61994A0109

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1995. - WINDPARK GROOTHUSEN GMBH & CO. BETRIEBS-KG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - SOSTEGNO FINANZIARIO NEL SETTORE ENERGETICO - PROGRAMMA THERMIE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - PARERE DEL COMITATO - DIRITTO DI ESSERE SENTITI - POTERE DISCREZIONALE. - CAUSA T-109/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-03007


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso d' annullamento ° Termini ° Dies a quo ° Atto né pubblicato né notificato al ricorrente ° Conoscenza esatta del contenuto e della motivazione ° Obbligo di richiedere il testo integrale dell' atto entro un termine ragionevole dopo averne appreso l' esistenza

(Trattato CE, art. 173, quarto comma)

2. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti della difesa ° Sfera d' applicazione ° Procedura di selezione di progetti che possono godere di un sostegno finanziario comunitario ° Esclusione

3. Ricorso d' annullamento ° Competenza del giudice comunitario ° Domanda mirante a ottenere un' ingiunzione di adottare una nuova decisione a seguito di riesame della documentazione ° Irricevibilità

(Trattato CE, art. 173)

Massima


1. In mancanza di pubblicazione o notificazione di un atto, il termine per proporre un ricorso d' annullamento avverso il medesimo può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato abbia avuto conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell' atto di cui trattasi, a condizione tuttavia che egli richieda, entro un termine ragionevole a partire dal giorno in cui ha avuto notizia della sua esistenza, il testo integrale dell' atto stesso.

2. E' conforme al sistema dei programmi di sostegno finanziario promossi dalla Comunità che i candidati a detto sostegno di norma non siano più sentiti durante la procedura di selezione, dal momento che quest' ultima viene effettuata in base alla documentazione presentata dai richiedenti. Una simile prassi procedurale è infatti adeguata ad una situazione in cui centinaia di domande devono essere esaminate e non costituisce pertanto una violazione del diritto di essere sentiti.

3. Dev' essere respinta la domanda presentata nell' ambito di un ricorso d' annullamento, con la quale si chiede di ingiungere alla Commissione di adottare una nuova decisione a seguito di riesame della documentazione.

Non spetta infatti al giudice comunitario rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell' ambito del controllo di legittimità da esso esercitato. E' l' istituzione interessata che deve adottare i provvedimenti di esecuzione di una sentenza pronunciata nell' ambito di un ricorso d' annullamento.

Parti


Nella causa T-109/94,

Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG, società di diritto tedesco, con sede in Groothusen-Krummhoern (Germania), rappresentata dal prof. Detlef Schumacher, docente in Brema, e dall' avv. Benno Grunewald, del foro di Brema,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, l' annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1994, che nega alla ricorrente un sostegno finanziario nell' ambito del programma Thermie per il 1993 e, dall' altro, la condanna della Commissione ad adottare una nuova decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai signori H. Kirschner, facente funzioni di presidente, e A. Kalogeropoulos e dalla signora V. Tiili, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 settembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Ambito giuridico e fatti all' origine del ricorso

1 In data 26 giugno 1990 il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE) n. 2008/90, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l' Europa (programma Thermie ° GU L 185, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento Thermie"). Il programma Thermie comprende in tutto 17 sfere di applicazione, tra le quali figura l' energia eolica.

2 La procedura di individuazione dei progetti idonei è avviata, conformemente all' art. 8 del regolamento Thermie, dalla Commissione, la quale deve pubblicare sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito a sottoporre progetti. Per la selezione dei progetti il cui costo complessivo superi 500 000 ECU la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri (in prosieguo: il "comitato Thermie"), il quale formula il proprio parere sul progetto delle misure da prendere sottopostogli dalla Commissione. Quest' ultima, se le misure da essa adottate non sono conformi al parere del comitato, è tenuta a comunicare detti provvedimenti al Consiglio. Il Consiglio può allora prendere una decisione diversa da quella della Commissione, ex art. 10, n. 1, del regolamento Thermie.

3 Il 16 luglio 1992, la Commissione pubblicava sulla Gazzetta ufficiale (GU C 179, pag. 14) una comunicazione concernente la concessione di un sostegno finanziario a progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche ° Programma Thermie, per il 1993. Essa invitava gli interessati a sottoporle, entro il 1 dicembre 1992, dei progetti da selezionare per un' eventuale concessione di un sostegno nell' anno 1993. Essa parimenti indicava, ai sensi dell' art. 8, n. 2, del regolamento Thermie, i settori che sarebbero stati considerati prioritari, vale a dire: "edifici a basso consumo di energia e a tasso ridotto di emissioni di CO2" e "sistemi integrati di gestione del traffico urbano". Inoltre, la Commissione rendeva noto che presso i suoi uffici sarebbe stato possibile ottenere un documento contenente i particolari della procedura da seguire per la presentazione dei progetti, le informazioni sulle condizioni di idoneità, i criteri di scelta e altre informazioni in merito.

4 La ricorrente è una società avente ad oggetto la creazione e la gestione di un parco di energia eolica in località Groothusen, presso Emden (Germania).

5 Il 27 novembre 1992 la ricorrente inviava alla Commissione una domanda mediante la quale chiedeva un aiuto pari a 1 933 495 ECU per la creazione di un parco eolico.

6 La Commissione riceveva circa 700 proposte. Nel marzo del 1993 la direzione generale Energia redigeva un documento, formulando una valutazione di tali progetti. Il 5 aprile 1993 questi progetti venivano esaminati dal comitato tecnico per l' energia eolica e, il 3 e 4 giugno 1993, dal comitato Thermie. Venivano definite in tal modo le priorità per le gare d' appalto, in osservanza del combinato disposto degli artt. 9, n. 2, e 10, n. 1, del regolamento Thermie, secondo la procedura detta "del comitato".

7 Il 19 luglio 1993 la Commissione decideva di concedere un sostegno finanziario a 137 progetti in tutto. Con la medesima decisione, essa redigeva parimenti una "lista di riserva" di 49 progetti. In merito ai 52 progetti nell' ambito dell' energia eolica, undici godevano di un sostegno finanziario e otto venivano inseriti nella lista di riserva. Sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 1993 (GU C 200, pag. 4) veniva pubblicata una breve comunicazione riguardante la decisione.

8 Il 5 agosto 1993 la Commissione informava la ricorrente che il suo progetto era stato inserito in un "elenco complementare di progetti che potranno godere di un sostegno finanziario entro il 31 dicembre 1993 se si renderanno disponibili stanziamenti in misura sufficiente, in particolare se non saranno stati realizzati progetti che già godono di un sostegno finanziario". Secondo un allegato a detta lettera, l' importo massimo del sostegno finanziario per questo progetto era stato fissato a 918 028 ECU. La Commissione sottolineava che l' inserimento del progetto nell' elenco complementare non comportava l' assunzione di nessun impegno da parte sua e che essa declinava qualsiasi responsabilità per le conseguenze eventuali che sarebbero potute derivare dalla decisione definitiva di non concedere un sostegno finanziario alla ricorrente.

9 Con telecopia del 9 agosto 1993, inviata alla Commissione, la ricorrente chiedeva informazioni complementari nonché l' autorizzazione a cominciare i lavori. L' ufficio di collegamento del Land della Bassa Sassonia presso le Comunità europee informava poi la ricorrente che il suo progetto figurava sulla lista di riserva e che una decisione sull' eventuale sostegno finanziario sarebbe stata adottata a partire dal mese di settembre del medesimo anno.

10 Con lettera datata 13 gennaio 1994, inviata alla ricorrente, la Commissione informava che il progetto della Windpark non poteva godere di un sostegno finanziario nel 1993, dato che gli stanziamenti corrispondenti non erano aperti nel bilancio.

11 La ricorrente ha replicato a detta comunicazione con lettere datate 9 e 23 febbraio 1994, esprimendo la propria delusione e chiedendo che "la procedura e la decisione 13 gennaio 1994 vengano attentamente riesaminate". La Commissione ha risposto a tali lettere con una, datata 16 marzo 1994, confermando il contenuto delle sue lettere datate 5 agosto 1993 e 13 gennaio 1994.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Stando così le cose la ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 1994, ha proposto il presente ricorso.

13 La fase scritta si è svolta regolarmente, concludendosi il 12 settembre 1994. Il Tribunale ha disposto talune misure di organizzazione del procedimento.

14 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all' udienza del 20 settembre 1995.

15 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione della convenuta 13 gennaio 1994 e ordinare alla medesima di adottare una nuova decisione, conformandosi ai principi giuridici enunciati dalla Corte di giustizia;

° condannare la convenuta alle spese.

16 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

° respingere il ricorso;

° condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

17 Nella domanda proposta in sede di ricorso la ricorrente ha chiesto solo l' annullamento della decisione della Commissione 13 gennaio 1994. In sede di replica, però, la ricorrente ha affermato che occorre ritenere il suo ricorso come diretto parimenti avverso alcune decisioni precedenti della Commissione, in particolare avverso la decisione 19 luglio 1993, in quanto connesse alle censure da essa formulate.

18 Ciò posto, il Tribunale ritiene necessario esaminare anzitutto la natura dei vari atti presenti nella fattispecie, al fine di accertare la ricevibilità del presente ricorso.

Sintesi degli argomenti delle parti

19 La ricorrente deduce che, nella decisione 19 luglio 1993, relativa ai sostegni finanziari accordati nell' ambito del programma Thermie per il 1993, la Commissione aveva considerato in linea di principio idoneo il suo progetto. Essa sostiene di aver pertanto creduto che il suo progetto fosse su un "elenco complementare" e che la sua situazione fosse promettente. Secondo la ricorrente, l' unico effetto restrittivo definitivo contenuto nella lettera datata 5 agosto 1993 era che il sostegno finanziario sarebbe stato limitato a 918 028 ECU. La ricorrente spiega inoltre di aver appreso che l' "elenco complementare" in cui era stato inserito il suo progetto era una "lista di riserva" solo leggendo la risposta della Commissione datata 16 marzo 1994 (v. il precedente punto 11) e il controricorso. La ricorrente ha sottolineato in udienza di non aver compreso che la lettera datata 5 agosto 1993 equivaleva, in realtà, a un diniego di sostegno finanziario per il suo progetto nell' ambito del programma Thermie per il 1993.

20 La ricorrente ha anche affermato in udienza che è con la decisione comunicatale con la lettera datata 13 gennaio 1994 che la Commissione le ha definitivamente negato un sostegno finanziario nell' ambito del programma Thermie per il 1993. In risposta a un quesito orale del Tribunale, essa ha spiegato che è solo questa decisione ad aver effettivamente prodotto effetti giuridici. Per tale ragione, secondo il suo parere, era necessario che essa attendesse la sua adozione per avviare un giudizio innanzi al Tribunale.

21 La convenuta sottolinea anzitutto che occorre tenere in considerazione la cornice in cui si inscrive la lettera datata 13 gennaio 1994. La Commissione constata che la ricorrente non ha sollevato nessuna obiezione giuridica nei confronti della lettera datata 5 agosto 1993, benché sia stata questa la lettera che l' ha informata della situazione precaria in cui si trovava il suo progetto sulla lista di riserva. La convenuta ha precisato in udienza che la decisione adottata nel luglio del 1993 era definitiva per quanto riguardava l' esclusione dal finanziamento di taluni progetti. La lettera datata 13 gennaio 1994 si sarebbe limitata ad informare la ricorrente che non c' erano stanziamenti disponibili. Con il presente ricorso, la ricorrente impugnerebbe in realtà la decisione di cui alla lettera datata 5 agosto 1993, avverso la quale un ricorso non sarebbe più ricevibile a motivo della scadenza del termine.

Giudizio del Tribunale

22 Il Tribunale ritiene che occorre distinguere, in realtà, tra la decisione adottata dalla Commissione il 19 luglio 1993, che ha concesso un sostegno finanziario pari a 129 182 448 ECU in totale a favore di 137 progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche ("allegato I") e che ha costituito una lista di riserva di 49 progetti ("allegato II"), e l' atto contenuto nella lettera datata 13 gennaio 1994, inviata alla ricorrente dalla Commissione.

23 Il Tribunale giudica definitiva la decisione della Commissione 19 luglio 1993 per quanto concerne l' esame e la scelta dei progetti da finanziare nell' ambito del programma Thermie nel 1993. Alla fine di detto anno non c' è stato nessun riesame di progetti. La sola questione da risolvere in tale momento è stata quella di accertare se esistessero ancora disponibilità finanziarie o se i progetti che avevano goduto di un sostegno finanziario fossero stati tutti realizzati, con conseguente esaurimento del bilancio disponibile. Anche se la Commissione ha pertanto comunicato, nella lettera da essa inviata alla ricorrente in data 5 agosto 1993, di essersi riservata la facoltà di modificare la propria decisione in funzione delle disponibilità di bilancio, è giocoforza constatare che a tale data il progetto della ricorrente non faceva parte dei 137 progetti accolti, di modo che la decisione della Commissione sul punto diveniva definitiva. Il Tribunale constata peraltro che, in udienza, le parti hanno convenuto sul fatto che il bilancio disponibile era stato fissato mediante la decisione 19 luglio 1993.

24 Il Tribunale rileva che la decisione 19 luglio 1993 non è stata pubblicata in quanto tale. Sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 1993 (v. il precedente punto 7) è apparsa solo una comunicazione della Commissione, avente il seguente tenore: "La Commissione ha deciso recentemente che:

° un importo di 129 182 448 ECU è destinato dal programma THERMIE al sostegno finanziario di 137 progetti riguardanti la promozione delle tecnologie energetiche (allegato I);

° una lista di riserva di 49 progetti è costituita (allegato II).

Delle copie degli allegati I e II possono essere ottenute tramite domanda scritta all' indirizzo seguente: (...)".

25 Il Tribunale rileva che la pubblicazione di detta comunicazione sulla Gazzetta ufficiale non ha consentito agli interessati di avere una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell' atto di cui trattasi, in modo da poter far uso del loro diritto di ricorso. Lo stesso dicasi per la lettera della Commissione datata 5 agosto 1993, inviata alla ricorrente, con la quale si informava quest' ultima che il suo progetto era stato inserito nell' elenco complementare.

26 Il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, in situazioni in cui l' atto di cui trattasi non sia stato né pubblicato né notificato, il termine per il ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato abbia avuto conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell' atto di cui trattasi, a condizione tuttavia che egli richieda, entro un termine ragionevole a partire dal giorno in cui ha avuto notizia della sua esistenza, il testo integrale dell' atto stesso (v. sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-465/93, Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica"/Commissione, Racc. pag. II-361, punto 29, e ordinanza della Corte 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 18).

27 La ricorrente è stata informata in merito all' esistenza della decisione di selezione dei progetti che avrebbero goduto di un sostegno finanziario per il 1993 a partire dal mese di agosto del 1993, quando ha ricevuto la lettera della Commissione datata 5 agosto 1993. In risposta a un quesito orale postole dal Tribunale la ricorrente ha ammesso di non aver chiesto all' epoca né il testo integrale della decisione né spiegazioni specifiche, segnatamente in quanto essa, sbagliando, riteneva promettente la propria situazione. In udienza la ricorrente ha inoltre spiegato di non aver compreso che la lettera datata 5 agosto 1993 equivaleva a un diniego, poiché la Commissione l' aveva informata del fatto che il suo progetto era stato inserito in un elenco "complementare". Essa ha creduto, al contrario, che un sostegno eventuale non fosse ancora escluso. Dal canto suo, la Commissione ha affermato in udienza che essa avrebbe fornito spiegazioni specifiche alla ricorrente se quest' ultima le avesse espressamente richieste.

28 E' giocoforza constatare che la ricorrente non ha colto l' occasione di chiedere il testo integrale né spiegazioni specifiche concernenti la decisione di escludere il suo progetto dal novero dei 137 progetti che avrebbero goduto di un sostegno finanziario nel 1993. Essa l' ha impugnata dinanzi al Tribunale il 17 marzo 1994, vale a dire più di sette mesi dopo avere avuto notizia, nell' agosto del 1993, dell' atto di cui trattasi. Dalla regola prima ricordata discende che la ricorrente non può sottrarsi alla decadenza derivante dal carattere tardivo della presentazione del suo ricorso avverso tale atto. Pertanto, per la parte in cui è diretto avverso la decisione 19 luglio 1993 il ricorso è ormai irricevibile.

29 Per quel che riguarda la lettera datata 13 gennaio 1994, mediante la quale la Commissione ha reso noto alla ricorrente che il suo progetto non poteva godere di un sostegno finanziario nel 1993, non essendo aperti nel bilancio gli stanziamenti corrispondenti, il Tribunale rileva che, secondo la ricorrente, essa le è pervenuta il 19 gennaio 1994. La circostanza non è stata oggetto di contestazione da parte della Commissione. Tenendo conto inoltre del fatto che il termine per la presentazione di un ricorso, pari a due mesi a partire dalla notificazione, è aumentato di un termine relativo alla distanza, occorre constatare che nella fattispecie i termini procedurali sono stati rispettati e che pertanto il ricorso è ricevibile in quanto diretto avverso la decisione contenuta nella lettera datata 13 gennaio 1994.

Nel merito

30 La ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) inosservanza delle forme sostanziali, in quanto la decisione non è sufficientemente motivata; 2) violazione delle norme giuridiche fondamentali che disciplinano l' applicazione del Trattato, in quanto non è stato rispettato il suo diritto di essere sentita; e 3) sviamento di potere, in quanto la sua richiesta è stata respinta senza motivo apparente.

Sul motivo fondato sulla motivazione insufficiente

Sintesi degli argomenti delle parti

31 La ricorrente ritiene che la decisione con la quale le è stata negata la concessione di un sostegno finanziario sia insufficientemente motivata, in quanto non indica le ragioni per le quali altri progetti sono stati preferiti al suo. In particolare, la ricorrente pensa di poter pretendere un resoconto motivato delle ragioni per le quali non c' erano disponibilità finanziarie per il suo progetto, mentre ne esistevano per altri progetti. Essa si interroga sulle ragioni per le quali il suo progetto non è stato accolto, pur figurando tra quelli apparentemente idonei, mentre le disponibilità finanziarie impiegate ammontavano in media a 942 937 ECU per ciascuno dei 137 progetti sovvenzionati. Il fatto di non averle comunicato gli elementi sui quali si fonda la decisione costituirebbe un vizio sostanziale di motivazione.

32 In sede di replica, la ricorrente sostiene che in tale momento essa continuava ad ignorare se la Commissione avesse effettivamente consultato il comitato di cui all' art. 10 del regolamento Thermie e se avesse preso in considerazione il suo parere. Essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto illustrare in che misura si è uniformata alla valutazione del comitato Thermie.

33 La ricorrente inoltre sostiene che, alla luce dell' art. 190 del Trattato CE, non c' è ragione di operare una distinzione tra l' amministrazione nell' esercizio delle sue funzioni di servizio pubblico ("Leistungsverwaltung"), da un lato, e delle sue prerogative di potere pubblico ("Eingriffverwaltung"), dall' altro, come fa la convenuta, la quale si chiede se occorra imporre alle decisioni in materia di sovvenzioni concesse dall' amministrazione comunitaria nell' esercizio delle sue funzioni di servizio pubblico gli stessi obblighi di motivazione fissati per le decisioni che comprimono i diritti degli amministrati, adottate dall' amministrazione nell' esercizio delle sue prerogative di potere pubblico. La ricorrente sostiene che, nel mercato comune, le decisioni destinate a un' impresa da parte dell' amministrazione nell' ambito delle sue funzioni di servizio pubblico hanno una portata rilevante almeno tanto quanto quelle adottate nell' ambito delle sue prerogative di potere pubblico.

34 La ricorrente ricorda altresì, citando la sentenza della Corte 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione (Racc. pag. 809), che i vizi di motivazione non possono essere giustificati dall' obbligo del segreto professionale.

35 La convenuta afferma che, anche ammettendo che sia ricevibile, il motivo fondato sul vizio di motivazione è comunque infondato.

36 La convenuta sostiene che il contenuto dell' obbligo di motivazione dev' essere proporzionato agli effetti dell' atto giuridico di cui trattasi. Nell' ambito di programmi di sostegno finanziario, i requisiti e i criteri dell' atto giuridico di base costituirebbero importanti elementi di motivazione. Nelle procedure di selezione implicanti la partecipazione di comitati, la motivazione abitualmente necessaria sarebbe in larga misura superflua. La comunicazione dei risultati della procedura di scelta costituirebbe in ogni caso un elemento essenziale della motivazione.

37 La convenuta sottolinea la differenza esistente, a suo parere, tra le decisioni concernenti le sovvenzioni concesse dall' amministrazione nell' ambito delle sue funzioni di pubblico servizio e quelle che comprimono i diritti degli amministrati, adottate dall' amministrazione nella cornice delle sue prerogative di potere pubblico. Essa afferma che, in base alla giurisprudenza, l' obbligo di motivazione deve soddisfare requisiti differenti secondo il grado di coinvolgimento del destinatario o secondo la natura dell' atto giuridico di cui trattasi (sentenza Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, citata).

38 Facendo riferimento alla sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861), la convenuta si vale della procedura da seguire indicata dalla Corte per quanto concerne la motivazione delle decisioni della commissione giudicatrice nell' ipotesi di un concorso a partecipazione molto elevata. Secondo la sentenza, è ammissibile che, in una prima fase, una commissione giudicatrice faccia pervenire ai candidati solo un' informazione in merito ai criteri e ai risultati della selezione e fornisca spiegazioni specifiche solo in seguito e solo ai candidati che le richiedano espressamente. La convenuta ritiene di aver osservato questa regola nella fattispecie.

39 La convenuta sostiene che il programma Thermie non attribuisce nessun diritto a un sostegno finanziario. Conseguentemente, quando detto sostegno è impossibile, ciò non dovrebbe comportare né pregiudizi né lagnanze per il candidato. La circostanza di presentare i requisiti di idoneità avrebbe consentito alla ricorrente solo di partecipare alla procedura di selezione. Affinché la motivazione fornita risulti sufficiente, basterebbe pertanto che il candidato venga informato del fatto che il suo progetto è stato esaminato e che è stata adottata una decisione al riguardo nell' ambito della procedura prevista. Viceversa, esso non avrebbe diritto a un' analisi comparativa del suo progetto rispetto ad altri progetti.

40 Quanto alla lettera controversa datata 13 gennaio 1994, la convenuta sostiene inoltre che essa contiene comunque una motivazione, vale a dire la mancanza degli stanziamenti necessari.

41 La convenuta fa per di più appello all' obbligo del segreto professionale in merito alle informazioni riguardanti le imprese, impostole dall' art. 214 del Trattato CE. Alla luce di detto obbligo, la ricorrente non può pretendere informazioni comparative sui vari progetti preferiti al suo.

42 Infine, per quanto concerne i termini "elenco complementare" e "lista di riserva", la convenuta sostiene che già la comunicazione da essa pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 1993 conteneva l' espressione "lista di riserva".

Giudizio del Tribunale

43 Il Tribunale ricorda anzitutto di aver già dichiarato che occorre operare una distinzione tra la decisione 19 luglio 1993 e quella di cui alla lettera datata 13 gennaio 1994, inviata alla ricorrente dalla Commissione, e che il ricorso è ricevibile solo avverso quest' ultima decisione.

44 Occorre poi rilevare che, per giungere alla decisione di cui alla lettera datata 13 gennaio 1994, l' unica questione che si poneva alla Commissione era quella di accertare se esistessero ancora disponibilità finanziarie o se i progetti cui era stato attribuito un sostegno finanziario fossero stati tutti realizzati e se, conseguentemente, il bilancio disponibile si fosse esaurito. Benché sia vero che nel luglio del 1993 esistessero ancora talune disponibilità finanziarie nell' ambito del bilancio del programma Thermie, e ciò dopo l' adozione della decisione di finanziare certi progetti, dette disponibilità sono state però assegnate, secondo la Commissione, nel corso degli ultimi mesi di detto anno a favore di alcuni progetti "mirati" e quindi non c' erano più fondi disponibili alla fine del 1993.

45 Ciò posto, il Tribunale ritiene che la comunicazione del 13 gennaio 1994 della Commissione alla ricorrente contiene davvero una motivazione sufficiente e corretta, e cioè l' esaurimento a tale data delle disponibilità finanziarie con conseguente impossibilità di sovvenzionare il progetto della ricorrente. Il motivo della ricorrente fondato sulla motivazione insufficiente, per la parte concernente la seconda lettera datata 13 gennaio 1994, dev' essere pertanto respinto.

Sul motivo fondato sulla violazione del diritto di essere sentiti

Sintesi degli argomenti delle parti

46 La ricorrente contesta alla convenuta il fatto di non averla sentita per tutta la durata della procedura e di non averle dato la possibilità di esprimere la propria opinione sui punti che avrebbero potuto influenzare la decisione che la riguardava.

47 La convenuta replica che la procedura di cui al regolamento Thermie, in particolare di cui al suo art. 8, è una procedura esclusivamente scritta. Si tratterebbe pertanto di una procedura in un' unica fase, nella quale il candidato potrebbe essere invitato una sola volta a presentare ed esporre il suo progetto. Essa ricorda inoltre che la violazione del diritto di essere sentiti porta all' annullamento solo se, in assenza di tale irregolarità, la procedura avrebbe potuto condurre a un risultato diverso (sentenza della Corte 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 48). La convenuta sostiene che, nella fattispecie, non sarebbe stato prevedibile un risultato diverso.

Giudizio del Tribunale

48 In via preliminare, il Tribunale rileva che la Commissione ha illustrato la procedura da seguire per la presentazione dei progetti in grado di godere di un sostegno finanziario nell' ambito del programma Thermie nella nota informativa citata nella comunicazione con la quale si invitavano gli interessati a presentare i loro progetti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 luglio 1992 (v. il precedente punto 3). Tale documento precisa che, "una volta presentata la proposta, i proponenti sono pregati di non trasmettere altre informazioni alla Commissione a meno che i suoi uffici non le richiedano espressamente". E' peraltro conforme al sistema dei programmi di sostegno finanziario che i candidati a detto sostegno di norma non siano più sentiti durante la procedura di selezione, dal momento che quest' ultima viene effettuata in base alla documentazione presentata dai richiedenti. Una simile prassi procedurale è adeguata ad una situazione in cui centinaia di domande devono essere esaminate e non costituisce pertanto una violazione del diritto di essere sentiti.

49 Il Tribunale ritiene che, siccome la ricorrente non ha chiesto alla Commissione spiegazioni ulteriori in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 24 luglio 1993 della comunicazione riguardante la sua decisione di concedere un sostegno finanziario a 137 progetti né in seguito all' invio della sua lettera datata 5 agosto 1993, la Commissione non era obbligata a garantire alla ricorrente l' occasione di essere sentita prima di inviarle la lettera datata 13 gennaio 1994. Nemmeno in questo caso è stato violato il diritto di essere sentiti.

50 Il Tribunale aggiunge che il caso di specie è nettamente diverso da quello all' origine della sentenza del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal/Commissione (Racc. pag. II-1177), cui fa richiamo la ricorrente. In quest' ultima causa il Tribunale ha ritenuto che, quando la Commissione pensa di ridurre un contributo finanziario inizialmente concesso, il beneficiario dev' essere posto in condizione di far conoscere utilmente la sua opinione in merito agli elementi presi in considerazione a suo carico per motivare la decisione di riduzione. Nella fattispecie nessun sostegno finanziario era stato concesso alla ricorrente poiché quest' ultima era stata solo inserita in una lista di riserva di beneficiari eventuali di un sostegno finanziario comunitario.

51 Ne discende che occorre parimenti respingere il motivo fondato sull' asserita violazione dei diritti della difesa.

Sul motivo fondato sullo sviamento di potere

Sintesi degli argomenti delle parti

52 La ricorrente ritiene che sussistano valide ragioni a sostegno del suo progetto e che la convenuta non abbia preso in considerazione gli elementi rilevanti. La decisione adottata dalla Commissione senza aver contemperato i vari elementi in gioco sarebbe, in quanto tale, viziata per sviamento di potere.

53 La convenuta ritiene che la ricorrente non abbia dedotto nessun argomento a sostegno della sua allegazione. Essa sottolinea di poter disporre, al pari dei comitati previsti dalla normativa, di un ampio potere discrezionale, analogo a quello esistente nell' ambito delle procedure di concorso o di assunzione dei dipendenti.

54 La convenuta sostiene pure che i requisiti qualitativi sono particolarmente elevati per grandi progetti quale quello della ricorrente e che, per progetti di tali dimensioni, si richiede di solito l' associazione di almeno due imprese di Stati membri diversi, ciò che non ricorrerebbe nella fattispecie.

55 La convenuta sottolinea infine che la Corte non è competente a sostituire il proprio giudizio di valore alle valutazioni espresse dall' istituzione stessa (sentenza della Corte 8 luglio 1965, cause riunite 27/64 e 30/64, Fonzi/Commissione, Racc. pag. 553).

Giudizio del Tribunale

56 Il Tribunale rileva che gli esperti tecnici indipendenti della Commissione, durante la loro riunione del 5 aprile 1993, hanno inserito il progetto della ricorrente solo nella lista di riserva. Dagli atti risulta parimenti che la Commissione non si è discostata dal parere del comitato Thermie.

57 Il Tribunale ricorda peraltro che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale in merito alla valutazione dell' esistenza delle condizioni che giustifichino la concessione di un contributo finanziario comunitario e che il Tribunale stesso non può, nell' ambito di un ricorso pendente innanzi ad esso, procedere ad un riesame nel merito del progetto controverso (sentenza Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica"/Commissione, citata, punto 46).

58 Il Tribunale ritiene infine che la ricorrente non ha dedotto nessun elemento né in fatto né in diritto tale da dimostrare che la valutazione espressa sul suo progetto dalla Commissione, in accordo con il comitato Thermie, sia stata viziata da errore manifesto o da sviamento di potere.

59 Ne discende che va parimenti respinto il terzo motivo della ricorrente, fondato sullo sviamento di potere.

60 Poiché tutti i motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento sono stati respinti, occorre respingere detta domanda.

61 Va aggiunto che, per quanto concerne la domanda della ricorrente mirante a che il Tribunale ordini all' istituzione convenuta di "adottare una nuova decisione, conformandosi ai principi giuridici enunciati dalla Corte di giustizia", non spetta a questo giudice rivolgere ingiunzioni alle istituzioni nell' ambito del controllo di legittimità da esso esercitato. E' l' istituzione interessata che deve adottare i provvedimenti di esecuzione di una sentenza pronunciata nell' ambito di un ricorso di annullamento (sentenza del Tribunale 7 marzo 1995, cause riunite T-432/93, T-433/93 e T-434/93, Socurte e a./Commissione, Racc. pag. II-503, punti 54 e 55). Di conseguenza, anche detta domanda dev' essere respinta.

62 Il ricorso dev' essere pertanto integralmente respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

63 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese, conformemente a quanto richiesto dalla Commissione.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.