61994J0290

Sentenza della Corte del 2 luglio 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle persone - Posti nella pubblica amministrazione. - Causa C-290/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03285


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


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Nella causa C-290/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore Aikaterini Samoni-Rantou, viceconsigliere giuridico speciale presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e Stamatina Vodina, del foro di Atene, collaboratore scientifico specializzato presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, imponendo il requisito della cittadinanza nei confronti dei lavoratori cittadini di altri Stati membri per l'accesso ai posti nelle aziende e nelle società statali, parastatali o comunali che gestiscono i servizi di distribuzione di acqua, gas ed elettricità e nei servizi pubblici operativi della sanità, ai posti di insegnante nel settore dell'istruzione pubblica impartita nelle scuole materne, primarie, secondarie e superiori e negli istituti universitari dipendenti dal ministero della Pubblica istruzione, ai posti nei servizi, nelle aziende o negli enti di trasporti marittimi ed aerei, nell'ente delle ferrovie elleniche (OSE) e negli enti, nelle aziende e nelle imprese pubbliche o comunali che gestiscono i servizi dei trasporti pubblici urbani e regionali, ai posti del personale scientifico e non scientifico negli istituti pubblici di ricerca effettuata a scopi civili, ai posti di pertinenza degli enti o delle imprese statali o parastatali che gestiscono il servizio delle poste (ELTA), delle telecomunicazioni (OTE) e di radiotelevisione (ET), nonché ai posti di musicista presso l'ente lirico dell'opera di Atene e nelle orchestre municipali e comunali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del Trattato CE e degli artt. 1 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 23 gennaio 1996, nel corso della quale la Commissione era rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e la Repubblica ellenica dalla signora Aikaterini Samoni-Rantou,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 marzo 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 ottobre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, imponendo il requisito della cittadinanza nei confronti dei lavoratori cittadini di altri Stati membri per l'accesso ai posti nelle aziende e nelle società statali, parastatali o comunali che gestiscono i servizi di distribuzione di acqua, gas ed elettricità e nei servizi pubblici operativi della sanità, ai posti di insegnante nel settore dell'istruzione pubblica impartita nelle scuole materne, primarie, secondarie e superiori e negli istituti universitari dipendenti dal ministero della Pubblica istruzione, ai posti nei servizi, nelle aziende o negli enti di trasporti marittimi ed aerei, nell'ente delle ferrovie elleniche (OSE) e negli enti, nelle aziende e nelle imprese pubbliche o comunali che gestiscono i servizi dei trasporti pubblici urbani e regionali, ai posti del personale scientifico e non scientifico negli istituti pubblici di ricerca effettuata a scopi civili, ai posti di pertinenza degli enti o delle imprese statali o parastatali che gestiscono il servizio delle poste (ELTA), delle telecomunicazioni (OTE) e di radiotelevisione (ET), nonché ai posti di musicista presso l'ente lirico dell'opera di Atene e nelle orchestre municipali e comunali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del Trattato CE e degli artt. 1 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 L'art. 48, nn. 1-3, del Trattato CEE, divenuto Trattato CE, sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori e l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, tra i lavoratori degli Stati membri. L'art. 48, n. 4, del Trattato stabilisce che le disposizioni di questo articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione. Secondo la giurisprudenza della Corte, quest'ultima disposizione riguarda i posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità di diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza. Per contro, la deroga di cui all'art. 48, n. 4, non trova applicazione per posti i quali, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta (sentenza 17 dicembre 1980, causa 149/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3881, punti 10 e 11).

3 Quanto agli artt. 1 e 7 del regolamento n. 1612/68, essi enunciano il principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso al lavoro, il primo, e per quanto attiene al suo esercizio, il secondo.

4 Avendo constatato che in alcuni Stati membri un gran numero di posti considerati appartenenti al pubblico impiego non avevano alcun rapporto con l'esercizio dei pubblici poteri e con la tutela degli interessi generali dello Stato, la Commissione intraprendeva nel 1988 un'«azione sistematica» in base alla comunicazione 88/C 72/02, Libera circolazione dei lavoratori e accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione degli Stati membri - Azione della Commissione in materia di applicazione dell'art. 48, n. 4, del Trattato CEE (GU 1988, C 72, pag. 2). In questa comunicazione la Commissione invitava gli Stati membri a consentire ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso ai posti negli enti incaricati della gestione di un servizio commerciale, come i trasporti pubblici, la distribuzione dell'elettricità o del gas, la navigazione per via aerea o marittima, le poste e telecomunicazioni, nonché negli enti di radiotelediffusione, nei servizi operativi della sanità pubblica, nell'insegnamento pubblico e nella ricerca effettuata a scopi civili negli istituti pubblici. La Commissione riteneva che i compiti e le responsabilità che caratterizzavano i posti rientranti in questi settori fossero solo in via del tutto eccezionale riconducibili alla deroga prevista all'art. 48, n. 4, del Trattato.

5 Nell'ambito di questa azione, e dopo essere stata informata del rifiuto da parte dell'ente lirico dell'opera di Atene di assumere un musicista tedesco a causa della sua cittadinanza, la Commissione inviava, il 26 marzo 1991, il 2 aprile 1991 e il 21 maggio 1992, otto lettere di diffida al governo ellenico, in relazione ai settori della distribuzione di acqua, gas ed elettricità, della sanità, dell'istruzione, dei trasporti marittimi e aerei, delle ferrovie, della ricerca effettuata a scopi civili, delle poste, delle telecomunicazioni e di radiotelevisione, nonché delle orchestre. In queste lettere, la Commissione invitava il governo ellenico ad adottare i provvedimenti necessari al fine di eliminare la condizione di cittadinanza alla quale lo Stato subordinava l'accesso ai posti in questi settori e a presentare le sue osservazioni entro un termine di sei mesi.

6 Nella sua risposta alle prime sette lettere di diffida, il governo ellenico, il 18 ottobre 1991, affermava di non contestare i principi enunciati dalla Commissione in relazione all'art. 48, n. 4, del Trattato, e di aver deciso di inserire le modalità di applicazione di questo nel suo programma di modernizzazione amministrativa, da adottare in breve tempo, nonché in un futuro programma legislativo.

7 Poiché i progetti annunciati non si erano concretizzati e l'ultima lettera di diffida del 21 maggio 1992, relativa all'ente lirico dell'opera di Atene e alle orchestre municipali e comunali erano rimaste senza risposta, la Commissione emetteva, il 13 luglio 1992 e il 3 marzo 1993, otto pareri motivati, intimando alla Repubblica ellenica di adottare i provvedimenti necessari entro un termine di quattro mesi, in relazione ai primi sette pareri motivati, e di due mesi, in relazione all'ultimo.

8 In risposta ai sette pareri motivati del 13 luglio 1992, la Repubblica ellenica trasmetteva alla Commissione, con lettera 1_ febbraio 1993, il testo di un progetto di legge relativo all'accesso dei cittadini comunitari ai posti del settore pubblico, che doveva essere sottoposto a votazione parlamentare nel febbraio 1993, ma che non era ancora stato votato. Quanto al parere motivato del 3 marzo 1993, relativo all'ente lirico dell'opera di Atene e alle orchestre municipali e comunali, le autorità elleniche non fornivano alcuna risposta.

9 Poiché, in ultima analisi, non era stata adottata nessuna misura nazionale entro i termini impartiti dai pareri motivati, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

10 Risulta dagli atti che in Grecia i settori menzionati nel ricorso rientrano nel pubblico impiego. In tutti questi settori è in via di principio prescritta la cittadinanza ellenica per l'accesso ai relativi posti.

11 Questo principio viene anzitutto enunciato nell'art. 4, quarto comma, della costituzione ellenica, che prevede che «solo i cittadini ellenici sono ammessi a tutte le funzioni pubbliche, fatte salve le eccezioni previste da leggi particolari». Inoltre, la legge n. 1735/87 e il decreto ministeriale n. DIPPP/F del 7-8 gennaio 1988, per l'accesso ai posti del settore pubblico, prescrivono la cittadinanza ellenica per l'accesso a tutti i posti del settore pubblico, che, a sua volta, è definito dall'art. 1, sesto comma, della legge n. 1256/82 e delimitato dall'art. 51 della legge n. 1892/90. Infine, l'art. 18 del codice del pubblico impiego dispone che «nessuno può essere nominato dipendente in ruolo se non possiede la cittadinanza ellenica».

12 Peraltro, gli artt. 7 e 66 del decreto presidenziale codificativo (testo unico) n. 410/88, relativo all'assunzione con contratto di diritto privato del personale scientifico specializzato, del personale tecnico e ausiliario nel settore pubblico, rinviano all'art. 18 del codice del pubblico impiego per l'assunzione, con contratto di diritto privato, di personale stagionale o di personale assunto per venire incontro ad esigenze temporanee nei diversi servizi del settore pubblico considerato nel suo insieme.

13 Il requisito della cittadinanza ellenica è inoltre prescritto da norme legislative o regolamentari specifiche, relative ai settori di attività considerati.

14 Così, i servizi di distribuzione dell'acqua, del gas e dell'elettricità, se non rientrano già nel settore pubblico propriamente detto, sono assicurati vuoi da enti territoriali, vuoi da aziende controllate dallo Stato e disciplinate da norme legislative o regolamentari particolari, quali l'art. 5, quinto comma, dello statuto generale del personale dell'impresa pubblica di elettricità, vuoi da aziende comunali alle quali si applicano norme legislative e regolamentari che disciplinano lo statuto del personale contrattuale degli enti locali, quali l'art. 260 della legge n. 1188/81 e gli artt. 7 e 66 del decreto presidenziale n. 410/88, nonché i regolamenti interni delle aziende o società di cui trattasi.

15 I servizi operativi nel settore della sanità rientrano interamente nel settore pubblico, sia per quanto riguarda i dipendenti in ruolo che per il personale che non possiede tale status, per modo che l'intero settore è soggetto alle disposizioni generali sopra menzionate. I cittadini comunitari che conoscano la lingua greca sono tuttavia ammessi agli impieghi di medico e infermiere negli ospedali pubblici.

16 Il settore dell'istruzione rientra del pari interamente nel settore pubblico, compreso l'insegnamento tecnico e superiore (legge n. 1404/93), nonché l'insegnamento universitario (legge n. 1268/82 e art. 16, sesto comma, della costituzione). Eccezioni al requisito della cittadinanza ellenica sono tuttavia previste per alcuni posti in caso di assenza di candidati greci (art. 79, settimo comma, della legge n. 1566/85) o per docenti di lingue e letterature straniere nelle università (artt. 4 e 5 della legge n. 5139/31).

17 Nel settore dei trasporti marittimi ed aerei, l'art. 4, primo comma, del decreto-legge n. 2651/53 sulla composizione dell'equipaggio delle navi greche richiede la cittadinanza ellenica per ogni assunzione, con alcune eccezioni descritte all'art. 4, secondo comma, dello stesso decreto. Peraltro, l'art. 5 del regio decreto n. 1(14) del 3 novembre 1836, relativo alla marina mercantile, prevede che almeno i tre quarti dell'equipaggio della nave abbiano la cittadinanza ellenica. La stessa condizione è imposta dall'art. 57 del codice marittimo per l'iscrizione dei marinai nei rispettivi registri, ad eccezione del registro degli operai marittimi. Le compagnie di trasporto aereo rientrano nel settore pubblico e sono quindi soggette alle disposizioni generali sopra citate.

18 Le ferrovie, gli enti, le società o le aziende che gestiscono i servizi pubblici di trasporto urbano e regionale rientrano, in via di principio, nel settore pubblico, e sono quindi soggetti alla condizione generale della cittadinanza ellenica. Inoltre, l'art. 19, primo comma, dello statuto generale del personale dell'ente delle ferrovie elleniche dispone che «nessuno può essere assunto se non è in possesso della cittadinanza ellenica», prevedendo tuttavia alcune eccezioni al terzo comma dello stesso articolo. Per i posti che non fanno parte del settore pubblico, le norme legislative e regolamentari specifiche impongono del pari la condizione della cittadinanza. Così l'art. 8 del regolamento del personale dei servizi interni delle ferrovie elettriche elleniche, dell'art. 15 del regolamento del personale dei servizi esterni delle ferrovie elettriche elleniche, nonché l'art. 11 dello statuto generale del personale degli autobus elettrici di Atene.

19 Nel settore della ricerca effettuata a scopi civili, gli artt. 16, commi 2, 20 e 21 della legge n. 1514/85, nonché le disposizioni dei decreti applicativi dell'art. 25 di questa legge, richiedono in via di principio la cittadinanza ellenica per tutti i membri del personale scientifico di ricerca. Alcune eccezioni sono tuttavia previste per collaboratori temporanei esperti di ricerca e di programmi specifici. Quanto al personale tecnico, amministrativo e ausiliario, il requisito della cittadinanza ellenica è richiesto, per i dipendenti in ruolo, dalle disposizioni generali sopra citate e, per il personale assunto con contratto di diritto privato, dall'art. 24 della legge n. 1514/85, dall'art. 7 della legge n. 1735/87, dal decreto ministeriale n. DIPPP/F del 7-8 gennaio 1988 e dagli artt. 7 e 66 del decreto n. 410/88.

20 Nei servizi delle poste, delle telecomunicazioni e di radiotelevisione, gli enti competenti appartengono al settore pubblico e sono quindi soggetti alla condizione di cittadinanza prevista dalle disposizioni generali. Inoltre, gli statuti dei diversi enti ribadiscono questa condizione. E' il caso, ad esempio, dell'art. 7 dello statuto generale del personale delle poste elleniche e dell'art. 6, primo comma, dello statuto generale dell'azienda delle telecomunicazioni.

21 Infine, nell'ente lirico pubblico di Atene e nelle orchestre municipali e comunali, le autorità elleniche riservano, in forza dell'art. 7 del citato decreto presidenziale n. 410/88, l'accesso ai posti di musicista ai soli cittadini ellenici.

22 In tutti i casi in cui è prescritto, il requisito della cittadinanza ellenica è enunciato in termini generali e senza distinzioni a seconda della natura delle mansioni o della posizione gerarchica dei posti in questione.

23 La Commissione sostiene che, in tutti i settori consideranti nel suo ricorso, le mansioni e le responsabilità che caratterizzano i posti assoggettati al requisito della cittadinanza si discostano generalmente troppo dalle specifiche attività della pubblica amministrazione per poter fruire, quasi senza eccezione, della deroga di cui all'art. 48, n. 4, del Trattato. La Repubblica ellenica non potrebbe pertanto esigere la cittadinanza ellenica per la totalità dei posti in questi settori. Quanto ai particolari posti per i quali sussiste un tale rapporto con le specifiche attività della pubblica amministrazione, spetterebbe al governo convenuto dimostrarne l'esistenza.

24 La Repubblica ellenica conclude per il rigetto del ricorso. Essa non contesta che nel proprio territorio, in via generale, i posti nei settori di cui trattasi siano riservati ai soli cittadini. Essa fa tuttavia osservare, in primo luogo, che, il 31 dicembre 1992, è stato adottato, nel settore marittimo, il decreto presidenziale n. 12/1992, relativo all'accesso ai posti nella marina mercantile ellenica per i marinai cittadini di Stati membri delle Comunità europee e al riconoscimento dei servizi marittimi compiuti da marinai greci su navi battenti bandiera degli Stati membri delle Comunità europee, ai fini dell'ottenimento dei certificati d'idoneità marittima. Questo decreto è entrato in vigore il 1_ febbraio 1993 ed è stato notificato alla Commissione il 18 marzo 1993. Di conseguenza, su questo punto il ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto.

25 In secondo luogo, il governo ellenico menziona, in riferimento al musicista tedesco la cui vicenda ha dato origine all'ultimo parere motivato della Commissione 3 marzo 1993, l'intervento di una sentenza del Tribunale di Atene del 29 maggio 1992 (Nomiko Vima 1993, pagg. 328-332) che, pur rigettando il ricorso del musicista per motivi formali, riconosce che le norme di diritto comunitario in materia prevalgono, quali norme speciali, sulle disposizioni nazionali di cui trattasi. Nella sua controreplica, la Repubblica ellenica sottolinea inoltre come il caso del musicista in questione abbia trovato nel frattempo soluzione, poiché il 23 febbraio 1995 egli è stato assunto con contratto a tempo indeterminato, come aveva richiesto, con una decisione del sindaco di Atene.

26 In terzo luogo, il governo ellenico fa valere che è stato predisposto un progetto di legge relativo all'accesso dei cittadini comunitari ai posti del settore pubblico e che su di esso è intervenuto un parere positivo della Commissione. L'iter parlamentare relativo a questo progetto, che avrebbe dovuto essere votato nell'aprile 1993, non avrebbe nel frattempo potuto essere completato a causa dello scioglimento anticipato dell'assemblea nazionale in vista delle elezioni legislative fissate per il 10 ottobre 1993.

27 Quanto ai due primi argomenti, si deve rilevare che, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza 11 agosto 1995, causa C-433/93, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2303, punto 15), le modifiche introdotte nella normativa nazionale sono irrilevanti ai fini della pronuncia sull'oggetto di un ricorso per inadempimento, qualora non siano state effettuate prima della scadenza del termine impartito nel parere motivato. Del pari, non possono essere prese in considerazione, ai fini della declaratoria di inadempimento, le soluzioni che sono state adottate in relazione a casi particolari successivamente a questa data.

28 Nel caso di specie, per quanto riguarda il settore del trasporto marittimo, il termine indicato nel parere motivato era di quattro mesi a decorrere dal 13 luglio 1992. Il governo ellenico non può quindi eccepire modifiche legislative intervenute, per i posti nel settore marittimo, il 1_ febbraio 1993. Per quanto riguarda il musicista tedesco, il termine indicato nel parere motivato era di due mesi a decorrere dal 3 marzo 1993. Non può quindi tenersi conto, nell'ambito dell'inadempimento contestato, della soluzione data a questo caso dopo la proposizione del ricorso.

29 In relazione al secondo argomento, si deve rilevare tra l'altro che il governo ellenico non può far valere la preminenza del diritto comunitario, dichiarata dal Tribunale di Atene nella sua sentenza 29 maggio 1992. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza, la preminenza e l'efficacia diretta delle disposizioni del diritto comunitario non esimono gli Stati membri dall'obbligo di eliminare dal loro ordinamento giuridico interno le disposizioni incompatibili col diritto comunitario; infatti, il mantenimento in vigore delle stesse crea una situazione di fatto ambigua, in quanto mantiene gli interessati in uno stato di incertezza circa le possibilità loro garantite di fare appello al diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione/Italia, Racc. pag. 1799, punto 12).

30 Con riguardo al terzo argomento, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1947, punto 5).

31 Per di più, la Repubblica ellenica contesta l'impostazione «globale», della Commissione, consistente nell'escludere interi settori dalla deroga di cui all'art. 48, n. 4, del Trattato, in assenza di una disciplina comunitaria e senza indicazioni particolareggiate in ordine ai posti considerati. La Commissione cercherebbe in questo modo di attribuirsi una competenza di cui è priva, pubblicando comunicazioni il cui contenuto potrebbe essere imposto solo da sentenze della Corte. Secondo la Repubblica ellenica, risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 17 dicembre 1980, Commissione/Belgio, citata) che la Commissione deve obbligatoriamente procedere a un esame caso per caso dei posti considerati, piuttosto che designare una miriade di settori esclusi a priori dalla deroga di cui all'art. 48, n. 4, del Trattato, ponendo a carico degli Stati membri l'onere della prova contraria in singole fattispecie concrete.

32 La Commissione fa valere al riguardo che, nella sua comunicazione 88/C 72/02, essa ha preso in esame i posti rientranti nei vari settori considerati alla luce dei criteri di interpretazione dell'art. 48, n. 4, del Trattato enunciati dalla Corte. Tale esame l'avrebbe indotta alla constatazione che questi posti si discostano troppo dalle specifiche attività della pubblica amministrazione per poter rientrare, in modo generale, nella deroga prevista all'art. 48, n. 4. Stando così le cose, essa ben potrebbe escludere a priori l'applicazione di questa disposizione in tutti i settori menzionati nel presente ricorso, senza necessità di un previo esame di ciascun caso concreto.

33 La Commissione sostiene inoltre di aver accertato che le attività esercitate nei settori di cui trattasi o si rinvengono parimenti nel settore privato o potrebbero essere esercitate nel settore pubblico senza essere assoggettate al requisito della cittadinanza.

34 Si deve osservare in proposito che il ricorso riguarda i settori della ricerca, dell'istruzione, della sanità, dei trasporti via terra, marittimi ed aerei, delle poste, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione, nonché i servizi di distribuzione di acqua, gas ed elettricità e, infine, il settore musicale e lirico. Come lo stesso governo ellenico ammette, la generalità dei posti in questi settori non rientra nelle attività specifiche della pubblica amministrazione, poiché essi non presuppongono una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri né alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o degli enti pubblici (v., in particolare, sentenze 3 giugno 1986, causa 307/84, Commissione/Francia, Racc. pag. 1725, relativa al settore della sanità; 16 giugno 1987, causa 225/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2625, relativa al settore della ricerca condotta a fini civili; 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum, Racc. pag. 2121; 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué e Coonan, Racc. pag. 1591, e 27 novembre 1991, causa C-4/91, Bleis, Racc. pag. I-5627, relative all'insegnamento).

35 Di conseguenza, lo Stato membro non può, in via generale, assoggettare la totalità dei posti rientranti nei settori considerati a un requisito di cittadinanza, senza oltrepassare i limiti della deroga sancita dall'art. 48, n. 4, del Trattato.

36 La circostanza che taluni posti in questi settori possano, eventualmente, rientrare nella deroga di cui all'art. 48, n. 4, del Trattato non è atta a giustificare un tale divieto generale (v. altresì due sentenze pronunciate in data odierna, causa C-173/94, Commissione/Belgio, e causa C-473/94, Commissione/Lussemburgo).

37 Stando così le cose, la Repubblica ellenica era tenuta, per dare pieno effetto ai principi della libera circolazione dei lavoratori e della parità di trattamento nell'accesso al lavoro, a consentire l'accesso ai settori in questione ai cittadini degli altri Stati membri, limitando l'applicazione del requisito di cittadinanza all'accesso ai soli posti che presuppongono effettivamente una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche.

38 In ordine al fondamento del ricorso, occorre precisare che l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 riguarda le condizioni di esercizio di un lavoro e non l'accesso a quest'ultimo. Orbene, nella presente causa è controverso solo l'accesso dei cittadini di altri Stati membri al lavoro. L'inadempimento non può pertanto essere dichiarato sulla base dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68.

39 Conseguentemente occorre dichiarare che, non limitando il requisito della cittadinanza ellenica all'accesso ai posti che implicano la partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, nei settori pubblici della distribuzione dell'acqua, del gas e dell'elettricità, nei servizi operativi nel settore della pubblica sanità, nei settori della pubblica istruzione, dei trasporti marittimi ed aerei, delle ferrovie, dei trasporti pubblici urbani e regionali, della ricerca effettuata a scopi civili, delle poste, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione, nonché presso l'ente lirico dell'opera di Atene e nelle orchestre municipali e comunali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del Trattato e dell'art. 1 del regolamento n. 1612/68.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Non limitando il requisito della cittadinanza ellenica all'accesso ai posti che implicano una partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche, nei settori pubblici della distribuzione dell'acqua, del gas e dell'elettricità, nei servizi operativi nel settore della pubblica sanità, nei settori della pubblica istruzione, dei trasporti marittimi ed aerei, delle ferrovie, dei trasporti pubblici urbani e regionali, della ricerca effettuata a scopi civili, delle poste, delle telecomunicazioni e della radiotelevisione, nonché presso l'ente lirico dell'opera di Atene e nelle orchestre municipali e comunali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 48 del Trattato CEE e dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.