61994B0108

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 2 MAGGIO 1994. - ELENA CANDIOTTE CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. - CONCORSO DI ARTISTI - PROCEDIMENTO SOMMARIO - INTERVENTO - PROVVEDIMENTI PROVVISORI. - CAUSA T-108/94 R.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00249


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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1. Procedura ° Intervento ° Procedimento sommario ° Persone interessate ° Lite nella causa principale vertente sull' annullamento di una decisione di non ammissione di un artista ad un concorso indetto per la selezione di opere d' arte da destinare ad un immobile di un' istituzione comunitaria ° Presidente e membri del comitato del personale dell' istituzione ° Irricevibilità

[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma]

2. Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° Ponderazione degli interessi contrapposti ° Domanda di sospensione dei lavori di un comitato istituito per la selezione delle opere d' arte da destinare ad un immobile di un' istituzione comunitaria

(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

Massima


1. La nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, deve intendersi come riferita ad un interesse diretto e attuale all' esito delle conclusioni riguardanti, in particolar modo, l' atto di cui viene chiesto l' annullamento o la sospensione.

E' per tale motivo irricevibile, nell' ambito di un procedimento sommario, che costituisce una fase incidentale rispetto ad una causa principale avente in sostanza ad oggetto l' annullamento della decisione di non ammissione di un' artista libera professionista alla seconda fase di un concorso finalizzato alla selezione delle opere d' arte da destinare ad un nuovo immobile di un' istituzione comunitaria, la domanda di intervento a sostegno delle conclusioni della parte richiedente la sospensione dei lavori del comitato di selezione delle opere d' arte, proposta dal presidente e dai membri del comitato del personale dell' istituzione. Questi ultimi infatti non hanno addotto alcuna circostanza particolare idonea a comprovare l' esistenza di un interesse personale affinché la richiedente nel procedimento sommario sia ammessa alla seconda fase del concorso, né hanno dimostrato che la loro situazione potrebbe essere pregiudicata, in modo sufficientemente distinto, dalla soluzione che il Tribunale adotterà per la controversia.

2. Il giudice del procedimento sommario deve valutare l' urgenza di adottare provvedimenti interinali esaminando se l' esecuzione degli atti contestati, prima che intervenga una decisione nel merito, sia tale da comportare, per la parte che li ha richiesti, danni irreversibili cui non possa essere posto rimedio neppure se la decisione impugnata venisse annullata, o che, malgrado il loro carattere provvisorio, siano sproporzionati rispetto all' interesse della parte resistente a che le sue decisioni vengano eseguite, anche ove formino oggetto di un ricorso giurisdizionale. Spetta alla parte richiedente provare che l' attesa della conclusione della causa principale le provocherebbe un pregiudizio dalle conseguenze gravi e irreparabili.

Non soddisfa tali presupposti la domanda di sospensione dei lavori di un comitato istituito, nell' ambito di un concorso di artisti, per la selezione delle opere d' arte da destinare ad un nuovo immobile di un' istituzione, presentata da uno degli artisti candidati, in quanto, da un lato, la circostanza di aver superato la prima fase della selezione non era affatto tale da garantire all' interessata che sarebbe risultata vincitrice in esito alla fase finale e, dall' altro, non si è dimostrato che gli interessi della ricorrente non potessero essere tutelati retroattivamente, in caso di accoglimento del ricorso nella causa principale, e, infine, il pregiudizio eventuale allegato è sproporzionato rispetto a quello connesso all' interesse dell' istituzione considerata a disporre dei risultati del concorso ad una data compatibile con quella prevista per l' inaugurazione dell' immobile.

Parti


Nel procedimento T-108/94 R,

Elena Candiotte, artista libera professionista, residente in Jambes (Belgio), con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della società fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener,

richiedente,

contro

Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dal signor Yves Cretien, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del signor Bruno Eynard, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione del procedimento susseguente al bando di concorso di artisti 30 gennaio 1993, 93/S 21-3373/FR, e, in particolare, dei lavori del comitato di selezione delle opere d' arte destinate al nuovo edificio del Consiglio a Bruxelles,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Antefatti e procedimento

1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 16 marzo 1994, la richiedente ha proposto, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, un ricorso diretto all' annullamento:

° della decisione del comitato di selezione del concorso di artisti 93/S 21-3373/FR, adottata a nome del Consiglio dell' Unione europea (in prosieguo: il "Consiglio") in data 14 gennaio 1994, di non ammettere la richiedente alla seconda fase del detto concorso;

° della decisione del comitato di selezione di delegare a ciascun gruppo di lavoro nazionale la selezione preliminare delle candidature degli artisti residenti nel rispettivo territorio nazionale;

° della decisione di tale comitato di fissare a tre il numero degli artisti da preselezionare in ogni Stato membro;

° della decisione di formare l' elenco degli artisti ammessi alla seconda fase del concorso.

La richiedente chiede inoltre che il Consiglio venga condannato al pagamento di una somma simbolica di 1 ECU, a titolo di risarcimento del danno che essa ritiene di aver subito a seguito della decisione del comitato di selezione e, in particolare, di quella relativa al rigetto della sua candidatura.

2 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la richiedente ha inoltre presentato, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE e dell' art. 104, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda di sospensione del procedimento susseguente al bando di concorso di artisti 93/S 21-3373/FR, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 30 gennaio 1993 (GU S 21, pag. 48), e, in particolare, dei lavori del comitato di selezione delle opere d' arte destinate al nuovo edificio del Consiglio a Bruxelles.

3 La parte resistente nel procedimento sommario ha presentato le proprie osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti provvisori il 28 marzo 1994.

4 Con istanza registrata presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 1994, la signora Jacqueline Willems, presidente del comitato del personale del Consiglio, nonché 21 membri del medesimo comitato hanno chiesto di essere ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della parte richiedente nel procedimento sommario.

5 Con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 12 aprile 1994, la parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda di intervento in quanto inammissibile e la condanna delle parti che hanno chiesto di intervenire alle spese del presente procedimento. La parte richiedente nel procedimento sommario non si è espressa al riguardo.

6 Prima di esaminare la fondatezza delle domande proposte al giudice del procedimento sommario, è opportuno riassumere brevemente gli antefatti della controversia, quali risultano dalle memorie depositate dalle parti.

7 Con decisione 12 giugno 1989 il Consiglio ha istituito un comitato avente "il compito di procedere alla selezione delle opere d' arte destinate al nuovo edificio del Consiglio" (art. 4). A tal fine, al comitato di selezione veniva affidato il compito di organizzare, "in nome del Consiglio, un concorso (...) aperto a tutti gli artisti degli Stati membri della Comunità europea; in caso di presentazione di un numero elevato di domande, il concorso può svolgersi in due fasi" (art. 5). Il comitato si compone di quindici membri, di cui un rappresentante per ciascuno Stato membro, un rappresentante degli architetti, un rappresentante del segretariato generale del Consiglio, nonché un rappresentante del comitato del personale del Consiglio (art. 2).

8 Il regolamento del concorso, adottato dal comitato di selezione, è stato approvato dal segretario generale del Consiglio il 25 gennaio 1993. Il punto 2 di tale regolamento recita: "Trattasi di un concorso suddiviso in due fasi comprendenti, la prima, un esame delle candidature al fine di preselezionare un ristretto numero di artisti sulla base dei soli titoli personali; la seconda, un esame di progettazione inteso a selezionare, tra gli artisti ammessi alla seconda fase, coloro ai quali assegnare l' incarico di realizzare le opere d' arte destinate all' edificio". Ai sensi del punto 4 del regolamento, "il comitato di selezione ha istituito gruppi di lavoro nazionali. Ciascun gruppo di lavoro è composto di un membro titolare e di un supplente, in rappresentanza di uno Stato membro, nonché degli assessori da essi scelti per cooptazione". Ai sensi del punto 7, lett. c), "ogni gruppo di lavoro nazionale redige, sulla base della documentazione presentata, una graduatoria degli artisti che esso propone per la partecipazione alla seconda fase del concorso. Il comitato di selezione designa, in base agli elenchi redatti dai gruppi di lavoro nazionali, un numero massimo di 36 artisti ammessi a partecipare alla seconda fase".

9 Nella decisione di rigetto della candidatura della richiedente del 14 gennaio 1994 si legge quanto segue: "In seguito alla riunione del 28 ottobre 1993, il comitato di selezione delle opere d' arte destinate al nuovo edificio del Consiglio ha selezionato 36 artisti per la seconda fase del concorso. Siamo spiacenti di informarLa che la sua candidatura non rientra fra quelle prescelte".

In diritto

Sulla domanda di intervento

10 La domanda di intervento è stata proposta ai sensi dell' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale ed è stata presentata a norma dell' art. 37, secondo comma, dallo Statuto (CE) della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 46, primo comma, del detto Statuto.

11 Ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, il diritto di intervenire nelle cause dinanzi al Tribunale spetta a chiunque dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.

Argomenti delle parti

12 Le parti che hanno chiesto di intervenire ritengono che la loro partecipazione, in qualità di membri del comitato del personale del Consiglio, alla designazione dei membri titolari e supplenti del comitato di selezione del concorso de quo dimostri il loro interesse alla soluzione di qualsiasi controversia vertente sulla regolarità del procedimento seguito da tale comitato per l' espletamento del proprio compito. Per giunta, la presente controversia, riferendosi alla selezione di opere d' arte da installare in un edificio del Consiglio, verrebbe a trovarsi in rapporto diretto con le condizioni di lavoro dei dipendenti di questa istituzione. Su tale rapporto diretto si baserebbe l' interesse dei membri del comitato del personale alla soluzione della controversia, i quali esercitano una competenza in materia di igiene e miglioramento estetico dei luoghi di lavoro.

13 La resistente nel procedimento sommario, da parte sua, ritiene che le parti che hanno chiesto di intervenire non abbiano alcun fondato interesse a sostenere le conclusioni della richiedente essendo, a suo parere, del tutto estranee alla controversia. Del resto, esse avrebbero scelto di agire collettivamente proprio al fine di eludere una giurisprudenza costante che esclude la legittimazione processuale dei comitati del personale. La resistente nel procedimento sommario sostiene che, in ogni caso, le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti non potrebbero essere direttamente interessate dal fatto che la richiedente non sia sta ammessa a partecipare alla seconda fase del concorso in questione.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

14 E' opportuno ricordare che il presente procedimento sommario si inserisce nell' ambito di una causa principale avente in sostanza ad oggetto l' annullamento della decisione di non ammissione della richiedente alla seconda fase del concorso di artisti per la selezione di opere d' arte destinate al nuovo immobile del Consiglio.

15 A tal proposito, occorre rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza, la nozione di interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, deve intendersi come un interesse diretto e attuale all' esito delle conclusioni riguardanti, in particolar modo, l' atto di cui viene chiesto l' annullamento o la sospensione (v. ordinanza del Tribunale 15 giugno 1993, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione, Racc. pag. II-587, punti 16 e 21).

16 Orbene, le parti che hanno chiesto di intervenire non hanno addotto alcuna circostanza particolare atta a dimostrare l' esistenza di un interesse personale all' ammissione della richiedente alla seconda fase del concorso, né hanno dimostrato che la loro situazione avrebbe potuto essere pregiudicata, in modo sufficientemente distinto, dalla soluzione che il Tribunale darà alla controversia. Si deve pertanto ritenere che le parti istanti per l' intervento non hanno dimostrato di avere un interesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della parte richiedente nel presente procedimento sommario.

17 Ne consegue che la domanda di intervento deve essere respinta.

Sulla domanda di sospensione dell' esecuzione

18 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, relativa all' istituzione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato ovvero ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

19 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande relative ai provvedimenti provvisori previsti dagli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono essere di natura provvisoria, nel senso che non debbono pregiudicare la decisione sul merito. Spetta in ogni caso alla parte richiedente provare che l' attesa della conclusione della causa principale le provocherebbe un pregiudizio dalle conseguenze gravi e irreparabili (v. ordinanza del presidente del Tribunale 5 aprile 1993, causa T-21/93 R, Peixoto/Commissione, Racc. pag. II-463, punto 17, e, da ultimo, ordinanza del presidente del Tribunale 11 marzo 1994, causa T-56/94 R, de Santis/Commissione, Racc. pag. II-267, punto 15).

Argomenti delle parti

20 Quanto al fumus boni juris, la richiedente sostiene che il procedimento di selezione seguito nel concorso in questione è in contrasto con la decisione del Consiglio 12 giugno 1989 nonché col regolamento del concorso, in quanto il comitato di selezione, anziché procedere a un esame comparativo di tutti i fascicoli dei candidati, avrebbe delegato ai gruppi di lavoro nazionali l' esame dei fascicoli dei candidati residenti nel rispettivo territorio. La richiedente ritiene che, così facendo, il comitato di selezione abbia ignorato la nozione stessa di concorso, che implicherebbe un effettivo esame comparativo di ogni candidatura e la compilazione di un elenco degli idonei in ordine di merito. A parere della richiedente, la decisione del comitato di fissare a tre il numero di artisti da preselezionare in ciascuno Stato membro si pone parimenti in contrasto con la decisione del Consiglio 12 giugno 1989, deprivando per di più il concorso del suo carattere internazionale. La richiedente ritiene quindi che la definitiva esclusione della sua candidatura ad opera del gruppo di lavoro belga, senza che il suo fascicolo sia stato esaminato dal comitato, possa solo essere dichiarata illegittima.

21 Per quanto concerne l' urgenza, la richiedente assume in sostanza che, se le operazioni del concorso proseguissero, e qualora il Tribunale accogliesse nel merito il suo ricorso, essa non potrebbe essere reintegrata nella situazione in cui si sarebbe trovata senza la decisione di rigetto della sua candidatura. Infatti, poiché il comitato deve designare le opere d' arte da destinare al nuovo edificio del Consiglio nel corso del mese di maggio 1994, la richiedente verrebbe ad essere definitivamente privata della possibilità che la sua opera venga acquistata e collocata in tale edificio, con il riconoscimento e la rinomanza in tutta Europa che ne conseguirebbero. Pertanto, anche una riparazione per equivalente del valore del suo lavoro non basterebbe a compensare il danno derivante dal rigetto della sua candidatura.

22 La parte resistente ritiene, viceversa, che il comitato di selezione abbia agito in conformità con la decisione del Consiglio 12 giugno 1989, senza eccedere gli ampi poteri che gli sono stati conferiti per l' organizzazione del concorso di cui trattasi. Di conseguenza, il fatto che il comitato abbia preferito prendere in considerazione almeno un artista per ogni Stato membro e abbia adottato i provvedimenti atti a tal fine, fa seguito, a parere della resistente, a valutazioni di opportunità politica, del tutto legittime, trattandosi di installare delle opere d' arte in un edificio destinato alle riunioni del Consiglio. Per quanto riguarda in particolare l' istituzione di una selezione preliminare a livello nazionale di tre candidati, implicante la delega a gruppi di lavoro nazionali dell' esame dei fascicoli di loro competenza, la resistente ritiene che tale scelta si sia rivelata particolarmente appropriata alla luce delle 1 500 candidature pervenute al segretariato generale del Consiglio nel periodo compreso fra il 30 gennaio e il 30 giugno 1993. Peraltro, secondo la resistente, il comitato di selezione ben sapeva che la scelta che esso avrebbe dovuto effettuare fra le 36 opere ammesse, nell' ambito della seconda fase, gli avrebbe lasciato un margine di giudizio sufficiente ad effettuare la selezione definitiva nel corso del mese di maggio 1994.

23 La parte resistente ritiene, d' altra parte, che nel caso di specie non ricorra alcuna circostanza che possa comportare il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile. A suo parere, se il ricorso dovesse risolversi con un esito favorevole alla richiedente, il danno eventualmente accertato sarebbe risarcibile. Comunque sia, il fatto che alla richiedente sia sta preclusa la possibilità di risultare vincitrice del concorso in questione può dar luogo, secondo la resistente, a un pregiudizio puramente ipotetico ° analogo, del resto, a quello subito da tutti gli altri candidati esclusi (pari a 1 464) ° dato che, anche se la sua candidatura fosse stata ammessa alla seconda fase, ciò non le avrebbe fornito alcuna garanzia di risultare effettivamente vincitrice. La resistente ritiene invece che la sospensione delle operazioni di concorso attualmente in corso di svolgimento causerebbe al Consiglio difficoltà insormontabili, tali da impedire che il suo edificio sia, come preventivato, decorato con opere d' arte al momento della sua inaugurazione.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

24 In via preliminare occorre constatare che i provvedimenti d' urgenza auspicati dalla richiedente mirano sostanzialmente a ottenere la sospensione di un procedimento di concorso in fase finale di svolgimento.

25 Va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice del procedimento sommario deve valutare l' urgenza di adottare provvedimenti interinali esaminando se l' esecuzione degli atti contestati, prima che intervenga una decisione nel merito, sia tale da comportare, per la parte che li ha richiesti, danni irreversibili cui non possa essere posto rimedio neppure se la decisione impugnata venisse annullata, o che, malgrado il loro carattere provvisorio, siano sproporzionati rispetto all' interesse della parte resistente a che le sue decisioni vengano eseguite, anche ove formino oggetto di un ricorso giurisdizionale (v. ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 11 luglio 1988, causa 176/88 R, Hanning/Parlamento, Racc. pag. 3915, punto 9).

26 Nel caso di specie, si deve rilevare che, se è vero che la decisione controversa ha privato la richiedente "della possibilità di essere ricompresa fra i candidati invitati a presentare un progetto di opera d' arte e, di conseguenza, di vedere la propria opera acquistata e collocata nel nuovo edificio del Consiglio", non è men vero che, anche se la candidatura della richiedente fosse stata ammessa alla seconda fase del concorso, non vi è alcuna certezza che essa sarebbe risultata vincitrice del detto concorso e che la sua opera sarebbe stata acquistata e collocata nell' edificio del Consiglio in esito al concorso. Pertanto, non si può dire che le circostanze allegate dalla richiedente comportino conseguenze necessariamente dipendenti dall' esecuzione delle decisioni impugnate (v. ordinanza del presidente del Tribunale 7 gennaio 1994, causa T-564/93 R, Hecq/Commissione, Racc.FP pag. II-1, punto 31).

27 Ad ogni buon conto, occorre rilevare che nell' eventualità in cui il Tribunale dovesse riconoscere la fondatezza del ricorso in via principale, spetterebbe alla parte resistente adottare tutte le misure necessarie a garantire una congrua protezione degli interessi della parte richiedente. Quest' ultima, d' altra parte, non ha addotto alcuna circostanza atta ad escludere la possibilità di una tutela retroattiva dei suoi interessi. Conseguentemente, nessun pregiudizio irreparabile potrebbe derivare dalla mancata sospensione dell' esecuzione dei provvedimenti impugnati.

28 Risulta da quanto precede che la richiedente non ha fornito la prova che, in assenza delle misure provvisorie richieste, i provvedimenti impugnati potrebbero cagionarle un danno non riparabile dall' esecuzione di una sentenza del Tribunale e che, comunque sia, il pregiudizio da essa eventualmente subito sarebbe del tutto sproporzionato rispetto all' interesse della resistente a condurre a termine il procedimento di concorso di cui trattasi. Risulta, al contrario, che a rivelarsi del tutto sproporzionata, rispetto all' interesse del Consiglio a disporre dei risultati del concorso, sarebbe la sospensione delle operazioni del concorso in questione, tenuto conto, in particolare, delle scadenze previste per l' inaugurazione del suo nuovo edificio.

29 Pertanto, senza che occorra esaminare se i mezzi e gli argomenti dedotti dalla richiedente a sostegno del ricorso in via principale rivestono un' apparenza di fondatezza, i presupposti per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti non ricorrono, sicché la relativa domanda deve essere respinta.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di intervento è respinta.

2) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

3) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 2 maggio 1994.