SENTENZADEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

29 febbraio 1996

Causa T-280/94

Orlando Lopes

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee

«Dipendenti — Rigetto di candidature alla promozione — Orario flessibile — Domande di annullamento e di risarcimento»

Testo completo in francese   II-239

Oggetto:

Ricorso avente ad oggetto l'annullamento di due decisioni di rigetto della candidatura del ricorrente alla promozione e di una decisione con cui gli si rifiuta l'autorizzazione a lavorare nell'ambito di un orario flessibile, nonché il risarcimento del danno materiale e morale che egli ritiene di aver subito come conseguenza del comportamento dei suoi superiori gerarchici e delle decisioni impugnate.

Esito:

Annullamento della decisione notificata al ricorrente l'11 febbraio 1994, con cui si respinge la sua candidatura ai posti dichiarati vacanti dall'avviso CJ 68/92, e della decisione con cui si respinge il reclamo Cont. 12/94-R rivolto contro tale decisione. Rigetto per il resto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente era candidato ad uno dei due posti di giurista linguista principale presso la divisione di traduzione di lingua portoghese, dichiarati vacanti con l'avviso CJ 68/92, pubblicato il 2 dicembre 1992.

Dopo un esame comparativo delle candidature presentate e dopo aver constatato che nessuna di esse soddisfaceva i requisiti di cui all'avviso di posto vacante CJ 68/92, il comitato amministrativo della Corte decideva, nella riunione del 15 marzo 1993, «di escludere le candidature presentate (...) e di sospendere la copertura di questi due posti». A ciascuno dei candidati veniva comunicato il rigetto della propria candidatura (questa decisione di rigetto costituisce in particolare oggetto del ricorso T-547/93, presentato dal ricorrente).

Il ricorrente presentava successivamente la sua candidatura ad uno dei due posti di giurista linguista principale presso la divisione della traduzione di lingua portoghese, dichiarati vacanti con l'avviso C J 82/93, pubblicato il 20 dicembre 1993.

Parallelamente allo svolgimento della procedura di copertura dei posti di cui all'avviso di posto vacante CJ 82/93, il comitato amministrativo della Corte riapriva la procedura di copertura dei posti di cui all'avviso CJ 68/92, senza procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante, ma riesaminando le candidature inizialmente registrate. Al termine di questo esame comune il comitato amministrativo nominava due dei candidati ai posti dichiarati vacanti dall'avviso CJ 68/92 e due dei candidati ai posti dichiarati vacanti dall'avviso CJ 82/93, in qualità di giurista linguista principale. Il ricorrente veniva informato del rigetto della sua candidatura a questi posti con due memorandum in data 11 febbraio 1994. Egli presentava contro queste due decisioni un reclamo, registrato con il numero Cont. 12/94-R e respinto con decisione della convenuta 27 giugno 1994.

Al ricorrente veniva poi rifiutata dal cancelliere della Corte l'autorizzazione a lavorare nell'ambito di un orario flessibile al fine di poter seguire corsi all'università di Treviri. Il reclamo, registrato con il numero Cont. 2/94-R, che egli aveva presentato contro questo rifiuto, è stato respinto con decisione della convenuta 29 aprile 1994.

Sulla domanda della convenuta mirante a che un memorandum del 24 giugno 1987 sia escluso dal fascicolo

Il ricorrente presenta, in allegato alla sua replica, un documento proveniente dal fascicolo di un'altra causa pendente dinanzi al Tribunale. La convenuta chiede il ritiro di questo documento dal fascicolo per violazione della regola della riservatezza dei fascicoli delle cause pendenti dinanzi al Tribunale.

Il Tribunale ritiene che un dipendente che lavora nell'ambito dell'istituzione non è autorizzato a consultare i fascicoli delle cause pendenti, salvo nei casi in cui una tale consultazione è in relazione con i compiti specifici che gli sono affidati, quod non in casu. Ogni altra interpretazione rischierebbe infatti di privare del suo effetto utile l'art. 5, n. 3, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale del 3 marzo 1994, in base al quale il fascicolo di una causa pendente dinanzi al Tribunale è accessibile solo agli avvocati e agenti delle parti di una causa o alle persone da esse debitamente autorizzate.

Nelle circostanze specifiche della fattispecie mttavia il Tribunale ritiene che non occorre escludere il documento controverso dal fascicolo. Quest'ultimo contiene infatti una relazione concernente la competenza, il rendimento o il comportamento del ricorrente, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo Statuto), che pertanto avrebbe dovuto essergli comunicato e avrebbe dovuto essere inserito nel suo fascicolo personale. Per il resto, il ricorrente fa valere questo documento come indizio inteso a dimostrare l'esistenza di uno sviamento di potere a suo danno.

Sulle conclusioni per l'annullamento

Sul motivo relativo alla mancanza di fondamento giuridico, mirante specificamente all'annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente ai posti che hanno costituito oggetto dell'avviso di posto vacante CJ 68/92, notificata l'11 febbraio 1994

Il motivo solleva la questione se l'autorità che ha il potere di nomina (APN), dopo aver respinto tutte le candidature ad un posto dichiarato vacante, possa legittimamente riprendere il loro esame al fine di adottare una nuova decisione in relazione ai requisiti dell'avviso di posto vacante originario, ma tenendo conto di evoluzioni intervenute nel frattempo circa le capacità o qualificazioni dei candidati.

Procedendo in tal modo 1APN si pone in condizione di coprire un posto vacante con la nomina di candidati i quali, sia alla data limite della presentazione delle candidature sia all'atto dell'esame comparativo dei loro meriti, non soddisfacevano le condizioni poste dall'avviso di posto vacante originario, motivo per il quale essa li aveva giustamente esclusi. Poiché l'APN intende operare la sua scelta sulla base di questo avviso originario, che viene mantenuto, il ricorso ad un tale procedimento equivale ad un affievolimento retroattivo delle condizioni che esso fissa, a favore di questi soli candidati. Il Tribunale ritiene che agendo in tal modo l'APN disconosce l'obbligo che ad essa incombe di osservare scrupolosamente i requisiti indicati nell'avviso di posto vacante, che costituisce l'ambito della legittimità che essa stessa s'impone.

Riferimento: Corte 18 marzo 1993, causaC-35/92-P, ParIamento/Frederiksen(Racc. pag. I-991 ; Tribunale 18 febbraio 1993, causa T-45/91, Me Avoy/Parlamento (Race. pag. II-83)

Il Tribunale rileva inoltre che se l'APN, in mancanza di candidati che soddisfino alla data di pubblicazione dell'avviso di posto vacante le condizioni fissate da quest'ultimo, potesse semplicemente aspettare che le loro capacità evolvano e riprendere allora l'esame solo delle loro candidature, escluderebbe dalla sfera della selezione i dipendenti che, sulla base di una esatta percezione delle loro capacità, non avevano presentato la propria candidatura in tale data. Ora, una tale esclusione rischierebbe di ledere coloro le cui qualificazioni sarebbero nel frattempo divenute comparabili, se non superiori, a quelle dei dipendenti che avevano presentato prematuramente la candidatura. Un tale esito è manifestamente incompatibile con la finalità degli artt. 27, primo comma, e 29, n. 1, dello Statuto, cioè l'assunzione di dipendenti che possiedano le più alte qualità di competenza e la copertura dei posti vacanti su tale base. Ľ APN disconoscerebbe inoltre il ruolo essenziale svolto dall'avviso di posto vacante, che è d'informare gli interessati nella maniera più esatta possibile circa la natura delle condizioni richieste per ricoprire il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare se debbano o meno presentare la propria candidatura.

Riferimento: Cone 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio(Racc. pag. 1099); Tribunale 8 novembre 1990, causa T-56/89, Bataille e a./Parlamento (Race. pag. II-597, punto 48); Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (Race, pag. II-407, punto 62)

Il Tribunale ritiene che alla luce di quanto sopra l'APN della convenuta non era legittimata a riprendere l'esame delle candidature che aveva in un primo tempo escluso.

Sui motivi relativi all'annullamento della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente ai posti che hanno costituito oggetto dell'avviso di posto vacante CJ 82/93

Il Tribunale ritiene che i cinque motivi del ricorrente, relativi rispettivamente alla violazione delle norme sulla competenza, alla violazione degli artt. 26 e 43 dello Statuto, alla violazione dell'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto, alla violazione del principio della parità di trattamento e alla violazione dell'aspirazione alla carriera, si basano in maniera sensibile sugli stessi argomenti di fatto e di diritto, sugli stessi atti e documenti fatti valere dal ricorrente a sostegno del suo ricorso nella causa T-547/93, in particolare nell'ambito del primo, secondo e quinto motivo, e che essi devono quindi essere respinti per gli stessi motivi già indicati nella sentenza pronunciata in pari data in tale causa.

Sul motivo relativo alla mancanza di motivazione, mirante all'annullamento della decisione di rifiuto di autorizzazione di lavoro ad orario flessibile

L'obbligo di motivazione, di cui all'art. 25, primo comma, dello Statuto, ha come fine di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per valutare la fondatezza dell'atto che gli arreca pregiudizio e l'opportunità di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale e di consentire a quest'ultimo di esercitare il suo sindacato.

Riferimento: Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Race. pag. 2861); Tribunale 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento (Race. pag. II-121); Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-18/92 e T-68/92, Coussios/Commissione (Race. PI pag. II-171); Tribunale 22 marzo 1995, causa T-586/93, Kotzonis/Commissione (Race. PI pag. II-203)

La sua portata deve in ogni caso essere valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi dedotti e dell'interesse che il destinatario può avere a ricevere chiarimenti. Pertanto una decisione è sufficientemente motivata qualora sia intervenuta in un contesto conosciuto dal ricorrente che gli ha consentito di comprenderne la portata.

Riferimento: Corte 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Race. pag. 1681); Tribunale 6 luglio 1995, causa T-36/93, Ojha/Commissione(Racc. PI pag. II-497)

Nella fattispecie, la convenuta ha legittimamente giustificato il suo rifiuto sostenendo che la possibilità di effettuare un orario flessibile, del tipo di quello richiesto, non era prevista da alcuna disposizione statutaria né da alcuna decisione di portata generale adottata dall'APN competente della Corte. Poiché essa non si riteneva legittimamente abilitata a concedere un'autorizzazione del tipo di quella richiesta dal ricorrente, la convenuta non disponeva di alcun potere discrezionale e non era di conseguenza tenuta a motivare l'opportunità della sua decisione. Il Tribunale fa presente che il requisito della motivazione non deve essere confuso con il controllo della legittimità interna della decisione, cui si riferisce nella fattispecie il secondo motivo dedotto dal ricorrente.

Sul motivo basato sulla violazione dell'art. 24, n. 3, dello Statuto e delle sue disposizioni generali di attuazione, mirante all'annullamento della decisione di rifiuto di autorizzazione di lavoro ad orario flessibile

Ai sensi dell'art. 55, secondo comma, prima frase, dello Statuto, la durata normale del lavoro dei dipendenti non può superare le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina. Dall'art. 2, n. 1, quarto trattino, della decisione della Corte relativa all'APN risulta che la Corte è competente a fissare questo orario generale.

L'art. 24, terzo comma, dello Statuto, in base al quale le Comunità facilitano il perfezionamento professionale del dipendente compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi, non consente di derogare all'orario generale di lavoro così fissato. In tale materia lo Statuto si limita a precisare, nel combinato disposto dell'art. 57 e dell'art. 6, secondo comma, dell'allegato V, che l'istituzione può concedere un congedo straordinario, nei limiti previsti dal programma di perfezionamento professionale da essa fissato in applicazione dell'art. 24, terzo comma.

È pacifico poi che l'espressione «orario flessibile» si riferisce a un sistema di organizzazione e di gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti che, al tempo dei fatti, non era previsto né dallo Statuto né dall'orario generale di lavoro fissato dalla Corte, né da alcun'altra decisione generale di esecuzione adottata dall'APN. In quanto la convenuta ritiene l'introduzione di un orario flessibile difficilmente compatibile con le esigenze del buon funzionamento dei suoi servizi, il Tribunale fa presente che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti ad esse affidate.

Riferimento: Hecq/Commissione, soprammenzionata; Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione(Racc. pag. II-1465)

Il combinato disposto dell'art. 56, primo comma, dello Statuto e dell'art. 5, n. 1, ottavo trattino, della decisione della Corte relativa all'APN, in base al quale il lavoro notturno, al pari del lavoro domenicale o festivo, può essere autorizzato soltanto previa osservanza della procedura adottata dal cancelliere, mira a tutelare gli interessi dei dipendenti in situazioni molto particolari, di urgenza o di eccesso straordinario di lavoro, nelle quali l'interesse dell'istituzione richiede un tale orario di lavoro. Esse verrebbero del tutto deviate dalla loro finalità se potessero servire ad autorizzare il tipo di orario flessibile di cui il ricorrente chiedeva di beneficiare.

Sulle conclusioni per l'indennizzo

Nelle circostanze della fattispecie il Tribunale ritiene che il danno subito dal ricorrente a causa della seconda decisione di rigetto della sua candidatura ai posti di cui all'avviso di posto vacante CJ 68/92, notificata l'11 febbraio 1994, sarà adeguatamente riparato dall'annullamento dell'atto impugnato.

Per il resto il Tribunale rileva che la domanda di risarcimento mira alla riparazione del danno assertivamente causato da atti recanti pregiudizio anche essi oggetto di un ricorso d'annullamento, nonché, eventualmente, da provvedimenti preparatori di questi atti. Queste domande sono pertanto strettamente connesse tra di loro di modo che il rigetto delle conclusioni per l'annullamento deve comportare il rigetto delle conclusioni per il risarcimento.

Dispositivo:

La domanda presentata dalla convenuta il 10 gennaio 1995, mirante al ritiro dal fascicolo di un documento allegato alla replica nella causa T-280/94 e di taluni brani ad esso relativi, è respinta.

La decisione della convenuta comunicata al ricorrente l'11 febbraio 1994, recante rigetto della sua candidatura ai posti dichiarati vacanti dall'avviso CJ 68/92, e la decisione della convenuta 27 giugno 1994, in quanto respinge la parte del reclamo Cont. 12/94-R rivolta contro questa decisione, sono annullate.

Il ricorso è respinto per il resto.