61994J0280

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 1. febbraio 1996. - Y. M. Posthuma-van Damme contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen e N. Oztürk contro Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Centrale Raad van Beroep - Paesi Bassi. - Parità tra uomini e donne - Previdenza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Interpretazione della sentenza 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a. - Causa C-280/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00179


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7 ° Popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva ° Caso di una persona che non ha percepito redditi derivanti da un' attività lavorativa prima dell' insorgere di un' incapacità lavorativa

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 2)

2. Politica sociale ° Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Normativa nazionale che subordina la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un reddito connesso ad un' attività lavorativa nell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità ° Requisito che riguarda un maggior numero di donne che di uomini ° Giustificazione oggettiva ° Ammissibilità ° Normativa che pone fine ad un precedente regime di cui beneficia un maggior numero di persone ° Irrilevanza

(Direttiva del Consiglio 79/7, art. 4, n. 1)

Massima


1. La nozione di popolazione attiva ai sensi dell' art. 2 della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, è molto ampia in quanto include qualsiasi lavoratore, compreso chi è solo in cerca di occupazione, e, pertanto, una persona la quale, nel corso dell' anno precedente il verificarsi della propria incapacità lavorativa, non abbia percepito un determinato reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato non è necessariamente esclusa dall' ambito di applicazione ratione personae della direttiva.

2. La direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, lascia impregiudicata la competenza attribuita dagli artt. 117 e 118 del Trattato agli Stati membri per definire, con un ampio margine di discrezionalità, la loro politica sociale nell' ambito di una stretta collaborazione di cui la Commissione cura l' organizzazione e, pertanto, la natura e l' estensione dei provvedimenti di tutela sociale, compresi quelli in materia previdenziale, nonché le modalità concrete della loro realizzazione.

Ne consegue che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 non osta all' applicazione di una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un determinato reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato nell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità, anche qualora risulti che tale requisito interessa un maggior numero di donne che di uomini. Da un lato, infatti, la garanzia di un reddito minimo alle persone che percepivano un reddito derivante da un' attività del genere, alla quale sono stati costretti a rinunciare in seguito ad un' incapacità lavorativa, risponde ad uno scopo legittimo di politica sociale e, dall' altro, il fatto di subordinare la concessione di tale reddito minimo al detto requisito costituisce un mezzo idoneo al raggiungimento di quello scopo, mezzo che il legislatore nazionale, nell' esercizio della sua competenza, può ragionevolmente reputare necessario.

Il fatto che un regime del genere abbia sostituito un regime di assicurazione generalizzato ed abbia ridotto il numero dei possibili beneficiari rispetto a quest' ultimo non è di natura tale da incidere sulla sua compatibilità con il diritto comunitario. Infatti, poiché il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro adotti provvedimenti aventi per effetto la revoca nei confronti di talune categorie di persone di prestazioni previdenziali, a condizione che detti provvedimenti rispettino il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, come definito dall' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, gli Stati membri sono anche liberi di definire, nell' ambito della propria politica sociale, nuove modalità che comportino la riduzione del numero dei soggetti aventi diritto ad una prestazione previdenziale.

Parti


Nel procedimento C-280/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Y.M. Posthuma-van Damme

e

Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen,

e tra

N. Oztuerk

e

Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: H. A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, dalla signora J.R. van Es-de Vries e dal signor J. van Doorn, collaboratori giuridici;

° per il Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, dal signor C.R.J.A.M. Brent, capo del servizio amministrativo e giuridico dell' associazione Gemeenschappelijk Administratiekantoor;

° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius e dal signor B.J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, rappresentato dal signor J. van Doorn, del Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, rappresentato dal signor F.W.M. Keunen, collaboratore giuridico dell' associazione Gemeenschappelijk Administratiekantoor, del governo olandese, rappresentato dal signor J.S. van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all' udienza del 9 novembre 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 dicembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 7 ottobre 1994, pervenuta in cancelleria il 17 ottobre seguente, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la "direttiva 79/7").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due controversie tra la signora Posthuma-van Damme e il Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen (direzione dell' associazione professionale per il commercio al dettaglio, gli artigiani e le casalinghe; in prosieguo: la "Detam"), da una parte, e tra il signor Oztuerk e il Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (direzione della nuova associazione professionale generale; in prosieguo: la "NAB"), dall' altra, vertenti sulla revoca (nel caso della signora Posthuma-van Damme) e sulla mancata concessione (nel caso del signor Oztuerk) di una prestazione per incapacità lavorativa ai sensi dell' Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (legge che istituisce un regime generale in materia di incapacità lavorativa; in prosieguo: l' "AAW") dell' 11 dicembre 1975.

3 Occorre qui ricordare la normativa in argomento, già descritta nella sentenza della Corte 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a. (Racc. pag. I-571, punti 3-8).

4 Originariamente l' AAW, entrata in vigore il 1 ottobre 1976, conferiva tanto agli uomini quanto alle donne non coniugate, a fronte di un' incapacità lavorativa di un anno, il diritto ad una prestazione per incapacità lavorativa il cui importo non dipendeva né da altri eventuali redditi del destinatario né dalla perdita di reddito da questo subita.

5 Il diritto alla prestazione ai sensi dell' AAW è stato esteso alle donne coniugate dal Wet invoering gelijke uitkeringsrechten voor mannen en vrouwen (legge che istituisce la parità tra gli uomini e le donne in materia di diritto alle prestazioni) del 20 dicembre 1979. Detta legge subordinava il diritto alla prestazione per tutti gli assicurati, tranne talune categorie, alla condizione che il destinatario avesse percepito, nel corso dell' anno precedente l' inizio della sua incapacità lavorativa, per il suo lavoro ovvero in relazione allo stesso un determinato reddito, superiore o pari, inizialmente, a 3 423,81 HFL (in prosieguo: il "requisito del reddito"). Tale requisito valeva per tutte le persone la cui incapacità lavorativa fosse sorta dopo il 1 gennaio 1979.

6 In forza delle disposizioni transitorie della citata legge 20 dicembre 1979, gli uomini e le donne non coniugate, la cui incapacità lavorativa fosse sorta prima del 1 gennaio 1979, continuavano ad avere diritto alla prestazione senza dover soddisfare il requisito del reddito. Le donne coniugate la cui incapacità era anteriore al 1 ottobre 1975 non avevano alcun diritto alla prestazione, anche qualora potessero soddisfare il requisito del reddito. Quanto alle donne coniugate la cui incapacità fosse sorta tra il 1 ottobre 1975 e il 1 gennaio 1979, esse avevano diritto alla prestazione soltanto ove ricorresse il requisito del reddito.

7 Con diverse sentenze del 5 gennaio 1988 il Centrale Raad van Beroep ha dichiarato che queste disposizioni transitorie costituivano una discriminazione fondata sul sesso, incompatibile con l' art. 26 del patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966 (Recueil des traités, vol. 999, pag. 171), e che le donne coniugate la cui incapacità lavorativa era anteriore al 1 gennaio 1979 avevano diritto, con effetto dal 1 gennaio 1980, data dell' entrata in vigore della legge 20 dicembre 1979, ad una prestazione a titolo dell' AAW alle stesse condizioni degli uomini, vale a dire senza requisito di reddito, anche qualora l' inizio della loro incapacità fosse anteriore al 1 ottobre 1975.

8 Le disposizioni transitorie giudicate discriminatorie nei confronti delle donne coniugate sono state abrogate con legge 3 maggio 1989. Questa legge ha disposto tuttavia, all' art. III, che le persone la cui incapacità lavorativa fosse anteriore al 1 gennaio 1979 e che avessero presentato una domanda di prestazione ai sensi dell' AAW dopo il 3 maggio 1989 avrebbero dovuto soddisfare il requisito del reddito e, all' art. IV, che la prestazione ai sensi dell' AAW doveva essere revocata nei confronti delle persone la cui incapacità lavorativa fosse anteriore al 1 gennaio 1979, ove per queste non ricorresse il requisito del reddito. Questa revoca, prevista inizialmente a partire dal 1 giugno 1990, è stata poi rinviata da una legge successiva al 1 luglio 1991.

9 Con sentenza 23 giugno 1992 il Centrale Raad van Beroep ha dichiarato che l' importo del requisito del reddito ° nel 1988 pari a 4 403,52 HFL all' anno ° costituiva un' indiretta discriminazione nei confronti delle donne, in contrasto con l' art. 26 del citato patto internazionale nonché con l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, e che il requisito del reddito doveva considerarsi soddisfatto qualora il destinatario avesse, nel corso dell' anno precedente l' insorgere della sua incapacità lavorativa, percepito un "certo reddito".

10 La signora Posthuma-van Damme, che esercitava un' attività lavorativa autonoma insieme al coniuge presso una stazione di servizio, cessava di lavorare per ragioni di salute verso la fine del 1974 e le veniva riconosciuta un' incapacità lavorativa a decorrere dal 1 ottobre 1976. Alla luce delle citate sentenze del Centrale Raad van Beroep del 5 gennaio 1988, la Detam decideva, il 25 luglio 1989, di concederle una prestazione per incapacità lavorativa ai sensi dell' AAW con effetto dal 14 aprile 1985. Tuttavia, con decisione 26 marzo 1991 la Detam revocava tale prestazione con effetto dal 1 luglio 1991, in forza dell' art. IV della legge 3 maggio 1989, come successivamente modificato, in quanto la signora Posthuma-van Damme non soddisfaceva il requisito del reddito per l' anno precedente l' insorgere della sua incapacità lavorativa.

11 Il signor Oztuerk esercitava diverse attività presso vari datori di lavoro fino al 1988. Successivamente, e fino al 17 aprile 1990, egli percepiva un' indennità a titolo del Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemmers (regolamento statale a favore dei lavoratori disoccupati). Con effetto dal 1 aprile 1989 veniva inoltre riconosciuta la sua incapacità lavorativa. Conformemente all' art. 6 dell' AAW, come modificato dalla legge 20 dicembre 1979, la NAB gli negava, con decisione 23 ottobre 1992, una prestazione a titolo dell' AAW, in quanto egli non soddisfaceva il requisito del reddito per l' anno precedente l' insorgere dell' incapacità lavorativa.

12 I ricorsi proposti dalla signora Posthuma-van Damme e dal signor Oztuerk dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam contro le decisioni con le quali veniva loro rispettivamente revocata e negata una prestazione a titolo dell' AAW venivano respinti ed essi si appellavano quindi al Centrale Raad van Beroep che ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"Qualora risulti che un requisito relativo al reddito previsto da un regime normativo in materia di incapacità lavorativa riguardi un numero maggiore di donne che di uomini:

1) (con riferimento alla prima causa) Se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una prestazione per incapacità lavorativa ai sensi dell' AAW, riconosciuta in seguito ad un' incapacità lavorativa intervenuta anteriormente al 1 gennaio 1979, venga revocata in forza dell' art. IV della legge 3 maggio 1989, il quale subordina, a decorrere dal 1 luglio 1991, il mantenimento del diritto alla prestazione alla condizione che sia stato percepito un reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato prima del verificarsi dell' incapacità.

2) (con riferimento alla seconda causa) Se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che esso osta a che una prestazione per incapacità lavorativa ai sensi dell' AAW venga negata in forza dell' art. 6 dell' AAW (come modificato in seguito all' entrata in vigore della legge 20 dicembre 1979 e alla luce della decisione del Centrale Raad van Beroep 23 giugno 1992), il quale subordina la concessione di una prestazione alla condizione che sia stato percepito un reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato durante l' anno precedente la data in cui si è verificata l' incapacità lavorativa, nel caso di specie il 1 aprile 1989".

13 Nell' ordinanza di rinvio il giudice nazionale precisa che le questioni sottoposte sono volte a chiarire se un requisito relativo al reddito, previsto da una legge in materia di assicurazione contro l' incapacità lavorativa, sia compatibile con il diritto comunitario e quale sia, al riguardo, l' esatta portata delle soluzioni cui è giunta la Corte nella citata sentenza Roks e a. Egli ritiene che tale sentenza, tenuto conto di alcune considerazioni ivi formulate, dia adito a numerose interpretazioni e si domanda in particolare se la soluzione della terza questione non trascenda l' ambito del quesito sottoposto, che era diretto a chiarire se una disposizione come l' art. IV della legge 3 maggio 1989, che subordina il mantenimento del diritto alla prestazione ad un requisito aggiuntivo riguardante la perdita di un reddito da lavoro nell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità, possa essere giustificata da considerazioni di bilancio.

14 Tenuto conto di questi interrogativi, si deve anzitutto ricordare che nella citata sentenza Roks e a. la Corte ha dichiarato, risolvendo le questioni pregiudiziali ad essa sottoposte dal Raad van Beroep di 's-Hertogenbosch, che il diritto comunitario non osta all' introduzione di una normativa nazionale che, subordinando il mantenimento di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito applicabile d' ora in poi tanto agli uomini quanto alle donne, abbia l' effetto di revocare nei confronti di queste ultime, per il futuro, taluni diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 (punto 2 del dispositivo).

15 La Corte ha altresì dichiarato che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta all' applicazione di una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un determinato reddito nel corso dell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità e che, pur non distinguendo a seconda del sesso, riguardi un numero molto maggiore di donne che di uomini, anche qualora l' adozione di una normativa nazionale siffatta sia giustificata da considerazioni di bilancio (punto 3 del dispositivo).

16 Si deve inoltre rilevare che la Corte, esaminando se il diritto comunitario si opponesse all' applicazione di una normativa nazionale che subordina il mantenimento di una prestazione per incapacità lavorativa ad un requisito applicabile d' ora in poi tanto agli uomini quanto alle donne e che ha l' effetto di privare queste ultime, per il futuro, di taluni diritti loro conferiti dall' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, ha espressamente ritenuto di dover tener separato l' esame della questione volta ad accertare se un requisito relativo al reddito, come quello in argomento nella causa principale, fosse di per sé compatibile con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne (sentenza Roks e a., citata, punto 29, in fine).

17 Occorre infine precisare che la terza questione posta nel procedimento Roks e a., citato, era esclusivamente volta ad accertare se una discriminazione indiretta fondata sul sesso, derivante dall' applicazione di un requisito relativo al reddito come quello in argomento nella causa dinanzi al giudice a quo, discriminazione da questo considerata pacifica, potesse giustificarsi in base a considerazioni di bilancio, e pertanto la soluzione negativa formulata al riguardo dalla Corte non pregiudica la decisione in merito ad altre eventuali giustificazioni.

18 Alla luce di quanto sopra, le questioni pregiudiziali sottoposte dal Centrale Raad van Beroep devono essere intese come dirette ad accertare se l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osti all' applicazione di una normativa nazionale che subordini il riconoscimento del diritto ad una prestazione per incapacità lavorativa al requisito che sia stato percepito un determinato reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato nel corso dell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità, qualora risulti che tale requisito riguardi un maggior numero di donne che di uomini.

19 Poiché, nel corso dell' udienza, la Commissione ha messo in dubbio che le persone che non soddisfano tale requisito di reddito ° cioè coloro che non hanno percepito, nell' anno precedente l' insorgere della loro incapacità lavorativa, un determinato reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato ° rientrino nella sfera di applicazione ratione personae della direttiva 79/7, va ricordato, in via preliminare, che ai sensi dell' art. 2 della direttiva essa "si applica alla popolazione attiva ° compresi i lavoratori indipendenti, i lavoratori la cui attività si trova interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro °, nonché ai lavoratori pensionati o invalidi".

20 Come la Corte ha inoltre dichiarato nelle sentenze 14 dicembre 1995, causa C-317/93, Nolte (Racc. pag. I-0000, punto 17), e causa C-444/93, Megner e Scheffel (Racc. pag. I-0000, punto 16), risulta da tale norma che la nozione di popolazione attiva è molto ampia, in quanto include qualsiasi lavoratore, compreso chi è solo in cerca di occupazione, ma non si applica a persone che non sono mai state disponibili sul mercato del lavoro o che hanno cessato di esserlo per ragioni diverse dal verificarsi di uno dei rischi di cui alla direttiva (v. anche, in tal senso, sentenza 27 giugno 1989, cause riunite 48/88, 106/88 e 107/88, Achteberg-te Riele e a., Racc. pag. 1963, punto 11).

21 Da tutto ciò consegue che una persona la quale, nel corso dell' anno precedente il verificarsi della propria incapacità lavorativa, non abbia percepito un determinato reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato non è necessariamente esclusa dall' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7.

22 Occorre peraltro rilevare che nell' ordinanza di rinvio il giudice nazionale, cui spetta in via esclusiva valutare i fatti della causa principale e stabilire, in base ad essi, se le parti ricorrenti in quella causa rientrino nell' ambito di applicazione ratione personae della direttiva 79/7, ha espressamente constatato che la signora Posthuma-van Damme andava considerata alla stregua di una persona che aveva cessato ogni attività a causa di una sua incapacità lavorativa o per disoccupazione e che il signor Oztuerk aveva smesso di lavorare prima del mese di aprile 1989, data di inizio della sua incapacità lavorativa, trovandosi in stato di disoccupazione.

23 Per risolvere le questioni sottoposte, quali riformulate al punto 18, si deve ricordare che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 vieta in materia di previdenza sociale ogni discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione agli stessi.

24 Per giurisprudenza costante, tale norma osta all' applicazione di un provvedimento nazionale che, benché formulato in modo neutro, di fatto sfavorisca un numero molto più alto di donne che di uomini, a meno che non sia giustificato da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso. Ciò avviene quando i mezzi prescelti rispondano ad uno scopo legittimo della politica sociale dello Stato membro cui appartiene la normativa di cui trattasi, siano idonei a raggiungere lo scopo da questa perseguito e siano necessari a tale fine (v., in ultimo, sentenze Nolte, citata, punto 28, e Megner e Scheffel, citata, punto 24).

25 La Detam, la NAB e il governo olandese fanno valere, in sostanza, che la legge 20 dicembre 1979, introducendo nell' AAW il requisito relativo al reddito, ha trasformato la normativa olandese in materia di incapacità lavorativa da regime di assicurazione di carattere generalizzato ad assicurazione contro la perdita del reddito, in grado di garantire un reddito minimo agli assicurati, e che la legge 3 maggio 1989, stabilendo che il requisito del reddito andava applicato per il futuro a tutti gli assicurati, uomini e donne, sposati o non sposati, la cui incapacità lavorativa fosse intervenuta prima o dopo il 1 gennaio 1979, ha accentuato il carattere di assicurazione contro la perdita del reddito di tale regime. Essi ritengono che, così facendo, il legislatore olandese abbia perseguito uno scopo legittimo di politica sociale, insito in numerosi regimi previdenziali, il quale consiste nel riconoscere il diritto ad una determinata prestazione soltanto alle persone che hanno perso un reddito in seguito al verificarsi del rischio che la prestazione intende coprire.

26 Come ha ricordato la Corte nella sentenza Roks e a., citata, punto 28, la direttiva 79/7 lascia impregiudicata la competenza attribuita dagli artt. 117 e 118 del Trattato CE agli Stati membri per definire la loro politica sociale nell' ambito di una stretta collaborazione di cui la Commissione cura l' organizzazione e, pertanto, la natura e l' estensione dei provvedimenti di tutela sociale, compresi quelli in materia previdenziale, nonché le modalità concrete della loro realizzazione. Nell' esercizio di tale competenza, gli Stati membri dispongono di un' ampia discrezionalità (v. sentenze Nolte, citata, punto 33, e Megner e Scheffel, citata, punto 29).

27 Ora, si deve constatare che la garanzia di un reddito minimo alle persone che percepivano un reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato, attività alla quale sono stati costretti a rinunciare in seguito ad un' incapacità lavorativa, risponde ad uno scopo legittimo di politica sociale ed il fatto di subordinare la concessione di tale reddito minimo al requisito che l' interessato abbia percepito un reddito del genere nel corso dell' anno precedente l' insorgere della sua incapacità lavorativa costituisce un mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, mezzo che il legislatore nazionale, nell' esercizio della sua competenza, poteva ragionevolmente reputare necessario a quel fine.

28 Il fatto che un regime del genere abbia sostituito un regime di assicurazione di carattere generalizzato e che il numero dei possibili beneficiari sia stato ulteriormente ristretto a coloro che hanno perso effettivamente, al verificarsi del rischio, un reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato non è di natura tale da inficiare la validità di tale constatazione.

29 Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte, ricordata nella sentenza Roks e a., citata, punto 29, e confermata nella sentenza 19 ottobre 1995, causa C-137/94, Richardson (Racc. pag. I-3407, punto 24), che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro adotti provvedimenti aventi per effetto la revoca nei confronti di talune categorie di persone di prestazioni previdenziali, a condizione che detti provvedimenti rispettino il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, come definito dall' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7. A questa stessa condizione, esso è quindi anche libero di definire, nell' ambito della sua politica sociale, nuove modalità che comportino la riduzione del numero dei soggetti aventi diritto ad una prestazione previdenziale.

30 Alla luce di quanto sopra, le questioni sottoposte dal giudice nazionale devono essere risolte dichiarando che l' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 non osta all' applicazione di una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un determinato reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato nell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità, anche qualora risulti che tale requisito riguardi un maggior numero di donne che di uomini.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep con ordinanza 7 ottobre 1994, dichiara:

L' art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non osta all' applicazione di una normativa nazionale che subordini la concessione di una prestazione per incapacità lavorativa al requisito di aver percepito un determinato reddito derivante da un' attività lavorativa o ad essa collegato nell' anno precedente l' insorgere dell' incapacità, anche qualora risulti che tale requisito interessa un maggior numero di donne che di uomini.