61994B0156

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 25 AGOSTO 1994. - SIDERURGICA ARISTRAIN MADRID SL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - TRATTATO CECA - PROCEDIMENTO SOMMARIO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSA T-156/94 R.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00715


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di una decisione che irroga un' ammenda ° Requisiti per la concessione della sospensione ° Costituzione di una cauzione ° Ammissibilità ° Limiti ° Riconoscimento da parte della Commissione della corresponsabilità di due imprese appartenenti ad uno stesso gruppo e comunicazione della modifica della decisione che tiene conto di tale corresponsabilità ° Riduzione dell' importo da garantire

(Trattato CECA, art. 39, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

Massima


Il giudice del procedimento sommario deve disporre la sospensione parziale dell' obbligo per l' impresa ricorrente di costituire una cauzione bancaria a garanzia del pagamento dell' ammenda inflittale, qualora tale impresa sia stata informata, mediante lettera del commissario competente, della futura modifica della decisione con cui sia stata inflitta l' ammenda medesima e qualora sussistano peraltro i requisiti della sospensione dell' esecuzione in considerazione sia del "fumus boni juris" sia dell' urgenza.

Infatti, nel caso in cui la Commissione ritenga di dover ripartire l' importo dell' ammenda, inflitta per violazione delle norme in materia di concorrenza previste dal Trattato, tra la detta impresa e un' altra impresa appartenente allo stesso gruppo siderurgico che si sia resa parimenti corresponsabile della condotta anticoncorrenziale sanzionata, non appare più giustificato che, nelle more dell' annunciata modifica della decisione, l' impresa ricorrente costituisca una cauzione a copertura dell' intero importo dell' ammenda di cui trattasi, laddove l' importo della somma in ordine alla quale la ricorrente debba prestare garanzia si riveli sproporzionata rispetto alla posizione della ricorrente stessa nel gruppo di imprese nell' ambito del quale siano state commesse le infrazioni.

Parti


Nel procedimento T-156/94 R,

Siderúrgica Aristrain Madrid, SL, società di diritto spagnolo, con sede a Madrid, rappresentata dagli avv.ti Antonio Creus e Xavier Ruiz, del foro di Barcellona, e dall' avv. José Ramón García-Gallardo, del foro di Burgos, con domicilio eletto in Bruxelles presso lo studio Cuatrecasas, 78, avenue d' Auderghem,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall e Francisco Enrique González Díaz, membri del servizio giuridico, e dal signor Géraud de Bergues, esperto nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere che il Tribunale disponga la sospensione dell' esecuzione degli artt. 3, 4 e 5 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell' art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1), nella parte in cui impone alla ricorrente il pagamento di un' ammenda pari a 10,6 milioni di ECU per effetto della partecipazione della ricorrente medesima a talune pratiche anticoncorrenziali e la sollevi, fino alla decisione del ricorso sul merito, dall' obbligo di prestare a favore della Commissione una cauzione bancaria a garanzia del pagamento dell' importo totale dell' ammenda controversa o, in subordine, fissi l' importo della garanzia stessa ordinando, a titolo conservativo, alla Commissione di non procedere alla riscossione dell' ammenda prima della fine del presente procedimento sommario,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Antefatti all' origine della controversia

1 I fatti essenziali all' origine della controversia, come risultano dalle memorie depositate e dai chiarimenti orali dati dalle parti all' udienza, possono essere riassunti nei seguenti termini.

2 Il 16 febbraio 1994 la Commissione emanava, in base all' art. 65 del Trattato CECA, una decisione con cui accertava la partecipazione di taluni produttori europei di travi ad accordi e pratiche concertate vietati dalla detta disposizione del Trattato (decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell' art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la "decisione").

3 Benché la Commissione abbia ritenuto, nella motivazione della decisione, che due società appartenenti al gruppo spagnolo Aristrain avessero partecipato alle infrazioni di cui è causa, solamente la società Siderúrgica Aristrain Madrid, SL (in prosieguo: la "SAM, SL" o la "richiedente") risultava destinataria della decisione con conseguente condanna al pagamento di un' ammenda pari a 10 600 000 ECU.

4 Ai sensi dell' art. 5 della decisione, l' ammenda di cui trattasi doveva essere versata entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione medesima, termine previsto per il 7 giugno 1994. Trattandosi di ammenda superiore a 20 000 ECU, poteva essere tuttavia pagata in cinque rate annuali di identico ammontare ° di cui la prima entro lo stesso termine di 3 mesi ° subordinatamente alla costituzione di una garanzia bancaria a copertura dell' importo in sorte capitale e dei relativi interessi. Entro il detto termine di tre mesi l' impresa doveva comunicare alla Commissione le modalità di pagamento da essa prescelte.

5 Con lettera 28 febbraio 1994 e attenendosi ad una linea di condotta fissata nel 1981, la Commissione informava la SAM, SL che non avrebbe posto in essere alcuna azione di riscossione dell' ammenda in caso di proposizione dinanzi al Tribunale di ricorso avverso la decisione, a condizione che l' impresa costituisse a favore della Commissione una cauzione bancaria a copertura dell' importo totale dell' ammenda e dei relativi interessi maturati nelle more del procedimento.

6 A seguito di contatti avvenuti nel maggio e nel giugno del 1994 tra i rappresentanti della Commissione e quelli del gruppo Aristrain, il membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza, signor Karel Van Miert, comunicava alla SAM, SL, con lettera 22 giugno 1994, che avrebbe proposto alla Commissione di modificare la decisione affinché la Siderúrgica Aristrain Olaberría, SL (in prosieguo: la "SAO, SL"), società consorella della SAM, SL, fosse anch' essa destinataria della decisione medesima. A termini di tale lettera, la modifica de qua consisterebbe nel ripartire tra le due società del gruppo Aristrain, proporzionalmente ai rispetti volumi di bilancio, l' importo totale dell' ammenda inflitta unicamente alla SAM, SL. Tale modifica sarebbe stata presa in considerazione dopo che il consulente legale della SAM, SL aveva richiamato l' attenzione dei servizi della Commissione sul fatto che, secondo il diritto spagnolo in materia societaria, una società non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni di un' altra società appartenente allo stesso gruppo.

Procedimento

7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 aprile 1994, la SAM, SL ha proposto, a norma degli artt. 33 e 36 del Trattato CECA, un ricorso diretto all' annullamento della decisione nella parte in cui essa accerta la partecipazione della SAM, SL a taluni accordi e pratiche concertate posti in essere dai produttori europei di travi e le infligge un' ammenda dell' importo pari a 10 600 000 ECU.

8 Con telefax del 7 giugno 1994, la SAM, SL ha proposto, a norma dell' art. 39 del Trattato CECA, una domanda di sospensione dell' esecuzione degli artt. 3, 4 e 5 della decisione nella parte in cui le viene irrogata un' ammenda pari a 10,6 milioni di ECU. La richiedente ha inoltre chiesto al presidente del Tribunale di sollevarla dall' obbligo di costituire una cauzione bancaria a garanzia dell' eventuale pagamento dell' ammenda o, in subordine, di fissare l' importo della garanzia medesima nonché di ordinare alla Commissione, a titolo conservativo, di non procedere alla riscossione dell' ammenda fintantoché il Tribunale non si fosse pronunciato sulla domanda di provvedimenti urgenti.

9 La Commissione ha presentato osservazioni in merito alla domanda di provvedimenti urgenti il 22 giugno 1994. Le parti hanno svolto osservazioni all' udienza del 5 luglio 1994.

10 All' udienza la richiedente ha chiesto di essere autorizzata a depositare taluni documenti relativi alla propria situazione economica che, a suo parere, rafforzerebbero gli elementi di prova già contenuti nel fascicolo. La resistente ha dichiarato, in merito, che, non essendo stata preventivamente a conoscenza di tali documenti, avrebbe preferito esaminarli e sottoporre al Tribunale le proprie osservazioni. Ciò premesso, il giudice del procedimento sommario, ritenendo utile disporre di informazioni supplementari ai fini della decisione, ha invitato la SAM, SL a depositare presso la cancelleria del Tribunale, entro l' 8 luglio 1994, i documenti che essa riteneva pertinenti ai fini della prova della gravità e irreparabilità del danno sul quale si fondava la domanda di provvedimenti urgenti. Tali nuovi elementi dovevano essere comunicati alla Commissione entro lo stesso termine in modo da consentirle di sottoporre al Tribunale osservazioni sui documenti medesimi entro il 12 luglio successivo.

11 Con telefax dell' 8 luglio 1994, la SAM, SL aggiungeva al proprio fascicolo vari documenti, nonché una nota esplicativa riguardante la propria situazione economica e quella di altre società appartenenti al gruppo Aristrain. Con telefax del 12 luglio 1994, la Commissione ha presentato osservazioni in ordine ai documenti depositati dalla richiedente.

In diritto

12 Ai sensi del combinato disposto dell' art. 39, secondo comma, del Trattato CECA e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), nel testo modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può disporre, ove reputi che le circostanze lo richiedano, la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o ogni altro provvedimento provvisorio necessario.

13 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative ai provvedimenti provvisori contemplati dall' art. 39, secondo comma, del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare carattere provvisorio nel senso che non devono pregiudicare la decisione sul merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-543/93 R, Gestevisíon Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-1409, punto 16).

Gli argomenti delle parti

14 Al fine di dimostrare la fondatezza prima facie delle proprie richieste, la richiedente fa anzitutto valere la pretesa violazione da parte della Commissione del principio generale che garantisce il diritto ad un giudice indipendente e imparziale, laddove l' accertamento dell' infrazione e l' irrogazione della relativa sanzione pecuniaria provengono dallo stesso organo amministrativo che ha condotto l' inchiesta nonché l' istruttoria del procedimento e laddove il sindacato giurisdizionale esercitato dal Tribunale non è atto a rimuovere tale vizio di parzialità. Secondo la richiedente, infatti, il Tribunale non è a conoscenza di tutte le questioni di fatto né di quanto rientra nella sfera del potere discrezionale della Commissione. In mancanza di un sindacato giurisdizionale completo da parte del Tribunale, sussisterebbe, nel sistema procedurale previsto dal diritto comunitario in materia di concorrenza, una violazione dell' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo nonché di un principio generale accolto dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri.

15 La SAM, SL deduce, inoltre, una serie di argomenti relativi all' erronea applicazione dell' art. 65 del Trattato CECA. In primo luogo, la Commissione avrebbe fatto ricorso a criteri relativi all' interpretazione dell' art. 85 del Trattato CEE, il che implicherebbe la violazione dei principi specifici del Trattato CECA nonché un' erronea valutazione dei fatti e della partecipazione del gruppo Aristrain agli scambi di informazioni contestati dalla decisione. In secondo luogo, l' ammenda controversa sarebbe stata determinata tenendo conto del volume d' affari globale del gruppo Aristrain, il che sarebbe contrario all' art. 65, n. 5, del Trattato ai sensi del quale avrebbe dovuto essere preso in considerazione unicamente il volume d' affari della SAM, SL relativo ai prodotti CECA. In terzo luogo, l' ammenda inflitta rappresenterebbe più del 10% del volume d' affari annuale della SAM, SL, con conseguente violazione della detta disposizione del Trattato. Sempre secondo la richiedente, l' importo dell' ammenda sarebbe stato calcolato sulla base del tasso di cambio peseta/ecu del 1990, senza tener conto della svalutazione della peseta verificatasi nel 1992 e 1993, con conseguente penalizzazione della SAM, SL, essendo l' ammenda aumentata del 22%.

16 La richiedente fa valere, inoltre, che la decisione violerebbe vari principi generali del diritto. In primo luogo, sussisterebbe una violazione del diritto di difesa derivante dalla mancanza di chiarezza nella definizione dell' entità delle infrazioni contestate alla SAM, SL e della portata giuridica degli addebiti imputatile. In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato il principio di parità di trattamento, laddove non avrebbe tenuto conto di talune circostanze particolari specifiche della richiedente né delle sanzioni irrogate in altri procedimenti analoghi. In terzo luogo, la decisione sarebbe viziata da motivazione insufficiente in considerazione dell' art. 15 del Trattato CECA e violerebbe anche il principio di proporzionalità. Infine, la Commissione non avrebbe agito con la diligenza necessaria con riguardo allo svolgimento del procedimento e all' emanazione della decisione finale.

17 All' udienza la richiedente ha prodotto copia della menzionata lettera del signor Van Miert (v. supra, punto 6), in cui questi comunicava che avrebbe suggerito di modificare la decisione affinché ne fossero destinatarie le due società del gruppo Aristrain, responsabili proporzionalmente ai rispettivi volumi di affari. Secondo la richiedente, la Commissione, avendo riconosciuto in tal modo il limite del proprio potere di soddisfare il credito derivante dall' ammenda controversa sul patrimonio della SAM, SL, dovrebbe tener conto di tale limite anche per quanto attiene alla richiesta della cauzione.

18 Per quanto riguarda l' urgenza dei provvedimenti provvisori richiesti, la richiedente deduce, sostanzialmente, che, in considerazione delle particolari circostanze relative alla propria situazione economica e alla propria qualità di impresa privata e a struttura familiare, nonché del carattere sproporzionato dell' ammenda irrogata rispetto alle dimensioni dell' impresa stessa, la costituzione della garanzia richiesta dalla Commissione al fine di evitare l' immediata riscossione dell' ammenda medesima in caso di presentazione di ricorso giurisdizionale rappresenterebbe un onere economico insostenibile. Un siffatto onere impedirebbe alla ricorrente la prosecuzione della propria normale attività e le procurerebbe una forte perdita di competitività in un settore già in crisi. La SAM, SL fa valere che le banche con le quali intrattiene relazioni commerciali non sono disposte a concederle linee di credito supplementari delle quali necessiterebbe ai fini della costituzione della detta garanzia. Il prevedibile esaurimento delle linee di credito già concesse alla SAM, SL, che deriverebbe dalla costituzione e dal mantenimento della cauzione, pregiudicherebbe seriamente il programma di investimenti in corso, programma indispensabile al fine di garantire la sopravvivenza dell' impresa su un mercato "altamente competitivo e ipersaturo". Secondo la richiedente, il danno lamentato sarebbe grave e irreparabile in quanto, anche laddove il Tribunale accogliesse la domanda della richiedente nel giudizio di merito, essa non sarebbe più in grado di recuperare la propria posizione concorrenziale nel frattempo perduta. La richiedente ritiene sussistano, al riguardo, le circostanze eccezionali indicate nell' ordinanza del presidente della Corte 15 marzo 1983, causa 234/82 R, Ferriere di Roé Volciano/Commissione (Racc. pag. 725), in cui la sospensione dell' esecuzione di una decisione che irrogava l' ammenda venne concessa senza subordinare tale provvedimento alla previa costituzione di una cauzione.

19 Per quanto attiene alla ponderazione degli interessi in gioco, la SAM, SL sostiene che il danno che le deriverebbe dalla costituzione e dal mantenimento di una garanzia bancaria onerosa sarebbe sproporzionato all' interesse che una siffatta garanzia può rivestire per la Commissione. La richiedente aggiunge che l' interesse pubblico comunitario sarebbe meglio tutelato ove fosse consentita la prosecuzione della propria attività sul mercato, al fine di essere in grado in futuro di pagare l' ammenda, qualora il Tribunale dovesse decidere in tal senso.

20 Sia nelle proprie osservazioni sia all' udienza del 5 luglio 1994 la resistente ha ribadito l' intenzione di procedere alla modifica della decisione. La Commissione non ne fa peraltro derivare alcuna conseguenza per quanto attiene all' obbligo per il gruppo Aristrain di costituire, per effetto della decisione medesima, una cauzione a copertura dell' importo totale dell' ammenda e dei relativi interessi fintantoché il Tribunale non abbia deciso nel merito.

21 Come spiegato dalla resistente all' udienza, l' unico scopo della modifica annunciata sarebbe quello di garantire che anche la SAO, SL risponda con il proprio patrimonio dell' ammenda irrogata alla SAM, SL nell' ipotesi in cui si dovesse agire dinanzi al giudice spagnolo ai fini della riscossione dell' ammenda. Secondo l' istituzione resistente, la costituzione della garanzia rappresenta un atto volontario mediante il quale il gruppo Aristrain può evitare il pagamento immediato dell' ammenda ovvero la relativa esecuzione forzata. Sempre secondo la Commissione, le due società costituiscono un' unica entità economica, responsabile di tutte le infrazioni contestate dalla decisione al gruppo Aristrain. La decisione sarebbe stata indirizzata alla SAM, SL quale società "rappresentativa" del gruppo. Secondo la Commissione, tale prassi non dà adito, in linea generale, a problemi, in quanto di regola il destinatario è la società madre o la filiale di altre società responsabili. Le difficoltà sorte nel caso di specie derivano, secondo la Commissione, dal fatto che le due società responsabili sono società consorelle.

22 Con riguardo alla pretesa eccessività dell' ammenda irrogata, la Commissione ricorda che l' importo dell' ammenda non supera il limite del 10% del volume di affari annuo, di cui all' art. 65, n. 5, del Trattato CECA, ove è stato preso in considerazione il volume d' affari realizzato dalla SAM, SL nel 1990.

23 Per quanto attiene all' urgenza, la resistente ritiene che la SAM, SL non abbia minimamente provato che la costituzione della garanzia richiesta dalla Commissione sia tale da procurarle un danno grave e irreparabile, "che va al di là dell' onere direttamente conseguente all' imposizione di un' ammenda di 10,6 milioni di ECU". Esaminati i documenti prodotti dalla ricorrente e attinenti alla situazione economica del gruppo Aristrain, la Commissione si è detta convinta del fatto che la sopravvivenza della SAM, SL non sia minacciata dall' onere finanziario derivante dalla costituzione e dal mantenimento della cauzione.

24 La Commissione ritiene, inoltre, che la situazione della richiedente non risponda ad alcune delle "circostanze eccezionali" cui fa riferimento l' ordinanza Ferriere di Roè Volciano/Commissione, precedentemente citata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente, la Commissione osserva che la SAM, SL non rappresenta una piccola impresa, in quanto nel 1990 il suo volume di affari è ammontato a 129 994 939 ECU e che essa appartiene ad un gruppo che è il terzo produttore europeo di travi. La Commissione sottolinea anche che la SAM, SL non è un' impresa subappaltatrice e che il fatto che essa non disponga di una produzione diversificata non costituisce fatto rilevante con riguardo alla più recente giurisprudenza della Corte. La resistente ritiene, inoltre, che la SAM, SL non abbia provato di non essere in grado di produrre la garanzia richiesta, vuoi mediante la concessione di linee di credito supplementari presso altre banche, vuoi mediante l' utilizzazione di risorse disponibili del gruppo Aristrain. La Commissione sottolinea, infine, che il gruppo Aristrain dispone di risorse sufficienti per pagare l' intera ammenda, benché tale utilizzazione dei fondi possa incidere sugli investimenti previsti.

25 Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi in gioco, la resistente sostiene che la richiesta di una cauzione rappresenta il "minimo richiesto nell' interesse pubblico comunitario" e garantisce un equilibrio tra l' interesse pubblico e quello delle singole imprese che contestano le decisioni con le quali sono loro irrogate delle ammende. La Commissione ritiene del tutto ingiustificato sottrarre la richiedente all' obbligo di costituire una cauzione, tenuto conto delle sua forte situazione economica e finanziaria.

Le valutazioni del giudice del procedimento sommario

26 Si deve rilevare, in limine, che, per quanto attiene alla domanda di sospensione dell' esecuzione degli artt. 4 e 5 della decisione, nella parte in cui impone alla richiedente il pagamento di un' ammenda, la Commissione ha reso noto che, conformemente alla propria prassi abituale, non procederà ad alcun atto di riscossione nel caso di proposizione di ricorso dinanzi al Tribunale, sempreché l' impresa di cui trattasi costituisca, entro la scadenza del termine previsto per il pagamento dell' ammenda, una garanzia bancaria a copertura dell' importo in sorte capitale e dei relativi interessi. Considerato che il ricorso è stato già presentato, si deve ritenere che l' oggetto del presente procedimento sommario si limiti alla domanda diretta ad ottenere, a titolo provvisorio, l' esonero totale o parziale dall' obbligo di costituire una cauzione bancaria ai fini della garanzia del pagamento dell' intero importo dell' ammenda controversa, sino alla decisione della causa nel merito.

27 Quanto alla domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 3 della decisione, nella parte in cui viene ingiunto alla richiedente di porre immediatamente fine alle infrazioni indicate nella decisione e di astenersi dal reiterare o dal proseguire ulteriormente gli atti o le condotte di cui trattasi, si deve osservare che la SAM, SL non deduce alcun argomento in fatto o in diritto a motivazione di tale domanda. Questa dev' essere, pertanto, respinta.

28 Ciò premesso, il giudice del procedimento sommario deve esaminare se, come richiesto dall' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, sussistano le condizioni perché possa essere concesso il provvedimento provvisorio richiesto, vale a dire l' esonero dall' obbligo di costituzione di una garanzia a copertura dell' intero importo dell' ammenda de qua.

29 A tal riguardo e a seguito delle osservazioni formulate dal difensore della richiedente in ordine al regime della responsabilità delle società nel diritto spagnolo, il signor Van Miert ha fatto presente, nella lettera 22 giugno 1994, che intendeva "proponer a la Comisión la modificación de la decisión para dirigirla a ambas sociedades, Siderúrgica Aristrain Madrid SL y Siderúrgica Aristrain Olaberría SL, imponiéndoles una multa a cada una de ellas. Cada una de las multas estará en relación con el volumen de negocios para las vigas de cada una de las dos sociedades en el año 1990 de modo que la suma de las dos multas sea igual a la multa impuesta en la actualidad a Siderúrgica Aristrain Madrid SL" (proporre alla Commissione la modifica della decisione nel senso di indirizzarla alle due società Siderúrgica Aristrain Madrid, SL, e Siderúrgica Aristrain Olaberría, SL, irrogando l' ammenda ad entrambe. L' ammenda sarà ripartita proporzionalmente al volume d' affari relativo alle travi realizzato rispettivamente dalle due società nel corso dell' esercizio 1990, di modo che la somma delle due ammende sia pari all' importo dell' ammenda attualmente irrogata alla Siderúrgica Aristrain Madrid, SL).

30 Alla luce delle considerazioni che precedono, non sembra più giustificato, prima facie, che la Commissione insista sulla richiesta nei confronti della richiedente di prestare, al fine di evitare la riscossione dell' ammenda medesima, una cauzione a copertura dell' intero importo.

31 Si deve peraltro rilevare che la richiedente ha dedotto, a sostegno del ricorso, una serie di argomenti relativi sia all' erronea applicazione dell' art. 65 del Trattato sia alla violazione di taluni principi generali del diritto, che non sembrano, prima facie, manifestamente infondati.

32 In considerazione di tutti questi elementi, si deve conseguentemente disporre la sospensione parziale dell' obbligo di costituzione di cauzione, nella misura in cui l' ammenda irrogata supera la rilevanza della posizione della ricorrente in seno al grupo Aristrain, in attesa che venga chiarita la situazione giuridica relativa all' imputazione dell' ammenda stessa.

33 E' indubbio che la richiedente non ha prodotto elementi di prova atti a dimostrare in modo convincente il preteso danno grave e irreparabile. Si deve osservare, al riguardo, che la SAM, SL fa parte di un gruppo siderurgico che rappresenta il primo produttore spagnolo e il terzo produttore europeo di travi, che tale gruppo ha avviato negli ultimi anni una forte politica di investimenti che ha fortemente incrementato la sua competitività e che le eccedenze di liquidità del gruppo previste per l' esercizio 1994 sembrano superiori all' importo della garanzia bancaria richiesta. Tuttavia, non si può escludere che l' onere finanziario di cui trattasi possa causare alla richiedente un danno considerevole, particolarmente nell' ipotesi in cui gli oneri di costituzione e di mantenimento della cauzione non dovessero essere rimborsati dalla Commissione.

34 Benché il fascicolo non contenga elementi sufficienti ai fini del calcolo dell' importo delle ammende irrogabili ad ognuna delle due società del gruppo Aristrain sulla base dei rispettivi volumi di affari conseguiti nel 1990, appare opportuno disporre che, in considerazione dei volumi di affari indicati relativamente agli esercizi 1992 e 1993, la richiedente non debba costituire una garanzia bancaria superiore al 50% dell' importo dell' ammenda controversa sino a quando la Commissione non abbia proceduto all' annunciata modificazione della decisione ovvero, in ogni caso e al più tardi, sino a che il Tribunale non si sia definitivamente pronunciato nel procedimento principale.

35 Ciò premesso, non occorre pronunciarsi sulla domanda diretta a che venga ingiunto alla Commissione di non dar corso alla riscossione dell' ammenda controversa prima della decisione di questo giudice nel presente procedimento.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) L' obbligo della richiedente di costituire, a favore della Commissione, una cauzione bancaria è sospeso nella parte in cui l' importo della garanzia richiesta eccede il 50% dell' importo dell' ammenda irrogata dalla decisione alla richiedente e dei relativi interessi, sino a che la Commissione non abbia provveduto a modificare la decisione con riguardo ai destinatari dell' ammenda medesima o, in ogni caso e al più tardi, sino a quando il Tribunale non si sia definitivamente pronunciato nel procedimento principale.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 25 agosto 1994.