ai sensi del punto 1, lett. b), del dispositivo della presente ordinanza cessa di produrre i propri effetti qualora la richiedente non comunichi alla Commissione, entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza:

a) l' approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della Cascades Inc., dell' intervento di tale società al fine di mettere a disposizione della richiedente i mezzi necessari per la costituzione del saldo della garanzia, quale definito al punto 1, lett. b), del dispositivo della presente ordinanza ed entro il termine ivi indicato;

b) l' assunzione, da parte della Cascades Inc., dell' impegno di costituire, per conto della richiedente, il saldo della garanzia quale definito al punto 1), lett. b), del dispositivo della presente ordinanza nel caso in cui, prima della scadenza del termine ivi indicato, la richiedente sia posta in liquidazione giudiziaria senza avervi provveduto.

4) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 17 febbraio 1995.