61994B0107

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 19 GIUGNO 1995. - CHRISTINA KIK CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - REGOLAMENTO (CE) N. 40/94 SUL MARCHIO COMUNITARIO - LINGUE - MANIFESTA IRRICEVIBILITA DEL RICORSO. - CAUSA T-107/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01717


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Disposizione che istituisce il regime linguistico della procedura unica che consente di ottenere un marchio comunitario ° Ricorso di un rappresentante in materia di marchi ° Irricevibilità

[Trattato CE, art. 173, quarto comma; regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 115]

2. Procedura ° Presupposti per la ricevibilità dei ricorsi ° Ammissibilità con riguardo al diritto di ogni soggetto ad un processo equo

(Convenzione europea dei diritti dell' uomo, art. 6)

Massima


1. L' art. 115 del regolamento del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario, che istituisce il regime linguistico della procedura unica stabilita da questo regolamento per ottenere un marchio comunitario, produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di soggetti astrattamente considerata, vale a dire quei soggetti che intendono ottenere per se stessi e per i propri mandanti un marchio comunitario.

Non è pertanto ricevibile il ricorso di annullamento presentato contro questo regolamento da una persona fisica che è interessata dall' atto impugnato per effetto della sua sola caratteristica oggettiva di rappresentante di marchi, al pari di qualsiasi altro rappresentante di marchi che si trovi, per quanto riguarda la lingua sinora utilizzata ai fini delle proprie attività professionali, in atto o in potenza, in una situazione identica.

2. Il principio del diritto di ogni soggetto ad un processo equo, stabilito dall' art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo e riconosciuto nell' ordinamento giuridico comunitario, non osta a che la proposizione di un' azione giurisdizionale sia subordinata a taluni presupposti di ricevibilità.

Parti


Nella causa T-107/94,

Christina Kik, avvocato e rappresentante in materia di marchi, con l' avv. Goosen L. Kooy, del foro dell' Aia, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Giorgio Maganza e Guus Houttuin, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter Van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

sostenuti dal

Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' art. 115 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, nella parte in cui esclude l' olandese quale lingua dell' Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), nonché diretto all' ottenimento del divieto o dell' inibitoria dell' adozione di tutti quei provvedimenti che consentano a detto Ufficio di avviare la propria attività,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, H. Kirschner e signora V. Tiili, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Contesto normativo

1 L' art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 40/94") istituisce un Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l' "Ufficio").

2 Le lingue utilizzabili ai fini delle procedure di deposito, di opposizione, di decadenza e di nullità dei marchi sono indicate dall' art. 115 del regolamento n. 40/94. Al n. 1 del detto articolo si precisa che le domande di marchio comunitario devono essere depositate presso l' Ufficio in una qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea. Il successivo n. 2 specifica che lingue dell' Ufficio sono esclusivamente il francese, l' inglese, l' italiano, lo spagnolo e il tedesco. I successivi punti 3-7 prevedono, in particolare, che il richiedente deve indicare, nella propria domanda, una "seconda lingua" che sia una lingua dell' Ufficio e, nel caso in cui la domanda sia stata presentata in una lingua diversa da quelle dell' Ufficio, che tale seconda lingua può essere utilizzata dall' Ufficio ai fini delle comunicazioni scritte da esso inviate al richiedente; infine, sempre secondo i punti 3-7, si presume, per quanto attiene alle procedure di opposizione, di decadenza e di nullità, che il ricorrente accetti la seconda lingua come lingua procedurale.

Fatti e procedimento

3 La ricorrente, di lingua olandese, esercita la professione di avvocato e di rappresentante in materia di marchi e ha interessi economici in un ufficio di brevetti olandese.

4 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 marzo 1994, la ricorrente ha proposto ricorso avverso l' art. 115, n. 2, del regolamento n. 40/94.

5 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente l' 8 aprile e il 19 maggio 1994, la Commissione e il Consiglio hanno sollevato eccezione d' irricevibilità. In data 24 giugno 1994 la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in merito all' eccezione di irricevibilità.

6 Con ordinanza 14 settembre 1994 è stato ammesso l' intervento del Regno di Spagna a sostegno del Consiglio e della Commissione. Il Regno di Spagna ha depositato la propria memoria di intervento presso la cancelleria del Tribunale in data 25 ottobre 1994. Il 12 dicembre successivo la ricorrente ha depositato le proprie osservazioni relative alla detta memoria.

Conclusioni delle parti

7 Nel ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° disporre che il Consiglio riformi la propria decisione di escludere la lingua olandese dalle lingue dell' Ufficio;

° vietare o inibire l' adozione di provvedimenti che consentano all' Ufficio di avviare la propria attività prima che il Consiglio abbia proceduto alla riforma della propria decisione di escludere la lingua olandese dalle lingue dell' Ufficio.

8 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

° pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso, senza esaminare il merito;

° dichiarare il ricorso interamente irricevibile o, in subordine, nella parte in cui è diretto contro la Commissione;

° condannare la ricorrente alle spese.

9 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso irricevibile;

° condannare la ricorrente alle spese.

10 Nelle osservazioni relative all' eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare l' art. 115 del regolamento n. 40/94;

° dichiarare illegittimi gli atti di esecuzione del Consiglio e della Commissione dai quali è scaturita la creazione dell' Ufficio;

° condannare i convenuti alle spese.

11 Il Regno di Spagna conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso irricevibile;

° condannare la ricorrente alle spese.

12 Nelle osservazioni relative alla memoria d' intervento, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso ricevibile;

° condannare l' interveniente alle spese dell' intervento.

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

13 Nelle eccezioni di irricevibilità la Commissione e il Consiglio sostengono, in via principale, l' incompetenza del Tribunale a pronunciarsi sulla domanda della ricorrente, così come formulata nel ricorso. Infatti, chiedendo al Tribunale di "disporre che il Consiglio riformi la propria decisione" e di "vietare o inibire l' adozione di provvedimenti che consentano all' Ufficio di avviare la propria attività prima che il Consiglio abbia proceduto alla riforma della propria decisione", la ricorrente chiederebbe al Tribunale di ingiungere al Consiglio di procedere ad un adeguamento della normativa da esso emanata, mentre il giudice comunitario non potrebbe che verificare la legittimità degli atti già vigenti, senza potersi esprimere su atti legislativi emanandi.

14 La Commissione e il Consiglio sottolineano tuttavia, in subordine, che, anche laddove il Tribunale dovesse riformulare il ricorso interpretando le conclusioni della ricorrente quale domanda di annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE, il ricorso resterebbe comunque irricevibile.

15 La Commissione rileva, al riguardo, che una siffatta domanda di annullamento sarebbe diretta esclusivamente avverso il regolamento del Consiglio n. 40/94 e non riguarderebbe, quindi, alcun atto della Commissione.

16 Il Consiglio sostiene, dal canto proprio, che i requisiti di ricevibilità enunciati dall' art. 173, quarto comma, del Trattato CE non sussistono nella specie, in quanto l' atto impugnato costituisce un atto normativo che non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente. Il Consiglio si richiama in particolare al secondo 'considerando' del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale l' oggetto del regolamento medesimo è costituito dall' "instaurazione di un regime comunitario dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della Comunità". A suo parere, il regolamento si applica conseguentemente in via generale a tutti gli operatori economici e non può, quindi, costituire oggetto di ricorso di annullamento ex art. 173, quarto comma, del Trattato CE (v. sentenze della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/92, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes/Consiglio, Racc. pag. 877, pag. 893, 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Racc. pag. I-6099, punto 24, nonché ordinanza del Tribunale 29 ottobre 1993, causa T-463/93, GUNA/Consiglio, Racc. II-1205, punto 17).

17 Il Consiglio sottolinea, inoltre, che la ricorrente è "rappresentante in materia di marchi" ("merkgemachtigde" in lingua olandese), la quale rappresenta quindi le imprese che intendono acquisire un marchio comunitario, e non è, conseguentemente, un soggetto che richiede un marchio comunitario a nome proprio. Orbene, l' art. 115 del regolamento n. 40/94 si applicherebbe unicamente nei confronti di coloro che richiedono un marchio comunitario. La detta disposizione riguarderebbe, quindi, la ricorrente solamente in modo indiretto.

18 Il Consiglio sostiene, infine, che la ricorrente non è interessata individualmente dalla disposizione impugnata, atteso che l' atto impugnato la riguarda al pari di qualsiasi altro rappresentante in materia di marchi, ragion per cui non può assolutamente invocare "determinate qualità [sue] proprie" o "una situazione di fatto che [la] caratterizzi rispetto a chiunque altro" (v. sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 10).

19 Nella memoria di intervento il Regno di Spagna sostiene, anzitutto, l' incompetenza del Tribunale a "disporre che il Consiglio riformi la propria decisione". Esso deduce poi che la domanda di "vietare o inibire l' adozione di provvedimenti che consentano all' Ufficio di avviare la propria attività prima che il Consiglio abbia proceduto alla riforma della propria decisione" deve essere interpretata quale domanda di provvedimenti urgenti ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE. Il Regno di Spagna afferma inoltre l' irricevibilità della domanda, in quanto la ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento che evidenzi la sussistenza di una situazione di urgenza o di periculum in mora che possa giustificare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato.

20 Il Regno di Spagna deduce, in subordine, che tale domanda, laddove dovesse essere interpretata quale domanda di annullamento, resterebbe comunque irricevibile, in quanto la ricorrente non risponderebbe ai requisiti fissati dall' art. 173, quarto comma, del Trattato CE.

21 Nelle osservazioni relative all' eccezione di irricevibilità, la ricorrente sottolinea, anzitutto, che lo scopo del ricorso è stato sempre rappresentato dall' annullamento dell' art. 115 del regolamento n. 40/94. Essa chiede quindi al Tribunale di intendere il ricorso in tal senso.

22 La ricorrente riconosce, certamente, che la domanda di annullamento del detto articolo può essere rivolta unicamente nei confronti del Consiglio, ma sostiene che la Commissione è tenuta a garantire l' esecuzione della disposizione medesima e che al giudice comunitario spetta il sindacato di legittimità sugli atti di esecuzione. Conseguentemente, la ricorrente chiede inoltre al Tribunale di "dichiarare l' illegittimità o l' invalidità degli atti di esecuzione già emanati o emanandi".

23 Per quanto attiene ai requisiti fissati dall' art. 173 del Trattato CE, la ricorrente sostiene che il regolamento la riguarda direttamente e individualmente ancorché non sia escluso che esso riguardi categorie indeterminate di soggetti e si applichi a situazioni oggettivamente determinate.

24 La ricorrente si richiama in particolare, al fine di dimostrare di essere direttamente interessata dall' atto impugnato, all' interesse di natura morale derivante dalla propria reputazione acquisita nel settore del diritto di marchio nonché ai propri interessi commerciali risultanti dai diritti connessi con la propria attività in un ufficio di brevetti olandese. Il regime linguistico attuato dall' art. 115 del regolamento n. 40/94 la porrebbe realmente ed effettivamente in una posizione concorrenziale svantaggiosa rispetto ai propri concorrenti che operano in una delle lingue dell' Ufficio per effetto dei costi più elevati derivanti sia dalle traduzioni sia dal lavoro in una lingua che non è la propria.

25 La ricorrente sottolinea di non agire quale rappresentante di un gruppo professionale o di imprese che tendano a ottenere un marchio comunitario e ancor meno quale rappresentante di tutti i mandatari in materia di marchi, in quanto il suo ricorso è proprio diretto allo scopo di far cessare la discriminazione determinata, nell' ambito di tale gruppo, dall' art. 115 del regolamento n. 40/94. Essa ritiene che i propri interessi di natura morale e commerciale la distinguano da qualsiasi altro rappresentante in materia di marchi e che l' atto impugnato la riguardi quindi individualmente.

26 Nelle osservazioni relative alla memoria di intervento del Regno di Spagna, la ricorrente deduce che l' art. 115 del regolamento n. 40/94 determinerà e ha già determinato una perdita di clientela, il che costituisce un "pregiudizio grave, immediato e irreparabile", con conseguente urgente necessità di disporre misure provvisorie quali la sospensione dell' avvio dell' attività dell' Ufficio.

27 La ricorrente invoca, infine, l' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU"), che riconosce il diritto ad un equo esame del merito della questione, esame che non potrebbe essere ottenuto mediante alcun' altra domanda diversa da quella proposta.

Giudizio del Tribunale

28 Ai sensi dell' art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente istruito alla luce degli elementi del fascicolo e ritiene che non occorra proseguire il procedimento.

29 Si deve ricordare che l' art. 44, n. 1, del regolamento di procedura dispone, in particolare, che il ricorso indichi l' oggetto della controversia. E' giurisprudenza della Corte (v., ad esempio, sentenza della Corte 27 febbraio 1980, causa 168/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 347, punti 17-23) che spetta al giudice determinare tale oggetto, qualora esso sia oggetto di differenti interpretazioni da parte della ricorrente e del convenuto.

30 Nella specie il Tribunale rileva, anzitutto, la sussistenza di una discordanza tra i termini utilizzati nella formulazione delle prime conclusioni del ricorso, da un lato, e il tenore generale del ricorso, dall' altro. Infatti, la ricorrente conclude nel ricorso che il Tribunale voglia "disporre che il Consiglio riformi la propria decisione di escludere la lingua olandese dalle lingue dell' Ufficio", senza peraltro dedurre nel prosieguo motivi e argomenti diretti a dimostrare l' illegittimità di tale esclusione. Conseguentemente, ancorché il tenore delle conclusioni sembri richiedere, a prima vista, l' emanazione da parte del Tribunale di un' ingiunzione nei confronti del Consiglio, si deve ritenere che le conclusioni stesse, alla luce del contenuto della tesi della ricorrente loro sottesa, siano in realtà dirette all' annullamento dell' art. 115 del regolamento n. 40/94.

31 Va necessariamente rilevato che tale interpretazione del ricorso appare avvalorata dal fatto che, al termine del ricorso medesimo, la ricorrente sottolinea di essere "individualmente e direttamente interessata" dall' atto del Consiglio, il che costituisce un riferimento implicito ma univoco all' art. 173, quarto comma, del Trattato CE.

32 Dalle considerazioni che precedono emerge che le prime conclusioni del ricorso tendono, sostanzialmente, a ottenere l' annullamento dell' art. 115 del regolamento n. 40/94, nella parte in cui il detto articolo esclude l' olandese quale lingua dell' Ufficio.

33 Il Tribunale rileva che, sotto tale profilo, il ricorso è diretto contro un atto emanato unicamente dal Consiglio. Ne consegue che il ricorso, nella parte in cui è diretto contro la Commissione, è del tutto privo di oggetto e deve essere quindi dichiarato irricevibile.

34 Inoltre, anche a voler ammettere che un ricorrente possa ampliare, nella fase delle osservazioni relative all' eccezione di irricevibilità, l' oggetto del ricorso includendovi gli atti di esecuzione dell' atto impugnato, si deve rilevare che, nella specie, la ricorrente non ha in alcun modo precisato quali fossero gli "atti di esecuzione già emanati" che costituivano l' oggetto del ricorso e, d' altro canto, che non spetta al Tribunale il sindacato su atti ipotetici, quali gli "atti di esecuzione emanandi".

35 Nella parte in cui il ricorso di annullamento è diretto contro il Consiglio, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso un regolamento è subordinata alla condizione che l' atto impugnato costituisca realmente una decisione che riguardi il ricorrente direttamente e individualmente e che il criterio distintivo fra un atto di natura normativa e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell' atto di cui trattasi (v., ad esempio, ordinanza della Corte 12 luglio 1993, causa C-168/93, Government of Gibraltar e Gibraltar Development Corporation/Consiglio, Racc. pag. I-4009, ordinanza del Tribunale 11 gennaio 1995, causa T-116/94, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, Racc. pag. II-1, e sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-472/93, Campo Ebro/Consiglio, Racc. pag. II-421). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (v., ad esempio, sentenze della Corte 21 novembre 1989, causa C-244/88, Usines coopératives de déshydratation du Vexin/Commissione, Racc. pag. 3811, e 27 marzo 1990, causa C-229/88, Cargill/Commissione, Racc. pag. I-1303).

36 Nella specie, lo scopo del regolamento n. 40/94, come emerge dal medesimo, è quello di fissare una procedura unica con cui le imprese possano ottenere un marchio comunitario. Il regime linguistico istituito dall' art. 115, quale elemento di tale procedura unica, produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di soggetti astrattamente considerata, vale a dire quei soggetti che intendano ottenere per se stessi o per i propri mandanti un marchio comunitario. Ne consegue che la ricorrente è interessata dall' atto impugnato per effetto della sua sola caratteristica oggettiva di rappresentante di marchi, al pari di qualsiasi altro rappresentante di marchi che si trovi, per quanto riguarda la lingua sinora utilizzata ai fini delle proprie attività professionali, in atto o in potenza, in una situazione identica (v., per quanto attiene a fattispecie analoghe e a titolo di esempio, sentenza della Corte 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker/Commissione, Racc. pag. 2559, punto 9, e ordinanze del Tribunale 29 ottobre 1993, causa T-463/93, GUNA/Consiglio, Racc. pag. II-1205, punto 17, e 21 febbraio 1995, causa T-117/94, Associazione agricoltori della provincia di Rovigo e a./Commissione, Racc. pag. II-455).

37 Ne consegue che il ricorso di annullamento proposto avverso il regolamento n. 40/94 è irricevibile.

38 Quanto alle seconde conclusioni della ricorrente, con cui essa chiede al Tribunale di vietare o di inibire l' adozione di provvedimenti che consentano all' Ufficio di avviare la propria attività, devono essere interpretate nel senso che esse sono dirette a ottenere o un' ingiunzione da parte del Tribunale nei confronti del Consiglio ovvero una sospensione dell' esecuzione dell' art. 115 del regolamento n. 40/94 ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE. Si deve ricordare al riguardo, da un lato, che il giudice comunitario non è competente a emanare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni (v., ad esempio, ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 18) e, dall' altro, che l' art. 104, n. 3, del regolamento di procedura esige che le domande di sospensione dell' esecuzione di un atto siano presentate con atto separato, diversamente da quanto è avvenuto nella specie. Tale parte del ricorso dev' essere quindi respinta in quanto irricevibile.

39 La ricorrente non può peraltro invocare, nella specie, l' art. 6 della CEDU, accolto dal giudice comunitario nell' ambito dell' ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, Racc. pag. 1651, punto 18, nonché sentenza del Tribunale 23 febbraio 1995, causa T-535/93, F/Consiglio, Racc. PI pag. II-0000), ma non applicabile in una situazione come quella di specie. Infatti, tale disposizione, che garantisce a ogni soggetto un processo equo, non osta a che la proposizione di un' azione giurisdizionale sia subordinata a talune condizioni di ricevibilità (v., in tal senso, sentenza della Corte 1 aprile 1987, causa 257/85, Dufay/Parlamento, Racc. pag. 1561, punto 10).

40 Da tutte le considerazioni che precedono emerge la manifesta irricevibilità del ricorso nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

41 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e dev' essere pertanto condannata al pagamento delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione.

42 Il Regno di Spagna, intervenuto a sostegno delle conclusioni del Consiglio e della Commissione, sopporterà, ai sensi dell' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione. L' interveniente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 19 giugno 1995.