Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Accordi internazionali - Conclusione - Parere preliminare della Corte - Oggetto - Ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri

(Trattato CE, art. 228, n. 6)

2 Accordi internazionali - Parere preliminare della Corte - Accordo previsto - Nozione

(Trattato CE, art. 228, n. 6)

3 Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Territori dipendenti da uno Stato membro e non appartenenti alla Comunità - Modalità di partecipazione agli accordi - Rappresentanza da parte dello Stato membro interessato - Irrilevanza sulla ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri

(Trattato CE, art. 228)

4 Accordi internazionali - Competenze della Comunità e degli Stati membri - Disposizioni nazionali in materia di conclusione dei trattati - Irrilevanza

5 Accordi internazionali - Competenze della Comunità e degli Stati membri - Accordo che comporta un obbligo di finanziamento a carico degli Stati membri - Irrilevanza

6 Politica commerciale comune - Conclusione di accordi internazionali - Inclusione dei prodotti contemplati dal Trattato CEEA

(Trattato CE, artt. 113 e 232, n. 2; Trattato CEEA)

7 Politica commerciale comune - Conclusione di accordi internazionali - Inclusione dei prodotti contemplati dal Trattato CECA - Limiti

(Trattato CE, artt. 113 e 232, n. 1; Trattato CECA, art. 71)

8 Accordi internazionali - Conclusione da parte della Comunità degli accordi sull'agricoltura e sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie allegati all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Accordi rientranti nell'ambito della politica commerciale comune - Base giuridica

(Trattato CE, artt. 43 e 113)

9 Accordi internazionali - Competenze della Comunità e degli Stati membri - Conclusione dell'Accordo sulle barriere tecniche al commercio allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Accordo rientrante nella politica commerciale comune

(Trattato CE, art. 113)

10 Politica commerciale comune - Nozione - Servizi ai sensi dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Esclusione eccetto la fornitura transfrontaliera che non implica trasferimento di persone

(Trattato CE, art. 113)

11 Politica commerciale comune - Trasporti - Esclusione

(Trattato CE, art. 113)

12 Atti delle istituzioni - Scelta della base giuridica - Criteri - Prassi di un'istituzione - Irrilevanza con riguardo alle norme del Trattato

13 Politica commerciale comune - Nozione - Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIP) allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Esclusione eccetto le disposizioni relative al divieto dell'immissione in libera pratica delle merci contraffatte

(Trattato CE, art. 113)

14 Accordi internazionali - Conclusione - Trasporti - Competenza della Comunità - Mancanza di esclusività allo stato attuale della disciplina della materia da parte di norme comuni interne

15 Accordi internazionali - Conclusione - Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi - Competenza della Comunità - Mancanza di esclusività allo stato attuale della disciplina della materia da parte delle norme comuni che stabiliscono il trattamento da accordare ai cittadini dei paesi terzi

16 Accordi internazionali - Conclusione - Materie in cui gli artt. 100 A o 235 del Trattato consentono l'intervento della Comunità - Competenza della Comunità - Esclusività - Criteri di valutazione

(Trattato CE, artt. 100 A e 235)

17 Accordi internazionali - Conclusione - Tutela della proprietà intellettuale - Competenza della Comunità - Mancanza di esclusività allo stato attuale dell'armonizzazione delle norme nazionali realizzata a livello comunitario

18 Accordi internazionali - Conclusione - Competenza della Comunità - Esclusività - Criteri di valutazione - Difficoltà per la gestione di un accordo a causa di una partecipazione congiunta della Comunità e degli Stati membri - Irrilevanza

19 Accordi internazionali - Accordo rientrante in parte nella competenza della Comunità ed in parte in quella degli Stati membri - Necessità di una stretta cooperazione nella negoziazione, nella

conclusione e nell'esecuzione

Massima

$$I. La Corte può essere interpellata, in forza dell'art. 228, n. 6, del Trattato, in particolare sulle questioni che riguardano la ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri per stipulare con paesi terzi un accordo determinato.

II. La Corte può essere chiamata a pronunciarsi, in forza dell'art. 228, n. 6, del Trattato, in qualsiasi momento prima che il consenso della Comunità ad essere vincolata dall'accordo sia definitivamente espresso. Finché non vi sia stato questo consenso, l'accordo rimane, anche dopo la sua firma, un accordo previsto.

III. I territori dipendenti, alla cui rappresentanza nei rapporti internazionali provvedono taluni Stati membri, per il fatto di essere esclusi dalla sfera di applicazione del Trattato, si trovano, nei confronti della Comunità, nella stessa situazione dei paesi terzi. Di conseguenza, gli Stati da cui essi dipendono hanno veste per partecipare a un determinato accordo internazionale in quanto rappresentano internazionalmente territori dipendenti che non fanno parte della zona d'applicazione del diritto comunitario, e non in quanto membri della Comunità. Tuttavia, la posizione particolare di detti Stati membri non può influire sulla soluzione del problema relativo alla delimitazione delle sfere di competenza nell'ambito della Comunità a stipulare lo stesso accordo.

IV. Disposizioni di ordine giuridico interno, anche se di natura costituzionale, non sono atte a modificare la ripartizione delle competenze internazionali fra gli Stati membri e la Comunità, quale risulta dal Trattato.

V. Trattandosi di un'organizzazione internazionale che disporrà soltanto di un bilancio di funzionamento e non di uno strumento di azione finanziaria, il fatto che gli Stati membri si accollino le spese dell'Organizzazione mondiale del commercio non può giustificare di per sé la loro partecipazione alla conclusione dell'accordo.

VI. Poiché le disposizioni del Trattato CE non derogano, ai sensi dell'art. 232, n. 2, alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, e siccome il Trattato Euratom non comporta alcuna disposizione sul commercio estero, nulla osta a che gli accordi stipulati in forza dell'art. 113 del Trattato CE si estendano agli scambi internazionali di prodotti Euratom.

VII. Il Trattato CECA, che il Trattato CE, ai termini dell'art. 232, n. 1, non ha inteso modificare, disponendo, al suo art. 71, che la competenza degli Stati membri in materia di politica commerciale non è pregiudicata dalla sua applicazione, ha potuto considerare soltanto gli accordi coi paesi terzi riguardanti specificamente i prodotti CECA, di modo che soltanto la Comunità è competente in forza dell'art. 113 del Trattato CE a stipulare un accordo esterno di natura generale, vale a dire un accordo che comprenda tutti i tipi di merci anche se, fra queste merci, vi sono prodotti CECA. Infatti, è escluso che l'art. 71 del Trattato CECA possa paralizzare l'art. 113 del Trattato, e modificare la competenza della Comunità a trattare e stipulare accordi internazionali che rientrano nel settore della politica commerciale comune.

VIII. L'Accordo sull'agricoltura, allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in quanto mira a stabilire, sul piano mondiale, un sistema di scambio agricolo equo e orientato verso il mercato, e l'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, anch'esso allegato al suddetto accordo, in quanto si limita ad istituire un quadro multilaterale di regole e norme intese a orientare l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie onde minimizzarne gli effetti negativi sul commercio, possono essere conclusi dalla Comunità in forza del solo art. 113 del Trattato, anche se la base giuridica delle misure di esecuzione necessarie all'attuazione degli impegni che comportano detti accordi sarà costituita dall'art. 43 del Trattato.

IX. Le disposizioni dell'Accordo sulle barriere tecniche al commercio allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio sono semplicemente destinate ad evitare che i regolamenti tecnici e le norme, nonché le procedure di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici e alle norme, creino indebiti ostacoli al commercio internazionale, di modo che detto accordo deve essere considerato facente parte della politica commerciale comune e per questo motivo può essere stipulato solo dalla Comunità, nonostante il fatto che gli Stati membri conservino, allo stato attuale del diritto comunitario, competenze in materia.

X. Tenuto conto dell'evoluzione del commercio internazionale, illustrata dall'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dai suoi allegati, fra cui l'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), che hanno costituito oggetto di un negoziato globale comprendente merci e servizi, la natura aperta della politica commerciale comune impedisce di escludere a priori il commercio dei servizi dalla sfera di applicazione dell'art. 113 del Trattato.

Per quanto attiene alla fornitura transfrontaliera che non implica alcun trasferimento di persone, il servizio è reso da un prestatore stabilito in un determinato paese ad un beneficiario residente in un altro paese. Non vi è spostamento del prestatore verso il paese del beneficiario né, in senso inverso, spostamento del beneficiario verso il paese del prestatore. Questa situazione non è priva di analogia con uno scambio di merci, il quale rientra nella politica commerciale comune ai sensi del Trattato. Nessuna ragione particolare osta quindi a far rientrare una prestazione del genere nella nozione di politica commerciale comune.

Lo stesso non vale per le altre tre modalità di fornitura di servizi considerate dal GATS:

- il consumo all'estero che comporta il trasferimento del beneficiario verso il territorio del paese membro dell'OMC dove il prestatore è stabilito;

- la presenza commerciale, vale a dire la presenza di una consociata o di una succursale sul territorio del Membro dell'OMC dove il servizio deve essere reso;

- la presenza di persone fisiche di un paese membro dell'OMC grazie alle quali un prestatore stabilito in un paese membro fornisce servizi sul territorio di qualsiasi altro paese membro.

Per quanto attiene alle persone fisiche, dall'art. 3 del Trattato, che distingue fra una «politica commerciale comune» (lett. b) e «misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone» (lett. d), emerge che la disciplina riservata ai cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri non può essere considerata rientrante nella politica commerciale comune. Più in generale, l'esistenza nel Trattato di capi specifici dedicati alla libera circolazione delle persone, tanto fisiche quanto giuridiche, mostra che queste materie non sono comprese nella politica commerciale comune.

Ne consegue che la politica commerciale comune non riguarda le modalità di fornitura di servizi definite dal GATS «consumo all'estero», «presenza commerciale» e «presenza di persone fisiche».

XI. I servizi particolari costituiti dai trasporti sono oggetto nel Trattato di un titolo speciale, distinto dal titolo dedicato alla politica commerciale comune, di modo che gli accordi internazionali in materia di trasporti non rientrano nell'ambito dell'art. 113 del Trattato, nonostante il fatto che varie misure di embargo adottate dal Consiglio e dalla Commissione, che sono state basate sull'art. 113, comportavano l'interruzione dei trasporti. Infatti l'embargo, avendo ad oggetto anzitutto l'esportazione e l'importazione delle merci, non sarebbe potuto essere effettivo se non fosse stato accompagnato dal corollario necessario costituito dall'interruzione dei trasporti.

XII. Una mera prassi del Consiglio non può derogare alle norme del Trattato e non può di conseguenza creare un precedente che vincoli le istituzioni della Comunità quando, prima dell'adozione di una misura, spetta loro determinare il corretto fondamento giuridico al riguardo.

XIII. Nella misura in cui la sezione dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP), che tratta dei mezzi con cui ottenere il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, contiene disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera, il TRIP trova corrispondenza nelle disposizioni del regolamento del Consiglio n. 3842/86, che stabilisce misure intese ad evitare l'immissione in libera pratica delle merci contraffatte. Potendo questo tipo di misure essere adottato autonomamente in base all'art. 113 del Trattato CE, accordi internazionali aventi lo stesso scopo rientrano nella competenza della Comunità in materia di politica commerciale.

Per quanto attiene alle disposizioni del TRIP diverse da quelle che riguardano il divieto dell'immissione in libera pratica delle merci contraffatte, il nesso fra la proprietà intellettuale e gli scambi delle merci, dovuto al fatto che i diritti di proprietà intellettuale consentono ai loro titolari di impedire che siano compiuti alcuni atti che producono effetti su detto commercio, non è sufficiente a fare rientrare detti diritti nella sfera di applicazione dell'art. 113 del Trattato.

In materia di proprietà intellettuale la Comunità dispone, sul piano legislativo interno, di una competenza di armonizzazione delle legislazioni nazionali in forza degli artt. 100 e 100 A, e può basarsi sull'art. 235 per creare titoli nuovi che si sovrappongono ai titoli nazionali. Dette disposizioni sono però soggette a modalità di voto o a norme procedurali diverse da quelle che si applicano in base all'art. 113. Se in forza di quest'ultimo articolo fosse riconosciuta alla Comunità la competenza esclusiva a impegnarsi in accordi con paesi terzi per la tutela della proprietà intellettuale e per realizzare contemporaneamente un'armonizzazione sul piano comunitario, le istituzioni comunitarie potrebbero sottrarsi agli obblighi loro imposti sul piano interno, quando esse intendono intraprendere un'azione in questa materia, per quanto concerne la procedura e le modalità di voto, il che non è lecito.

Tale conclusione non può essere modificata per il fatto che le istituzioni comunitarie hanno instaurato una prassi che consiste nell'avvalersi, per garantire la tutela degli interessi della Comunità in materia di proprietà intellettuale, di misure autonome appartenenti alla politica commerciale, vale a dire l'avvio di procedimenti in forza del nuovo strumento di politica commerciale e la sospensione di preferenze tariffarie generalizzate, o nell'inserire in accordi commerciali disposizioni accessorie relative a detta proprietà.

XIV. Anche in materia di trasporti, la competenza esterna esclusiva della Comunità non discende ipso facto dal suo potere di adottare norme interne. Gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che agiscano individualmente o collettivamente, perdono il diritto di contrarre obblighi con i paesi terzi soltanto a mano a mano che sono stabilite norme comuni su cui detti obblighi potrebbero incidere. E' solo nella misura in cui norme comuni sono state stabilite sul piano interno che la competenza della Comunità diventa esclusiva. Orbene, non tutte le questioni relative ai trasporti hanno già costituito oggetto di norme comuni, di modo che gli Stati membri non hanno perso ogni competenza a stipulare accordi internazionali in materia.

Ammettendo che l'esercizio di detta competenza comporti un rischio di distorsioni di flussi di servizi e di pregiudizio per l'unità del mercato interno, nulla impedisce alle istituzioni di organizzare, mediante le norme comuni da esse adottate, azioni concertate nei confronti dei paesi terzi né di prescrivere i comportamenti che gli Stati membri devono adottare nei confronti dell'esterno.

XV. I capi del Trattato sul diritto di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi non comportano alcuna disposizione che estenda espressamente la competenza della Comunità a relazioni disciplinate dal diritto internazionale. Essi mirano unicamente a garantire il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi a favore dei cittadini degli Stati membri. Essi non comportano alcuna disposizione che disciplini il problema del primo stabilimento di cittadini di paesi terzi e il regime del loro accesso ad attività indipendenti. E' quindi escluso che si possa dedurre immediatamente da detti capi una competenza esclusiva della Comunità a concludere con paesi terzi un accordo diretto a liberalizzare il primo stabilimento e l'accesso ai mercati dei servizi diversi da quelli che costituiscono oggetto di forniture transfrontaliere ai sensi dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 113 del Trattato.

La salvaguardia della coesione del mercato interno non giustifica neanche la partecipazione della sola Comunità alla conclusione del GATS. La realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi a favore dei cittadini degli Stati membri non è infatti indissolubilmente collegata al trattamento da riservare nella Comunità ai cittadini di paesi terzi o nei paesi terzi ai cittadini di Stati membri della Comunità.

Dal fatto che l'unico obiettivo espressamente indicato nei capi del Trattato sul diritto di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi sia la realizzazione di dette libertà a favore dei cittadini della Comunità non discende che alle istituzioni comunitarie sia precluso di avvalersi delle competenze loro conferite in questa materia per precisare la disciplina che va riservata ai cittadini di paesi terzi, e la Comunità, allorché ha incluso nei suoi atti legislativi interni clausole relative al trattamento da riservare ai cittadini di paesi terzi o ha conferito espressamente alle proprie istituzioni una competenza a negoziare con i paesi terzi, acquista una competenza esterna esclusiva per quanto rientra nella disciplina dei suddetti atti. Ciò vale sempre, anche in mancanza di clausola espressa, quando la Comunità ha realizzato una armonizzazione completa del regime di accesso a un'attività indipendente.

Poiché tale situazione non sussiste per tutti i settori dei servizi, la competenza a concludere il GATS è ripartita fra la Comunità e gli Stati membri.

XVI. E' pacifico che, quando la competenza di armonizzazione conferita dall'art. 100 A del Trattato è stata esercitata, le misure di armonizzazione così adottate possono limitare la libertà degli Stati membri di negoziare con paesi terzi, e persino possono togliere loro detta competenza. E' tuttavia escluso che una competenza di armonizzazione sul piano interno, che non è stata esercitata in un settore determinato, possa finir col creare a favore della Comunità una competenza esclusiva esterna nello stesso settore.

Lo stesso vale per l'art. 235 del Trattato che, sebbene consenta alla Comunità di ovviare alle carenze delle competenze attribuitele, espressamente o implicitamente, per il conseguimento dei suoi obiettivi, non può creare di per sé una competenza esclusiva della Comunità sul piano internazionale.

XVII. In materia di proprietà intellettuale, l'armonizzazione realizzata nell'ambito comunitario è, quanto ai settori rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP), parziale o inesistente. Per quanto concerne le misure da adottare per garantire una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale, la Comunità ha certamente competenza ad armonizzare le norme nazionali in dette materie in base all'art. 100 del Trattato; tuttavia le istituzioni comunitarie non hanno finora quasi mai esercitato le loro competenze in questo settore.

Ne consegue che vi è una competenza congiunta della Comunità e degli Stati membri a concludere il TRIP.

XVIII. Gli eventuali problemi in sede di applicazione di un accordo internazionale quanto al necessario coordinamento per garantire l'unità di azione in caso di partecipazione congiunta a questo accordo della Comunità e degli Stati membri sono irrilevanti per risolvere la questione della ripartizione delle competenze quanto a detta partecipazione.

XIX. Qualora risulti che la materia disciplinata da una convenzione internazionale rientra in parte nella competenza della Comunità e in parte in quella degli Stati membri, la necessità di unità di rappresentanza internazionale della Comunità impone di garantire una stretta cooperazione fra questi ultimi e le istituzioni comunitarie, tanto nel processo di negoziazione e di stipulazione quanto nell'adempimento degli impegni assunti.

Detto dovere di cooperazione si impone in modo ancor più tassativo per accordi come quelli allegati all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fra i quali vi è un nesso indissociabile, e per i quali è istituito un sistema di risoluzione delle controversie che comporta un meccanismo di ritorsione incrociata.