1. Aiuti concessi dagli Stati ° Divieto ° Deroghe ° Aiuti alla costruzione navale ° Direttiva 87/167 ° Requisiti minimi ° Regole per il settore della pesca enunciate dalla Commissione con linee direttrici ° Presa in considerazione dei criteri applicabili in materia di politica comune della pesca ° Ammissibilità
(Trattato CEE, artt. 42, 92 e 93; direttiva del Consiglio 87/167)
2. Aiuti concessi dagli Stati ° Esame da parte della Commissione ° Attuazione di un regime di aiuti in un settore economico ° Regole per il settore della pesca enunciate dalla Commissione con linee direttrici ° Accettazione da parte degli Stati membri ° Efficacia vincolante ° Applicabilità agli aiuti alla costruzione di pescherecci destinati alla flotta comunitaria
(Trattato CEE, art. 93, n. 1)
1. Risulta sia dalla sua base giuridica, che è l' art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato CEE, divenuto art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, sia dal tenore dei suoi artt. 1, lett. d), secondo comma, e 4, n. 1, che la direttiva 87/167, concernente gli aiuti alla costruzione navale, contempla una categoria di aiuti che "possono considerarsi compatibili con il mercato comune". Ne discende che un aiuto alla costruzione navale non è necessariamente compatibile con il mercato comune per il solo fatto di soddisfare le condizioni poste da tale direttiva, e che spetta sempre alla Commissione verificare, ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato, che esso soddisfi tutte le condizioni per essere compatibile con il mercato comune.
In tale contesto, tenuto conto, da un lato, del riconoscimento, operato dall' art. 42, primo comma, del Trattato, della preminenza della politica agricola rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza e, dall' altro, dell' interesse alla salvaguardia dell' effetto utile della politica comune nel settore della pesca, la Commissione, valutando la compatibilità con il mercato comune di un aiuto concesso al settore della pesca, deve tenere conto delle esigenze della politica comune di questo settore. Essa può quindi stabilire, nell' esercizio delle competenze di cui dispone ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, le linee direttrici per l' esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca, che prescrivono il rispetto, oltre che dei criteri relativi esclusivamente alla politica della concorrenza, di quelli applicabili in materia di politica comune della pesca, anche se il Consiglio non le ha conferito espressa delega a tale scopo.
2. Disponendo che la Commissione procede con gli Stati membri all' esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in ciascuno di essi e propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune, l' art. 93, n. 1, del Trattato impone alla Commissione e agli Stati membri un obbligo di cooperazione regolare e periodica, al quale né la Commissione né uno Stato membro possono sottrarsi per un periodo indefinito dipendente dalla volontà unilaterale dell' una o dell' altro.
In particolare, uno Stato membro soggetto all' obbligo di cooperazione derivante dall' art. 93, n. 1, del Trattato e che ha accettato le regole enunciate nelle linee direttrici stabilite dalla Commissione per l' esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca, è tenuto ad applicarle quando adotta una decisione su di una domanda di sovvenzioni per la costruzione di un peschereccio destinato a far parte di una flotta comunitaria, indipendentemente dal luogo in cui esso pesca.