ORDINANZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 26 OTTOBRE 1995. - PESQUERIA VASCO-MONTANESA SA (PEVASA) E COMPANIA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS SA (INPESCA) CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - PESCA - CONTRIBUTO FINANZIARIO COMUNITARIO ALLA COSTRUZIONE DI NAVI DA PESCA - RICORSO D'ANNULLAMENTO - TERMINI - RICORSO PER RISARCIMENTO - RICEVIBILITA - RICORSO CONTRO UNA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO MANIFESTEMENTE INFONDATO. - CAUSE RIUNITE C-199/94 P E C-200/94 P.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03709
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Ricorso di annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti che producono effetti giuridici vincolanti ° Lettera della Commissione con cui viene respinta una domanda di contributo finanziario comunitario
(Trattato CEE, art. 173)
2. Ricorso di annullamento ° Competenza del giudice comunitario ° Ingiunzione rivolta ad un' istituzione ° Inammissibilità
(Trattato CEE, art. 173)
3. Ricorso per risarcimento danni ° Autonomia rispetto al ricorso di annullamento ° Limiti
(Trattato CEE, artt. 173 e 178)
1. Una lettera, compilata con chiarezza e senza ambiguità, con cui la Commissione comunica ad un' impresa che ha presentato una domanda di contributo finanziario ai sensi del regolamento n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura, il rigetto di tale domanda per insufficienza di mezzi finanziari costituisce un atto che produce, nei confronti dell' interessata, effetti giuridici definitivi, giacché la sua domanda non può più, in forza delle pertinenti disposizioni del detto regolamento, essere rinviata ad un esercizio finanziario successivo. Tale lettera va considerata regolare notifica della decisione in essa contenuta, per cui i termini di ricorso previsti dall' art. 173 cominciano a decorrere nel momento in cui l' impresa ne viene a conoscenza.
2. Nell' ambito del sindacato di legittimità basato sull' art. 173 del Trattato, il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni, anche se queste riguardano le modalità di esecuzione delle sue sentenze.
3. Se è possibile esperire un' azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l' annullamento dell' atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente tuttavia di aggirare l' ostacolo dell' irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità ed intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale. Ciò si verificherebbe nel caso in cui un' impresa, la quale non abbia, nei termini, agito per l' annullamento del rifiuto di concederle un contributo finanziario comunitario da essa richiesto, fosse legittimata a chiedere, mediante ricorso per risarcimento danni, un importo identico a quello del detto contributo, maggiorato degli interessi, facendo valere gli stessi motivi d' illegittimità dedotti in un ricorso di annullamento tardivo.
Nei procedimenti riuniti C-199/94 P e C-200/94 P,
Pesquería Vasco-Montañesa SA (Pevasa), società di diritto spagnolo, con sede in Bermeo (Spagna), rappresentata dall' avv. Maria Iciar Angulo Fuertes, del foro di Biscaglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
e
Compañía Internacional de Pesca y Derivados SA (Inpesca), società di diritto spagnolo, con sede in Bermeo (Spagna), rappresentata dall' avv. Maria Iciar Angulo Fuertes, del foro di Biscaglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrenti,
aventi ad oggetto due ricorsi proposti contro l' ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 28 aprile 1994, cause riunite T-452/93 e T-453/93, Pevasa e Inpesca/Commissione (Racc. pag. II-229), e diretti ad ottenere, in primo luogo, l' annullamento di questa ordinanza, in secondo luogo, l' annullamento delle decisioni 18 dicembre 1990 e 8 novembre 1991 con cui la Commissione ha negato alle ricorrenti il contributo finanziario che esse avevano chiesto in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7), in terzo luogo, che si ordini alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per assegnare alle ricorrenti il suddetto contributo finanziario e, in quarto luogo, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento,
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco José Santaolalla Gadea, consigliere giuridico principale, e José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte l' 8 luglio 1994, la Pesquería Vasco-Montañesa SA (in prosieguo: la "Pevasa") e la Compañía Internacional de Pesca y Derivados SA (in prosieguo: la "Inpesca") hanno proposto un ricorso contro l' ordinanza 28 aprile 1994, cause riunite T-452/93 e T-453/93, Pevasa e Inpesca/Commissione (Racc. pag. II-229), con la quale il Tribunale di primo grado ha dichiarato i loro ricorsi irricevibili e le ha condannate alle spese. La Pevasa e la Inpesca chiedono alla Corte anche di annullare le decisioni 18 dicembre 1990 e 8 novembre 1991, con cui la Commissione ha negato loro il contributo finanziario che avevano chiesto in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7; in prosieguo: il "regolamento n. 4028/86"), di ordinare alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per assegnare loro il suddetto contributo finanziario e di condannare la Commissione al risarcimento dei danni provocati dal suo comportamento.
2 Ai sensi dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 4028/86, la Commissione può concedere un contributo finanziario comunitario a progetti di investimento materiale relativi all' acquisto o alla costruzione di nuove navi da pesca. L' art. 35, n. 1, lett. a), del suddetto regolamento dispone che la Commissione decide due volte all' anno in merito alle domande dirette ad ottenere tale contributo; "la prima decisione dev' essere presa entro il 30 aprile e vertere sulle domande presentate entro il 31 ottobre dell' anno precedente; la seconda decisione dev' essere presa entro il 31 ottobre e vertere sulle domande presentate entro il 31 marzo dell' anno in corso". In conformità all' art. 37, n. 1, le domande di contributo finanziario che non abbiano potuto beneficiare di quest' ultimo a motivo dell' insufficienza dei mezzi finanziari disponibili sono rinviate, una sola volta, all' esercizio finanziario successivo.
3 Dall' ordinanza impugnata risulta che il 29 giugno 1989 la Commissione riceveva una domanda di contributo finanziario dalla Inpesca per la costruzione di una nave per la pesca del tonno provvista di impianti di congelazione. Il 31 ottobre 1989 essa riceveva una domanda simile dalla Pevasa.
4 Il 18 dicembre 1990 la Commissione inviava alla Inpesca e alla Pevasa due lettere identiche con le quali le informava che i loro progetti non avevano potuto fruire del contributo finanziario in quanto i mezzi finanziari disponibili per il finanziamento dei progetti per l' anno 1990 erano insufficienti.
5 La Commissione ammetteva che le sue decisioni in merito alle domande delle ricorrenti avrebbero dovuto essere adottate entro il 30 aprile 1990. Essa osservava che nell' aprile 1990 era stata obbligata a sospendere la concessione di nuovi contributi in quanto alcuni Stati membri non le avevano inviato tutte le informazioni necessarie per l' esame delle domande presentate. Essa affermava anche che le domande delle ricorrenti erano state automaticamente rinviate all' esercizio finanziario 1991, a norma dell' art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86.
6 Nell' aprile 1991 la Commissione decideva di sospendere qualsiasi decisione sulla concessione del contributo comunitario per la costruzione di navi da pesca. Essa tuttavia rendeva noto, con comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1991 (GU C 160, pag. 3), che tutti i progetti di costruzione sarebbero stati riconsiderati nell' ambito della preparazione delle decisioni della Commissione in occasione della seconda parte dell' esercizio 1991.
7 L' 8 novembre 1991 la Commissione inviava alle ricorrenti lettere identiche con le quali le informava che i loro progetti non avevano potuto fruire del contributo finanziario in quanto i mezzi finanziari disponibili per il finanziamento dei progetti per l' anno 1991 erano insufficienti.
8 Con lettera 7 gennaio 1992, la Pevasa invitava la Commissione a renderle noto se la sua domanda di contributo fosse stata rinviata all' esercizio finanziario 1992 e a notificarle, nel caso di rigetto definitivo di detta domanda, i motivi di detto rigetto. La Inpesca inviava una lettera identica alla Commissione il 27 gennaio 1992.
9 Non avendo ricevuto risposta, la Pevasa e la Inpesca, rispettivamente il 18 marzo e il 31 marzo 1992, invitavano la Commissione ad agire ai sensi dell' art. 175 del Trattato CEE.
10 Con lettere 18 maggio 1992, ricevute il 25 maggio 1992, la Commissione comunicava alle ricorrenti che le lettere 18 dicembre 1990 e 8 novembre 1991 costituivano notifiche motivate di decisioni, conformemente all' art. 35 del regolamento n. 4028/86.
11 Con lettere 21 maggio 1992, la Commissione affermava, da un lato, che, ai sensi dell' art. 37, n. 1, dello stesso regolamento, le domande di contributo comunitario che non abbiano potuto essere accolte a motivo dell' insufficienza dei mezzi finanziari possono essere rinviate una sola volta all' esercizio finanziario successivo. Dall' altro, essa ricordava che l' elenco dei progetti ammessi a fruire di un contributo comunitario era disponibile su richiesta e che gli interessati potevano quindi esaminare e, se del caso, chiedere alla Corte di giustizia di controllare la legittimità della decisione della Commissione di concedere un finanziamento comunitario con precedenza ai suddetti progetti.
12 Il 30 luglio 1992 le ricorrenti hanno proposto un ricorso basato sugli artt. 173, 174, 176, 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, diretto ad ottenere l' annullamento delle decisioni della Commissione risultanti dalle lettere 18 dicembre 1990 e 8 novembre 1991, a far ordinare alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per l' assegnazione del contributo finanziario comunitario da esse richiesto, e a far riconoscere il loro diritto ad un risarcimento dei danni provocati dalle decisioni impugnate.
13 Il 28 aprile 1994 il Tribunale ha emesso un' ordinanza con la quale ha dichiarato questi ricorsi irricevibili. In particolare, esso ha ritenuto che, per la parte relativa alle domande d' annullamento, essi fossero stati proposti ben oltre il termine di due mesi di cui all' art. 173 del Trattato, aumentato di dieci giorni in ragione della distanza. Esso ha dichiarato che le domande volte a che il Tribunale ordinasse alla Commissione di adottare le disposizioni necessarie per l' assegnazione del contributo richiesto esulavano dalla competenza conferita al giudice comunitario nell' ambito del ricorso di annullamento. Esso ha considerato che le domande di risarcimento, quali risultavano dai ricorsi, che miravano ad ottenere, a titolo di risarcimento, gli interessi relativi al contributo finanziario richiesto, non rivestivano natura autonoma, ma erano subordinate alle domande dirette a che il Tribunale riconoscesse il diritto delle ricorrenti al contributo finanziario e, a causa dell' irricevibilità di queste ultime, erano anch' esse irricevibili. Infine, le domande di risarcimento risultanti dalle repliche costituivano, secondo il Tribunale, domande nuove che non potevano essere autorizzate ai sensi dell' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
14 A sostegno delle domande di annullamento dell' ordinanza 28 aprile 1994, la Pevasa e la Inpesca hanno dedotto in sostanza tre motivi riguardanti rispettivamente i diversi capi delle domande presentate in primo grado e dichiarate irricevibili dal Tribunale. Nella comparsa di risposta la Commissione ha chiesto il rigetto del ricorso.
15 Ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura, quando l' impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Sul primo motivo
16 Per quanto riguarda le domande di annullamento delle decisioni della Commissione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato l' art. 173 del Trattato, ritenendo che le lettere 8 novembre 1991 fossero chiare e precise, costituissero atti produttivi di effetti giuridici definitivi nei confronti delle ricorrenti, andassero considerate regolare notifica delle decisioni in esse contenute e che, di conseguenza, i termini di ricorso avessero iniziato a decorrere quando le ricorrenti ne erano venute a conoscenza. Secondo le ricorrenti, il comportamento della Commissione avrebbe provocato confusione, avrebbe fatto nascere in loro ragionevoli dubbi e avrebbe violato i principi della certezza del diritto e della buona fede. Anzitutto, le lettere 8 novembre 1991 sarebbero state redatte in termini analoghi a quelle del 18 dicembre 1990, benché la Commissione attribuisse loro effetti giuridici diversi, in quanto le seconde contenevano un rinvio delle domande di contributo finanziario all' esercizio finanziario successivo, mentre le prime ne comportavano il rigetto definitivo. Poi, sarebbe stato pubblico e noto che la Commissione non rispettava l' art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86, il quale dispone che le domande di contributo finanziario possono essere rinviate una sola volta, come avrebbe rilevato la Corte dei conti nella relazione annuale relativa all' esercizio 1990 (GU 13 dicembre 1991, C 324, pag. 1, in particolare pag. 93). Infine, il comportamento ambiguo della Commissione troverebbe conferma nel fatto che quest' ultima non ha risposto alle domande di chiarimenti del 7 e del 27 gennaio 1992 prima che le ricorrenti l' avessero invitata ad agire ai sensi dell' art. 175 del Trattato. Pertanto, la posizione della Commissione sarebbe stata definita con chiarezza e certezza solo con le lettere 18 maggio 1992, notificate il 25 maggio 1992, data che costituirebbe il dies a quo per il computo del termine di ricorso di cui all' art. 173.
17 In primo luogo, va rilevato che le lettere 8 novembre 1991 indicano con chiarezza e senza ambiguità che le domande di contributi finanziari erano state respinte per insufficienza dei mezzi finanziari. Come ha osservato giustamente il Tribunale, la natura definitiva di questi rigetti, che facevano seguito alle analoghe decisioni del 18 dicembre 1990, risulta dall' art. 37, n. 1, del regolamento n. 4028/86, il quale consente un solo rinvio delle domande, e non da una decisione della Commissione. Ne consegue, da un lato, che la Commissione non era tenuta a precisare le conseguenze giuridiche del secondo rigetto e, dall' altro, che il fatto che le lettere 8 novembre 1991 fossero state redatte in termini analoghi a quelle del 18 dicembre 1990 è irrilevante.
18 In secondo luogo, anche se fosse dimostrato che la Commissione ha violato il detto articolo 37, n. 1, nell' esame di altre domande, le ricorrenti non possono basarsi su tali illegittimità per affermare che le conseguenze giuridiche del rigetto derivanti dalle lettere 8 novembre 1991 erano incerte.
19 In terzo luogo, il fatto che la Commissione non abbia risposto celermente alle domande di chiarimenti presentate dalle ricorrenti, pur essendo riprovevole, non è tale da modificare la natura definitiva delle decisioni controverse.
20 Pertanto, il Tribunale ha correttamente dichiarato che le lettere 8 novembre 1991 costituivano atti che producono effetti giuridici definitivi nei confronti delle ricorrenti, andavano considerate regolare notifica delle decisioni in esse contenute e che, di conseguenza, i termini di ricorso di cui all' art. 173 hanno iniziato a decorrere nel momento in cui le ricorrenti ne sono venute a conoscenza. Del pari, esso ha giustamente considerato che le stesse conclusioni valevano per gli stessi motivi per quanto riguarda le lettere 18 dicembre 1990.
21 Ne consegue che questo primo motivo dev' essere disatteso.
Sul secondo motivo
22 Per quanto riguarda le domande volte a che il Tribunale dichiari nulle le decisioni controverse e ordini alla Commissione di adottare le disposizioni necessarie per l' assegnazione del contributo richiesto, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato gli artt. 174 e 176 del Trattato in quanto ha arbitrariamente esaminato assieme domande distinte delle ricorrenti, basate rispettivamente su questi due articoli. Da un lato, dall' art. 174 risulterebbe che la decisione del Tribunale di accogliere il ricorso avrebbe la conseguenza che gli atti impugnati vanno dichiarati nulli e non avvenuti, cosa che le ricorrenti avrebbero chiesto con la prima di dette domande. Dall' altro, dall' art. 176 emergerebbe che l' istituzione da cui emana l' atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti necessari rispettando la sentenza pronunciata, per cui la seconda di dette domande non esulerebbe dalle competenze riconosciute dal Trattato al giudice comunitario.
23 In primo luogo, nella parte in cui sono volte a che il Tribunale dichiari nulle le decisioni controverse, le domande presentate dalle ricorrenti in primo grado si confondono con le domande di annullamento che il Tribunale ha dichiarato irricevibili.
24 In secondo luogo, in quanto le suddette domande sono volte a che il Tribunale ordini alla Commissione di adottare taluni provvedimenti, dalla costante giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza 5 luglio 1995, causa C-21/94, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-1827, punto 33) si evince che, nell' ambito del sindacato di legittimità basato sull' art. 173 del Trattato, il giudice comunitario non è competente a pronunciare ingiunzioni, anche se queste riguardano le modalità di esecuzione delle sue sentenze.
25 Anche il secondo motivo deve quindi essere disatteso.
Sul terzo motivo
26 Per quanto riguarda le domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha violato gli artt. 176, 178 e 215, effettuando una lettura incompleta, parziale ed eccessivamente formalistica della domanda formulata nel ricorso. Quest' ultima avrebbe riguardato sia il versamento del contributo finanziario, a titolo di risarcimento, sia il diritto ad interessi moratori. In questo contesto la domanda di risarcimento si baserebbe sul combinato disposto degli artt. 176, 178 e 215 e avrebbe natura autonoma e distinta rispetto alla domanda di annullamento.
27 Anche supposto che le domande formulate dalle ricorrenti nei ricorsi presentati in primo grado abbiano riguardato sia una domanda di risarcimento sia il diritto ad ottenere il pagamento di interessi moratori, la Corte ha ripetutamente dichiarato (v., in particolare, sentenze 12 novembre 1981, causa 543/79, Birke/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2669, punto 28, e causa 799/79, Bruckner/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2697, punto 19) che, se è possibile esperire un' azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l' annullamento dell' atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente tuttavia di aggirare l' ostacolo dell' irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale.
28 Nella fattispecie le domande assertivamente presentate per ottenere il risarcimento sarebbero state per l' appunto dirette ad ottenere importi uguali a quelli del contributo comunitario che sarebbe stato erogato se la Commissione avesse accolto le domande all' uopo presentate dalle ricorrenti, maggiorati degli interessi moratori, ed erano basate sugli stessi motivi d' illegittimità dedotti nell' ambito delle domande d' annullamento. Pertanto, è evidente che tali ricorsi per risarcimento sarebbero stati diretti a eludere il termine di ricorso di cui all' art. 173 ed avrebbero quindi configurato uno sviamento della procedura introdotta dall' art. 178 del Trattato.
29 Da tutto quanto precede risulta che tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti al fine di ottenere l' annullamento dell' ordinanza del Tribunale sono manifestamente infondati. Poiché le altre domande delle ricorrenti sono subordinate all' annullamento di detta ordinanza, non occorre prenderle in esame. Pertanto, i ricorsi devono essere respinti ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.
Sulle spese
30 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
così provvede:
1) I ricorsi sono respinti.
2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Lussemburgo, 26 ottobre 1995.