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Risorse proprie delle Comunità europee ° Dazi doganali ° Obbligazione doganale ° Direttiva 79/623 ° Art. 2, lett. d) ° Effetto diretto ° Applicabilità in caso di violazione del regolamento n. 612/77
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 612/77; direttiva del Consiglio 79/623, art. 2, lett. d)]
L' art. 2, lett. d), della direttiva 79/623, relativo al sorgere dell' obbligazione doganale all' importazione in caso di inadempimento di uno degli obblighi che derivano per una merce dall' utilizzazione del regime doganale cui essa è sottoposta, ovvero in caso di inosservanza di una delle condizioni fissate per la concessione di tale regime, a meno che non si accerti che l' inadempienza o l' inosservanza non hanno avuto alcuna conseguenza concreta sul corretto funzionamento del regime doganale in questione, ha effetto diretto ed attribuisce ai singoli diritti che possono essere fatti valere nei confronti di uno Stato membro che non abbia trasposto in diritto nazionale la direttiva, e che i giudici nazionali devono tutelare. Infatti, tale norma è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale, atteso che stabilisce chiaramente la possibilità, per il soggetto interessato, di provare che le inadempienze da esso commesse non hanno avuto alcuna conseguenza concreta sul corretto funzionamento del regime doganale da esso scelto, il che implica l' obbligo incondizionato e non equivoco delle autorità nazionali competenti di vagliare i mezzi di prova prodotti a tal fine.
La norma di cui è causa si applica anche in caso di violazione del regolamento n. 612/77, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime speciale all' importazione di taluni giovani bovini maschi destinati all' ingrasso, come modificato dal regolamento n. 1384/77. Infatti le disposizioni di questo regolamento, emanate dalla Commissione in forza di una delega legislativa in un settore specifico, non possono rendere inefficaci le norme di applicazione generale della direttiva 79/623 ed in particolare quelle di cui al citato art. 2, lett. d).