Parole chiave
Massima

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1. Atti delle istituzioni ° Direttive ° Effetto diretto ° Limiti ° Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un singolo ° Insussistenza

(Trattato CE, art. 189, terzo comma)

2. Ravvicinamento delle legislazioni ° Protezione dei consumatori in materia di credito al consumo ° Direttiva 87/102 ° Possibilità, in mancanza di provvedimenti di attuazione, di fondarsi sulla direttiva per far valere un diritto di procedere contro un prestatore di fondi, persona privata ° Insussistenza ° Competenza comunitaria fondata sull' art. 129 A ° Irrilevanza

(Trattato CE, artt. 129 A e 189, terzo comma; direttiva del Consiglio 87/102/CEE, art. 11)

3. Diritto comunitario ° Diritti attribuiti ai singoli ° Violazione, da parte di uno Stato membro, dell' obbligo di attuare una direttiva ° Obbligo di risarcire il danno causato ai singoli ° Presupposti

(Trattato CE, art. 189, terzo comma)

Massima

1. La facoltà di far richiamo alle direttive avverso enti statali si fonda sulla natura cogente delle direttive, che esiste solo nei confronti degli Stati membri cui sono rivolte, e mira ad evitare che uno Stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario. Estendere detto principio all' ambito dei rapporti tra singoli significherebbe riconoscere in capo alla Comunità il potere di emanare norme che facciano sorgere con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta unicamente nei casi in cui essa abbia il potere di adottare regolamenti o decisioni.

Ne discende che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso.

2. In mancanza di misure di attuazione, nei termini prescritti, della direttiva 87/102, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, e pur tenendo conto dell' art. 129 A del Trattato CE, un consumatore non può fondare sulla direttiva stessa un diritto di procedere contro un prestatore di fondi, persona privata, per inadempimenti in sede di forniture di beni o di servizi da parte del fornitore con cui detto prestatore di fondi abbia concluso un accordo di esclusiva in materia di credito al consumo, né può esercitare tale diritto innanzi a un giudice nazionale.

L' art. 129 A ha infatti una portata ristretta. Da un lato, esso enuncia l' obbligo per la Comunità di contribuire al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori. Dall' altro, esso stabilisce una competenza della Comunità in vista di azioni specifiche connesse alla politica di protezione dei consumatori al di fuori delle misure adottate nell' ambito del mercato interno. Dal momento che tale articolo si limita ad assegnare alla Comunità un obiettivo e a conferirle determinate competenze a tale scopo senza stabilire in aggiunta obblighi a carico degli Stati membri o dei singoli, esso non può giustificare la facoltà di far direttamente richiamo tra privati a disposizioni chiare, precise e tassative contenute in direttive riguardanti la protezione dei consumatori le quali non siano state recepite nei termini prescritti.

3. Nel caso in cui il risultato prescritto da una direttiva non possa essere conseguito mediante interpretazione, il diritto comunitario impone agli Stati membri di risarcire i danni da essi causati ai singoli a causa della mancata attuazione della direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni. Innanzi tutto la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti ai singoli. Dev' essere poi possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell' obbligo a carico dello Stato e il danno subito.