61994B0088(02)

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE AMPLIATA) DEL 1. FEBBRAIO 1995. - SOCIETE COMMERCIALE DES POTASSES ET DE L'AZOTE E ENTREPRISE MINIERE ET CHIMIQUE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DECLINAZIONE DI COMPETENZA. - CAUSA T-88/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00221


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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Procedura ° Ripartizione delle competenze fra la Corte e il Tribunale di primo grado ° Ricorso intentato da una persona fisica o giuridica sulla base dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE e riguardante l' attuazione delle regole di concorrenza da applicarsi alle imprese pendente dinanzi al Tribunale ° Ricorso diretto all' annullamento dello stesso atto, ma proposto da uno Stato membro, pendente dinanzi alla Corte ° Interesse, alla luce di una buona amministrazione della giusitizia, ad una presa in considerazione, da parte della Corte, degli argomenti della persona fisica o giuridica ° Declinazione di competenza da parte del Tribunale

[Statuto (CE) della Corte di giustizia, art. 47, terzo comma]

Parti


Nella causa T-88/94,

Société commerciale des potasses et de l' azote, società di diritto francese, con sede in Mulhouse (Francia), e

Entreprise minière et chimique, azienda pubblica francese, con sede in Parigi,

con l' avv. Charles Price, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

ricorrenti,

sostenute dalla

Repubblica francese, rappresentata dalle signore Edwige Belliard e Catherine de Salins, rispettivamente direttore aggiunto e vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Marc Belorgey, chef de mission presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Berend-Jan Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Jacques Bourgeois, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Kali und Salz Beteiligungs-Aktiengesellschaft e Kali und Salz GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Kassel (Germania), con gli avv.ti Karlheinz Quack, del foro di Berlino, e Georg Albrechtskirchinger, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l' annullamento parziale, da un lato, dell' art. 1 della decisione della Commissione 14 dicembre 1993, relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.308 ° Kali+Salz/MdK/Treuhand), nella parte in cui la dichiarazione di compatibilità dell' operazione di concentrazione con il mercato comune è subordinata al rispetto delle condizioni enunciate al punto 63, e, dall' altro, della decisione, nella parte in cui accetta l' impegno indicato al punto 65, con il quale la Kali und Salz AG si è obbligata a modificare entro il 30 giugno 1994 la struttura della società Potacan,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 1994 la Société commerciale des potasses et de l' azote e l' Entreprise minière et chimique hanno proposto, a norma dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, un ricorso diretto ad ottenere l' annullamento parziale della decisione della Commissione 14 dicembre 1993, relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.308 ° Kali+Salz/MdK/Treuhand; in prosieguo: la "decisione").

2 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 febbraio 1994 la Repubblica francese ha proposto un ricorso diretto contro la Commissione, con cui chiede alla Corte di annullare la stessa decisione (causa C-68/94).

3 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 7 luglio 1994, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.

4 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale 19 gennaio 1995, la Kali und Salz Beteiligungs-Aktiengesellschaft e la Kali und Salz GmbH sono state ammesse ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della convenuta.

5 In seguito alla lettera della cancelleria del Tribunale 18 novembre 1994, con cui le ricorrenti sono state invitate a pronunciarsi sulla prosecuzione del procedimento dinanzi al Tribunale, tenuto conto della proposizione del ricorso nella causa C-68/94, con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 1994 queste ultime hanno chiesto che il Tribunale declini la propria competenza, ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto (CE) della Corte (in prosieguo: lo "Statuto"), a conoscere della causa T-88/94 dinanzi ad esso instaurata, al fine di consentire alla Corte di statuire nella causa C-68/94, fermo restando che le ricorrenti potrebbero in tal caso intervenire nel procedimento dinanzi alla Corte.

6 Con lettera 3 novembre 1994, depositata nella cancelleria del Tribunale il 4 novembre 1994, la Commissione aveva comunicato di poter condividere la domanda presentata dalla Repubblica francese nella causa C-68/94, intesa ad ottenere che la Corte non sospendesse il procedimento in attesa che il Tribunale si pronunciasse sulla presente causa. La Commissione non ha presentato osservazioni entro il termine stabilito sulla domanda di declinazione della competenza presentata dalle ricorrenti nella causa T-88/94.

7 Con lettera 27 dicembre 1994 la Repubblica francese comunicava di sostenere la domanda di declinazione della competenza presentata dalle ricorrenti.

8 Le intervenienti Kali und Salz Beteiligungs-Aktiengeselleschaft e Kali und Salz GmbH hanno già chiesto nella loro domanda di intervento nella presente causa, depositata nella cancelleria del Tribunale l' 11 luglio 1994, che il Tribunale declini la propria competenza ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto.

9 Ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto, qualora la Corte ed il Tribunale siano investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, sollevino lo stesso problema di interpretazione o mettano in discussione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver sentito le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte. Tuttavia, laddove si tratti di ricorsi relativi all' annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza affinché la Corte di giustizia possa statuire in merito ai medesimi.

10 Poiché la Corte, ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto, non ha sospeso il procedimento relativo alla causa C-68/94 dinanzi ad essa promosso, occorre che il Tribunale si pronunci in merito all' eventuale sospensione del procedimento nella causa T-88/94 ovvero declini la propria competenza.

11 Al riguardo va ricordato anzitutto che le ricorrenti e le parti intervenute si sono dichiarate favorevoli a che il Tribunale declini la propria competenza in modo che le due cause possano essere trattate simultaneamente dinanzi alla Corte, mentre la convenuta non ha presentato osservazioni entro il termine stabilito.

12 Si deve poi rilevare che i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte e al Tribunale mettono in discussione la validità dello stesso atto, vale a dire la decisione della Commissione 14 dicembre 1993 (IV/M.308 ° Kali+Salz/MdK/Treuhand). E' vero che il ricorso delle ricorrenti nella presente causa riguarda soltanto un annullamento parziale della decisione. Tuttavia, il Tribunale rileva, da un lato, che il procedimento pendente dinanzi alla Corte solleva le stesse questioni di interpretazione e mette in discussione il medesimo atto e, dall' altro, che l' oggetto della domanda presentata dalla Repubblica francese, intesa all' annullamento completo della decisione, ricomprende quello della domanda presentata dalle ricorrenti nella presente causa, intesa all' annullamento parziale della decisione. Pertanto, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti di cui all' art. 47, terzo comma, dello Statuto.

13 Considerato che l' art. 37, secondo comma, dello Statuto esclude il diritto di intervento delle persone fisiche o giuridiche nelle controversie fra Stati membri, da un lato, ed istituzioni della Comunità, dall' altro, la sola possibilità per le persone fisiche o giuridiche di far valere i propri argomenti nelle controversie che le riguardino è quella di proporre esse stesse ricorso, nei casi in cui siano legittimate ad agire, dinanzi al giudice competente. Ai sensi di questo articolo, il presidente della Corte, con ordinanza 5 ottobre 1994, ha respinto la domanda di intervento nella causa C-68/94 presentata dalla Kali und Salz Beteiligungs-Aktiengeselleschaft e dalla Kali und Salz GmbH.

14 Orbene, atteso che la Corte non ha sospeso il procedimento relativo alla causa C-68/94 dinanzi ad essa pendente, è nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia che il giudice competente a conoscere del ricorso proposto da uno Stato membro possa essere in grado di prendere in considerazione i vari motivi e argomenti dedotti dalle persone fisiche o giuridiche a sostegno della loro domanda di annullamento del medesimo atto.

15 Nel caso di specie, la mera sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale sino alla pronuncia della sentenza della Corte non consentirebbe a quest' ultima di esaminare i motivi e gli argomenti dedotti nella causa T-88/94 dalle ricorrenti, nonché dalle varie parti intervenute, in ordine alla decisione controversa.

16 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene di dover declinare la propria competenza ai sensi dell' art. 47, terzo comma, dello Statuto e disporre la trasmissione del fascicolo alla Corte, affinché questa possa pronunciarsi sulle domande di annullamento proposte nei due ricorsi.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

così provvede:

1) Il Tribunale declina la propria competenza a conoscere della causa T-88/94, Société commerciale des potasses et de l' azote e Entreprise minière chimique/Commissione delle Comunità europee, affinché la Corte possa statuire sulla domanda di annullamento.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 1 febbraio 1995.