SENTENZADEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

15 maggio 1997

Causa T-273/94

N

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Dovere di lealtà — Sospetto di azioni contrarie alla dignità della funzione — Cooperazione leale del dipendente all'inchiesta — Mancanza — Procedimento disciplinare — Destituzione»

Testo completo in francese   II-289

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della Commistione 4 ottobre 1993 con cui è stata disposta la destituzione del ricorrente e, dall'altro, il risarcimento del danno.

Esito:

Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione il 31 gennaio 1983 in qualità di dipendente di grado A4 presso la direzione generale dei trasporti (DG VII). Nel giugno del 1991 veniva nominato direttore incaricato delle questioni della sicurezza aerea nell'ambito dell'unità 3 («Sicurezza aerea - Controllo del traffico aereo - Politica industriale — Aspetti sociali») della direzione C («Trasporti aerei») della DG VII.

Prima dell'entrata in servizio presso la Commissione, il ricorrente aveva prestato attività lavorativa nello stesso settore in qualità di consulente della società di diritto greco Doxiadis associates (Doxiadis), in particolare in Nigeria.

Nel periodo dal 26 giugno al 3 luglio 1992 il ricorrente prendeva ferie indicando sulla relativa scheda di volersi recare in Grecia. Tuttavia, nello stesso periodo, si recava anche in Nigeria.

Con una nota del 6 luglio 1992 l'ufficio di sicurezza della Commissione (l'«ufficio di sicurezza») dichiarava che, secondo una fonte informativa degna di fede, ma che desiderava mantenere l'anonimato, il ricorrente, che si trovava in Nigeria, stava per ricevere l'accredito di un'ingente somma di denaro - 45 milioni di USD — sul proprio conto personale. Tale trasferimento sembrava rappresentare il saldo di un contratto concluso tra il governo nigeriano ed il ricorrente, riguardante lavori effettuati nel 12. Secondo la stessa fonte, poteva trattarsi di un'operazione di riciclaggio di denaro.

Alla luce dei documenti presentatile, la Société générale de banque, con sede a Bruxelles, presso la quale il ricorrente intratteneva il proprio conto bancario personale, rifiutava di dar corso all'operazione di bonifico richiesta.

A seguito delle informazioni raccolte, l'ufficio di sicurezza della Commissione avviava un'inchiesta e decideva di sentire il ricorrente.

Con lettera 8 ottobre 1992 la Commissione informava il ricorrente della propria decisione di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare e di sentirlo ai sensi delle disposizioni dell'art. 87 dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»). L'audizione del ricorrente ex art. 87 dello Statuto si svolgeva il 16 ottobre del 1992.

Nell'ambito di tale procedimento, la direzione B della DG IX inviava una richiesta di informazioni alla Doxiadis in merito ai rapporti da questa intrattenuti con il ricorrente. La Doxiadis rispondeva con lettera 5 gennaio 1993.

Con relazione del 24 marzo 1993 il direttore generale del personale e dell'amministrazione, agendo in qualità di autorità che ha il potere di nomina (l'«APN»), sottoponeva il caso del ricorrente alla commissione di disciplina. Le contestazioni nei confronti del ricorrente vertevano sul mancato rispetto dei doveri di lealtà e di fedeltà di qualsiasi dipendente nei confronti dell'istituzione.

Il 6 luglio 1993 il ricorrente veniva sentito dalla commissione di disciplina. Il giorno stesso la commissione di disciplina emanava un parere motivato. In esito all'esame delle informazioni raccolte, essa concludeva che «il signor [N] è venuto gravemente meno ai doveri di lealtà e di fedeltà incombenti a ogni dipendente nei confronti dell'istituzione ed in modo da nuocere gravemente alla sua reputazione», raccomandando all'APN la retrocessione di grado del ricorrente. Quest'ultimo veniva sentito dall'APN in data 10 settembre e 4 ottobre 1993. Con decisione del 4 ottobre 1993 l'APN, respingendo la raccomandazione della commissione di disciplina, infliggeva al ricorrente la sanzione della destituzione (decisione impugnata).

La decisione di destituzione prendeva effetto dal 1o dicembre 1993.

Sulla domanda di annullamento

Sul motivo relativo all'irregolarità del procedimento disciplinare

In merito ai requisiti relativi all'ottenimento delle informazioni da cui è scaturito il procedimento disciplinare

Avuta conoscenza dell'esistenza di elementi atti a ledere i propri interessi, la Commissione doveva avviare, ai sensi delle disposizioni del titolo VI dello Statuto, relativo al regime disciplinare, un'inchiesta al fine di poter eventualmente adottare i provvedimenti necessari alla salvaguardia o alla tutela dei propri interessi (punto 69).

La mera circostanza che le informazioni abbiano potuto essere comunicate da una banca in violazione delle disposizioni nazionali relative-alla tutela dei-segreto bancario non costituiva elemento atto ad impedire alla Commissione l'avvio di un procedimento disciplinare (punto 70).

L'avvio del procedimento disciplinare non ha peraltro costituito violazione del diritto al rispetto della sfera privata (punto 71).

Tale diritto fondamentale, enunciato anche dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario garantisce l'osservanza, conformemente alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e ai trattati internazionali cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (punto 72).

Riferimento: Corte 26 giugno 1980, causa C-136/79, National Panasonic/Commissione (Race. pag. 2033, punti 17 e 18); Corte 8 aprile 1992, causa C-62/90, Commissione/Germania (Race. pag. I-2575, punto 23)

Questi diritti non si configurano tuttavia come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (punto 73).

Riferimento: Corte 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder (Race. pag. 2237, punto 15); Commissione/Germania, citata, punto 23; Corte 5 ottobre 1994, causa C-404/92P, X/Commissione (Race. pag. I-4737, punto 18); Tribunale 13 luglio 1995, causa T-176/94, K/Commissione (Race. PI pag. II-621, punto 33)

Orbene, avviando un'inchiesta e successivamente un procedimento disciplinare a seguito della raccolta di informazioni ricollegabili al compimento di azioni illecite da parte del ricorrente e, quindi, di inadempimenti gravi agli obblighi risultanti dallo Statuto, la Commissione non ha affatto posto in essere un intervento sproporzionato e inaccettabile tale da ledere la sostanza stessa del diritto al rispetto della sfera privata (punto 74).

Sullo svolgimento del procedimento disciplinare

Se l'art. 1 dell'allegato IX dello Statuto, relativo al procedimento disciplinare, prevede che il rapporto con cui viene adita la commissione di disciplina deve specificare chiaramente i fatti contestati, nessun'altra disposizione dello Statuto sancisce tale obbligo con riguardo alla fase preliminare diretta a verificare l'esattezza dei dati raccolti dall'istituzione. Infatti, in tale fase, l'istituzione non è in grado di formulare addebiti nei confronti del dipendente, e ciò sino al momento in cui gli accertamenti compiuti non le consentano di valutare l'opportunità di avviare il procedimento disciplinare (punto 79).

La Commissione ha l'obbligo in taluni casi di proteggere l'anonimato dell'informatore. L'art. 214 del Trattato - che obbliga i membri e gli agenti delle istituzioni della Comunità a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale — costituisce un principio generale che si applica anche alle informazioni fornite dalle persone fisiche, quando tali informazioni siano per loro natura riservate. Nel caso di informazioni fornite a titolo puramente volontario, ma accompagnate dalla richiesta di riservatezza ai fini di proteggere l'anonimato dell'informatore, l'istituzione che accetta di ricevere tali informazioni è tenuta a rispettare tale condizione. Un procedimento successivamente avviato sulla base di informazioni la cui origine non venga rivelata deve essere considerato regolare, atteso che non viene meno la possibilità, per la persona interessata, di far conoscere il proprio punto di vista quanto alla realtà o alla portata dei fatti o documenti comunicati o ancora quanto alle conclusioni che la Commissione ne deduce (punto 81).

Riferimento: Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione (Race, pag. 461, punto 14); Corte 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione (Race, pag. 3539, punto 34)

Il carattere contraddittorio di un procedimento come quello dinanzi alla commissione di disciplina ed il diritto alla difesa in un siffatto procedimento impongono che il ricorrente e, all'occorrenza, il suo difensore possano prendere conoscenza, in tempo utile per presentare osservazioni, di tutti i dati di fatto sui quali la decisione disciplinare è basata. Cionondimeno, in mancanza di una richiesta dell'interessato, non può essere dedono dallo Statuto alcun obbligo dell'autorità che ha il potere di nomina quanto alla trasmissione dell'intero fascicolo al dipendente sottoposto ad un procedimento disciplinare (punto 88).

Riferimento: Corte 29 gennaio 1985, causa 228/83, F./Commissione(Racc. pag. 275, punto 23); Corte 11 luglio 1985, cause riunite 255/83 e 256/83, R./Commissione (Race. pag. 2473, punto 17); Tribunale 17 ottobre 1991, T-26/89, De Compte/Parlamento (Race. pag. II-781, punto 122)

Ne deriva che la Commissione è obbligata a comunicare alla persona che sia oggetto di un'inchiesta ai fini dell'esercizio del diritto di difesa i documenti che rivelino fatti importanti, ma non necessariamente altri documenti, in difetto di specifica richiesta (punto 89).

Riferimento. F./Commissione, citata, punto 24; Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione(Racc. pag. II-1711, punti 51 e 52)

Infine, per quanto attiene all'affermazione del ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe rispettato il diritto del medesimo ad un giusto processo ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è sufficiente rilevare che il procedimento dinanzi alla Commissione non è di carattere giudiziario, bensì amministrativo, e che la Commissione non può essere qualificata quale «Tribunale» ai sensi dell'art. 6 della CEDU. Il diritto ad un giusto processo, ai sensi della detta disposizione, non può essere conseguentemente invocato nell'ambito del procedimento disciplinare (punto 95).

Riferimento: Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique diffusion française e a./Commissione (Race. pag. 1825, punto 7); De Compte/Parlamento, citata, punto 94

Sui motivi relativi ad errori manifesti di valutazione dei fatti ed alla violazione del principio di proporzionalità

La decisione che infligga la sanzione della destituzione implica necessariamente considerazioni delicate da parte dell'istituzione, in considerazione delle conseguenze serie ed irrevocabili che ne derivano. L'istituzione dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale ed il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell'esattezza materiale dei fatti assunti, dell'assenza di errori manifesti nella valutazione dei fatti e dell'assenza di sviamento di potere (punto 125).

L'obbligo del ricorrente specificamente contestato nella specie è quello dettato dall'art. 12, primo comma, dello Statuto, nei seguenti termini: «Il funzionario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione» (punto 126).

Tale disposizione mira a garantire che i dipendenti comunitari presentino, nel loro comportamento, un'immagine di dignità conforme alla condotta particolarmente corretta e rispettabile che ci si può legittimamente attendere da chi riveste una funzione pubblica internazionale (punto 127).

Riferimento: Tribunale 7 marzo 1996, causa T-146/94, Williams/Corte dei conti (Race. PI pag. II-329, punto 65)

Essa può essere ricollegata all'art. 11, primo comma, dello Statuto, ai sensi del quale il dipendente deve conformare la propria condotta unicamente in considerazione degli interessi della Comunità, nonché all'art. 21, primo comma, dello Statuto, a termine del quale il dipendente è tenuto ad assistere e consigliare i propri superiori (punto 128).

Dal complesso di tali disposizioni emerge il dovere di lealtà del dipendente nei confronti della propria istituzione, dovere che deve condurre il dipendente, soprattutto quando possiede un grado elevato, a dar prova di un comportamento al di sopra di qualsiasi sospetto, affinché sia preservato il rapporto di fiducia esistente tra il medesimo e la rispettiva istituzione (punto 129).

Dal fascicolo emerge che il ricorrente non ha compiuto seri sforzi al fine di consentire alla Commissione di chiarire la situazione di fatto da cui è scaturita l'inchiesta, aggravando anzi i legittimi interrogativi dell'istituzione di appartenenza fornendole spiegazioni insufficienti, diverse nel tempo e contraddittorie (punto 141).

Alla luce dei fatti esaminati, non si può sostenere che la Commissione, concludendo che il ricorrente era venuto gravemente meno ai propri obblighi statutari, sia incorsa in un manifesto errore di valutazione (punto 145).

Una vota provata la realtà dei fatti contestata al dipendente, la scelta della sanzione adeguata spetta all'APN, ed il giudice comunitario non può censurare la scelta di tale sanzione se non in caso di errore manifesto o di sviamento di potere (punto 147).

Riferimento: Corte 30 maggio 1973, causa 46/72, De Greef/Commissione (Race. pag. 543, punto 45); F./Commissione, citata, punto 34; De Compte/Parlamento, citata, punti 220 e 222; Tribunale 26 gennaio 1995, causa T-549/93, D/Commissione (Race. PI pag. II-43, punto 96)

Nella specie, nessun elemento del fascicolo consente di trarre la conclusione che la sanzione inflitta fosse manifestamente sproporzionata rispetto agli inadempimenti contestati o che la Commissione abbia fatto uso dei propri poteri per fini diversi da quelli per i quali tali poteri le sono stati attribuiti.

Sulla domanda di risarcimento del danno

Soltanto quando esista un nesso diretto tra il ricorso di annullamento e la domanda di risarcimento del danno quest'ultima è ricevibile, in quanto accessoria al ricorso di annullamento, senza necessità che sia stata preceduta da una richiesta dell'interessato con la quale l'APN venga invitata a riparare i pretesi danni subiti, né da un reclamo con cui l'interessato contesti la fondatezza del rigetto espresso o tacito della sua richiesta. Tuttavia, la domanda diretta al risarcimento del pregiudizio materiale o morale dev'essere respinta quando sussista un nesso diretto con la domanda di annullamento, già respinta o perché irricevibile o perché infondata (punto 159).

Riferimento: Tribunale 6 febbraio 1992, causa T-29/91, Castelletti e a./Commissione (Race. pag. II-77, punto 29); Tribunale 5 febbraio 1997, causa T-207/95, Ibarra Gii/Commissione (Race. PI pag. II-31, punto 88); Tribunale 5 febbraio 1997, causa T-211/95, Petit-Laurent/Commissione (Race. PI pag. II-57, punto 88)

Nella specie, sussiste un nesso diretto tra la domanda risarcitoria e la domanda di annullamento. Ciò premesso, la domanda di risarcimento del danno è ricevibile malgrado l'assenza di previ reclami o richieste, ma dev'essere respinta nel merito, considerato che dall'esame dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento non è emersa alcuna illegittimità nella quale sia incorsa la Commissione e quindi alcun illecito idoneo a far sorgere la sua responsabilità (punto 160).

Peraltro, anche qualora si ritenesse non sussistente un nesso diretto tra i singoli capi della domanda risarcitoria e della domanda di annullamento, tale capo della domanda dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile, atteso che, essendo stato dedotto per la prima volta nel ricorso, non è stato preceduto da una regolare fase precontenziosa (punto 161).

Riferimento: Tribunale 28 gennaio 1993, causa T-53/92, Piette de Stachelski/Commissione (Race. pag. II-35, punto 18)

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.