SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

21 marzo 1996

Causa T-376/94

Georgette Otten

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Commissione d'invalidità — Composizione — Decisione di collocamento a riposo a causa di invalidità»

Testo completo in francese   II-401

Oggetto:

Ricorso avente ad oggetto l'annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 13 gennaio 1994, che assegna alla ricorrente una pensione d'invalidità fissata conformemente alle disposizioni dell'art. 78, terzo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee, e, dall'altro, la condanna della Commissione al pagamento di un ECU simbolico a risarcimento del danno morale assertivamente sofferto dalla ricorrente a causa della decisione impugnata.

Esito:

Annullamento della decisione e rigetto per il resto.

Sunto della sentenza

Con lettera 23 giugno 1993 il direttore della sezione «diritti e obblighi» della direzione generale del personale e dell'amministrazione (DG IX) informava la ricorrente che, in ragione delle sue frequenti assenze per motivi di salute, aveva deciso di convocare la commissione d'invalidità, invitandola a comunicare quanto prima possibile il nome del medico di sua scelta per essere rappresentata dinanzi a detta commissione.

In mancanza di una risposta della ricorrente, il capo dell'unità «gestione dei diritti individuali» reiterava la richiesta, con lettera 8 settembre 1993, di comunicare il nominativo del medico incaricato di rappresentare la ricorrente dinanzi alla commissione d'invalidità, precisando altresì che, ove la ricorrente non avesse proceduto a tale comunicazione, avrebbe chiesto al presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di designare d'ufficio un medico, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

Il 29 settembre 1993 la ricorrente inviava una lettera alla DG IX nella quale segnalava in particolare che, non appena avesse ricevuto una comunicazione da parte della Commissione, avrebbe risposto al progetto di collocamento in invalidità designando il medico di sua scelta.

Il 24 novembre 1993 il capo dell'unità «Gestione dei diritti individuali» comunicava al dottor n. che la ricorrente lo aveva scelto per rappresentarla dinanzi alla commissione d'invalidità.

In esito alla riunione del 13 dicembre 1993 la commissione d'invalidità, composta dai dottori M., T. e N., concludeva che la ricorrente era «affetta da invalidità permanente da considerarsi totale».

Il 13 gennaio 1994 l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: ľ«APN») adottava, in base alle conclusioni cui era pervenuta la commissione d'invalidità, una decisione avente ad oggetto, da un lato, il collocamento a riposo della ricorrente dal 1o febbraio 1994, dall'altro, l'assegnazione alla ricorrente di una pensione d'invalidità a decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'art. 78, terzo comma, dello Statuto.

Il 18 aprile 1994 la ricorrente presentava reclamo, pervenuto alla Commissione il 20 aprile 1994, nei confronti della decisione di collocamento a riposo e di assegnazione alla ricorrente di una pensione d'invalidità ai sensi dell'art. 78, terzo comma, dello Statuto. Tale reclamo veniva respinto.

Sulla domanda di annullamento

Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 7 dell'allegato II dello Statuto

Sulla ricevibilità

Se le conclusioni presentate nel ricorso possono contenere solo le «censure» aventi lo stesso oggetto di quelle dedotte nel reclamo, tali censure possono però essere sviluppate, dinanzi al giudice comunitario, mediante la deduzione di motivi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente. L'amministrazione è del resto tenuta, nella fase precontenziosa, a non interpretare restrittivamente i reclami, che vanno esaminati invece con spirito di apertura.

Riferimento: Corte 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione (Race. pag. 2181, punto 9); Corte 14 marzo 1989, causa 133/88. Del Amo Martinez/Parlamento(Racc. pag. 689); Tribunale 8 giugno 1995. causa T-496/93. Allo/Commissione (Race. PI pag. II-405)

Nella sua lettera di reclamo 20 aprile 1994 la ricorrente non si è limitata a formulare due censure, ma ha fatto anche espresso riferimento agli argomenti fatti valere in tre lettere precedenti, tra cui quella del 29 settembre 1993. In quest'ultima lettera la ricorrente aveva chiaramente sostenuto di non aver ancora designato il medico di sua scelta per essere rappresentata dinanzi alla commissione d'invalidità e di voler effettuare questa scelta solamente dopo aver ricevuto risposta alle sue domande. Il Tribunale rileva che grazie a questo riferimento il reclamo dev'essere interpretato nel senso che esso contiene anche il motivo attinente alla mancanza di designazione da parte della ricorrente del medico di sua scelta.

Nel merito

Secondo una costante giurisprudenza, le valutazioni mediche propriamente dette formulate dalla commissione medica devono essere considerate definitive se sono state formulate regolarmente; il sindacato giurisdizionale può infatti svolgersi solo sulla regolarità della costituzione e del funzionamento di tale commissione, nonché sulla regolarità dei suoi pareri. Occorre pertanto che il giudice comunitario eserciti un controllo rigoroso sulle disposizioni relative alla costituzione e al regolare funzionamento delle commissioni d'invalidità. Prima fra queste è la norma di cui all'art. 7 dell'allegato II dello Statuto, che assicura al funzionario interessato la salvaguardia dei suoi diritti e interessi mediante la presenza, in seno alla commissione, di un medico di sua fiducia.

Riferimento: Tribunale 23 novembre 1995, causa T-64/94, Benecos/Commissione (Race. PI pag. II-769, punto 42); Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-47/93, C/Commissione (Race. PI pag. II-743, punto 47)

Questo controllo rigoroso del rispetto del diritto del funzionario alla designazione del suo medico di fiducia per rappresentarlo in seno alla commissione d'invalidità implica che, in caso di contestazione, l'istituzione alla quale il dipendente appartiene dev'essere in grado di apportare la prova scritta o, in ogni caso, inconfutabile, della scelta operata dall'interessato. Si deve rilevare in proposito che l'art. 7, secondo comma, dell'allegato II dello Statuto conferisce all'istituzione, in caso di inerzia del funzionario interessato, la facoltà di domandare al presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di assegnare d'ufficio un medico.

Sulla domanda di risarcimento

Secondo una costante giurisprudenza, l'annullamento di un atto impugnato da un dipendente costituisce di per sé una riparazione adeguata e, in via di principio, sufficiente per qualsiasi pregiudizio che il dipendente possa avere sofferto. Il Tribunale afferma che nelle circostanze del caso di specie l'annullamento della decisione impugnata è sufficiente a garantire una riparazione totale del pregiudizio eventualmente sofferto dalla ricorrente.

Riferimento:Tribunale 12 febbraio 1992. causaT-52/90. Volger/Parlamento(Racc. pag. II-121, punto 46)

Dispositivo:

La decisione 13 gennaio 1994, con cui la Commissione assegna alla ricorrente una pensione d'invalidità, è annullata.

II ricorso è respinto per il resto.