Causa C-157/94

Commissione delle Comunità europee

contro

Regno dei Paesi Bassi

«Inadempimento di uno Stato — Diritti esclusivi d'importazione per l'energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica»

Conclusioni dell'avvocato generale G. Cosmas, presentate il 26 novembre 1996   I-5701

Sentenza della Corte 23 ottobre 1997   I-5768

Massime della sentenza

Monopoli nazionali a carattere commerciale – Diritti esclusivi d'importazione di energia elettrica – Inammissibilità – Giustificazione – Art. 90, n. 2, del Trattato – Presupposti per l'applicazione – Attribuzione di diritti esclusivi nei Paesi Bassi

(Trattato CE, artt. 37, 90 e 169)

È incompatibile con l'art. 37 del Trattato il fatto che uno Stato membro conferisca ad un'impresa a tal uopo designata diritti esclusivi d'importazione per l'energia elettrica destinata alla distribuzione pubblica, qualora tali diritti siano atti a pregiudicare direttamente le condizioni di sbocco dei soli operatori o venditori degli altri Stati membri, determinando così una discriminazione nei confronti degli esportatori stabiliti in altri Stati membri.

Risulta cionondimeno dal combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell'art. 90 del Trattato che, in forza del n. 2, si può giustificare la concessione, da parte di uno Stato membro, a un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di diritti esclusivi contrari, in particolare, all'art. 37 del Trattato, qualora l'adempimento della specifica missione affidata a detta impresa possa essere garantito unicamente grazie alla concessione di tali diritti e purché lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. A questo proposito, affinché le norme del Trattato non siano applicabili a un'impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale, è sufficiente che dette norme ostino all'adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi specifici che incombono a tale impresa, senza che sia necessario che risulti minacciata la sopravvivenza stessa di questa.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se il Regno dei Paesi Bassi abbia sufficientemente dimostrato che i diritti esclusivi di cui trattasi sono necessari per consentire all'impresa che ne è titolare di adempiere la specifica missione affidatale, tocca certamente allo Stato membro che si richiama all'art. 90, n. 2, dimostrare che ricorrono i presupposti per l'applicazione di tale norma. Tuttavia, quest'onere della prova non può estendersi fino ad esigere che il Regno dei Paesi Bassi, il quale ha esposto in maniera circostanziata le ragioni per cui, in caso di abolizione dei provvedimenti contestati, risulterebbe a suo parere pregiudicato l'assolvimento, in condizioni economicamente accettabili, delle funzioni di interesse economico generale di cui ha incaricato un'impresa, si adoperi maggiormente per dimostrare, in positivo, che nessun altro provvedimento immaginabile,per definizione ipotetico, potrebbe garantire l'assolvimento di tali funzioni alle stesse condizioni.

Infatti, in quanto la Commissione, alla quale tocca provare l'asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti la sussistenza dell'inadempimento, si è limitata essenzialmente ad un'argomentazione di puro diritto per respingere gli argomenti dedotti dal suddetto Stato membro per giustificare il mantenimento dei diritti esclusivi, la Corte deve attenersi alla valutazione della fondatezza dei motivi giuridici dedotti dalla Commissione e non le spetta, sulla scorta di osservazioni generiche, procedere alla valutazione — che necessariamente implica l'apprezzamento di dati economici, finanziari e sociali — dei mezzi che lo Stato membro potrebbe adottare per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica del paese ai costi più bassi possibile e in maniera responsabile nei confronti della collettività.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il se i diritti esclusivi di cui trattasi incidano sullo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse della Comunità, spettava alla Commissione, per provare la sussistenza dell'asserito inadempimento, definire, sotto il controllo della Corte, l'interesse della Comunità alla luce del quale valutare lo sviluppo degli scambi e dimostrare come, in assenza di una politica comune nel settore interessato, uno sviluppo degli scambi diretti tra produttori e consumatori, parallelamente a quello degli scambi tra grandi reti, sarebbe stato possibile tenuto conto in particolare delle capacità e delle modalità di trasporto e di distribuzione esistenti.