Parole chiave
Massima

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1. Bilancio delle Comunità europee ° Regolamento finanziario ° Disposizioni applicabili agli aiuti esterni ° Procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici finanziati dal programma PHARE ° Ruolo svolto rispettivamente dallo Stato beneficiario e dalla Commissione ° Competenza dello Stato beneficiario in materia di stipulazione degli appalti ° Atto della Commissione impugnabile mediante ricorso d' annullamento da parte di un' impresa offerente ° Insussistenza ° Configurabilità della responsabilità della Comunità ° Ammissibilità

[Trattato CE, artt. 173, quarto comma, 178 e 215, secondo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 610/90, artt. 107, 108, n. 2, e 109, n. 2]

2. Accordi internazionali ° Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo ° Applicazione ratione temporis ° Inapplicabilità alle situazioni giuridiche insorte prima dell' entrata in vigore dell' accordo ° Procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico indetto prima ma concluso dopo il 1 gennaio 1994 ° Inapplicabilità

Massima

1. Secondo il procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici istituito dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell' Unione europea, gli appalti finanziati dal programma PHARE vanno considerati come appalti nazionali che vincolano esclusivamente lo Stato beneficiario e l' operatore economico. Infatti la preparazione, la negoziazione e la conclusione dei contratti hanno luogo solo fra queste due parti. Non si forma invece alcun rapporto giuridico tra gli offerenti e la Commissione, poiché quest' ultima si limita ad adottare, in nome della Comunità, le decisioni di finanziamento e quindi i suoi atti non possono essere diretti a sostituire nei loro confronti una decisione comunitaria alla decisione dello Stato beneficiario del programma PHARE.

Non sussiste quindi in materia, nei confronti degli offerenti, un atto promanante dalla Commissione e idoneo ad essere oggetto di un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato CE.

Deve invece ammettersi la possibilità di presentare un ricorso per risarcimento danni, costituente un rimedio autonomo, dato che non può escludersi l' ipotesi di atti o di comportamenti addebitabili alla Commissione e recanti pregiudizio a terzi, in occasione dell' attribuzione o dell' esecuzione dei progetti finanziati dal programma PHARE.

2. In assenza di disposizioni transitorie, l' accordo istitutivo dello Spazio economico europeo produce i suoi effetti a partire dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1 gennaio 1994. Esso è quindi destinato ad essere applicabile solo a situazioni giuridiche insorte dopo la sua entrata in vigore.

Pertanto un' impresa che abbia risposto ad un bando di gara le cui modalità siano state definite dalla Commissione nel 1993 non può, a sostegno di un ricorso per risarcimento danni diretto contro la Comunità a causa del comportamento adottato dalla Commissione in occasione dell' attribuzione dell' appalto, invocare il fatto che la Commissione avrebbe violato il detto accordo, quand' anche la decisione di quest' ultima comportante tale violazione porti la data del 1994, dal momento che la decisione stessa, ritardata per ragioni ascrivibili all' impresa, costituisce soltanto la realizzazione delle condizioni fissate dal bando di gara e non può considerarsi aver creato una situazione giuridica nuova rispetto a quella emergente, circa i diritti delle imprese partecipanti, dal bando medesimo.