++++
Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Restituzioni all' esportazione ° Restituzione differenziata ° Presupposti per la concessione ° Importazione del prodotto nel paese di destinazione ° Merci esportate, per causa di forza maggiore, in paesi diversi per i quali la restituzione è inferiore o inesistente ° Parziale incameramento della cauzione ° Violazione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento ° Insussistenza
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87, art. 33, n. 5]
L' art. 33, n. 5, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento n. 354/90, va interpretato nel senso che quando, a seguito di un caso di forza maggiore, delle merci non giungano nel loro paese di destinazione, ma siano esportate in altri paesi terzi dove la restituzione all' esportazione è inferiore o inesistente, la cauzione incamerata è pari alla differenza tra l' importo della restituzione anticipata e quello della restituzione effettivamente dovuta.
Una interpretazione del regolamento nel senso che, in tali circostanze, esso vieta di incamerare la cauzione porterebbe infatti a far fruire l' esportatore di un tasso di restituzione maggiore di quello applicabile ai paesi nei quali le merci sono state effettivamente importate, risultato manifestamente non voluto dall' art. 33, n. 5.
Non consentendo il rimborso dell' intera cauzione in caso di forza maggiore, il regolamento non viola, peraltro, né il principio di proporzionalità né quello della tutela del legittimo affidamento.
Infatti, da un lato, tenuto conto delle finalità del regime delle restituzioni differenziate, è essenziale che i prodotti sovvenzionati con la concessione di una restituzione giungano effettivamente sul mercato di destinazione per esservi messi in commercio, talché l' incameramento di una parte della cauzione, pari alla differenza tra l' importo della restituzione anticipata e quello della restituzione effettivamente dovuta, senza l' imposizione di alcuna penalità, è proporzionato all' obiettivo perseguito dal legislatore. Dall' altro, in base al tenore univoco delle disposizioni pertinenti del regolamento in questione, non possono sorgere aspettative legittime diverse da quella di fruire del diritto alla restituzione nei limiti in cui è stato previsto.