Parole chiave
Massima

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1 Cooperazione allo sviluppo - Conclusione da parte della Comunità di accordi internazionali - Accordo di cooperazione CE-India - Disposizione relativa alla tutela dei diritti dell'uomo - Fondamento giuridico - Art. 130 Y del Trattato - Ammissibilità

(Trattato CE, artt. 130 U, n. 2, 130 Y e 235; accordo di cooperazione CE-India, art. 1, n. 1; decisione del Consiglio 94/578/CE)

2 Cooperazione allo sviluppo - Conclusione da parte della Comunità di accordi internazionali - Accordo contenente clausole relative a materie specifiche - Fondamento giuridico - Art. 130 Y del Trattato - Ammissibilità - Presupposti - Accordo di cooperazione CE-India

(Trattato CE, artt. 130 U, n. 1, e 130 Y; accordo di cooperazione CE-India, artt. 7, 10, 13, 15 e 19; decisione del Consiglio 94/578)

Massima

3 La decisione 94/578, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla compartecipazione e sullo sviluppo, è stata validamente adottata, quanto all'art. 1, n. 1, dell'accordo, relativo alla tutela dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, in base all'art. 130 Y del Trattato, senza che occorresse avvalersi dell'art. 235 come fondamento giuridico. A questo proposito, il mero fatto che la disposizione di cui trattasi qualifichi il rispetto dei diritti dell'uomo come elemento fondamentale della cooperazione non consente di concludere che essa esorbita dall'obiettivo enunciato nell'art. 130 U, n. 2, del Trattato, il cui testo dimostra l'importanza che va attribuita al rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici e da cui risulta che la politica di cooperazione allo sviluppo si deve adattare ad esso.

4 Un accordo di cooperazione allo sviluppo stipulato fra la Comunità e un paese terzo e adottato in base all'art. 130 Y del Trattato può contenere disposizioni in materie specifiche senza che occorra avvalersi di altre basi giuridiche, e neppure della partecipazione degli Stati membri alla conclusione dell'accordo, purché l'accordo abbia come scopo fondamentale il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 130 U, n. 1, e a condizione che le clausole concernenti le materie specifiche non comportino obblighi di una tale portata da costituire in realtà scopi distinti da quelli della cooperazione allo sviluppo.

A questo proposito, la cooperazione contemplata dall'accordo di cooperazione fra la Comunità e la Repubblica dell'India sulla compartecipazione e sullo sviluppo è enunciata, nelle disposizioni concernenti gli obiettivi dell'accordo, tenendo conto in particolare dei bisogni di un paese in via di sviluppo e, pertanto, contribuisce a favorire segnatamente il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 130 U, n. 1, del Trattato.

Per quanto attiene, in particolare, alle disposizioni dell'accordo relative alle materie specifiche e riguardanti l'energia, il turismo e la cultura (artt. 7, 13 e 15), la lotta contro l'abuso di stupefacenti (art. 19) nonché la proprietà intellettuale (art. 10), esse fissano l'ambito della cooperazione fra le parti contraenti limitandosi a determinare i settori che costituiscono oggetto della cooperazione e a precisarne taluni aspetti e alcune azioni alle quali è attribuita una particolare importanza, senza per questo contenere una regolamentazione delle modalità concrete di attuazione della cooperazione in ciascun settore specifico considerato.

Di conseguenza, la mera inclusione in detto accordo di disposizioni che prevedono una cooperazione in un settore specifico non comporta necessariamente un'attribuzione generale di competenza della Comunità ad avviare qualsiasi tipo di azione di cooperazione in tale settore di modo che essa non pregiudica la ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri, né il fondamento giuridico degli atti comunitari per l'attuazione della cooperazione in tale settore. Pertanto, la decisione 94/578, concernente la conclusione dell'accordo, è stata validamente adottata, per quanto attiene all'inclusione degli artt. 7, 10, 13, 15 e 19 nell'accordo, in base all'art. 130 Y del Trattato.