61994J0336

Sentenza della Corte del 2 dicembre 1997. - Eftalia Dafeki contro Landesversicherungsanstalt Württemberg. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sozialgericht Hamburg - Germania. - Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Previdenza sociale - Legislazione nazionale che accorda valore probatorio differente ai certificati di stato civile a seconda che siano di origine nazionale o straniera. - Causa C-336/94.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06761


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Determinazione dei diritti alle prestazioni previdenziali - Presentazione di certificati di stato civile - Obbligo per uno Stato membro competente di riconoscere il valore probatorio dei certificati rilasciati dalle autorità di un altro Stato membro - Eccezione - Esistenza di indizi concreti che infirmano l'esattezza dei certificati considerati

(Trattato CE, art. 48)

Massima


Benché le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato membro non siano tenute, in forza del diritto comunitario, a considerare equivalenti i certificati di stato civile rilasciati dalle autorità competenti del proprio Stato e quelli rilasciati dalle competenti autorità di un altro Stato membro, va cionondimeno rilevato che l'esercizio dei diritti derivanti dalla libera circolazione dei lavoratori non è possibile senza la presentazione di documenti relativi allo stato delle persone, i quali di norma sono rilasciati dallo Stato di origine del lavoratore. Ne consegue che, nei procedimenti intesi a determinare i diritti alle prestazioni previdenziali di un lavoratore migrante cittadino comunitario, gli enti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e i giudici nazionali di uno Stato membro sono obbligati ad attenersi ai certificati e agli atti analoghi relativi allo stato civile emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che la loro esattezza non sia gravemente infirmata da indizi concreti in relazione al singolo caso considerato.

Parti


Nel procedimento C-336/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Sozialgericht di Amburgo (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Eftalia Dafeki

e

Landesversicherungsanstalt Württemberg,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE con riferimento alle disposizioni tedesche che accordano valore probatorio differente ai certificati di stato civile a seconda che essi siano tedeschi o stranieri,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Ragnemalm, presidente della Quarta e della Sesta Sezione, facente funzioni di presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Dafeki, dall'avv. Johann S. Politis, del foro di Atene;

- per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

- per il governo ellenico, dal signor Panagiotis Kamarineas, avvocato dello Stato, dalla signora Kyriaki Grigoriou, procuratore ad lites presso l'avvocatura dello Stato, e dalla signora Ioanna Galani-Maragoudaki, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Jörn Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Dafeki, rappresentata dall'avv. Johann S. Politis, della Landesversicherungsanstalt del Württemberg, rappresentata dal signor Eberhard Graner, Regierungsdirektor, del governo tedesco, rappresentato dalla signora Sabine Maaß, Regierungsrätin zur Anstellung presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, del governo greco, rappresentato dal signor Fokion Georgakopoulos, sostituto avvocato dello Stato, in qualità di agente, e dalla signora Ioanna Galani-Maragoudaki, e della Commissione, rappresentata dal signor Jörn Sack, all'udienza del 22 ottobre 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 dicembre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 12 settembre 1994, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre successivo, il Sozialgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE, con riferimento a disposizioni tedesche che accordano valore probatorio differente ai certificati di stato civile, a seconda che essi siano tedeschi o stranieri.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Dafeki e la Landesversicherungsanstalt del Württemberg (cassa pensioni tedesca, in prosieguo: la «cassa pensioni»).

3 La signora Dafeki è nata in Grecia ed è cittadina greca. Lavora in Germania dal maggio 1966. I suoi documenti di stato civile menzionavano come data di nascita il 3 dicembre 1933. Con sentenza 4 ottobre 1986, emessa dal Tribunal d'instance di Trikala, nella persona di un giudice unico, tale data veniva rettificata secondo la procedura all'uopo prevista a seguito della scomparsa degli archivi e dei registri di stato civile. Da tale momento dal registro di stato civile e dai documenti di stato civile della signora Dafeki risulta che quest'ultima è nata il 20 febbraio 1929. Alla predetta veniva pertanto rilasciato un nuovo estratto dell'atto di nascita.

4 Il 19 dicembre 1988 la signora Dafeki chiedeva alla cassa pensioni di beneficiare della pensione anticipata prevista per le donne che hanno raggiunto il sessantesimo anno di età. A tal fine essa ha prodotto, in primo luogo, il nuovo estratto dell'atto di nascita, rilasciato dalle competenti autorità elleniche e, successivamente, su domanda della cassa pensioni, la sentenza di rettifica. Per quanto fosse in possesso di tutti gli altri requisiti per beneficiare della pensione, la cassa pensioni respingeva la detta domanda basandosi sulla data di nascita non rettificata. Poiché anche l'opposizione successivamente proposta veniva respinta, la signora Dafeki proponeva un ricorso dinanzi al Sozialgericht di Amburgo.

5 Nel diritto tedesco l'art. 66 del Personenstandsgesetz (legge sullo stato civile) dispone che i documenti relativi allo stato civile hanno, in materia di prova, lo stesso valore dei registri di stato civile; ai sensi dell'art. 60, n. 1, di detta legge, tali registri, in linea di principio, se regolarmente tenuti, fanno prova dei matrimoni, delle nascite e delle indicazioni al riguardo fornite. Può tuttavia essere fornita la prova della loro inesattezza. Secondo la giurisprudenza del Bundessozialgericht e ad avviso della dottrina, l'art. 66 del Personenstandsgesetz si applica unicamente ai documenti tedeschi, ma non ai documenti stranieri, ivi compresi quelli riguardanti le successive rettifiche. Ne consegue che tali certificati, quando sono stati emessi in un altro paese, non beneficiano della presunzione di esattezza, con la conseguenza che il giudice adito procede all'esame dei documenti sottopostigli secondo il principio della libera valutazione delle prove. Nell'ambito di tale esame il giudice deve, in particolare, tener conto di una regola giurisprudenziale che stabilisce una presunzione, per cui, in caso di conflitto tra più documenti successivi, e in assenza di altri mezzi di prova sufficienti, prevale di norma il documento cronologicamente più prossimo all'evento e, quindi, nella specie, il primo estratto dell'atto di nascita.

6 Il Sozialgericht di Amburgo nutre dubbi circa la compatibilità dell'applicazione del principio della libera valutazione delle prove relative al valore probatorio dei certificati di stato civile con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 48 e 51 del Trattato, in quanto costitutiva di una discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza. Infatti, se la signora Dafeki avesse prodotto documenti provenienti dal registro dello stato civile tedesco, la sua data di nascita rettificata sarebbe stata riconosciuta senza ulteriori accertamenti.

7 Il Sozialgericht di Amburgo ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se e fino a che punto il diritto comunitario obblighi gli enti previdenziali ed i giudici tedeschi a considerare vincolanti, nei procedimenti relativi al diritto a prestazioni previdenziali, gli atti dello stato civile e le sentenze stranieri che accertino o rettifichino dati dello stato civile».

8 Con la questione sollevata il giudice a quo chiede, in sostanza, se l'art. 48 del Trattato prescriva che, nelle procedure intese a determinare i diritti alle prestazioni previdenziali di un lavoratore migrante, cittadino comunitario, gli enti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e i giudici nazionali di uno Stato membro siano obbligati ad attenersi ai certificati e agli analoghi atti di stato civile emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri.

9 Si deve innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del Trattato, la libera circolazione dei lavoratori implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, basata sulla cittadinanza, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

10 La situazione della signora Dafeki, cittadina di uno Stato membro, che ha svolto attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro, nel quale chiede, a titolo di tale attività, l'attribuzione di una pensione di vecchiaia, rientra nel campo di applicazione di detta disposizione.

11 Si deve a questo proposito osservare che, per poter invocare il diritto ad una prestazione previdenziale che deriva dall'esercizio della libertà di circolazione dei lavoratori garantita dal Trattato, questi ultimi debbono necessariamente comprovare taluni dati figuranti nei registri dello stato civile.

12 Orbene, dalle disposizioni tedesche, quali illustrate dal giudice a quo, emerge che il valore probatorio riconosciuto da queste ultime ai certificati di stato civile rilasciati dalle competenti autorità di un altro Stato membro è inferiore a quello attribuito ai certificati emessi dalle autorità tedesche.

13 Si deve pertanto rilevare che, benché si applichi indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore, tale normativa risulta in pratica pregiudizievole ai lavoratori cittadini di altri Stati membri.

14 Il governo tedesco deduce tuttavia che esistono notevoli differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le normative che disciplinano la tenuta dei registri dello stato civile e la modifica di questi ultimi, in quanto le situazioni di fatto e le ragioni giuridiche alla base della scelta del legislatore sarebbero dappertutto diverse. In particolare, le norme in materia di autenticazione non sarebbero identiche nella Repubblica ellenica e nella Repubblica federale di Germania. Nel primo Stato, in particolare, non sarebbe rara la modifica della data di nascita da parte degli organi giurisdizionali che statuiscono nella persona di un giudice unico, modifica per la quale l'attestazione di due testimoni è sufficiente. Numerosi lavoratori migranti di cittadinanza ellenica si sarebbero avvalsi di tale possibilità. L'organismo assicurativo tedesco competente avrebbe constatato in centinaia di casi che la data di nascita dichiarata all'inizio dell'attività lavorativa era notevolmente differente da quella fornita al momento della domanda di assegnazione della pensione. In generale, la modifica sarebbe operata a favore del lavoratore.

15 La Commissione sottolinea altresì che le questioni relative allo stato civile variano considerevolmente a seconda degli Stati membri, poiché gli aspetti culturali più svariati, nonché taluni eventi esterni come le guerre e le cessioni di territorio, avrebbero fortemente influenzato i rispettivi sistemi. Risulterebbe pertanto difficile partire dal principio che le situazioni di fatto e di diritto sono identiche o equivalenti. A livello comunitario non vigerebbe alcuna disciplina comune. Del resto, la Comunità non disporrebbe di una competenza generale per disciplinare il diritto vigente in materia di stato civile o le questioni legate al valore probatorio degli atti di stato civile. Ciò posto, la Commissione considera che attualmente il diritto comunitario non si oppone alla prassi tedesca.

16 A questo proposito occorre tener conto, da un lato, delle notevoli differenze esistenti fra gli ordinamenti giuridici nazionali per quanto riguarda le condizioni e le procedure che consentono di ottenere una decisione di rettifica della data di nascita e, dall'altro, del fatto che gli Stati membri non hanno, allo stato attuale, né armonizzato la materia né istituito un sistema di reciproco riconoscimento di tali decisioni, alla stregua di quanto previsto per le decisioni rientranti nel campo d'applicazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

17 Infatti, la possibilità di contestare con successo l'esattezza di un certificato di stato civile, come quello considerato nella causa principale, dipende, in ampia misura, dalla procedura seguita e dalle condizioni che hanno dovuto essere soddisfatte affinché siffatto certificato di nascita potesse essere modificato, le quali possono differire notevolmente da uno Stato membro ad un altro.

18 Pertanto, le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato membro non sono tenute, in forza del diritto comunitario, a rispettare l'equivalenza fra le successive rettifiche dei certificati di stato civile effettuate dalle autorità competenti del proprio Stato e quelle disposte dalla competenti autorità di un altro Stato membro.

19 Cionondimeno, va rilevato che l'esercizio dei diritti derivanti dalla libera circolazione dei lavoratori non è possibile senza la presentazione di documenti relativi allo stato civile, i quali di norma sono rilasciati dallo Stato di origine del lavoratore. Ne consegue che le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato membro sono obbligate ad attenersi ai certificati e agli atti analoghi relativi allo stato civile che provengono dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che la loro esattezza non sia gravemente infirmata da indizi concreti in relazione al singolo caso considerato.

20 Di conseguenza, una norma nazionale che stabilisce la presunzione generale e astratta secondo cui, in caso di conflitto fra più documenti successivi, prevale il documento cronologicamente più vicino all'evento da comprovare, se non vi sono altri mezzi di prova sufficienti, non può giustificare il rifiuto di prendere in considerazione una rettifica operata dal giudice di un altro Stato membro.

21 La questione sollevata va pertanto risolta nel senso che, nei procedimenti intesi a determinare i diritti alle prestazioni previdenziali di un lavoratore migrante cittadino comunitario, gli enti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e i giudici nazionali di uno Stato membro sono obbligati ad attenersi ai certificati e agli atti analoghi relativi allo stato civile emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che la loro esattezza non sia gravemente infirmata da indizi concreti in relazione al singolo caso considerato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

22 Le spese sostenute dai governi tedesco e greco, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht di Amburgo con ordinanza 12 settembre 1994, dichiara:

Nei procedimenti intesi a determinare i diritti alle prestazioni previdenziali di un lavoratore migrante, cittadino comunitario, gli enti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e i giudici nazionali di uno Stato membro sono obbligati ad attenersi ai certificati e agli atti analoghi relativi allo stato civile emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che la loro esattezza non sia gravemente infirmata da indizi concreti in relazione al singolo caso considerato.