Parole chiave
Massima

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1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Tabacco greggio ° Regime di quote di trasformazione istituito dal regolamento n. 2075/92 ° Modalità di applicazione ° Attribuzione delle quote alle imprese di prima trasformazione ° Obbligo per le imprese di rilasciare certificati di coltivazione ai produttori ° Facoltà concessa ai produttori di cambiare impresa di trasformazione, con conseguenti modificazioni delle quote assegnate ° Compatibilità con il regolamento n. 2075/92 ° Principio di proporzionalità ° Violazione ° Insussistenza

[Trattato CE, art. 39; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2075/92, artt. 9 e 10; regolamento (CEE) della Commissione n. 3477/92, artt. 3, n. 3, 9 e 10]

2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Tabacco greggio ° Regime di quote di trasformazione ° Modalità di applicazione ° Certificati di coltivazione ° Produttori che hanno subito un calo anomalo della loro produzione a causa di circostanze eccezionali ° Determinazione dei quantitativi da prendere in considerazione ai fini del rilascio dei certificati ° Costituzione di riserve calcolate e ripartite tra i produttori in base ad un sistema di calcolo forfettario ° Ammissibilità ° Presupposti

(Regolamento della Commissione n. 3477/92, art. 9, n. 3)

3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Tabacco greggio ° Regime di quote di trasformazione ° Modalità di applicazione ° Associazioni di produttori che hanno a loro volta la qualità di produttore e che effettuano la prima trasformazione nei propri stabilimenti ° Disciplina nazionale che non consente loro il rilascio di un certificato unico di coltivazione o di una quota unica di produzione ° Inammissibilità

(Regolamento della Commissione n. 3477/92, artt. 2, terzo trattino, e 21)

4. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Tabacco greggio ° Regime di quote di trasformazione ° Criteri di calcolo delle quote ° Ripartizione delle imprese di trasformazione in gruppi distinti ° Ammissibilità ° Presupposto ° Ripartizione delle quote tra i produttori ° Applicazione di criteri differenti di calcolo in funzione dell' impresa a favore della quale sono stati effettuati conferimenti ° Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 2075/92, art. 9, n. 3; regolamento della Commissione n. 3477/92, art. 9, n. 1)

Massima

1. Gli artt. 3, n. 3, 9 e 10 del regolamento n. 3477/92, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote di trasformazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994, non sono in contrasto con i principi dell' organizzazione comune di mercato istituita in tale settore dal regolamento n. 2075/92, giacché l' obbligo per l' impresa di trasformazione di rilasciare certificati di coltivazione attestanti la consegna di tabacco greggio da parte del produttore, sia per quanto riguarda la qualità sia per la quantità, all' impresa di trasformazione per i raccolti precedenti fa riscontro alla preoccupazione del legislatore comunitario di porre le autorità nazionali e comunitarie in condizioni di ottenere tali informazioni avvalendosi di un sistema efficace e trasparente, inteso a prevenire le frodi, pur consentendo ai produttori di cambiare impresa di trasformazione da un raccolto all' altro, nonché a queste imprese di rivolgersi a diversi produttori.

Tale facoltà, riconosciuta ai produttori dall' art. 10 del regolamento n. 3477/92, di stipulare contratti di coltivazione con un' impresa diversa da quella che ha rilasciato il certificato di coltivazione, è intesa a garantire loro un equo tenore di vita, ai sensi dell' art. 39 del Trattato, evitando che essi si trovino in una situazione di dipendenza rispetto all' impresa di trasformazione che ha rilasciato il certificato.

I citati artt. 3, n. 3, 9 e 10 non sono neppure in contrasto con l' art. 10 del regolamento n. 2075/92, in quanto la quota alla quale questa disposizione si riferisce per indicare i quantitativi massimi per i quali le imprese di trasformazione possono stipulare contratti di coltivazione è quella assegnata all' impresa di trasformazione proporzionalmente ai quantitativi trasformati nel periodo di riferimento, tenuto conto delle eventuali variazioni derivanti dai trasferimenti di quote effettuati in conformità dell' art. 10, n. 3, del regolamento n. 3477/92, e che sono la conseguenza della libera scelta concessa a ciascun produttore per quanto riguarda l' impresa alla quale intende conferire il tabacco di uno stesso gruppo varietale.

Infine, il regime dei certificati di coltivazione istituito dal detto regolamento n. 3477/92 è conforme al principio di proporzionalità, poiché idoneo a conseguire gli obiettivi prefissati dal legislatore comunitario, senza che gli inconvenienti che ne derivano siano manifestamente sproporzionati rispetto a tali obiettivi.

2. Emerge dall' art. 9, n. 3, del regolamento n. 3477/92, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994, che, quando un produttore ha subito un calo anomalo della sua produzione a causa di circostanze eccezionali nell' ambito di uno dei raccolti da prendere in considerazione ai fini del rilascio del certificato di coltivazione, lo Stato membro considerato deve anzitutto procedere all' attribuzione di un quantitativo di riferimento supplementare per tale raccolto e calcolare in seguito la media della produzione, così rettificata, nel corso del periodo di riferimento. Con questa riserva, gli Stati membri dispongono di un notevole margine di discrezionalità nell' attuazione di questa disposizione, così che né la previa costituzione di quote di riserva calcolate in riferimento ai quantitativi delle diverse varietà di tabacco prodotte e tenendo conto del fatto che alcune varietà sono colpite più di frequente rispetto ad altre da calamità naturali, né la ripartizione di tali quote tra i produttori interessati in base ad un sistema che non determina necessariamente un' esatta corrispondenza alla perdita subita dal produttore, possono, in via di principio, considerarsi in contrasto con il citato art. 9, n. 3, a condizione tuttavia che un sistema siffatto funzioni in base a criteri obiettivi.

3. Gli artt. 2, terzo trattino, e 21 del regolamento n. 3477/92, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994, ostano alla normativa nazionale che non consenta il rilascio di un certificato unico di coltivazione o di una quota unica di produzione ad un' associazione di produttori costituita allo scopo di promuovere e favorire la coltura del tabacco da parte dei suoi soci, assicurandone al tempo stesso la prima trasformazione nei propri stabilimenti.

4. L' art. 9, n. 3, del regolamento n. 2075/92, che stabilisce i criteri di calcolo delle quote di trasformazione ripartite tra le imprese di prima trasformazione, deve essere interpretato nel senso che queste imprese possono essere ripartite in sette distinti gruppi, a condizione che la determinazione della quota di trasformazione sia effettuata in base ai criteri di calcolo prescritti per il gruppo di imprese, fra i tre gruppi distinti da questa disposizione, al quale la sottocategoria in questione è riconducibile. Ai produttori possono, ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 3477/92, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994, essere applicati criteri differenti di calcolo della quota di trasformazione in funzione dell' impresa a favore della quale hanno effettuato conferimenti durante il periodo di riferimento.