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Massima

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Politica sociale ° Fondo sociale europeo ° Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale ° Riduzione di un contributo inizialmente concesso ° Competenza esclusiva della Commissione ° Surrogazione degli Stati membri nei diritti della Comunità prevista dall' art. 6, n. 2, del regolamento n. 2950/83 ° Surrogazione limitata al diritto a recupero derivante dalla decisione di riduzione del contributo adottata dalla Commissione ° Ricorso d' annullamento proposto dal beneficiario a seguito di una decisione puramente nazionale relativa alla riduzione del contributo nazionale e all' ingiunzione di restituire alcuni importi ° Irricevibilità in mancanza di un atto impugnabile

[Trattato CE, art. 173; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1)]

Massima

Se ogni autorità nazionale competente in materia di finanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo ha la possibilità di proporre, in una domanda di pagamento del saldo in conformità all' art. 5, n. 4, del regolamento n. 2950/83, concernente l' applicazione della decisione 83/516 relativa ai compiti del Fondo, di ridurre un contributo finanziario accordato da quest' ultimo, è però la Commissione a statuire sulle domande di pagamento del saldo ed è ad essa ° e ad essa soltanto ° che spetta il potere di ridurre un contributo finanziario in conformità all' art. 6, n. 1, del regolamento di cui sopra. Ne deriva che è la Commissione ad assumersi, nei confronti del destinatario del contributo, la responsabilità giuridica della decisione mediante la quale il suo contributo viene ridotto, a prescindere dal fatto che detta riduzione sia stata proposta o meno dall' autorità nazionale competente.

Poiché la Commissione è il titolare esclusivo del diritto di ridurre i contributi, l' autorità nazionale competente non può essere surrogata in tale diritto. Inoltre, la surrogazione di cui all' art. 6, n. 2, del regolamento non verte affatto sui poteri conferiti dall' art. 6, n. 1, ma unicamente sui diritti della Comunità al recupero degli anticipi indebitamente versati. Lo Stato membro è surrogato in tali diritti solo qualora versi alla Commissione le somme che il responsabile finanziario di un' azione deve rimborsare. Ora, solo le somme versate al beneficiario che non siano state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate. Poiché la valutazione della conformità dell' utilizzazione del contributo finanziario rispetto a tale decisione spetta alla sola Commissione, la surrogazione presuppone quindi una previa decisione di quest' ultima.

In mancanza di qualsiasi decisione della Commissione di non pagamento del saldo o di riduzione di un contributo ai sensi dell' art. 6, n. 1, che avrebbe ad oggetto la modifica della situazione di diritto del beneficiario di un contributo derivante dalle decisioni di approvazione, un ricorso diretto all' annullamento della riduzione di un contributo è irricevibile, in mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173.

Dato che le decisioni di un' autorità nazionale relative alla riduzione del contributo finanziario nazionale e all' ingiunzione di restituire talune somme presentano un carattere puramente nazionale e non sono assolutamente imputabili a un' istituzione comunitaria, esse sfuggono al controllo del giudice comunitario, mentre spetta al giudice nazionale competente controllare la validità dei provvedimenti nazionali di esecuzione degli atti comunitari relativi ai contributi controversi, giudice nazionale che può, in applicazione dell' art. 177 del Trattato, deferire alla Corte di giustizia la questione della validità degli atti comunitari.