61994A0151

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) dell'11 marzo 1999. - British Steel plc contro Commissione delle Comunità europee. - Trattato CECA - Concorrenza - Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate - Fissazione dei prezzi - Ripartizione dei mercati - Sistema di scambio di informazioni. - Causa T-151/94.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00629
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Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


1 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Volume d'affari

(Trattato CECA, art. 65, n. 5)

2 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario - Competenza anche di merito

(Trattato CECA, art. 36, secondo comma)

Massima


1 La Commissione è tenuta ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA ad assumere il volume di affari dell'impresa interessata quale criterio di base ai fini della determinazione dell'ammenda inflitta per infrazione delle regole di concorrenza. Il Trattato muove, infatti, dal principio secondo cui il volume di affari realizzato sui prodotti che hanno costituito oggetto di una pratica restrittiva costituisce un criterio oggettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza.

In assenza di circostanze attenuanti o aggravanti o di altre circostanze eccezionali debitamente comprovate, la Commissione è tenuta, sulla base del principio della parità di trattamento, ad applicare, ai fini della determinazione dell'ammenda, la stessa percentuale del volume di affari alle imprese che hanno concorso alla stessa infrazione.

2 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde ad un calcolo aritmetico preciso. Peraltro, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.

Parti


Nella causa T-151/94,

British Steel plc, società di diritto inglese, con sede a Londra, rappresentata dagli avv.ti Philip G.H. Collins e John E. Pheasant, solicitors, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall e Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e dal signor Géraud Sajust de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Julian Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. James Flynn, barrister, del foro d'Inghilterra e del Paese del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine del ricorso

A - Osservazioni preliminari

1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»), con la quale era stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e una delle loro associazioni di categoria ad una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1º luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.

2 La ricorrente, British Steel plc (in prosieguo: «British Steel»), costituisce il primo produttore di acciaio grezzo nel Regno Unito. Il volume di affari consolidato relativo all'esercizio sociale conclusosi il 31 marzo 1990 ammontava a 5,113 miliardi di UKL e le vendite di travi si attestavano, nel 1990, a 286,5 milioni di UKL. Nel 1989, la British Steel rappresentava il primo produttore comunitario di travi.

(...)

D - La Decisione

3 La Decisione, notificata alla ricorrente il 3 marzo 1994, unita alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor Van Miert (in prosieguo: la «Lettera»), recava un dispositivo del seguente tenore:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x".

(...)

British Steel

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (25)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (27)

c) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (3)

d) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (30) e) Ripartizione del mercato, "metodo Traverso" (3 + 3)

f) Ripartizione del mercato francese (3)

g) Ripartizione del mercato italiano (3)

h) Ripartizione del mercato, British Steel, Ensidesa e Aristrain (8)

i) Ripartizione del mercato, British Steel e Ferdofin (30)

j) Armonizzazione degli extra (x)

(...)

Articolo 4

Per le infrazioni indicate all'articolo 1, commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2) nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende:

(...)

British Steel plc 32 000 000 ECU

(...)

Articolo 6

Sono destinatarie della presente decisione:

(...)

- British Steel plc

(...)»

(...)

Sulla domanda, dedotta in subordine, diretta all'annullamento dell'art. 4 della Decisione o, quantomeno, alla riduzione dell'importo dell'ammenda

(...)

- In ordine al criterio del volume di affari utilizzato ai fini della determinazione dell'ammenda

4 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui, utilizzando, ai fini della determinazione dell'ammenda, il criterio del volume d'affari, la Commissione non avrebbe preso in considerazione taluni fattori che consentirebbero di evidenziare la rilevanza del volume di affari della ricorrente rispetto a quello dei suoi concorrenti, si deve ricordare che la Commissione è tenuta, ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato, ad assumere il volume di affari dell'impresa interessata quale criterio di base ai fini della determinazione dell'ammenda. Il Trattato muove, infatti, dal principio secondo cui il volume di affari realizzato sui prodotti che abbiano costituito oggetto di una pratica restrittiva costituisce un criterio oggettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco della concorrenza.

5 Nella specie, la ricorrente non ha provato che l'utilizzazione, da parte della Commissione, di una stessa percentuale del volume di affari nel calcolo dell'ammenda delle imprese coinvolte in una stessa infrazione abbia prodotto una qualsiasi discriminazione nei confronti della ricorrente medesima. Al contrario, in assenza di circostanze attenuanti o aggravanti o di altre circostanze eccezionali debitamente comprovate, la Commissione è tenuta, sulla base del principio della parità di trattamento, ad applicare, ai fini della determinazione dell'ammenda, la stessa percentuale di riferimento alle imprese che abbiano concorso nella stessa violazione.

6 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui il volume di affari pertinente sarebbe quello realizzato sui prodotti effettivamente venduti in base agli accordi di cui trattasi e non quello realizzato su tutti i prodotti dello stesso tipo venduti dall'impresa, sulla base o meno delle pratiche illecite, il Tribunale ricorda che l'art. 65, n. 5, prevede che la Commissione può infliggere ammende pari al 200% del volume di affari realizzato sui prodotti che abbiano costituito oggetto dell'accordo, salvo il caso in cui si tratti di un accordo diretto a limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, nel qual caso l'aumento dell'ammenda può arrivare sino al 10% del volume di affari annuo dell'impresa interessata.

7 Atteso che la ricorrente ha pienamente partecipato ad accordi e pratiche concordate idonee a incidere sull'intero mercato della CECA, giustamente la Commissione ha preso in considerazione le vendite complessive di travi nella Comunità, modulando peraltro le ammende sulla base della portata geografica delle singole specifiche violazioni.

(...)

- In ordine alla durata della violazione

8 Il Tribunale ritiene che una condotta che integri una violazione e che si sia manifestata attraverso la partecipazione ad una serie di accordi e di pratiche restrittive di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate, nell'ambito istituzionalizzato di una serie di riunioni tra produttori, per un periodo da 25 a 30 mesi, possa essere legittimamente considerata quale comportamento protrattosi in un lungo arco di tempo. Peraltro, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, non emerge dal fascicolo che la Commissione abbia tenuto conto, ai fini della determinazione dell'ammenda, del periodo antecedente il 30 gennaio 1988.

(...)

In ordine all'esercizio da parte del Tribunale della propria competenza anche di merito

9 Occorre ricordare che il Tribunale ha già annullato l'art. 1 della Decisione nella parte in cui accerta la partecipazione della ricorrente ad un accordo per la fissazione dei prezzi sul mercato italiano (v. supra, punto 419). L'ammenda irrogata dalla Commissione per tale infrazione è stata stabilita in 252 600 ECU.

10 Si deve precisare che l'accordo di ripartizione del mercato tra la ricorrente e la Ferdofin (v. supra, punti 434 e seguenti) riguardava unicamente il mercato britannico e non il mercato italiano. Contrariamente ai calcoli della Commissione, si deve quindi escludere il mercato italiano dai fattori da prendere in considerazione nel calcolo dell'ammenda, da cui deriva una riduzione, secondo il metodo seguito dalla Commissione, pari a 1 684 200 ECU.

11 Per i motivi esposti al precedente punto 477 (3), si deve peraltro escludere, ai fini della determinazione dell'ammenda relativa alla violazione consistente nella fissazione di prezzi per il mercato danese, il periodo compreso tra il 1_ luglio ed il 31 dicembre 1988, da cui deriva, nel caso della ricorrente, secondo il metodo seguito dalla Commissione, una riduzione dell'ammenda pari a 40 100 ECU.

12 Il Tribunale ha parimenti annullato, per i motivi precedentemente esposti (v. supra, punti 631 e seguenti (4)), la maggiorazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente per il preteso carattere recidivo del proprio comportamento, quantificato dalla Commissione in un importo di 8 040 100 ECU.

13 Si deve inoltre rilevare che né l'art. 1 della Decisione, né la prima tabella, in cui sono ricapitolati i vari accordi di fissazione dei prezzi, di cui al punto 314 della Decisione, menzionano la partecipazione della ricorrente ad un accordo di fissazione dei prezzi per il mercato spagnolo. Orbene, dalle dettagliate spiegazioni fornite dalla Commissione nel corso del procedimento emerge che alla ricorrente è stata inflitta, per tale violazione, un'ammenda in ragione di 320 800 ECU. Secondo la Commissione, che fa riferimento al riguardo ai punti 174 e 276 della Decisione, presumibilmente per errore tali elementi non sono stati riportati nel punto 314 e nell'art. 1 della Decisione.

14 Atteso che il dispositivo della Decisione non afferma la partecipazione della ricorrente alla detta violazione, non si deve tenerne conto ai fini della determinazione dell'ammenda. Questa deve essere quindi ridotta, secondo il metodo di calcolo seguito dalla Commissione, in ragione di 320 800 ECU.

15 Infine, per le ragioni già precedentemente indicate (punti 652 e seguenti (5)), il Tribunale ritiene che occorra ridurre del 15% l'importo totale dell'ammenda irrogata per gli accordi e le pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, per il fatto che la Commissione, in qualche modo, ha esagerato gli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni accertate. Tenendo conto delle riduzioni già menzionate per quanto riguarda gli accordi sui mercati tedesco e danese, tale riduzione ammonta, secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione, a 1 669 200 ECU.

16 In applicazione del metodo di calcolo della Commissione, l'ammenda irrogata alla ricorrente deve essere ridotta di 12 007 000 ECU.

17 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. Il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.

18 Il Tribunale ritiene che l'impostazione generale adottata dalla Commissione ai fini della determinazione dell'entità delle ammende (v. supra (6)) sia giustificata dalle circostanze della fattispecie. Infatti, le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati, espressamente vietate dall'art. 65, n. 1, del Trattato, devono essere considerate particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Del pari, i sistemi di scambio di informazioni riservate imputati alla ricorrente perseguivano uno scopo analogo a quello di una ripartizione dei mercati secondo i flussi tradizionali. Tutte le infrazioni prese in considerazione ai fini dell'ammenda sono state commesse, dopo la fine del regime di crisi, quando le imprese avevano già ricevuto avvertimenti in proposito. Come il Tribunale ha rilevato, l'obiettivo principale degli accordi e delle pratiche di cui trattasi era appunto quello di impedire o di falsare il ritorno al gioco normale della concorrenza, che era inerente alla scomparsa del regime di crisi manifesta. Inoltre, le imprese erano a conoscenza della loro illiceità e li hanno scientemente occultati alla Commissione.

19 Tenuto conto, da un lato, di quel che precede e, dall'altro, dell'entrata in vigore, il 1_ gennaio 1999, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), l'importo dell'ammenda deve essere fissato in 20 000 000 euro.

In ordine alla domanda, dedotta in subordine, diretta al rimborso dell'ammenda, maggiorata in ragione degli interessi di mora$

In ordine alla domanda, dedotta in subordine, diretta al rimborso dell'ammenda, maggiorata in ragione degli interessi di mora20 Quanto al capo della domanda diretta al rimborso dell'ammenda e dei relativi interessi di mora nell'ipotesi di annullamento o di riduzione dell'ammenda medesima, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell'art. 34 del Trattato, spetta alla Commissione disporre i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione della presente sentenza.

(...)

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) L'art. 1 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è annullato nella parte in cui addebita alla ricorrente la partecipazione ad un accordo di ripartizione del mercato italiano per la durata di tre mesi.

2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione 94/215 è fissato in 20 000 000 euro.

3) Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese della convenuta. La convenuta sopporterà la metà delle proprie spese.

(1) - I punti della motivazione della presente sentenza sono ampiamente identici o analoghi a quelli della sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen/Commissione (Racc. pag. II-347), ad esclusione, segnatamente, dei punti 74-91, 373-378, e 413-428 della medesima sentenza, che non hanno corrispondenza equivalente nella presente sentenza. Parimenti, le violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato contestate alla ricorrente in taluni mercati nazionali non sono identiche a quelle contestate alla ricorrente nella causa Thyssen/Commissione. Nella specie, l'annullamento parziale dell'art. 1) della Decisione è motivato, sostanzialmente, sulla base della mancata prova della partecipazione della ricorrente alla violazione di cui al punto 1) del dispositivo della presente sentenza.

(2) - Data menzionata nelle versioni francese e spagnola della Decisione. Le versioni tedesca ed inglese indicano la data del 31 dicembre 1988.

(3) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punto 451.

(4) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 614 e seguenti.

(5) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 640 e seguenti.

(6) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punto 577.