Parole chiave
Massima

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1 Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Osservanza garantita dal giudice comunitario - Presa in considerazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

(Trattato sull'Unione europea, art. F, n. 2)

2 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Inapplicabilità dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Rispetto delle garanzie procedurali da parte della Commissione - Sindacato giurisdizionale effettivo delle decisioni della Commissione - Giudice indipendente e imparziale - Competenza anche di merito

(Trattato CE, artt. 85 e 86; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17; decisione del Consiglio 88/591)

3 Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi

4 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comunicazione degli addebiti - Contenuto necessario

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 4)

5 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata

(Trattato CE, art. 190)

6 Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Individuazione dell'oggetto della controversia - Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

7 Concorrenza - Intese - Partecipazione a riunioni di imprese aventi oggetto anticoncorrenziale - Circostanza che, in mancanza di presa di distanze rispetto alle decisioni prese, autorizza a presumere la partecipazione alla susseguente intesa

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

8 Concorrenza - Intese - Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'infrazione unica - Imprese alle quali può essere addebitata l'infrazione consistente nella partecipazione ad un'intesa globale - Criteri

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

9 Concorrenza - Intese - Infrazione avente ad oggetto una restrizione della concorrenza su un mercato geografico determinato - Previa definizione del mercato geografico - Insussistenza di obbligo

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

10 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende a più imprese per una violazione delle regole di concorrenza

(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

11 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze aggravanti - Dissimulazione dell'intesa - Prova risultante dall'assenza di note riferentisi alle riunioni delle imprese che hanno preso parte all'intesa

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

12 Concorrenza - Regole comunitarie - Infrazioni - Intenzionalità - Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

13 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Comportamento divergente da quello concordato nell'ambito dell'intesa - Valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

14 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Situazione finanziaria dell'impresa interessata - Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

15 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Mancanza di misura di controllo dell'attuazione dell'intesa - Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

16 Concorrenza - Ammende - Importo - Metodi di calcolo - Conversione in ECU del fatturato dell'anno di riferimento delle imprese in base al tasso di cambio medio dello stesso anno - Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

17 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità e durata delle infrazioni - Elementi di valutazione - Possibilità di elevare l'entità delle ammende per rafforzarne l'effetto dissuasivo

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

Massima

1 I diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi giuridici generali dei quali il giudice comunitario garantisce l'osservanza. A questo proposito, il giudice comunitario si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri nonché alle indicazioni fornite dai Trattati internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo ai quali gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo riveste a questo proposito particolare importanza.

2 La Commissione, quando applica le disposizioni del diritto comunitario della concorrenza, non può essere considerata «giudice» ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, una decisione che applica le regole comunitarie di concorrenza non può essere illegittima per il solo motivo che essa sia stata presa nell'ambito di un sistema nel quale la Commissione cumula le funzioni di accusa e decisione. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, quest'ultima è tenuta ad osservare le garanzie procedurali previste dal diritto comunitario.

Il diritto comunitario demanda alla Commissione un compito di sorveglianza che comprende quello di perseguire le violazioni degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato. Il regolamento n. 17 le attribuisce inoltre un potere di irrogare, con lo strumento della decisione, sanzioni pecuniarie alle imprese ed associazioni di imprese che hanno commesso, intenzionalmente o con negligenza, un'infrazione a queste disposizioni.

L'esigenza di un effettivo sindacato giurisdizionale di qualsiasi decisione della Commissione che constati e sanzioni un'infrazione alle regole comunitarie della concorrenza costituisce un principio generale di diritto comunitario, che discende dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Siffatto principio non viene violato qualora tale sindacato sia svolto, in forza della decisione del Consiglio 88/591, da un giudice indipendente e imparziale come il Tribunale, che può, in base ai motivi dedotti dalla persona fisica o giuridica interessata a sostegno della sua domanda di annullamento, valutare la fondatezza in diritto e in fatto di qualsiasi addebito mosso dalla Commissione nel settore della concorrenza e che, conformemente all'art. 17 del regolamento n. 17, è competente per valutare se la sanzione pecuniaria inflitta sia proporzionata alla gravità dell'infrazione accertata.

3 Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa.

4 La comunicazione degli addebiti, che ha lo scopo di fornire alle imprese oggetto di un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva, dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere effettivamente conoscenza dei comportamenti loro addebitati dalla Commissione.

5 L'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato.

Benché a norma dell'art. 190 del Trattato la Commissione debba menzionare gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica della decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarla, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati durante il procedimento amministrativo.

6 In forza dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, l'atto introduttivo di ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, onde consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa.

7 La circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale alle quali ha preso parte non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni. Anche ammettendo che il comportamento di tale impresa sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

8 Affinché la Commissione possa imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione di applicazione delle regole di concorrenza la responsabilità, per un periodo determinato, di un'intesa globale comprensiva di diversi comportamenti anticoncorrenziali, essa deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata.

9 Allorché la Commissione constata un'infrazione avente ad oggetto una restrizione della concorrenza sul mercato geografico determinato, la constatazione di tale restrizione della concorrenza non richiede alcuna previa definizione del mercato geografico.

10 L'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato.

Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.

Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica.

Infine, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione.

Quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, la Commissione deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.

11 Il fatto che le imprese partecipanti ad una collusione sui prezzi abbiano organizzato l'annuncio degli aumenti di prezzo concordati e siano state dissuase dal prendere note riferentisi a riunioni aventi tale oggetto dimostra che esse erano consapevoli dell'illeceità del loro comportamento, ma hanno adottato misure dirette a dissimulare la collusione. La Commissione può considerare tali misure come circostanze aggravanti nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione.

Al riguardo, l'assenza di verbali ufficiali nonché l'assenza pressoché totale di qualsiasi nota interna sulle dette riunioni possono costituire, alla luce del numero di queste ultime, della durata nel tempo e della natura delle discussioni svolte, una prova sufficiente del fatto che i partecipanti venivano scoraggiati dal prendere appunti.

12 Affinché un'infrazione alle regole comunitarie di concorrenza possa considerarsi commessa intenzionalmente non è necessario che l'impresa si sia resa conto di contravvenire al divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva ad oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza nel mercato comune.

13 La circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere. Infatti, un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio.

14 In sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, la Commissione non è obbligata a tener conto della situazione economica in perdita dell'impresa interessata come circostanza attenuante. L'ammettere un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato.

15 Se l'esistenza di misure di controllo dell'attuazione dell'intesa può essere presa in considerazione alla stregua di circostanza aggravante in sede di fissazione delle ammende in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, l'assenza di siffatte misure non può invece di per sé costituire una circostanza attenuante.

16 Allorché infligge ammende a più imprese in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, nulla impedisce alla Commissione di esprimere l'importo dell'ammenda in ECU, unità monetaria convertibile in moneta nazionale. Ciò consente peraltro alle imprese di porre più agevolmente a confronto gli importi delle ammende inflitte. Per di più, la possibilità di convertire l'ECU nella moneta nazionale differenzia tale unità monetaria dall'«unità di conto» di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la quale, non essendo una moneta di pagamento, implica necessariamente la determinazione dell'ammenda in moneta nazionale.

In sede di calcolo dell'ammenda, la Commissione può legittimamente basarsi su un metodo consistente nel convertire in ECU il fatturato di riferimento di ciascuna impresa applicando il tasso di cambio medio dello stesso anno, anziché il tasso di cambio valevole alla data di adozione della decisione.

Infatti, innanzi tutto, la Commissione deve di regola utilizzare un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione. Per poter, poi, stabilire un confronto tra i diversi dati di fatturato comunicati, espressi nelle rispettive monete nazionali delle imprese coinvolte, la Commissione deve convertire tali dati in un'unica e medesima unità monetaria, quale l'ECU il cui valore è determinato in funzione del valore della moneta nazionale di ogni Stato membro.

Del resto, da un lato, la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo di infrazione stabilito, consente alla Commissione di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa. Dall'altro, la presa in considerazione, ai fini della conversione in ECU dei dati di fatturato di cui trattasi, dei tassi di cambio medi dell'anno di riferimento stabilito consente alla Commissione di evitare che eventuali fluttuazioni monetarie intervenute dopo la cessazione dell'infrazione possano incidere sulla valutazione delle dimensioni e della potenza economica relative delle imprese nonché sull'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e, quindi, sulla valutazione della gravità dell'infrazione. Quest'ultima deve infatti riguardare la realtà economica come si presentava all'epoca in cui è stata commessa la detta infrazione.

Di conseguenza, il metodo di calcolo dell'ammenda consistente nell'utilizzare il tasso di cambio medio dell'anno di riferimento consente di evitare gli effetti aleatori delle alterazioni dei valori reali delle monete nazionali che possono intervenire nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento e l'anno di adozione della decisione. Se tale metodo può comportare che una data impresa si trovi a dover pagare un importo, espresso in moneta nazionale, nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nell'ipotesi in cui fosse stato applicato il tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione, ciò non è altro che la conseguenza logica delle fluttuazioni dei valori reali delle diverse monete nazionali.

17 La determinazione dell'importo dell'ammenda in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza è funzione della gravità e della durata dell'infrazione. Al riguardo, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.

Nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione può tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa ha la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.

Inoltre, nel fissare l'entità generale delle ammende, la Commissione può in particolare tener conto della lunga durata e del carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione.