Sentenza della Corte del 23 ottobre 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Diritti esclusivi d'importazione e di esportazione di energia elettrica. - Causa C-160/94.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-05851
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso per inadempimento - Prova dell'inadempimento - Onere che incombe alla Commissione
(Trattato CE, art. 169)
Nell'ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, incombe alla Commissione l'onere di provare l'esistenza dell'inadempimento dedotto.
Nella causa C-160/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e dalla signora Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor David Anderson, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
interveniente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del servizio del contenzioso istituzionale e comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, abogado del Estado, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,
convenuto,
sostenuto da
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Marc Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor John D. Cooke, SC, e dalla signora Jennifer Payne, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,
intervenienti,
avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che il Regno di Spagna, essendosi riservato diritti esclusivi di importazione e di esportazione nel settore dell'energia elettrica, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 30, 34 e 37 del Trattato CE, nonché dell'art. 48 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, H. Ragnemalm e M. Wathelet, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 7 maggio 1996, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dai signori Richard B. Wainwright e Fernando Castillo de la Torre, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dal signor Nicholas Green, barrister, il Regno di Spagna dalla signora Gloria Calvo Díaz, la Repubblica francese dai signori Marc Perrin de Brichambaut, direttore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e Jean-Marc Belorgey, e l'Irlanda dal signor Paul Gallagher, SC, e dalla signora Jennifer Payne,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 giugno 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che il Regno di Spagna, essendosi riservato diritti esclusivi di importazione e di esportazione nel settore dell'energia elettrica, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 30, 34 e 37 del Trattato CE, nonché dell'art. 48 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l'«Atto di adesione»).
2 In Spagna, l'art. 1, n. 1, della legge 26 dicembre 1984, n. 49/84, relativa alla gestione unificata del sistema elettrico nazionale (BOE n. 312 del 29 dicembre 1984; in prosieguo: la «legge del 1984»), dispone quanto segue:
«La gestione unificata del sistema elettrico nazionale per mezzo di reti ad alta tensione è un servizio pubblico dello Stato, che è volto ad ottimizzare globalmente il sistema, nell'ambito delle funzioni ed attività di cui all'art. 2 della legge. Questo servizio pubblico è gestito da una società dello Stato, in conformità della presente legge e delle sue norme di applicazione».
3 L'art. 2, n. 1, della legge del 1984 definisce le funzioni e attività comprese nel detto servizio pubblico, segnatamente:
«(...)
e) assicurare la gestione e la manutenzione (...) di tutti gli elementi di connessione internazionale (...);
(...);
i) effettuare le operazioni di scambio internazionale ritenute opportune al fine di garantire l'approvvigionamento di energia elettrica e di ridurre i costi di produzione su scala nazionale o, per ragioni d'interesse nazionale, assegnare a ciascuna impresa la quota precisa che le compete in tali scambi internazionali, controllandone l'esecuzione;
(...)».
4 Con regio decreto n. 91/85 del 23 gennaio 1985 (BOE n. 24 del 28 gennaio 1985; in prosieguo: il «regio decreto del 1985»), emanato in attuazione della legge del 1984, le citate funzioni e attività sono state affidate a una società di Stato denominata Red Eléctrica de España SA (in prosieguo: la «Redesa»).
5 La Commissione, ritenendo che dal combinato disposto delle citate norme della legislazione spagnola risultasse che essa riservava diritti esclusivi di importazione e di esportazione di energia elettrica allo Stato, il quale li esercita per mezzo della Redesa, e che tali diritti fossero in contrasto con gli artt. 30, 34 e 37 del Trattato, nonché con l'art. 48 dell'Atto di adesione, ha avviato nei confronti del Regno di Spagna il procedimento previsto dall'art. 169 del Trattato.
6 L'art. 48 dell'Atto di adesione dispone quanto segue:
«1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Regno di Spagna procede, a decorrere dal 1_ gennaio 1986, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Trattato CEE, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 90, paragrafo 2, del Trattato CEE, in modo che venga esclusa, al più tardi il 31 dicembre 1991, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
(...)
2. A decorrere dal 1_ gennaio 1986 il Regno di Spagna abolisce la totalità dei diritti esclusivi di esportazione.
(...)».
7 L'art. 48, n. 3, dell'Atto di adesione non è applicabile all'energia elettrica.
8 Con due ordinanze 14 dicembre 1994 il presidente della Corte ha ammesso l'intervento della Repubblica francese e dell'Irlanda a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna; con ordinanza in pari data ha ammesso l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno delle conclusioni della Commissione.
9 A sostegno del suo ricorso la Commissione deduce che la legge del 1984, unitamente al regio decreto del 1985, predispone un sistema in base al quale soltanto lo Stato è autorizzato, attraverso la Redesa che gli appartiene, a importare ed esportare energia elettrica. Essa sostiene che questi diritti esclusivi sono in contrasto, rispettivamente, con gli artt. 30 e 34 del Trattato nonché con l'art. 37, come reso applicabile al Regno di Spagna grazie all'art. 48 dell'Atto di adesione, né sarebbero giustificabili ai sensi dell'art. 36 o dell'art. 90, n. 2, del Trattato.
10 Il governo spagnolo contesta, preliminarmente, che la legge del 1984 e il regio decreto del 1985 conferiscano alla Redesa diritti esclusivi di importazione e di esportazione di energia elettrica.
11 Precisa in proposito, anzitutto, che l'approvvigionamento di elettricità è stato dichiarato servizio pubblico con regio decreto del 1924, senza che, tuttavia, le diverse attività di approvvigionamento, vale a dire la produzione, il trasporto e la distribuzione, rientrino nella competenza esclusiva dello Stato.
12 Il governo spagnolo sottolinea inoltre che la legge del 1984 è stata adottata proprio per far fronte ai problemi generati dall'esistenza di un vasto numero di imprese di produzione e di distribuzione di energia elettrica, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti e il manifestarsi di eccedenze rilevanti e costose. Risulterebbe comunque dalle motivazioni di tale legge, dal suo titolo e dalle sue disposizioni, in particolare dall'art. 1, n. 1, che essa non era volta ad istituire una gestione unica di tutte le attività di approvvigionamento, bensì a unificare in maniera continuativa la gestione delle diverse imprese elettriche in base a criteri di efficacia economica, nonché nel rispetto dei diritti di proprietà delle imprese e della libertà di gestione dei loro impianti. La Redesa, dunque, sarebbe incaricata unicamente della gestione unificata del sistema elettrico nazionale per mezzo della rete di trasporto.
13 Il governo spagnolo sostiene infine che l'art. 2, n. 1, lett. i), della legge del 1984 non istituisce, di per sé, alcun diritto esclusivo per operazioni di scambio internazionale, bensì attribuisce alla Redesa una semplice facoltà di effettuare operazioni del genere allorché, e unicamente nei casi in cui, ricorrano i presupposti di interesse pubblico espressamente enunciati da tale norma.
14 La Commissione replica che risulta chiaramente dall'art. 2, n. 1, lett. e) ed i), della legge del 1984 che in capo alla Redesa esistono diritti esclusivi di importazione e di esportazione, sebbene essi non siano espressamente menzionati. Sottolinea peraltro che il Regno di Spagna non ha citato un solo esempio atto a dimostrare che operazioni di scambio internazionale, cui fa riferimento la lett. i), siano state effettuate da imprese diverse dalla Redesa.
15 L'obiezione della Commissione non può tuttavia essere accolta.
16 Occorre infatti rilevare che, con il ricorso, la Commissione contesta al Regno di Spagna di aver istituito, mediante il combinato disposto della legge del 1984 e del regio decreto del 1985, un monopolio legale di importazione e di esportazione di energia elettrica a vantaggio dello Stato, il quale lo eserciterebbe per mezzo della Redesa.
17 Orbene, la Commissione, cui incombe, nell'ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, l'onere di provare l'esistenza dell'inadempimento dedotto, non ha dimostrato che esistano in Spagna disposizioni legislative che concedono siffatti diritti esclusivi alla Redesa.
18 Per un verso, infatti, dal testo delle disposizioni richiamate dalla Commissione risulta che la Redesa è incaricata soltanto della gestione unificata del sistema elettrico nazionale attraverso le reti ad alta tensione. Tenuto conto del contesto e della motivazione della legge del 1984, come descritti dal governo spagnolo, non contraddetto dalla Commissione, questa nozione di gestione unificata comprende il coordinamento delle attività attraverso le quali le varie imprese di produzione e di distribuzione di energia elettrica partecipano all'approvvigionamento di energia elettrica del paese, piuttosto che la loro concentrazione nelle mani di un operatore unico.
19 In proposito, non si possono desumere argomenti in senso contrario dal fatto che la Redesa è incaricata, in forza dell'art. 2, n. 1, lett. e), della legge del 1984, di assicurare la gestione di tutti gli elementi di connessione internazionale, giacché tale gestione non esclude che imprese diverse dalla Redesa possano accedere alla rete di trasporto - ivi compresi gli elementi di connessione internazionale - gestita dalla Redesa stessa, a fini dell'importazione e dell'esportazione di energia elettrica.
20 D'altro canto, occorre rilevare che l'art. 2, n. 1, lett. i), della legge del 1984 prevede che, a determinate condizioni, la Redesa assegni a ciascuna impresa la quota che le compete negli scambi internazionali: questa norma implica necessariamente che tali imprese possono partecipare ai detti scambi e non esclude che esse possano procedervi liberamente allorché non ricorrono le dette condizioni.
21 Infine, essendosi la Commissione limitata a contestare, nel ricorso, l'esistenza del monopolio legale dell'importazione e dell'esportazione di energia elettrica, quale discenderebbe dalla normativa censurata, l'argomento della Commissione secondo il quale il Regno di Spagna non ha citato alcun caso di impresa, diversa dalla Redesa, che avrebbe di fatto proceduto ad importazioni e ad esportazioni di energia elettrica è inefficace.
22 Alla luce di quanto sopra, il ricorso della Commissione dev'essere respinto, senza che occorra esaminare gli altri motivi e argomenti delle parti.
Sulle spese
23 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica francese e l'Irlanda, parti intervenienti, sopporteranno le proprie spese.