61994J0153

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 maggio 1996. - The Queen contro Commissioners of Customs & Excise, ex parte Faroe Seafood Co. Ltd, Føroya Fiskasøla L/F (C-153/94) e Commissioners of Customs & Excise, ex parte John Smith e Celia Smith, che utilizzano la ragione sociale Arthur Smith (C-204/94). - Domande di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito. - Regime doganale applicabile a certi prodotti originari delle isole Færøer - Nozione di prodotto originario - Recupero a posteriori dei dazi doganali. - Cause riunite C-153/94 e C-204/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-02465


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Origine delle merci ° Regime doganale preferenziale applicabile ai prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer ° Importazione realizzata in franchigia da dazi doganali in base a certificati di origine rilasciati dalle autorità delle Faeroeer ° Certificati messi in discussione dalle conclusioni di un' inchiesta comunitaria ° Contestazione da parte delle autorità delle Faeroeer ° Mancata consultazione del comitato dell' origine ° Recupero dei dazi all' importazione ° Ammissibilità ° Possibilità di non procedere al recupero ° Presupposti ° Criteri di valutazione

(Regolamenti del Consiglio nn. 802/68, 2051/74 e 1697/79; regolamento della Commissione n. 3184/74)

2. Origine delle merci ° Regime doganale preferenziale applicabile ai prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer ° Prodotti originari ° Criteri di definizione ° "Navi delle Faeroeer" e "equipaggio" di tali navi

(Regolamento del Consiglio n. 2051/74, allegato IV; regolamento della Commissione n. 3184/74, allegato I)

3. Origine delle merci ° Regime doganale preferenziale applicabile ai prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer ° Lavorazione di materie prime originarie delle Faeroeer nel territorio di queste isole ° Beneficio del trattamento preferenziale ° Presupposto ° Separazione fisica dei prodotti provenienti da paesi terzi ° Riscossione, in assenza di separazione, di un importo di dazi ridotto ° Presupposti di ammissibilità ° Onere della prova

(Regolamento del Consiglio n. 2051/74; regolamento della Commissione n. 3184/74)

4. Risorse proprie delle Comunità europee ° Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione ° Superamento del termine prescrizionale ° Emissione di un avviso di accertamento relativo in parte ad una somma inesigibile ° Nullità totale dell' avviso ° Applicazione del diritto nazionale ° Limiti ° Obbligo per le autorità che intendono procedere al recupero di statuire preliminarmente sulla possibilità di rinunciare ad esso o di adire la Commissione ° Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1697/79, artt. 2, n. 1, e 5, n. 2; regolamento della Commissione n. 2164/91, art. 4)

5. Risorse proprie delle Comunità europee ° Recupero dei dazi all' importazione o all' esportazione ° Azione relativa a somme non ripercuotibili sugli acquirenti dei prodotti importati ° Lesione del diritto di proprietà o del principio di proporzionalità ° Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1697/79

Massima


1. I regolamenti n. 2051/74, relativo al regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer, n. 3184/74, relativo alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa per l' applicazione del detto regime, e n. 1697/79, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali di uno Stato membro possono procedere al recupero di dazi doganali sull' importazione di merci delle Faeroeer basandosi sulle conclusioni di una commissione d' inchiesta comunitaria, anche se, riponendo affidamento sui certificati EUR.1 rilasciati in buona fede dalle competenti autorità delle Faeroeer, esse non hanno riscosso dazi doganali al momento dell' importazione, anche se queste ultime autorità contestano le conclusioni della commissione d' inchiesta, in quanto queste vertono sull' interpretazione della normativa doganale comunitaria di cui trattasi e ribadiscono la validità dei certificati, ed anche se il comitato dell' origine istituito ai sensi del regolamento n. 802/68, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, non è stato adito sui punti contestati.

A questo proposito, il fatto che le competenti autorità delle Faeroeer abbiano attestato nei certificati EUR.1 che le merci erano originarie di questo territorio ovvero il fatto che le competenti autorità dello Stato membro importatore abbiano ritenuto inizialmente veritiera l' origine delle merci dichiarata in tali certificati non configura un "errore delle autorità competenti" ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, il quale stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte perché possa non procedersi al recupero. Infatti, se le autorità delle Faeroeer sono autorità competenti ai sensi della normativa comunitaria, esse non possono essere ritenute responsabili, in un caso del genere, di un errore ai sensi di tale disposizione. Lo stesso non può dirsi invece quando l' esportatore ha dichiarato che le merci sono originarie delle Faeroeer, riponendo affidamento sulla conoscenza effettiva, da parte delle competenti autorità delle Faeroeer, di tutti i dati di fatto richiesti ai fini dell' applicazione della normativa doganale di cui trattasi e quando, malgrado questa conoscenza, tali autorità non hanno sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le indicazioni riportate nelle dichiarazioni dell' esportatore, basando quindi su un' errata interpretazione delle norme in materia di origine la loro certificazione secondo la quale le merci erano originarie delle Faeroeer.

Inoltre, per stabilire se l' errore eventualmente commesso dalle autorità delle Faeroeer potesse essere ragionevolmente scoperto dai debitori, ai sensi della stessa disposizione, si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza da essi dimostrata. Spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce di tale interpretazione, siano soddisfatti i criteri ai quali è subordinato il giudizio sulla rilevabilità, da parte dei debitori, dell' eventuale errore delle competenti autorità delle Faeroeer, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie.

Infine, la disposizione dianzi citata si applica alla situazione in cui il debitore abbia soddisfatto tutti i requisiti posti tanto dalle norme comunitarie relative alla dichiarazione in dogana quanto dalle norme nazionali che, se del caso, le integrino o le traspongano, nonostante che egli abbia fornito in buona fede alle autorità competenti elementi inesatti o incompleti, qualora detti elementi fossero i soli che egli poteva ragionevolmente conoscere o ottenere.

2. I criteri di definizione delle "navi delle Faeroeer" elencati nell' allegato IV del regolamento n. 2051/74, relativo al regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer, e nella quarta nota esplicativa dell' allegato I del regolamento n. 3184/74, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa per l' applicazione del detto regime, vanno applicati cumulativamente.

La nozione di "equipaggio", alla quale fa riferimento uno di questi criteri, non include i soggetti non facenti parte del normale organico della nave, ingaggiati, in aggiunta a quest' ultimo, per una specifica battuta di pesca o parte di essa in qualità di apprendisti o di mano d' opera comune adibita a lavori sottocoperta, in particolare a fini di formazione, allo scopo di ottemperare ai termini di un contratto di associazione in partecipazione con un' impresa di un paese terzo inteso a consentire alla nave di pescare nella zona economica esclusiva di questo paese, e retribuiti dall' esercente della nave o dall' impresa del paese terzo.

3. Al momento della loro lavorazione in uno stabilimento delle Faeroeer, le materie prime originarie di queste isole ai sensi del regolamento n. 3184/74 devono essere separate fisicamente dalle materie prime provenienti da paesi terzi, allo scopo di fruire del trattamento doganale preferenziale previsto dal regolamento n. 2051/74. In mancanza di tale separazione, le autorità doganali dello Stato membro importatore possono, tuttavia, con il consenso della Commissione, decidere, per equità, di riscuotere sulle importazioni provenienti dallo stabilimento interessato soltanto dazi in misura pari a quella che sarebbe stata dovuta nel caso in cui le origini delle merci della partita considerata fossero state proporzionalmente corrispondenti alle origini delle materie prime entrate nello stabilimento nel corso dell' anno nel quale l' importazione ha avuto luogo.

Inoltre, dalle disposizioni dei regolamenti dianzi citati discende che, quando i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati lavorati in uno stabilimento di queste isole che lavora anche gamberetti provenienti da paesi terzi, tocca all' esportatore comprovare, presentando qualsiasi documento giustificativo utile, che i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati fisicamente separati da quelli originari di altri paesi. Se ciò non viene comprovato, i gamberetti non possono più essere considerati originari delle Faeroeer, per cui si deve ritenere che il certificato EUR.1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente.

4. Nella fase attuale del diritto comunitario è compito del diritto nazionale stabilire le circostanze sussistendo le quali un avviso di accertamento a posteriori relativo ad una somma complessiva, una parte della quale sia inesigibile per decorrenza del termine triennale fissato dall' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione, dev' essere considerato totalmente nullo, fatti salvi tuttavia i limiti imposti dal diritto comunitario, vale a dire che l' applicazione del diritto nazionale non può rendere il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse e agli oneri nazionali dello stesso tipo, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' applicazione della normativa comunitaria.

Peraltro, le autorità competenti dello Stato membro importatore non sono tenute, prima di notificare avvisi di accertamento a posteriori di dazi doganali, a statuire in ordine alla possibilità di non procedere al recupero in forza dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

Inoltre, l' art. 4 del regolamento n. 2164/91, che stabilisce le disposizioni di applicazione del suddetto art. 5, n. 2, va interpretato nel senso che le competenti autorità dello Stato membro importatore non sono tenute a presentare alla Commissione una domanda di decisione in ordine alla possibilità di non procedere al recupero dei dazi doganali qualora ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui all' art. 5, n. 2.

5. Le esigenze derivanti dal diritto di proprietà e dal principio di proporzionalità non ostano a che le autorità competenti procedano ad un' azione di recupero di dazi all' importazione, quando non sono soddisfatte le condizioni per l' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, il quale prevede la possibilità per le autorità di non procedere al recupero, benché i dazi non siano più ripercuotibili sull' acquirente dei prodotti importati e si tratti di un importo rilevante.

Infatti, tocca agli operatori economici professionisti adottare, nell' ambito dei loro rapporti contrattuali, le disposizioni necessarie per premunirsi avverso i rischi di recupero ed anche il fatto che gli importi rivendicati a tale titolo siano rilevanti rientra nel novero dei rischi professionali ai quali tali operatori si espongono

Parti


Nei procedimenti riuniti C-153/94 e C-204/94,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division (Regno Unito), nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

The Queen

e

Commissioners of Customs & Excise,

Ex parte: Faroe Seafood Co. Ltd,

Foeroya Fiskasoela L/F (causa C-153/94),

Commissioners of Customs & Excise,

Ex parte: John Smith e Celia Smith, che utilizzano la ragione sociale Arthur Smith (causa C-204/94),

domande vertenti sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1 agosto 1974, n. 2051, relativo al regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer (GU L 212, pag. 33), del regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1974, n. 3184, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa per l' applicazione del regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer (GU L 344, pag. 1), del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), e del regolamento (CEE) della Commissione 23 luglio 1991, n. 2164, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79 (GU L 201, pag. 16),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la Faroe Seafood Co. Ltd e la Foeroya Fiskasoela L/F, da Richard Plender, QC, e Kevin Prosser, barrister, su incarico dello studio legale Berwin Leighton, solicitors,

° per John Smith e Celia Smith, che utilizzano la ragione sociale Arthur Smith, da Richard Plender, QC, e Roger Thomas, barrister, su incarico dello studio legale Grange and Wintringham, solicitors,

° per il governo del Regno Unito, da Stephen Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito da Derrick Wyatt, QC, e Sarah Lee, barrister,

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e David McIntyre, funzionario nazionale distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Faroe Seafood Co. Ltd e Foeroya Fiskasoela L/F, di John Smith e Celia Smith, che utilizzano la ragione sociale Arthur Smith, del governo del Regno Unito e della Commissione, all' udienza del 28 settembre 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 novembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenz

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 14 aprile 1994, pervenute in cancelleria il 10 giugno ed il 14 luglio successivi, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1 agosto 1974, n. 2051, relativo al regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer (GU L 212, pag. 33; in prosieguo: il "regolamento n. 2051/74"), del regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1974, n. 3184, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa per l' applicazione del regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer (GU L 344, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3184/74"), del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1697/79"), e del regolamento (CEE) della Commissione 23 luglio 1991, n. 2164, che stabilisce le disposizioni d' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79 (GU L 201, pag. 16; in prosieguo: il "regolamento n. 2164/91").

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due ricorsi proposti, da un lato, dalle società Faroe Seafood Co. Ltd (in prosieguo: la "Faroe Seafood") e Foeroya Fiskasoela L/F (in prosieguo: la "Foeroya Fiskasoela") e, dall' altro, dai coniugi John e Celia Smith, che utilizzano la ragione sociale Arthur Smith (in prosieguo: la "Arthur Smith"), avverso avvisi di accertamento a posteriori dei dazi doganali emessi nei loro confronti dall' amministrazione doganale del Regno Unito.

3 Ai sensi dell' art. 2, n. 2, e dell' allegato II del regolamento n. 2051/74, i crostacei ed i molluschi originari e provenienti dalle Faeroeer sono importati nel Regno Unito esenti da dazi doganali. A tenore dell' art. 5, n. 2, dello stesso regolamento, divenuto art. 4, n. 2, in forza dell' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 novembre 1979, n. 2612 (GU L 301, pag. 1), l' ammissione al beneficio delle riduzioni tariffarie è subordinata alla presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, rilasciato dalle competenti autorità delle Faeroeer all' atto dell' esportazione delle merci cui si riferisce. Il regolamento n. 3184/74 precisa i criteri che devono soddisfare le merci per essere considerate originarie delle Faeroeer. Quando le autorità competenti di uno Stato membro accertano che tutto o parte dell' importo dei dazi all' importazione legalmente dovuti non è stato corrisposto dal debitore, esse iniziano un' azione di recupero dei dazi non riscossi in forza del regolamento n. 1697/79.

4 La Faroe Seafood, società costituita ai sensi del diritto inglese, importava nel Regno Unito, accompagnati da certificati EUR.1, gamberetti provenienti, tra l' altro, dalla Foeroya Fiskasoela, cooperativa costituita ai sensi del diritto delle Faeroeer, alla quale appartiene. Per talune di queste importazioni la Arthur Smith svolgeva le funzioni di agente di navigazione, di stivatore e di spedizioniere.

5 Dal 16 settembre al 4 ottobre 1991 ispettori incaricati dalla Commissione, in collaborazione con le competenti autorità britanniche e danesi, visitavano le Faeroeer. Nella relazione di tale commissione d' inchiesta essi dichiaravano che, per quanto riguarda un certo numero di certificati EUR.1 emessi dalle autorità delle Faeroeer dal 1988 al 1991, le norme in materia di origine stabilite dal regolamento n. 3184/74 non erano state soddisfatte. In primo luogo, essi dichiaravano che per talune battute di pesca la percentuale di cittadini di paesi terzi ° vale a dire del Canada ° imbarcati sui pescherecci era superiore a quella consentita dalle norme in materia di origine. In secondo luogo, essi accertavano che due stabilimenti delle Faeroeer avevano lavorato i gamberetti originari di queste isole senza separarli fisicamente da quelli provenienti da paesi terzi. Per questi motivi, la commissione d' inchiesta riteneva che i certificati EUR.1 indicati negli allegati della relazione andassero considerati totalmente o parzialmente invalidi.

6 Dall' ordinanza di rinvio risulta che le competenti autorità delle Faeroeer contestavano le conclusioni della commissione d' inchiesta e ribadivano la validità dei certificati EUR.1. Pur ammettendo i fatti così come riportati nella relazione della commissione d' inchiesta, le autorità delle Faeroeer, in primo luogo, spiegavano la presenza, in talune battute di pesca, di un' alta percentuale di cittadini canadesi a bordo dei pescherecci con il fatto che questi ultimi operavano in base ad un contratto con una consociata canadese, allo scopo di poter pescare nella zona economica esclusiva del Canada, e che tale consociata esigeva, ai sensi della normativa canadese vigente in materia, che un certo numero di cittadini canadesi fossero impiegati a bordo, in ispecie a fini di formazione. Infatti, a loro parere, l' imbarco dei cittadini canadesi faceva sì che il personale della nave fosse superiore al normale organico della stessa. In secondo luogo, le competenti autorità delle Faeroeer assumevano che una separazione dei gamberetti lavorati in base ai principi della contabilità era sufficiente per soddisfare le norme in materia di origine di cui trattasi. A questo proposito, esse si richiamavano ad una circolare dell' amministrazione tributaria danese dell' aprile 1989, la quale dichiarava che tale separazione era consentita.

7 Basandosi sulla relazione della commissione d' inchiesta le autorità doganali britanniche procedevano al recupero dei dazi doganali relativi alle importazioni provenienti dalle Faeroeer effettuate fra il 9 maggio 1989 e il 10 settembre 1991. Fra il 23 aprile e l' 11 maggio 1992 venivano notificati alla Foeroya Fiskasoela e alla Faroe Seafood avvisi di accertamento con i quali veniva loro chiesto il pagamento di dazi doganali per un importo di 493 888,44 UKL. Analogamente, il 21 settembre 1992 alla Arthur Smith venivano chiesti dazi pari a 1 158 030,14 UKL.

8 I ricorsi dinanzi alla High Court of Justice sono diretti avverso l' emissione di tali avvisi. Ritenendo che la soluzione di tali controversie richiedesse un' interpretazione del diritto comunitario, il giudice nazionale ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) a) Qualora le autorità competenti di uno Stato membro intendano procedere al recupero a posteriori di dazi all' importazione ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1697/79, per il motivo che trattavasi di merci non originarie del territorio indicato nel relativo certificato EUR. 1, se spetti al diritto nazionale o a quello comunitario prescrivere le norme relative

° alla parte cui incombe l' onere di dimostrare che le merci non erano originarie di tale territorio,

e

° il tipo di prova necessario in materia.

b) Nel caso in cui ciò spetti al diritto comunitario, quali siano tali norme.

2) Se, in base alla corretta interpretazione del regolamento del Consiglio n. 2051/74, del regolamento della Commissione n. 3184/74 e del regolamento del Consiglio n. 1697/79, le autorità competenti di uno Stato membro possano riscuotere dazi doganali a posteriori su partite di merce importate dalle Faeroeer qualora

° tali autorità non abbiano riscosso dazi doganali all' atto dell' importazione, basandosi sui certificati EUR. 1 in cui le partite di merci erano dichiarate come originarie delle Faeroeer;

° tali certificati EUR. 1 siano stati rilasciati in buona fede dalle competenti autorità delle Faeroeer;

° una commissione d' inchiesta comprendente funzionari della Commissione accompagnati da funzionari danesi e inglesi abbia riferito che le partite di merce in questione non soddisfacevano le norme in materia di origine, in quanto gli stabilimenti da cui provenivano avevano lavorato prodotti originari e non, senza separarli, e in quanto non era stata allegata alle domande di certificati la documentazione concernente lo status delle materie prime utilizzate;

° la commissione abbia concluso che 'tali certificati EUR. 1 (...) sono totalmente o parzialmente invalidi' ;

° le autorità delle Faeroeer non abbiano accettato le conclusioni della commissione d' inchiesta, affermando che i certificati sono validi;

° i punti della relazione della commissione d' inchiesta contestati dalle autorità delle Faeroeer non siano stati sottoposti al comitato dell' origine;

° in base a quanto risulta dalla relazione della commissione d' inchiesta, altre questioni emerse nel corso dell' inchiesta siano state sottoposte al comitato dell' origine.

3) a) Se i criteri che definiscono le navi delle Faeroeer, contenuti nell' allegato IV del regolamento del Consiglio n. 2051/74 e nella nota esplicativa 4 del regolamento della Commissione n. 3184/74, vadano letti cumulativamente o alternativamente.

b) Nel caso in cui tali criteri debbano essere letti cumulativamente, se il termine 'equipaggio' , figurante in queste disposizioni, includa soggetti non facenti parte del normale organico della nave, ingaggiati per una specifica battuta di pesca o parte di essa, in base ad un contratto di associazione in partecipazione con un' impresa di un paese terzo, in qualità di apprendisti o di mano d' opera comune adibita a lavori sottocoperta, e retribuiti dall' esercente della nave o dall' impresa del paese terzo.

c) Qualora uno stabilimento del settore ittico ometta di lavorare separatamente le materie prime in base alle loro diverse origini, così come previsto dal regolamento n. 3184/74, se le autorità doganali di uno Stato membro possano riscuotere, sulle importazioni provenienti da tale stabilimento, dazi in misura pari a quella che sarebbe stata dovuta nel caso in cui le origini delle merci di ogni partita fossero state proporzionalmente corrispondenti alle origini delle materie prime importate nello stabilimento nel corso dell' anno nel quale l' importazione ha avuto luogo.

4) a) Qualora le autorità di uno Stato membro notifichino un avviso di accertamento a posteriori per una somma complessiva e parte di essa sia inesigibile in forza dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79, se spetti al diritto nazionale o a quello comunitario stabilire se l' avviso di accertamento debba essere considerato totalmente nullo.

b) Nel caso in cui tale questione sia disciplinata dal diritto comunitario, in quali casi (eventualmente) l' avviso di accertamento dev' essere considerato totalmente nullo.

5) Se, in base alla corretta interpretazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1697/79 e dell' art. 4 del regolamento della Commissione n. 2164/91, le competenti autorità di uno Stato membro abbiano la facoltà di procedere al recupero di tributi all' importazione non riscossi all' atto dell' importazione della merce, senza avere prima deferito la questione alla Commissione qualora:

° l' esportatore abbia dichiarato in buona fede che le merci erano originarie delle Faeroeer;

° l' esportatore abbia osservato tutte le vigenti disposizioni in materia di dichiarazione doganale, salvo che non risulti altrimenti in base al precedente capoverso;

° le competenti autorità del territorio dal quale le merci sono state esportate abbiano in buona fede attestato, tramite certificati di circolazione 'EUR.1' , che le merci erano originarie di detto territorio ed abbiano continuato a considerare validi tali certificati;

° le competenti autorità dello Stato membro nel quale le merci sono state importate abbiano in buona fede ritenuto inizialmente veritiera l' origine delle merci dichiarata nei certificati di circolazione;

° i soggetti tenuti al pagamento abbiano costantemente ritenuto in buona fede che l' origine delle merci fosse quella dichiarata nei certificati di circolazione;

° le competenti autorità dello Stato membro di importazione sostengano di non aver esaminato domande di esenzione dai dazi doganali prima di notificare gli avvisi di accertamento a posteriori;

° tali autorità competenti abbiano deciso di non deferire la questione alla Commissione poiché ritenevano che non ricorressero i presupposti previsti dall' art. 5, n. 2 per l' esonero dai dazi, considerando che il rischio dell' accertamento della falsità del certificato EUR. 1 gravava sull' importatore o sull' agente e considerando altresì che una società importatrice interamente di proprietà dell' esportatore, nonché l' agente di quest' ultimo, devono essere in grado di stabilire l' origine delle merci di cui trattasi".

9 Prima di affrontare la prima questione si devono esaminare la seconda e la terza questione sollevate dal giudice nazionale.

Sulla seconda questione

10 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se i regolamenti nn. 2051/74, 3184/74 e 1697/79 vadano interpretati nel senso che le autorità doganali di uno Stato membro possono procedere al recupero di dazi doganali sull' importazione di merci delle Faeroeer basandosi sulle conclusioni di una commissione d' inchiesta comunitaria, qualora all' atto dell' importazione esse non abbiano riscosso dazi doganali, riponendo affidamento sui certificati EUR.1 rilasciati in buona fede dalle competenti autorità delle Faeroeer, qualora queste ultime autorità contestino le conclusioni della commissione d' inchiesta e ribadiscano la validità dei certificati, e qualora il comitato dell' origine, istituito ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 802/68"), non sia stato adito sui punti contestati, anche se lo è stato in ordine ad altre questioni sollevate dalla commissione d' inchiesta.

11 Per risolvere tale questione si devono innanzitutto ricordare le pertinenti disposizioni d' applicazione del regime preferenziale di cui godono talune merci originarie delle Faeroeer.

12 Il regolamento n. 3184/74 dispone che la prova del carattere originario dei prodotti è fornita mediante presentazione di un certificato EUR.1 (art. 7, n. 1), rilasciato dalle competenti autorità delle Faeroeer al momento dell' esportazione delle merci (art. 10, n. 1). Inoltre, spetta a queste autorità adottare le disposizioni necessarie alla verifica dell' origine delle merci ed al controllo delle altre indicazioni del certificato (art. 22, n. 2). Esse rilasciano il certificato se le merci da esportare possono essere considerate come prodotti originari delle Faeroeer ai sensi del regolamento (art. 23).

13 Allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle norme in materia di origine, gli Stati membri e le Faeroeer si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell' autenticità e della regolarità dei certificati EUR.1 (art. 16). Su richiesta delle autorità doganali dello Stato membro d' importazione, le competenti autorità delle Faeroeer effettuano un controllo a posteriori dei certificati EUR.1, che consente di stabilire se il detto certificato si applichi alle merci realmente esportate e se queste abbiano effettivamente il carattere di prodotti originari (art. 46).

14 Inoltre, il regolamento (CEE) del Consiglio 19 maggio 1981, n. 1468, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (GU L 144, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1468/81"), prescrive all' art. 15 ter, n. 1, così come introdotto dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 marzo 1987, n. 945 (GU L 90, pag. 3), che la Commissione può effettuare missioni comunitarie di cooperazione amministrativa e di indagine in paesi terzi in coordinazione e stretta cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri.

15 Infine, ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79, le autorità competenti dello Stato membro d' importazione iniziano un' azione di recupero dei dazi non riscossi quando accertano che i dazi all' importazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore.

16 Dal complesso di queste disposizioni discende che, anche se il certificato EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità delle Faeroeer costituisce il documento giustificativo del fatto che le merci sono originarie delle Faeroeer, rimane tuttavia possibile procedere a controlli a posteriori, ivi compreso l' invio di una commissione d' inchiesta comunitaria allo scopo di verificare l' esattezza dell' origine indicata in tale certificato. Come ha già rilevato la Corte nella sentenza 7 dicembre 1993, causa C-12/92, Huygen e a. (Racc. pag. I-6381, punti 17 e 18), qualora un controllo a posteriori non consenta di confermare l' origine della merce indicata nel certificato EUR.1, si deve ritenere che essa sia di origine ignota e che, pertanto, il certificato EUR.1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente. In tal caso, le autorità doganali dello Stato membro d' importazione devono, in via di principio, procedere al recupero dei dazi doganali non riscossi al momento dell' importazione.

17 Resta da esaminare se questo rilievo valga anche nel caso in cui le autorità doganali delle Faeroeer contestino le conclusioni della commissione d' inchiesta comunitaria e, malgrado questa contestazione, il comitato dell' origine istituito dal regolamento n. 802/68 non sia stato adito.

18 A questo proposito va rilevato che nelle sentenze 12 luglio 1984, causa 218/83, Les Rapides Savoyards e a. (Racc. pag. 3105), Huygen e a., dianzi citata, e 5 luglio 1994, causa C-432/92, Anastasiou e a. (Racc. pag. I-3087), la Corte ha interpretato disposizioni analoghe a quelle di cui trattasi nelle presenti cause. Queste tre sentenze riguardavano, rispettivamente, l' accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, sottoscritto a Bruxelles il 22 luglio 1972 (GU L 300, pag. 189), l' accordo di libero scambio fra la Comunità economica europea e la Repubblica d' Austria, sottoscritto a Bruxelles il 22 luglio 1972 (GU L 300, pag. 2), e l' accordo 19 dicembre 1972 che istituisce un' associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (GU 1973, L 133, pag. 1), i quali contengono ciascuno un protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, vertente in particolare sul rilascio e sul controllo a posteriori dei certificati EUR.1.

19 Da questa giurisprudenza si evince che la determinazione dell' origine delle merci si basa sulla ripartizione delle competenze fra le autorità dello Stato d' esportazione e quelle dello Stato d' importazione, nel senso che l' origine viene accertata dalle autorità dello Stato d' esportazione, mentre il controllo del funzionamento di tale regime viene garantito dalla collaborazione fra le amministrazioni interessate. Come ha sottolineato la Corte, questo sistema si spiega col fatto che le autorità dello Stato esportatore possono più agevolmente accertare direttamente i fatti che condizionano l' origine.

20 In queste stesse sentenze la Corte ha anche statuito che il sistema previsto può funzionare solo qualora l' amministrazione doganale dello Stato importatore accetti le valutazioni effettuate legalmente dalle autorità dello Stato esportatore.

21 Occorre esaminare se quest' ultima affermazione valga anche nel caso di specie.

22 A questo proposito, si deve osservare che nella citata sentenza Les Rapides Savoyards e a., punto 27, la Corte ha spiegato che il riconoscimento delle decisioni delle autorità dello Stato esportatore da parte delle amministrazioni doganali degli Stati membri è necessaria perché la Comunità possa pretendere, a sua volta, dalle autorità degli altri Stati legati nei suoi confronti nell' ambito dei regimi di libero scambio, l' osservanza delle decisioni adottate dalle autorità doganali degli Stati membri relative all' origine delle merci esportate dalla Comunità in tali Stati. Essa ha anche sottolineato che il funzionamento di questo sistema non reca pregiudizio all' autonomia fiscale né della Comunità e degli Stati membri, né degli Stati terzi interessati, dato che il regime definito dall' accordo di libero scambio di cui trattasi è stato istituito in base ad obblighi reciproci che collocano le parti su un piano di parità negli scambi fra loro (punto 29).

23 In questa stessa sentenza, punto 28, la Corte ha osservato inoltre che non vi era motivo di temere che l' applicazione delle dette disposizioni potesse agevolare pratiche abusive, tenuto conto del fatto che gli artt. 16 e 17 del protocollo di cui trattasi avevano disciplinato nei particolari i metodi di collaborazione fra le amministrazioni doganali interessate, in caso di contestazione sull' origine o in caso di frodi da parte degli esportatori o importatori.

24 Da queste considerazioni discende anzitutto che la necessità per le amministrazioni doganali degli Stati membri di accettare le valutazioni effettuate dalle autorità doganali dello Stato esportatore non si manifesta allo stesso modo allorché il regime preferenziale è introdotto non da un accordo internazionale fra la Comunità e un paese terzo basato su obblighi reciproci, ma da un provvedimento comunitario autonomo.

25 Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui le autorità competenti di uno Stato terzo contestino non i fatti accertati da una commissione d' inchiesta, ma la valutazione fatta con riguardo alla normativa doganale di cui trattasi. Infatti, nulla fa ritenere che le autorità dello Stato terzo abbiano il potere di vincolare la Comunità ed i suoi Stati membri alla loro interpretazione di una normativa comunitaria come quella del caso di specie.

26 Si deve poi osservare che il secondo elemento sul quale la Corte ha basato la sua interpretazione nella citata sentenza Les Rapides Savoyards e a., vale a dire l' esistenza di una procedura di definizione delle contestazioni sull' origine, nel caso di specie non sussiste.

27 Come ha rilevato l' avvocato generale nel paragrafo 63 delle conclusioni, anche se il regolamento n. 3184/74 riproduce in misura molto ampia nell' art. 46 le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa in materia di controllo a posteriori contenute nell' art. 17 del protocollo n. 3, cui fa riferimento la Corte nella citata sentenza, esso non riprende il principio di una definizione delle contestazioni da parte di un comitato doganale paritetico di cui al n. 3, secondo comma. A tenore di questo comma, le contestazioni che non hanno potuto essere risolte fra le autorità doganali dello Stato importatore e quelle dello Stato esportatore o che sollevano un problema d' interpretazione del protocollo vengono sottoposte al comitato doganale istituito dall' accordo.

28 Occorre peraltro osservare che la normativa di cui trattasi nel caso di specie si distingue al riguardo da quella che si applica in forza dell' accordo di libero scambio stipulato successivamente ai fatti del caso di specie fra la Comunità economica europea, da una parte, ed il governo della Danimarca ed il governo locale delle isole Faeroeer, dall' altra, approvato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 2 dicembre 1991 (GU L 371, pag. 1). Negli allegati questo accordo contiene il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, il quale nell' art. 25, n. 5, fissa il principio di una definizione delle contestazioni da parte di un comitato doganale paritetico.

29 Per quanto riguarda la questione se nell' ambito della normativa di cui trattasi nel caso di specie le contestazioni sull' origine vadano sottoposte al comitato dell' origine istituito dal regolamento n. 802/68 e di cui alla questione pregiudiziale, essa va risolta negativamente.

30 Infatti, dall' undicesimo 'considerando' di quest' ultimo regolamento risulta che il comitato dell' origine di cui trattasi è stato istituito ai fini di una procedura comunitaria che consenta di adottare le disposizioni necessarie per garantire la sua applicazione uniforme e allo scopo di instaurare una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri. A tenore dell' art. 12 del regolamento n. 802/68, il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Ai sensi dell' art. 13, esso può esaminare ogni problema relativo all' applicazione del regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest' ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. Inoltre, l' art. 14 gli affida il compito di formulare pareri sui progetti di disposizioni da adottare presentati dal rappresentante della Commissione, essendo le disposizioni d' applicazione adottate poi o dalla Commissione o dal Consiglio.

31 Inoltre, l' art. 4 del regolamento n. 2051/74 al n. 1 dispone che la nozione di prodotti originari è definita, fatte salve talune eccezioni, secondo la procedura prevista dall' art. 14 del regolamento n. 802/68.

32 Da queste disposizioni discende che i compiti assegnati al comitato dell' origine riguardano la definizione generale della nozione di prodotti originari e s' inquadrano nell' ambito di una collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri. Nessuna disposizione della normativa di cui trattasi obbliga invece le autorità doganali dello Stato membro importatore a sottoporre al detto comitato le contestazioni sull' origine delle merci suscettibili di creare contrasti tra queste autorità e le competenti autorità delle Faeroeer.

33 Questa conclusione non è messa in discussione dal fatto che nel caso di specie al comitato sono state deferite talune questioni sollevate dalla commissione comunitaria d' inchiesta.

34 Infine, si deve osservare, come ha fatto l' avvocato generale nel paragrafo 68 delle conclusioni, che l' interpretazione secondo la quale le autorità doganali dello Stato membro importatore possono tener ferma un' interpretazione diversa da quella delle competenti autorità delle Faeroeer salvaguarda la possibilità di definizione delle eventuali contestazioni: le decisioni adottate dalle autorità doganali dello Stato membro importatore possono essere impugnate dall' interessato dinanzi ai giudici nazionali e l' uniformità del diritto comunitario può essere garantita in seguito dalla Corte nell' ambito del procedimento pregiudiziale.

35 Per i motivi suesposti la seconda questione va risolta dichiarando che i regolamenti nn. 2051/74, 3184/74 e 1697/79 devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali di uno Stato membro possono procedere al recupero di dazi doganali sull' importazione di merci delle Faeroeer basandosi sulle conclusioni di una commissione comunitaria d' inchiesta, anche se, riponendo affidamento sui certificati EUR.1 rilasciati in buona fede dalle competenti autorità delle Faeroeer, esse non hanno riscosso dazi doganali al momento dell' importazione, anche se queste ultime autorità contestano le conclusioni della commissione d' inchiesta, in quanto queste vertono sull' interpretazione della normativa doganale comunitaria di cui trattasi e ribadiscono la validità dei certificati, e anche se il comitato dell' origine istituito ai sensi del regolamento n. 802/68 non è stato adito sui punti contestati.

Sulla terza questione

36 La terza questione del giudice nazionale riguarda l' interpretazione dell' allegato IV del regolamento n. 2051/74, che definisce la nozione di "prodotti originari" per i prodotti appartenenti all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. A tenore di questo allegato:

"I. (...) vengono considerati prodotti originari delle Faeroeer (...):

a) (...)

b) i prodotti della pesca marittima effettuata da navi delle Faeroeer;

(...)

Per 'navi delle Faeroeer' si intendono soltanto le navi:

° che sono immatricolate o registrate nelle Faeroeer,

° che battono bandiera delle Faeroeer,

° che appartengono, per almeno la metà, a cittadini degli Stati membri della Comunità residenti o no nelle Faeroeer, ovvero a una società avente la sede principale in uno degli Stati membri o nelle Faeroeer (...),

° il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini degli Stati membri della Comunità residenti o no nelle Faeroeer,

° il cui equipaggio è composto, nella proporzione di almeno il 75%, di cittadini degli Stati membri della Comunità residenti o no nelle Faeroeer".

37 Il giudice nazionale si richiama anche alla quarta nota esplicativa di cui all' allegato I del regolamento n. 3184/74, la quale riprende in sostanza gli elementi della definizione delle "navi delle Faeroeer" contenuti nell' allegato IV del regolamento n. 2051/74.

38 Tale questione si suddivide in tre parti.

Sulla prima parte della terza questione

39 Con la prima parte della terza questione il giudice nazionale chiede se i criteri di definizione delle "navi delle Faeroeer" sopra citati vadano applicati cumulativamente o alternativamente.

40 A questo proposito, è sufficiente rilevare che il regime doganale preferenziale di cui trattasi è stato introdotto allo scopo di promuovere le esportazioni delle Faeroeer nella Comunità e, quindi, contribuire allo sviluppo economico e sociale di queste isole (v. il primo 'considerando' del regolamento n. 2051/74). Tenuto conto di questo scopo, un' interpretazione secondo la quale i cinque criteri di definizione delle "navi delle Faeroeer" vanno applicati alternativamente porterebbe a risultati inaccettabili. Così, per essere considerata delle Faeroeer, una nave non dovrebbe necessariamente essere immatricolata in queste isole e batterne la bandiera. Sarebbe sufficiente che il suo equipaggio fosse composto da cittadini degli Stati membri.

41 La prima parte della terza questione va dunque risolta dichiarando che i criteri di definizione delle "navi delle Faeroeer" elencati nell' allegato IV del regolamento n. 2051/74 e nella quarta nota esplicativa dell' allegato I del regolamento n. 3184/74 vanno applicati cumulativamente.

Sulla seconda parte della terza questione

42 Con la seconda parte della terza questione il giudice nazionale invita la Corte a precisare se la nozione di "equipaggio" usata nel quinto criterio di definizione delle "navi delle Faeroeer" sopra citato includa soggetti non facenti parte del normale organico della nave, ingaggiati per una specifica battuta di pesca o parte di essa in base ad un contratto di associazione in partecipazione con un' impresa di un paese terzo, in qualità di apprendisti o di mano d' opera comune adibita a lavori sottocoperta, e retribuiti dall' esercente della nave o dall' impresa del paese terzo.

43 Come è già stato detto in precedenza, dal primo "considerando" del regolamento n. 2051/74 discende che le misure dirette alla progressiva eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer sono state adottate per promuovere le esportazioni delle Faeroeer nella Comunità e, quindi, contribuire allo sviluppo economico e sociale di queste isole.

44 Tenuto conto di questo scopo, i criteri di definizione delle "navi delle Faeroeer" elencati nell' allegato IV del regolamento n. 2051/74 e nella quarta nota esplicativa dell' allegato I del regolamento n. 3184/74 mirano a garantire che le navi i cui carichi siano esenti dai dazi doganali abbiano un reale legame economico con le Faeroeer.

45 Tale legame non è messo in discussione se una nave, oltre al normale equipaggio, per una specifica battuta di pesca o parte di essa imbarca un certo numero di cittadini di un paese terzo perché lavorino sulla nave come apprendisti o mano d' opera comune adibita a lavori sottocoperta, in particolare a fini di formazione, e per ottemperare ai termini di un contratto di associazione in partecipazione con un' impresa di un paese terzo inteso a consentire alla nave di pescare nella zona economica esclusiva di questo paese. A questo proposito, è irrilevante che i cittadini del paese terzo siano retribuiti, in base ai termini del contratto di associazione in partecipazione, dall' esercente della nave o dall' impresa del paese terzo.

46 Spetta al giudice nazionale verificare se nel caso di specie ricorrano tali circostanze, e, in particolare, se cittadini di paesi terzi fossero imbarcati in aggiunta al normale equipaggio.

47 La seconda parte della terza questione va dunque risolta dichiarando che la nozione di "equipaggio" utilizzata nell' allegato IV del regolamento n. 2051/74 e nella quarta nota esplicativa dell' allegato I del regolamento n. 3184/74 non include i soggetti non facenti parte del normale organico della nave, ingaggiati, in aggiunta a quest' ultimo, per una specifica battuta di pesca o parte di essa in qualità di apprendisti o di mano d' opera comune adibita a lavori sottocoperta, in particolare a fini di formazione, allo scopo di ottemperare ai termini di un contratto di associazione in partecipazione con un' impresa di un paese terzo inteso a consentire alla nave di pescare nella zona economica esclusiva di questo paese, e retribuiti dall' esercente della nave o dall' impresa del paese terzo.

Sulla terza parte della terza questione

48 Con la terza parte della terza questione il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se, al momento della lavorazione in uno stabilimento delle Faeroeer, le materie prime originarie di queste stesse isole ai sensi del regolamento n. 3184/74 vadano separate fisicamente dai prodotti provenienti da paesi terzi, allo scopo di fruire del trattamento doganale preferenziale previsto dal regolamento n. 2051/74. Inoltre, il giudice nazionale chiede se, in mancanza di tale separazione, le autorità doganali dello Stato membro importatore possano riscuotere sulle importazioni provenienti dallo stabilimento interessato dazi in misura pari a quella che sarebbe stata dovuta nel caso in cui le origini delle merci della partita considerata fossero state proporzionalmente corrispondenti alle origini delle materie prime importate nello stabilimento nel corso dell' anno nel quale ha avuto luogo l' importazione.

49 Come è già stato ricordato in precedenza, il trattamento preferenziale introdotto dal regolamento n. 2051/74 ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale delle Faeroeer, favorendo l' importazione nella Comunità dei prodotti originari e provenienti da queste isole.

50 Diversamente da quanto fatto valere dalla Commissione, si deve considerare che questo scopo viene raggiunto se, al momento della lavorazione in uno stabilimento delle Faeroeer, si procede ad una separazione conforme ai principi della contabilità fra i gamberetti originari delle Faeroeer e quelli provenienti da paesi terzi, per cui il trattamento preferenziale viene concesso solo per un quantitativo di prodotti lavorati proporzionalmente corrispondente a quello di materie prime cui spetta in base alle norme in materia di origine di cui al regolamento n. 3184/74.

51 Infatti, dagli atti di causa risulta che nel caso di specie non vi è alcuna differenza nella natura o nel metodo di lavorazione a seconda dell' origine dei gamberetti. Può dunque, come osservano i ricorrenti nella causa principale, sembrare sproporzionato far sostenere alle imprese delle Faeroeer il notevole onere rappresentato, a loro parere, da una separazione fisica.

52 Inoltre, va rilevato che né il regolamento n. 2051/74 né il regolamento n. 3184/74 prevedono esplicitamente che, per conservare la possibilità di fruire di un trattamento preferenziale, i gamberetti originari delle Faeroeer, al momento della lavorazione, vadano separati fisicamente da quelli provenienti da paesi terzi.

53 Tuttavia, si deve in primo luogo rilevare che l' allegato IV del regolamento n. 2051/74 definisce prodotti originari "i prodotti della pesca marittima effettuata da navi delle Faeroeer" e che l' art. 2, primo comma, punto 1, lett. a), del regolamento n. 3184/74 dispone che sono considerati prodotti originari "i prodotti totalmente ottenuti nelle Faeroeer". L' art. 3, lett. f), di questo regolamento precisa anche che i prodotti "totalmente ottenuti (...) nelle Faeroeer" ricomprendono "i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi". In mancanza di ulteriori precisazioni, queste disposizioni stabiliscono che il trattamento preferenziale è limitato soltanto ai prodotti realmente originari delle Faeroeer.

54 In secondo luogo, occorre condividere il parere della Commissione secondo cui una separazione basata sui principi della contabilità richiede la fissazione chiara e specifica delle modalità di applicazione, come accade ad esempio nell' ambito degli accordi fra la Comunità e i paesi dell' Associazione europea di libero scambio.

55 Per questi motivi si deve ritenere che, in mancanza di esplicita disposizione che consenta una separazione fra i gamberetti originari delle Faeroeer e quelli provenienti da paesi terzi basata sui principi della contabilità e che ne fissi le modalità di applicazione, tale separazione non è sufficiente per potere applicare il trattamento preferenziale in forza del regolamento n. 2051/74.

56 A questo proposito, va precisato che la circolare interna delle autorità danesi dell' aprile 1989 la quale, secondo i ricorrenti nella causa principale, autorizza l' applicazione dei principi della contabilità, non può essere presa in considerazione. Senza che occorra stabilirne il contenuto preciso né pronunciarsi sul se essa sia intesa ad applicarsi ad altri prodotti oltre a quelli importati dalle Faeroeer nelle altre regioni della Danimarca in applicazione del regime doganale nazionale in vigore dal 1 gennaio 1973, i quali non sono considerati in libera pratica (v. il secondo "considerando" del regolamento n. 2051/74), si deve rilevare che una deroga alle norme comunitarie in materia di origine non può essere concessa unilateralmente da uno Stato membro.

57 Da quanto precede discende che, nel caso di lavorazione senza separazione fisica dei gamberetti in base alla loro origine, le importazioni provenienti dallo stabilimento interessato non possono godere del trattamento preferenziale previsto dal regolamento n. 2051/74. Le autorità doganali dello Stato membro importatore possono dunque, in via di principio, riscuotere dazi doganali su tutte queste importazioni. Tuttavia, il diritto comunitario non osta a che, con il consenso della Commissione, tali autorità decidano, per equità, di riscuotere soltanto dazi in misura pari a quella che sarebbe stata dovuta nel caso in cui le origini delle merci della partita considerata fossero state proporzionalmente corrispondenti alle origini delle materie prime importate nello stabilimento nel corso dell' anno nel quale l' importazione ha avuto luogo.

58 La terza parte della terza questione va dunque risolta dichiarando che, al momento della lavorazione in uno stabilimento delle Faeroeer, le materie prime originarie di queste isole ai sensi del regolamento n. 3184/74 devono essere separate fisicamente dalle materie prime provenienti da paesi terzi, allo scopo di fruire del trattamento doganale preferenziale previsto dal regolamento n. 2051/74. In mancanza di tale separazione, le autorità doganali dello Stato membro importatore possono, tuttavia, con il consenso della Commissione, decidere, per equità, di riscuotere sulle importazioni provenienti dallo stabilimento interessato soltanto dazi in misura pari a quella che sarebbe stata dovuta nel caso in cui le origini delle merci della partita considerata fossero state proporzionalmente corrispondenti alle origini delle materie prime entrate nello stabilimento nel corso dell' anno nel quale l' importazione ha avuto luogo.

Sulla prima questione

59 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se, ai fini dell' applicazione dei regolamenti nn. 2051/74 e 3184/74, le norme relative all' onere della prova ed ai mezzi probatori del carattere originario delle merci importate dalle Faeroeer rientrino nel diritto comunitario o nel diritto dello Stato importatore. Nel primo caso, essa chiede alla Corte di precisare quali siano le norme applicabili in un caso come quello in esame.

60 Anzitutto, occorre osservare che le norme relative all' onere della prova ed ai mezzi probatori del carattere originario delle merci rientrano nel diritto nazionale solo in quanto non derivino dal diritto comunitario.

61 Si deve dunque esaminare se tali norme possano essere desunte dalla normativa comunitaria vigente in materia. A questo proposito, occorre rilevare che l' art. 9 del regolamento n. 3184/74 dispone che il certificato EUR.1 viene rilasciato su domanda scritta dell' esportatore che, ai sensi dell' art. 21, n. 2, deve presentare qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato.

62 Inoltre, come risulta dalla soluzione della seconda questione del giudice nazionale, dalle disposizioni comunitarie prese in esame in questo contesto discende che, se un controllo a posteriori, ivi compresa una commissione d' inchiesta comunitaria, non consente di confermare che le norme in materia di origine sono state osservate, occorre ritenere che il certificato EUR.1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente.

63 Ne consegue, tenuto conto delle soluzioni fornite alla terza questione, che, quando i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati lavorati in uno stabilimento di queste isole che lavora anche gamberetti provenienti da paesi terzi, tocca all' esportatore comprovare, presentando qualsiasi documento giustificativo utile, che i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati fisicamente separati da quelli originari di altri paesi. Se ciò non viene comprovato, i gamberetti non possono più essere considerati originari delle Faeroeer e, pertanto, si deve ritenere che il certificato EUR.1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente.

64 La prima questione va dunque risolta dichiarando che dalle disposizioni dei regolamenti nn. 2051/74 e 3184/74 discende che, quando i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati lavorati in uno stabilimento di queste isole che lavora anche gamberetti provenienti da paesi terzi, tocca all' esportatore comprovare, presentando qualsiasi documento giustificativo utile, che i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati fisicamente separati da quelli originari di altri paesi. Se ciò non viene comprovato, i gamberetti non possono più essere considerati originari delle Faeroeer, per cui si deve ritenere che il certificato EUR.1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente.

Sulla quarta questione

65 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se spetti al diritto nazionale o a quello comunitario stabilire i casi nei quali un avviso di accertamento a posteriori relativo ad una somma complessiva, una parte della quale sia inesigibile in quanto sono decorsi i tre anni di cui all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79, debba eventualmente essere considerato totalmente nullo.

66 Dalla giurisprudenza della Corte si evince che è compito dell' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, se non vi sono disposizioni comunitarie in materia, stabilire le modalità e le condizioni di riscossione degli oneri finanziari comunitari, purché dette modalità e condizioni non rendano il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse ed agli oneri nazionali dello stesso tipo, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' attuazione della normativa comunitaria (sentenze 5 marzo 1980, causa 265/78, Ferwerda, Racc. pag. 617, punto 12; 27 marzo 1980, cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Salumi e a., Racc. pag. 1237, punti 18 e 20, e 8 febbraio 1996, causa C-212/94, FMC e a., Racc. pag. I-389, punto 52).

67 Al riguardo occorre rilevare che l' art. 2, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1697/79 impone alle autorità competenti di uno Stato membro che accertino la mancata riscossione di dazi all' importazione legalmente dovuti di iniziare un' azione di recupero di tali dazi. Ai sensi del secondo comma dello stesso paragrafo, un' azione di recupero di dazi non riscossi non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell' importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale. A tenore dell' art. 2, n. 2, del regolamento, l' azione di recupero s' inizia con la notifica all' interessato dell' importo dei dazi di cui è debitore. L' art. 4 prescrive genericamente che l' azione è esercitata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

68 In mancanza di altre disposizioni che disciplinino le condizioni per la validità degli atti emanati dalle autorità per il recupero di dazi all' importazione, si deve rilevare che la determinazione delle circostanze sussistendo le quali un avviso di accertamento a posteriori relativo a un debito complessivo, una parte del quale sia prescritta, deve eventualmente essere considerato totalmente nullo rientra nel diritto nazionale entro i limiti fissati dalla citata giurisprudenza.

69 I ricorrenti nella causa principale fanno valere che nel diritto inglese vi è una norma processuale applicabile in un caso come quello in esame, ai sensi della quale un singolo avviso di accertamento relativo ad una somma complessiva va considerato totalmente invalido qualora riguardi in tutto o in parte dazi non più esigibili dopo la scadenza di un termine prescrizionale. Essi precisano che l' emissione di un globale avviso di accertamento illegittimo non impedisce alle autorità doganali di emetterne un altro conforme alle norme processuali inglesi e che escluda i periodi coperti dalla prescrizione.

70 Anche se non spetta alla Corte stabilire l' esatta portata di tale norma nazionale o decidere se essa riguardi avvisi di accertamento come quelli emessi nel caso di specie, va tuttavia osservato che una norma nazionale relativa alla forma degli atti emanati dalle autorità per il recupero di dazi all' importazione, la cui applicazione possa comportare l' invalidità di tali atti senza determinare di per sé l' estinzione del debito comunitario da questi ultimi interessato, non compromette il fondamento stesso della norma che impone il recupero, né equivale a renderlo praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

71 La quarta questione va dunque risolta dichiarando che, nella fase attuale del diritto comunitario, è compito del diritto nazionale stabilire le circostanze sussistendo le quali un avviso di accertamento a posteriori relativo ad somma complessiva, una parte della quale sia inesigibile per decorrenza del termine triennale fissato dall' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79, dev' essere considerato totalmente nullo, fatti salvi tuttavia i limiti imposti dal diritto comunitario, vale a dire che l' applicazione del diritto nazionale non può rendere il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse e agli oneri nazionali dello stesso tipo, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' applicazione della normativa comunitaria.

Sulla quinta questione

72 La quinta questione del giudice nazionale verte sulla interpretazione dell' art. 5, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1697/79 e sulle disposizioni per la sua applicazione fissate dal regolamento n. 2164/91. L' art. 5, n. 2, dispone che:

"Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell' importo dei dazi all' importazione (...) qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente".

73 Tale questione si suddivide in tre parti che vanno esaminate una dopo l' altra.

Sulla prima parte della quinta questione

74 Con la prima parte della quinta questione il giudice nazionale chiede in sostanza se le autorità competenti dello Stato membro importatore siano tenute, prima di notificare avvisi di accertamento a posteriori dei dazi doganali, a statuire in ordine alla possibilità di non procedere al recupero in forza dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

75 Al riguardo è sufficiente rilevare che la normativa di cui trattasi non contiene disposizioni da cui possa desumersi tale obbligo.

76 La prima parte della quinta questione va dunque risolta dichiarando che le autorità competenti dello Stato membro importatore non sono tenute, prima di notificare avvisi di accertamento a posteriori di dazi doganali, a statuire in ordine alla possibilità di non procedere al recupero in forza dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

Sulla seconda parte della quinta questione

77 Con la seconda parte della quinta questione il giudice nazionale mira in sostanza ad accertare se l' art. 4 del regolamento n. 2164/91 vada interpretato nel senso che le competenti autorità dello Stato membro importatore non sono tenute a presentare alla Commissione una domanda di decisione in ordine alla possibilità di non procedere al recupero di dazi doganali qualora ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

78 Anzitutto, occorre ricordare il testo dell' art. 4 del regolamento n. 2164/91, a tenore del quale nei casi in cui l' importo non riscosso sia pari o superiore a 2 000 ECU:

"ove (...) l' autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso l' errore ritenga che siano soddisfatte le condizioni dell' art. 5, paragrafo 2, del regolamento di base o abbia dubbi in merito alla portata effettiva dei criteri di tale disposizione rispetto al caso in questione, tale autorità trasmette il caso alla Commissione affinché venga risolto in conformità della procedura prevista dagli artt. 5, 6 e 7 (...)"

79 Dalla giurisprudenza della Corte relativa all' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1573, che fissa le disposizioni d' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 (GU L 161, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1573/80"), sostituito successivamente dal regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2380 (GU L 225, pag. 30), poi dal regolamento n. 2164/91, si evince che il potere discrezionale attribuito alla Commissione dall' art. 4 di quest' ultimo regolamento non riguarda il caso in cui le competenti autorità nazionali sono convinte che le condizioni dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 non sono soddisfatte e ritengono pertanto di dover procedere al recupero (sentenze 26 giugno 1990, causa C-64/89, Deutsche Fernsprecher, Racc. pag. I-2535, punto 12, e 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 32).

80 Come ha precisato la Corte relativamente al regolamento n. 1573/80, questa interpretazione è conforme alla finalità del regolamento n. 2164/91, con cui si mira a garantire l' applicazione uniforme del diritto comunitario. Questa rischia di essere compromessa qualora si dia corso a una domanda volta ad ottenere la rinuncia al recupero, perché la valutazione sulla quale può basarsi uno Stato membro nell' adottare una decisione favorevole rischia, in concreto, data la probabile assenza di qualsiasi ricorso contenzioso, di sfuggire ad un controllo che consenta di assicurare l' applicazione uniforme delle condizioni poste dalla normativa comunitaria. Per contro, diversa è la situazione quando le autorità nazionali procedono al recupero, quale che sia l' importo considerato. In tal caso è senz' altro possibile per l' interessato impugnare la decisione dinanzi ai giudici nazionali. Di conseguenza, l' uniformità del diritto comunitario potrà essere assicurata dalla Corte nel contesto del procedimento pregiudiziale (citate sentenze Deutsche Fernsprecher, punto 13, e Mecanarte, punto 33).

81 La seconda parte della quinta questione deve pertanto essere risolta dichiarando che l' art. 4 del regolamento n. 2164/91 va interpretato nel senso che le competenti autorità dello Stato membro importatore non sono tenute a presentare alla Commissione una domanda di decisione in ordine alla possibilità di non procedere al recupero di dazi doganali, qualora ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui all' art. 5, n 2, del regolamento n. 1697/79.

Sulla terza parte della quinta questione

82 Con la terza parte della quinta questione il giudice nazionale chiede inoltre alla Corte di precisare, relativamente a casi come quelli in esame, le condizioni per l' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, onde stabilire se i ricorrenti nella causa principale avessero diritto a che non si procedesse ad un recupero.

83 L' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 prevede tre condizioni cumulative perché le autorità competenti possano non procedere al recupero di dazi all' importazione, vale a dire che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti, che il debitore abbia agito in buona fede, cioè che non abbia potuto ragionevolmente scoprire l' errore commesso dalle autorità competenti, e che abbia osservato tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente.

84 Dalla costante giurisprudenza della Corte si evince che, ove siano soddisfatte queste tre condizioni, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero (v., in particolare, le sentenze Mecanarte, dianzi citata, punto 12, e 4 maggio 1993, causa C-292/91, Weis, Racc. pag. I-2219, punto 15).

85 Si deve esaminare e precisare il contenuto di ciascuna di queste tre condizioni con riguardo agli elementi citati dal giudice nazionale.

Per quanto riguarda l' errore delle autorità competenti

86 A questo proposito, il giudice nazionale chiede in sostanza se vi sia un errore delle autorità competenti ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, allorché l' esportatore, agendo in buona fede, ha dichiarato che le merci erano originarie delle Faeroeer, allorché le competenti autorità delle Faeroeer, agendo in buona fede, hanno attestato nei certificati EUR.1 che le merci erano originarie di questo territorio e non hanno mai ritenuto che non fossero più validi, e allorché le autorità competenti dello Stato membro importatore, agendo del pari in buona fede, hanno ritenuto inizialmente veritiera l' origine delle merci dichiarata in questi certificati.

87 Per risolvere tale questione va rilevato in limine che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 ha l' obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell' insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali (sentenza Mecanarte, dianzi citata, punto 19).

88 Ne consegue che, come ha dichiarato la Corte nel punto 22 della citata sentenza, in mancanza di una definizione precisa e tassativa delle "autorità competenti" nel regolamento n. 1697/79 o nel regolamento adottato per la sua applicazione, non soltanto le autorità competenti a procedere al recupero ma qualsiasi autorità, la quale, nell' ambito delle sue competenze, fornisca elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganali ed è quindi idonea a suscitare il legittimo affidamento del debitore, dev' essere considerata "autorità competente", ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. La Corte ha statuito che altrettanto vale in particolare per la autorità doganali dello Stato membro esportatore che intervengono a proposito della dichiarazione doganale.

89 La Commissione ha fatto valere che la nozione di "autorità competenti" non ricomprende tuttavia le autorità doganali di un paese cui non si applica il Trattato. Essa deduce, in particolare, che in un caso come quello in esame, in cui si applicano norme comunitarie autonome, si ritiene che l' autorità di tale paese non abbia un livello di conoscenza e di comprensione di tali norme talmente elevato da autorizzare un operatore economico a confidare pienamente in essa e ad attendersi che tale fiducia sia tutelata dal principio del legittimo affidamento.

90 Questa opinione non può essere condivisa. Infatti, va rilevato che, in conformità al regolamento n. 3184/74, spetta alle competenti autorità delle Faeroeer adottare le disposizioni necessarie alla verifica dell' origine delle merci ed al controllo delle altre indicazioni del certificato EUR.1 (art. 22, n. 2), rilasciare il certificato EUR.1, quando le merci da esportare possano essere considerate prodotti originari delle Faeroeer ai sensi dell' art. 2, n. 1, del regolamento (art. 23), e richiedere qualsiasi documento giustificativo o procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile allo scopo di verificare se è soddisfatta quest' ultima condizione (art. 25). La Comunità fa dunque partecipare le autorità delle Faeroeer alla produzione di elementi rilevanti per il recupero dei dazi doganali e queste ultime possono quindi suscitare il legittimo affidamento del debitore. Alla luce di quanto detto, esse devono essere considerate "autorità competenti" ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

91 Si deve poi rilevare che dal testo stesso dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 discende che il legittimo affidamento del debitore merita la tutela di cui a questo articolo solo se sono state le autorità competenti "medesime" a porre in essere i presupposti sui quali riposava il legittimo affidamento del debitore. Così solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto al non recupero dei dazi doganali (citata sentenza Mecanarte, punto 23).

92 Come ha precisato la Corte nel punto 24 della citata sentenza, questa condizione non può essere considerata soddisfatta qualora le autorità competenti siano indotte in errore ° in particolare sull' origine della merce ° da dichiarazioni inesatte del debitore di cui esse non debbono verificare o valutare la validità. In un siffatto caso è il debitore che sopporta il rischio derivante da un documento commerciale che si rivela falso in occasione di un successivo controllo.

93 Inoltre, dalla costante giurisprudenza della Corte si evince che il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati per il fatto che essi siano stati ritenuti inizialmente veritieri dalle autorità doganali di uno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell' ambito dell' accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all' esercizio di controlli successivi (sentenza 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos e Expeditiebedrijf Wim Bosman/Commissione, Racc. pag. 3763, punto 20).

94 Ne consegue che il fatto che le competenti autorità delle Faeroeer abbiano attestato nei certificati EUR.1 che le merci erano originarie di questo territorio ovvero il fatto che le competenti autorità dello Stato membro importatore abbiano ritenuto inizialmente veritiera l' origine delle merci dichiarata in tali certificati non sono sufficienti perché vi sia errore delle autorità competenti ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

95 Per contro, quando l' esportatore ha dichiarato che le merci sono originarie delle Faeroeer riponendo affidamento nel fatto che le competenti autorità delle Faeroeer conoscessero tutti i dati di fatto richiesti ai fini dell' applicazione della normativa doganale di cui trattasi e quando, malgrado questa conoscenza, tali autorità non hanno sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le indicazioni riportate nelle dichiarazioni dell' esportatore, basando quindi su un' errata interpretazione delle norme in materia di origine la loro certificazione secondo la quale le merci erano originarie delle Faeroeer, occorre considerare che l' omessa riscossione dei dazi all' atto dell' importazione delle merci è certamente imputabile ad errore delle autorità competenti medesime nella prima applicazione della normativa in oggetto (v., in tal senso, sentenze 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 24, e 1 aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. I-1819, punto 21).

96 E' compito del giudice nazionale accertare se nel caso di specie sussista un siffatto errore delle autorità competenti, sul quale i tre ricorrenti nella causa principale possano basare un diritto a che non si proceda al recupero.

97 Di conseguenza, per quanto riguarda la prima condizione, occorre risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che il fatto che le competenti autorità delle Faeroeer abbiano attestato nei certificati EUR.1 che le merci erano originarie di questo territorio ovvero il fatto che le competenti autorità dello Stato membro importatore abbiano ritenuto inizialmente veritiera l' origine delle merci dichiarata in tali certificati non configura un "errore delle autorità competenti" ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Lo stesso non può dirsi invece quando l' esportatore ha dichiarato che le merci sono originarie delle Faeroeer, riponendo affidamento nel fatto che le competenti autorità delle Faeroeer conoscessero effettivamente tutti i dati di fatto richiesti ai fini dell' applicazione della normativa doganale di cui trattasi e quando, malgrado questa conoscenza, tali autorità non hanno sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le indicazioni riportate nelle dichiarazioni dell' esportatore, basando quindi su un' errata interpretazione delle norme in materia di origine la loro certificazione secondo la quale le merci erano originarie delle Faeroeer.

Per quanto riguarda l' impossibilità per il debitore di riconoscere l' errore commesso dalle autorità competenti

98 Per quel che riguarda la seconda condizione, dalla quinta questione risulta che il giudice nazionale considera che nel caso di specie i debitori hanno in ogni momento creduto in buona fede che l' origine delle merci fosse quella dichiarata nei certificati EUR.1.

99 Tuttavia, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la condizione in oggetto implica che è compito del giudice nazionale accertare se i debitori non abbiano potuto ragionevolmente scoprire l' errore commesso dalle autorità doganali competenti, tenendo conto della natura dell' errore, dell' esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza di cui questi ultimi hanno dato prova (sentenze Deutsche Fernsprecher, dianzi citata, punto 24; 8 aprile 1992, causa C-371/90, Beirafrio, Racc. pag. I-2715, punto 21; 16 luglio 1992, causa C-187/91, Belovo, Racc. pag. I-4937, punto 17, e Hewlett Packard France, dianzi citata, punto 22).

100 Per quanto attiene alla natura dell' errore, nella succitata giurisprudenza la Corte ha precisato che in ogni caso si deve accertare se la normativa di cui trattasi sia complessa oppure se essa sia, al contrario, sufficientemente semplice perché l' esame dei fatti consenta di scoprire agevolmente un errore. Per quanto riguarda la diligenza degli operatori economici interessati, va considerato che questi, qualora abbiano essi stessi dubbi in ordine alla definizione dell' origine della merce, devono informarsi e chiedere tutti i chiarimenti possibili per verificare se i dubbi siano giustificati.

101 E' compito del giudice nazionale verificare se, alla luce di tale interpretazione, siano soddisfatti i criteri ai quali è subordinato il giudizio sulla rilevabilità da parte dei debitori dell' eventuale errore delle competenti autorità delle Faeroeer, tenuto conto delle circostanze particolari del caso di specie.

102 Al riguardo si deve tuttavia osservare che nelle cause principali così come presentate alla Corte, varie circostanze possono essere prese in considerazione quali elementi diretti a dimostrare, nel loro complesso, che l' errore eventualmente commesso dalle autorità delle Faeroeer non era, se del caso, riconoscibile nemmeno da operatori economici professionisti sperimentati, come i tre ricorrenti nella causa principale.

103 Anzitutto, come risulta dai punti da 49 a 52 della presente sentenza, non è possibile, attraverso la semplice lettura della normativa di cui trattasi, escludere che una separazione conforme ai principi della contabilità fra i gamberetti originari delle Faeroeer e quelli provenienti da paesi terzi possa essere sufficiente per soddisfare le norme in materia di origine. In questo contesto occorre prendere in considerazione anche il fatto che, in base alle informazioni in possesso della Corte, l' applicazione dei principi della contabilità era consentita per le importazioni delle Faeroeer nelle altre regioni della Danimarca, il che spetta tuttavia al giudice nazionale verificare.

104 In seguito, ripetutamente e per un periodo relativamente lungo, gli operatori interessati hanno ottenuto il rilascio di certificati, il che costituiva, se del caso, l' ulteriore conferma della fondatezza della posizione rivelatasi poi errata. Del resto, le competenti autorità delle Faeroeer hanno ribadito la loro posizione anche dopo essere venute a conoscenza dell' interpretazione contraria della commissione d' inchiesta.

105 Infine, occorre tener conto anche del fatto che, nel caso di specie, se gli operatori interessati avessero avuto effettivamente dubbi sull' interpretazione da dare alla normativa in oggetto, essi avrebbero potuto far lavorare separatamente i gamberetti originari delle Faeroeer e, dunque, conservare la possibilità di fruire del trattamento doganale preferenziale. Il fatto che non abbiano tentato di far procedere gli stabilimenti delle Faeroeer a tale separazione fisica mira in realtà a dimostrare la loro buona fede al riguardo.

106 Per quanto riguarda la seconda condizione posta dall' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, la questione pregiudiziale dev' essere dunque risolta nel senso che, per stabilire se l' errore eventualmente commesso dalle autorità delle Faeroeer potesse essere ragionevolmente scoperto dai debitori, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza da essi dimostrata. Spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce di tale interpretazione, siano soddisfatti i criteri ai quali è subordinato il giudizio sulla rilevabilità, da parte dei debitori, dell' eventuale errore delle competenti autorità delle Faeroeer, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie.

Per quanto riguarda l' osservanza di tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto attiene alle dichiarazioni in dogana

107 Nella quinta questione il giudice nazionale considera che l' esportatore ha osservato tutte le disposizioni in vigore per la sua dichiarazione in dogana, a meno che si possa arguire il contrario dal fatto che quest' ultimo, agendo in buona fede, ha dichiarato che le merci erano originarie delle Faeroeer.

108 A questo proposito, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il dichiarante deve fornire tutte le informazioni necessarie previste dalle norme comunitarie e da quelle nazionali alle competenti autorità doganali che, se del caso, le integrano o le traspongono, tenuto conto del trattamento doganale richiesto per la merce considerata (sentenza 23 maggio 1989, causa 378/87, Top Hit Holzvertrieb/Commissione, Racc. pag. 1359, punto 26).

109 Tuttavia, come ha dichiarato la Corte, tale obbligo non può esorbitare dalle indicazioni che il dichiarante può ragionevolmente conoscere ed ottenere, cosicché è sufficiente che tali indicazioni, anche se inesatte, siano state fornite in buona fede (citate sentenze Mecanarte, punto 29, e Hewlett Packard France, punto 29).

110 Per quel che concerne la terza condizione prescritta dall' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, la questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta dichiarando che questa disposizione si applica alla situazione in cui il debitore abbia soddisfatto tutti i requisiti posti tanto dalle norme comunitarie relative alla dichiarazione in dogana quanto dalle norme nazionali che, se del caso, le integrino o le traspongano, nonostante che egli abbia fornito in buona fede alle autorità competenti elementi inesatti o incompleti, qualora detti elementi fossero i soli che egli poteva ragionevolmente conoscere o ottenere.

Sul diritto di proprietà e sul principio di proporzionalità

PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694J0153.1

111 Qualora il giudice nazionale dovesse ritenere che le condizioni per l' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 nel caso di specie non siano soddisfatte, occorre esaminare l' argomento addotto dai ricorrenti nella causa principale, secondo il quale nel caso in oggetto un recupero dei dazi all' importazione configurerebbe una violazione del diritto di proprietà sancito dall' art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, così come interpretato dalla Commissione e dalla Corte europea dei diritti dell' uomo, e che è garantito nell' ordinamento giuridico comunitario (sentenza 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. pag. 3727, punto 17).

112 Essi precisano che la possibilità, di cui al secondo comma di questo art. 1, di mettere in vigore disposizioni necessarie, in ispecie, per assicurare il pagamento di imposte o di altri tributi, deve essere utilizzata nel rispetto del principio di proporzionalità. Peraltro, la Corte di giustizia avrebbe sancito quest' ultimo come principio generale del diritto, la cui osservanza prescinde dal tipo di diritto interessato. Orbene, il principio di proporzionalità verrebbe violato in caso di recupero in ipotesi come quelle in esame, tenuto conto del fatto che:

° le importazioni sono state effettuate in buona fede in base a certificati rilasciati in buona fede dalle autorità competenti del territorio di esportazione, nessuno dei ricorrenti aveva dubbi in merito all' esattezza dell' interpretazione, da parte delle suddette autorità, della normativa di cui trattasi né aveva interesse materiale a preferire l' una o l' altra interpretazione di tale normativa, e i dazi sarebbero esigibili con effetto retroattivo, dato che, se ne fosse stato richiesto il versamento al momento dell' importazione, l' esportatore avrebbe dovuto scegliere tra vendere le merci altrove o accollarsi quest' onere,

° i dazi non sono più ripercuotibili sull' acquirente dei prodotti importati, che avrebbe dovuto sostenerli se fossero stati richiesti all' atto dell' importazione,

° l' importo richiesto all' Arthur Smith è eccessivo e la espone al rischio di fallimento.

113 Al riguardo si deve rilevare che gli elementi addotti dai ricorrenti nella causa principale e citati nel precedente primo trattino sono presi in considerazione nell' ambito dell' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Infatti, da questa disposizione risulta per l' appunto che può essere eccessivo procedere ad un' azione di recupero quando, a causa di un errore delle autorità competenti, i dazi non sono stati riscossi al momento dell' importazione e gli operatori interessati hanno agito in buona fede.

114 Per contro, quando le condizioni per l' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 non sono soddisfatte, il fatto di procedere al recupero non configura una violazione del principio di proporzionalità, anche se i dazi rivendicati non sono più ripercuotibili sull' acquirente dei prodotti importati. Tocca infatti agli operatori economici professionisti adottare, nell' ambito dei loro rapporti contrattuali, le disposizioni necessarie per premunirsi avverso tali rischi.

115 Inoltre, occorre rilevare che uno spedizioniere doganale come la Arthur Smith si assume la responsabilità, per la natura stessa delle sue funzioni, sia per il pagamento dei dazi all' importazione, sia per la regolarità dei documenti che esibisce alle autorità doganali. Si deve dunque considerare che anche il fatto che l' importo rivendicato a tale titolo sia rilevante rientra nel novero dei rischi professionali ai quali esso si espone.

116 La questione deve dunque essere risolta dichiarando che le esigenze derivanti dal diritto di proprietà e dal principio di proporzionalità non ostano a che le autorità competenti procedano ad un' azione di recupero dei dazi all' importazione, quando non sono soddisfatte le condizioni per l' applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, benché i dazi non siano più ripercuotibili sull' acquirente dei prodotti importati e si tratti di un importo rilevante.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

117 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, con ordinanze 14 aprile 1994, dichiara:

1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 1 agosto 1974, n. 2051, relativo al regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer, il regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1974, n. 3184, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa per l' applicazione del regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer, e il regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali di uno Stato membro possono procedere al recupero di dazi doganali sull' importazione di merci delle Faeroeer basandosi sulle conclusioni di una commissione d' inchiesta comunitaria, anche se, riponendo affidamento sui certificati EUR.1 rilasciati in buona fede dalle competenti autorità delle Faeroeer, esse non hanno riscosso dazi doganali al momento dell' importazione, anche se queste ultime autorità contestano le conclusioni della commissione d' inchiesta, in quanto queste vertono sull' interpretazione della normativa doganale comunitaria di cui trattasi e ribadiscono la validità dei certificati, e anche se il comitato dell' origine istituito ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, non è stato adito sui punti contestati.

2) I criteri di definizione delle "navi delle Faeroeer" elencati nell' allegato IV del regolamento n. 2051/74 e nella quarta nota esplicativa dell' allegato I del regolamento n. 3184/74 vanno applicati cumulativamente.

3) La nozione di "equipaggio" utilizzata nell' allegato IV del regolamento n. 2051/74 e nella quarta nota esplicativa dell' allegato I del regolamento n. 3184/74 non include i soggetti non facenti parte del normale organico della nave, ingaggiati, in aggiunta a quest' ultimo, per una specifica battuta di pesca o parte di essa in qualità di apprendisti o di mano d' opera comune adibita a lavori sottocoperta, in particolare a fini di formazione, allo scopo di ottemperare ai termini di un contratto di associazione in partecipazione con un' impresa di un paese terzo inteso a consentire alla nave di pescare nella zona economica esclusiva di questo paese, e retribuiti dall' esercente della nave o dall' impresa del paese terzo.

4) Al momento della lavorazione in uno stabilimento delle Faeroeer le materie prime originarie di queste isole, ai sensi del regolamento n. 3184/74, devono essere separate fisicamente dalle materie prime provenienti da paesi terzi, allo scopo di fruire del trattamento doganale preferenziale previsto dal regolamento n. 2051/74. In mancanza di tale separazione, le autorità doganali dello Stato membro importatore possono tuttavia, con il consenso della Commissione, decidere, per equità, di riscuotere sulle importazioni provenienti dallo stabilimento interessato soltanto dazi in misura pari a quella che sarebbe stata dovuta nel caso in cui le origini delle merci della partita considerata fossero state proporzionalmente corrispondenti alle origini delle materie prime importate nello stabilimento nel corso dell' anno nel quale l' importazione ha avuto luogo.

5) Dalle disposizioni dei regolamenti nn. 2051/74 e 3184/74 discende che, quando i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati lavorati in uno stabilimento di queste isole che lavora anche gamberetti provenienti da paesi terzi, tocca all' esportatore comprovare, presentando qualsiasi documento giustificativo utile, che i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati fisicamente separati da quelli originari di altri paesi. Se ciò non viene comprovato, i gamberetti non possono più essere considerati originari delle Faeroeer, per cui si deve ritenere che il certificato EUR.1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente.

6) Nella fase attuale del diritto comunitario è compito del diritto nazionale stabilire le circostanze sussistendo le quali un avviso di accertamento a posteriori relativo ad una somma complessiva, una parte della quale sia inesigibile in quanto sono decorsi i tre anni di cui all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79, dev' essere considerato totalmente nullo, fatti salvi tuttavia i limiti imposti dal diritto comunitario, vale a dire che l' applicazione del diritto nazionale non può rendere il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse e agli oneri nazionali dello stesso tipo, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' attuazione della normativa comunitaria.

7) Le autorità competenti dello Stato membro importatore non sono tenute, prima di notificare avvisi di accertamento a posteriori dei dazi doganali, a statuire in ordine alla possibilità di non procedere al recupero in forza dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

8) L' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 23 luglio 1991, n. 2164, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, va interpretato nel senso che le competenti autorità dello Stato membro importatore non sono tenute a presentare alla Commissione una domanda di decisione in ordine alla possibilità di non procedere al recupero dei dazi doganali, qualora ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

9) Il fatto che le competenti autorità delle Faeroeer abbiano attestato nei certificati EUR.1 che le merci erano originarie di questo territorio ovvero il fatto che le competenti autorità dello Stato membro importatore abbiano ritenuto inizialmente veritiera l' origine delle merci dichiarata in tali certificati non configura un "errore delle autorità competenti" ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Lo stesso non può dirsi invece quando l' esportatore ha dichiarato che le merci sono originarie delle Faeroeer, riponendo affidamento nel fatto che le competenti autorità delle Faeroeer conoscessero effettivamente tutti i dati di fatto richiesti ai fini dell' applicazione della normativa doganale di cui trattasi e quando, malgrado questa conoscenza, tali autorità non hanno sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le indicazioni riportate nelle dichiarazioni dell' esportatore, basando quindi su un' errata interpretazione delle norme in materia di origine la loro certificazione secondo la quale le merci erano originarie delle Faeroeer.

10) Per stabilire se l' errore eventualmente commesso dalle autorità delle Faeroeer potesse essere ragionevolmente scoperto dai debitori, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza da essi dimostrata. Spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce di tale interpretazione, siano soddisfatti i criteri ai quali è subordinato il giudizio sulla rilevabilità, da parte dei debitori, dell' eventuale errore delle competenti autorità delle Faeroeer, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie.

11) L' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 si applica alla situazione in cui il debitore abbia soddisfatto tutti i requisiti posti tanto dalle norme comunitarie relative alla dichiarazione in dogana, quanto dalle norme nazionali che, se del caso, le integrano o le traspongono, nonostante il fatto che il debitore abbia fornito in buona fede alle autorità competenti elementi inesatti o incompleti, qualora detti elementi fossero i soli che egli poteva ragionevolmente conoscere o ottenere.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, con ordinanze 14 aprile 1994, dichiara:

1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 1 agosto 1974, n. 2051, relativo al regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer, il regolamento (CEE) della Commissione 6 dicembre 1974, n. 3184, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa per l' applicazione del regime doganale applicabile a certi prodotti originari e provenienti dalle Faeroeer, e il regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al recupero "a posteriori" dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento, devono essere interpretati nel senso che le autorità doganali di uno Stato membro possono procedere al recupero di dazi doganali sull' importazione di merci delle Faeroeer basandosi sulle conclusioni di una commissione d' inchiesta comunitaria, anche se, riponendo affidamento sui certificati EUR.1 rilasciati in buona fede dalle competenti autorità delle Faeroeer, esse non hanno riscosso dazi doganali al momento dell' importazione, anche se queste ultime autorità contestano le conclusioni della commissione d' inchiesta, in quanto queste vertono sull' interpretazione della normativa doganale comunitaria di cui trattasi e ribadiscono la validità dei certificati, e anche se il comitato dell' origine istituito ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, non è stato adito sui punti contestati.

2) I criteri di definizione delle "navi delle Faeroeer" elencati nell' allegato IV del regolamento n. 2051/74 e nella quarta nota esplicativa dell' allegato I del regolamento n. 3184/74 vanno applicati cumulativamente.

3) La nozione di "equipaggio" utilizzata nell' allegato IV del regolamento n. 2051/74 e nella quarta nota esplicativa dell' allegato I del regolamento n. 3184/74 non include i soggetti non facenti parte del normale organico della nave, ingaggiati, in aggiunta a quest' ultimo, per una specifica battuta di pesca o parte di essa in qualità di apprendisti o di mano d' opera comune adibita a lavori sottocoperta, in particolare a fini di formazione, allo scopo di ottemperare ai termini di un contratto di associazione in partecipazione con un' impresa di un paese terzo inteso a consentire alla nave di pescare nella zona economica esclusiva di questo paese, e retribuiti dall' esercente della nave o dall' impresa del paese terzo.

4) Al momento della lavorazione in uno stabilimento delle Faeroeer le materie prime originarie di queste isole, ai sensi del regolamento n. 3184/74, devono essere separate fisicamente dalle materie prime provenienti da paesi terzi, allo scopo di fruire del trattamento doganale preferenziale previsto dal regolamento n. 2051/74. In mancanza di tale separazione, le autorità doganali dello Stato membro importatore possono tuttavia, con il consenso della Commissione, decidere, per equità, di riscuotere sulle importazioni provenienti dallo stabilimento interessato soltanto dazi in misura pari a quella che sarebbe stata dovuta nel caso in cui le origini delle merci della partita considerata fossero state proporzionalmente corrispondenti alle origini delle materie prime importate nello stabilimento nel corso dell' anno nel quale l' importazione ha avuto luogo.

5) Dalle disposizioni dei regolamenti nn. 2051/74 e 3184/74 discende che, quando i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati lavorati in uno stabilimento di queste isole che lavora anche gamberetti provenienti da paesi terzi, tocca all' esportatore comprovare, presentando qualsiasi documento giustificativo utile, che i gamberetti originari delle Faeroeer sono stati fisicamente separati da quelli originari di altri paesi. Se ciò non viene comprovato, i gamberetti non possono più essere considerati originari delle Faeroeer, per cui si deve ritenere che il certificato EUR.1 e la tariffa preferenziale siano stati concessi indebitamente.

6) Nella fase attuale del diritto comunitario è compito del diritto nazionale stabilire le circostanze sussistendo le quali un avviso di accertamento a posteriori relativo ad una somma complessiva, una parte della quale sia inesigibile in quanto sono decorsi i tre anni di cui all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1697/79, dev' essere considerato totalmente nullo, fatti salvi tuttavia i limiti imposti dal diritto comunitario, vale a dire che l' applicazione del diritto nazionale non può rendere il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse e agli oneri nazionali dello stesso tipo, né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l' attuazione della normativa comunitaria.

7) Le autorità competenti dello Stato membro importatore non sono tenute, prima di notificare avvisi di accertamento a posteriori dei dazi doganali, a statuire in ordine alla possibilità di non procedere al recupero in forza dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

8) L' art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 23 luglio 1991, n. 2164, che stabilisce le disposizioni di applicazione dell' art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, va interpretato nel senso che le competenti autorità dello Stato membro importatore non sono tenute a presentare alla Commissione una domanda di decisione in ordine alla possibilità di non procedere al recupero dei dazi doganali, qualora ritengano che non siano soddisfatte le condizioni di cui all' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

9) Il fatto che le competenti autorità delle Faeroeer abbiano attestato nei certificati EUR.1 che le merci erano originarie di questo territorio ovvero il fatto che le competenti autorità dello Stato membro importatore abbiano ritenuto inizialmente veritiera l' origine delle merci dichiarata in tali certificati non configura un "errore delle autorità competenti" ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Lo stesso non può dirsi invece quando l' esportatore ha dichiarato che le merci sono originarie delle Faeroeer, riponendo affidamento nel fatto che le competenti autorità delle Faeroeer conoscessero effettivamente tutti i dati di fatto richiesti ai fini dell' applicazione della normativa doganale di cui trattasi e quando, malgrado questa conoscenza, tali autorità non hanno sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le indicazioni riportate nelle dichiarazioni dell' esportatore, basando quindi su un' errata interpretazione delle norme in materia di origine la loro certificazione secondo la quale le merci erano originarie delle Faeroeer.

10) Per stabilire se l' errore eventualmente commesso dalle autorità delle Faeroeer potesse essere ragionevolmente scoperto dai debitori, ai sensi dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, si deve tener conto, in particolare, della natura dell' errore, dell' esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza da essi dimostrata. Spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce di tale interpretazione, siano soddisfatti i criteri ai quali è subordinato il giudizio sulla rilevabilità, da parte dei debitori, dell' eventuale errore delle competenti autorità delle Faeroeer, tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie.

11) L' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 si applica alla situazione in cui il debitore abbia soddisfatto tutti i requisiti posti tanto dalle norme comunitarie relative alla dichiarazione in dogana, quanto dalle norme nazionali che, se del caso, le integrano o le traspongono, nonostante il fatto che il debitore abbia fornito in buona fede alle autorità competenti elementi inesatti o incompleti, qualora detti elementi fossero i soli che egli poteva ragionevolmente conoscere o ottenere