Parole chiave
Massima

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1. Ricorso di annullamento ° Legittimazione ad agire del Parlamento ° Presupposti di ricevibilità ° Tutela delle proprie prerogative ° Partecipazione al processo normativo ° Ricorso basato sulla carenza di motivazione dell' atto impugnato ° Irricevibilità ° Lesione arrecata per via della modifica di direttive adottate in base a disposizioni del Trattato che prevedono l' obbligo di consultazione del Parlamento ° Ricevibilità

(Trattato CE, artt. 173 e 190)

2. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Direttive ° Iter di elaborazione ° Direttive base e direttive di applicazione ° Direttiva di applicazione adottata senza consultare il Parlamento e discostandosi dai principi posti dalla direttiva base ° Direttiva del Consiglio 94/43 ° Modificazione della portata degli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva 91/414 ° Illegittimità

(Direttive del Consiglio 91/414/CEE, art. 4, e 94/43/CE)

Massima

1. Il Parlamento è legittimato a proporre dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento contro un atto di un' altra istituzione, sempreché tale ricorso tenda alla tutela delle sue prerogative. Questa condizione è soddisfatta quando il Parlamento indica in modo pertinente l' oggetto della sua prerogativa che dev' essere salvaguardata e la pretesa violazione di quest' ultima.

In conformità di questi criteri, un ricorso è irricevibile nella parte in cui in esso si fa valere la violazione dell' art. 190 del Trattato qualora il Parlamento, adducendo che le disposizioni controverse sono insufficientemente o inadeguatamente motivate alla luce di quanto disposto da tale articolo, non indichi in modo pertinente in che cosa una violazione siffatta, ammesso che sussista, sia idonea a ledere le sue prerogative. Viceversa, il diritto ad essere consultato ai sensi di una disposizione del Trattato costituisce una prerogativa del Parlamento, con la conseguenza che quest' ultimo può proporre ricorso contro una direttiva nei limiti in cui la censura che esso formula si riferisca al fatto che questa direttiva, in merito alla quale non è stato consultato, modificherebbe gli obblighi imposti agli Stati membri da altre direttive basate su disposizioni del Trattato che prevedono l' obbligo di consultazione.

2. Non si può pretendere che tutti i particolari dei regolamenti o delle direttive relativi alla politica agricola comune siano fissati dal Consiglio mediante il procedimento di cui all' art. 43 del Trattato. Quest' ultimo si deve ritenere osservato qualora i punti essenziali dell' emananda disciplina siano stati stabiliti in modo conforme alla procedura ivi contemplata, mentre le disposizioni di attuazione dei regolamenti e delle direttive base possono essere adottate secondo una procedura diversa, stabilita da questi regolamenti o queste direttive. Tuttavia, una direttiva di esecuzione, quale è la direttiva controversa, adottata senza consultazione del Parlamento, deve rispettare le norme sancite nella direttiva base previa siffatta consultazione.

Tale non è il caso della direttiva del Consiglio 94/43, che stabilisce l' allegato VI della direttiva base 91/414, relativa all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Infatti, la direttiva base 91/414, che persegue l' obiettivo di migliorare la produzione agricola con l' impiego di prodotti fitosanitari, mira del pari, in considerazione dei rischi che l' utilizzazione di questi prodotti può comportare per l' uomo, gli animali e l' ambiente, a istituire norme uniformi per quanto riguarda le condizioni e le procedure di autorizzazione di questi prodotti. L' art. 4, n. 1, di questa direttiva impone quindi agli Stati membri di vigilare affinché un prodotto fitosanitario venga autorizzato solo se sono soddisfatte determinate condizioni, rinviando al riguardo ai "principi uniformi" di cui all' allegato VI, il contenuto dei quali va stabilito dal Consiglio. L' art. 4, n. 1, lett. b), prevede che gli Stati membri autorizzano un prodotto fitosanitario soltanto se, alla luce dei principi uniformi sopra menzionati, è accertato che tale prodotto non ha effetti nocivi, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell' uomo o degli animali o sulle acque sotterranee e se non determina alcuna ripercussione inaccettabile sull' ambiente, in particolare per quanto riguarda la contaminazione delle acque nel loro complesso, senza distinzione tra acque destinate al consumo umano e altre.

Orbene, la direttiva 94/43, limitandosi alla tutela delle acque destinate alla produzione di acqua potabile e omettendo di conseguenza di prendere in considerazione gli effetti che possono avere i prodotti fitosanitari sul complesso delle acque sotterranee, da un lato, e consentendo il rilascio di un' autorizzazione sottoposta a condizione per una durata che può raggiungere un totale di dieci anni, per i prodotti fitosanitari la cui concentrazione prevedibile superi la concentrazione massima ammessa fissata in una norma di riferimento, con conseguente incidenza sulla portata dei principi definiti dalla direttiva base, dall' altro, altera, senza che sia stato espletato il procedimento normativo prescritto dal Trattato e implicante la consultazione del Parlamento, la portata degli obblighi imposti agli Stati membri dalla direttiva base.

La direttiva va conseguentemente annullata, atteso che la circostanza che essa sia semplicemente incompleta in ordine a uno dei punti relativi ai principi definiti dalla direttiva base, senza per questo trascendere l' ambito dell' attuazione di questi principi, non è sufficiente ad escludere il motivo secondo cui essa è illegittima con riguardo a quest' ultima direttiva.