Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 1998. - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Consiglio dell'Unione europea. - Ricorso d'annullamento - Politica commerciale comune - Regolamento (CE) n. 519/94 - Contingenti d'importazione su taluni giocattoli provenienti dalla Repubblica popolare cinese. - Causa C-150/94.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07235
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti - Mancanza della menzione espressa del principio di proporzionalità - Violazione dell'obbligo di motivazione - Insussistenza
(Trattato CE, artt. 3 B e 190; regolamento del Consiglio n. 519/94)
2 Procedura - Intervento - Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti ma che sviluppa un'altra argomentazione - Ricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia CE, art. 37, quarto comma)
3 Politica commerciale comune - Normativa comunitaria - Potere discrezionale - Controllo giurisdizionale - Limiti - Regolamento n. 519/94 - Contingenti d'importazione su taluni giocattoli provenienti dalla Repubblica popolare cinese - Errore di valutazione - Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 519/94)
4 Politica commerciale comune - Normativa comunitaria - Introduzione a livello comunitario di un nuovo regime d'importazione uniforme - Ruolo del Consiglio - Considerazione dell'interesse generale della Comunità - Obbligo di confermare le scelte effettuate in precedenza dagli Stati membri - Insussistenza
(Trattato CE, art. 4; regolamento del Consiglio n. 519/94)
5 Politica commerciale comune - Scambi con i paesi terzi - Contingenti quantitativi all'importazione - Ammissibilità - Condizioni
(Trattato CE, art. 110)
6 Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Regolamento n. 519/94 che introduce contingenti d'importazione su taluni giocattoli provenienti dalla Cina - Potere discrezionale del legislatore comunitario in materia di politica commerciale comune - Controllo giurisdizionale - Limiti
7 Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Violazione - Situazioni non comparabili - Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 519/94)
1 La portata dell'obbligo di motivazione, imposto dall'art. 190 del Trattato, dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e, trattandosi di atti destinati ad un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. Se l'atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate.
A questo proposito, se è vero che il principio di proporzionalità, quale è enunciato all'art. 3 B, terzo comma, del Trattato, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico comunitario, non può pretendersi che il Consiglio, allo scopo di conformarsi all'obbligo di motivazione ad esso incombente ai sensi dell'art. 190 del Trattato, menzioni espressamente tale principio nel preambolo di un regolamento, allorché emerga dal regolamento controverso che le misure da esso previste sono, conformemente a detto principio di proporzionalità, necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti.
2 L'art. 37, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia non si oppone a che l'interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte o a far respingere le conclusioni della parte avversa.
A tal proposito, l'argomento della parte interveniente relativo alla mancanza di motivazione specificamente al principio di proporzionalità, come enunciato all'art. 3 B, terzo comma, del Trattato, riguarda il motivo relativo alla carenza di motivazione, dedotto dal ricorrente a titolo principale e diretto a sostenere le conclusioni presentate da quest'ultimo.
3 Le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione della politica commerciale comune. In un tale ambito, il quale presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, il giudice, in particolare quando l'atto in questione ha una portata generale, deve limitare il proprio controllo alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'assenza di errore di valutazione manifesto nella valutazione dei fatti o dell'assenza di sviamento di potere.
Inoltre, il potere discrezionale di cui il Consiglio gode nella valutazione di una situazione economica complessa non riguarda esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di base, nel senso che il Consiglio può basarsi, eventualmente, su constatazioni di carattere generale. Infatti, a differenza del principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, la soppressione di ogni restrizione quantitativa per le importazioni provenienti da paesi terzi non costituisce una norma di diritto a cui il Consiglio è tenuto a uniformarsi, bensì il risultato di una scelta effettuata da tale istituzione nell'esercizio del suo potere discrezionale.
4 Trattandosi dell'adozione di un regolamento che fissa un nuovo regime uniforme a livello comunitario applicabile alle importazioni di taluni paesi terzi, destinato a sostituirsi al regime preesistente risultante dalle scelte effettuate dai vari Stati membri singolarmente, il Consiglio deve prendere in considerazione l'interesse generale della Comunità nel suo complesso e non è vincolato, nell'esercizio del suo potere di valutazione, dalle scelte effettuate in passato dagli Stati membri a titolo individuale, pena il disconoscimento del ruolo che tale istituzione deve svolgere, conformemente all'art. 4 del Trattato CE, nella realizzazione dei compiti affidati alla Comunità. Ne consegue che la circostanza che il nuovo regime si discosti in modo sostanziale da quello applicato precedentemente non può portare alla conclusione che vi sia stato un errore di valutazione.
5 L'art. 110 del Trattato non può essere interpretato come un divieto alla Comunità di adottare qualsiasi misura atta ad incidere sugli scambi coi paesi terzi. Infatti, come risulta dai termini stessi di tale disposizione, l'obiettivo consistente nel contribuire alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali non può obbligare le istituzioni a liberalizzare le importazioni provenienti dai paesi terzi allorché una tale iniziativa si riveli contraria agli interessi della Comunità.
6 Nell'ambito del controllo di proporzionalità rispetto alla politica commerciale comune, in cui le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento in relazione allo scopo che si intende perseguire può inficiare la legittimità di tale provvedimento. Più specificamente, allorché il legislatore comunitario, nell'emanare una normativa, deve valutare i suoi effetti futuri e questi non possono essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione della normativa stessa. Questa limitazione del controllo della Corte si impone segnatamente allorché il Consiglio si trova a dover operare quale arbitro di interessi confliggenti e ad esercitare quindi opzioni nell'ambito delle scelte politiche che rientrano nelle sue responsabilità proprie. A tal proposito, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del Consiglio sul carattere più o meno idoneo dei provvedimenti da esso adottati, dal momento che non è stata fornita la prova che detti provvedimenti fossero manifestamente inidonei al conseguimento dell'obiettivo perseguito.
7 Il principio di uguaglianza, secondo cui situazioni analoghe non possono essere trattate in modo diverso salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata, non è violato dal diverso regime procedurale nella fissazione dei contingenti all'importazione di cui al regolamento n. 519/94 del Consiglio che introduce contingenti d'importazione su taluni giocattoli provenienti dalla Cina, a seconda che si tratti del regime generale uniforme introdotto da tale regolamento oppure di misure di vigilanza e di salvaguardia previste dallo stesso regolamento, e ciò dato che la situazione di tali contingenti non è comparabile. Infatti, non si può pretendere che le modalità procedurali previste dal regolamento impugnato per le modifiche future del regime da esso instaurato si applichino alla definizione stessa di tale regime da parte del Consiglio.
Nella causa C-150/94,
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, rappresentato dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Christopher Vajda, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
ricorrente,
sostenuto da
Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Gereon Thiele, Assessor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti, D-53107 Bonn,
interveniente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Bjarne Hoff-Nielsen, consigliere giuridico, e Guus Houttuin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Díaz, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric L. White e Patrick Hetsch, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), nella misura in cui si applica ai giocattoli di cui alle codici doganali SH/NC 9503 41, 9503 49 e 9503 90,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 giugno 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 giugno 1994, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ha proposto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, un ricorso diretto all'annullamento dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella misura in cui si applica ai giocattoli di cui ai codici doganali SH/NC 9503 41, 9503 49 e 9503 90.
La situazione anteriore al regolamento impugnato
2 Prima dell'entrata in vigore del regolamento impugnato, le importazioni dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato erano disciplinate da numerosi regolamenti del Consiglio. Per quanto riguarda in particolare le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «Cina»), il Consiglio aveva adottato il regolamento (CEE) 30 giugno 1982, n. 1766, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (GU L 195, pag. 21), che si applicava alle importazioni non soggette a restrizioni quantitative, e il regolamento (CEE) 14 novembre 1983, n. 3420, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario (GU L 346, pag. 6), che si applicava, in particolare, alle importazioni cinesi che non rientravano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1766/82.
3 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 3420/83, l'immissione in libera pratica dei prodotti che figurano nell'allegato III di tale regolamento era sottoposta a restrizioni quantitative in uno o più Stati membri, indicati in tale allegato. Ai sensi dell'art. 3, anteriormente al 1_ dicembre di ogni anno, il Consiglio decideva, conformemente all'art. 113 del Trattato CEE, i contingenti d'importazione che gli Stati membri dovevano aprire nei confronti dei diversi paesi a commercio di Stato per questi prodotti. Il n. 2 di questo stesso articolo prevedeva che, in mancanza di una tale decisione, i contingenti d'importazione in vigore sarebbero stati provvisoriamente rinnovati per l'anno successivo.
4 Ai sensi degli artt. 7-10 del regolamento n. 3420/83, ogni modifica che uno Stato membro riteneva necessario apportare al regime d'importazione fissato conformemente al regolamento poteva essere assoggettata ad una procedura comunitaria di consultazione preventiva che si concludeva con una decisione della Commissione o, in caso di obiezione sollevata da uno Stato membro, del Consiglio.
5 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3420/83 prevedeva inoltre che uno Stato membro potesse superare il volume dei contingenti oppure aprire possibilità d'importazione nel caso in cui nessun contingente fosse stato previsto. Ai sensi del n. 2 di tale articolo, allorché uno Stato membro era l'unico a mantenere una restrizione quantitativa all'importazione e prevedeva di eliminare o sospendere tale limitazione, esso ne informava gli altri Stati membri e la Commissione, la quale adottava la misura prospettata entro un termine di dieci giorni lavorativi senza avviare la procedura prevista dagli artt. 7-10 del regolamento.
6 Tra i prodotti di cui all'allegato III del regolamento n. 3420/83 figurano i giocattoli, la cui importazione è sottoposta a restrizioni quantitative in Germania, in Francia e in Grecia. Tali restrizioni trovavano applicazione non solo rispetto ai giocattoli provenienti dalla Cina, ma anche ai giocattoli provenienti da tutti i paesi a commercio di Stato di cui all'allegato I del regolamento. Al momento dell'adesione del Regno di Spagna, l'allegato III è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3784, che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 3420/83 relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di stato non liberalizzati a livello comunitario (GU L 364, pag. 1), al fine di includervi, in particolare, le restrizioni spagnole all'importazione di giocattoli.
7 Il regolamento n. 3420/83 è stato modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2456, che fissa i contingenti d'importazione che gli Stati membri devono aprire nel 1992 nei confronti dei paesi a commercio di Stato (GU L 252, pag. 1). Il regolamento n. 2456/92 fissava il contingente da aprire per l'anno 1992 e prevedeva, all'art. 5, che il sistema di rinnovo automatico di cui all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3420/83 non sarebbe stato applicabile per il 1993, a causa della necessità di sostituire il regime esistente con un meccanismo comunitario riguardante tutte le restrizioni residue al 31 dicembre 1992 (quinto `considerando'). Per quanto riguarda i giocattoli provenienti dalla Cina, l'allegato VIII del regolamento n. 2456/92 fissava contingenti per la Germania e la Spagna.
8 Nessun nuovo regolamento che fissa contingenti d'importazione è stato adottato per il 1993. Tuttavia, la Commissione ha autorizzato misure nazionali, tra cui in particolare contingenti per l'importazione in Spagna dei giocattoli provenienti dalla Cina.
Il regolamento impugnato
9 Il regolamento impugnato, applicabile a partire dal 15 marzo 1994, ha abrogato i regolamenti nn. 1766/82 e 3420/83. Nel primo `considerando' si afferma che «la politica commerciale comune deve basarsi su principi uniformi», mentre i regolamenti nn. 1766/82 e 3420/83 lasciavano spazio ad eccezioni e deroghe che permettevano agli Stati membri di continuare ad applicare misure nazionali all'importazione di prodotti originari di paesi a commercio di Stato. Secondo il quarto `considerando', «per conseguire una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni è necessario abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore, in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 3420/83». Il quinto e sesto `considerando' precisano che il principio della liberalizzazione delle importazioni deve costituire il punto di partenza per il raggiungimento di tale uniformità, salvo che «per un numero limitato di prodotti originari della Repubblica popolare cinese». Come affermato nel sesto `considerando', «data la sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria», tali prodotti devono essere assoggettati a contingenti quantitativi e misure di vigilanza applicabili a livello comunitario.
10 Il regolamento impugnato prevede all'art. 1, n. 2, che l'importazione nella Comunità dei prodotti da esso regolati è libera, e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve eventuali misure di salvaguardia e contingenti comunitari di cui all'allegato II. L'art. 1, n. 3, dispone che l'importazione di prodotti di cui all'allegato III è soggetta a vigilanza comunitaria. Gli allegati II e III riguardano esclusivamente prodotti originari della Cina.
11 L'allegato II fissa contingenti per talune categorie di giocattoli provenienti dalla Cina. Più precisamente, sono stati fissati dei contingenti annui pari a 200 798 000 ECU, 83 851 000 ECU e 508 016 000 ECU, rispettivamente per i giocattoli di cui ai codici SH/NC 9503 41 (giocattoli imbottiti raffiguranti animali o soggetti non umani), 9503 49 (altri giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani) e 9503 90 (taluni altri giocattoli).
12 Altri prodotti, che precedentemente erano oggetto di restrizioni nazionali, rientrano nell'allegato III di tale regolamento e sono quindi sottoposti a controllo comunitario; tra questi figurano in particolare gli assortimenti e i giocattoli da costruzione, puzzle e carte da gioco di cui rispettivamente ai codici SH/NC 9503 30, 9503 60 e 9504 40.
13 A sostegno del suo ricorso, il governo del Regno Unito deduce cinque motivi relativi, in primo luogo, alla mancanza di una motivazione corretta o adeguata del regolamento impugnato, in secondo luogo, alla mancanza o all'errore manifesto di valutazione dei fatti, in terzo luogo, alla natura arbitraria dei contingenti di cui trattasi, in quarto luogo, alla violazione del principio di proporzionalità e, in quinto luogo, alla violazione del principio della parità di trattamento.
Sul motivo relativo alla mancanza di una motivazione corretta o adeguata
14 Nell'ambito del suo primo motivo, il governo del Regno Unito sostiene che l'art. 1, n. 2, del regolamento impugnato non è motivato in modo adeguato, violando così l'obbligo di cui all'art. 190 del Trattato CE.
15 Gli obiettivi dell'uniformità del regime di importazione e della liberalizzazione delle importazioni, illustrati nel quarto e quinto `considerando' del regolamento impugnato, avrebbero dovuto condurre all'abolizione delle restrizioni quantitative nazionali ancora esistenti. Il sesto `considerando' avrebbe annunciato, al contrario, l'introduzione per i prodotti dell'allegato II, tra i quali figurano i giocattoli controversi, di un'eccezione al principio della liberalizzazione che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere specificatamente motivata da parte del Consiglio.
16 Orbene, quest'ultimo si sarebbe limitato a richiamare «la sensibilità di taluni settori dell'industria comunitaria», senza indicare i criteri in base ai quali i settori in questione sono stati ritenuti sensibili, né le ragioni per le quali tali settori sarebbero sensibili rispetto alle sole importazioni provenienti dalla Cina e non da qualsiasi altro paese terzo, nonché le ragioni per le quali era necessario sostituire una misura restrittiva nazionale con una misura restrittiva a livello comunitario.
17 Su quest'ultimo punto, il governo del Regno Unito ricorda in particolare che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento impugnato, il Regno di Spagna era il solo Stato membro ad imporre una restrizione all'importazione dei giocattoli controversi. Tale restrizione sarebbe stata limitata alle importazioni dirette verso la Spagna e avrebbe riguardato meno del 2% delle importazioni comunitarie dei prodotti controversi. Pertanto, il Consiglio avrebbe dovuto spiegare perché era necessario sostituire una misura restrittiva di uno Stato membro, la quale aveva un effetto minimo a livello comunitario, con altra che, al contrario, avrebbe un impatto assai significativo sul piano comunitario. Il Consiglio, inoltre, non potrebbe far valere il fatto che i contingenti controversi siano diretti a tutelare l'industria comunitaria nel suo insieme e non solamente l'industria spagnola dei giocattoli, e ciò per il fatto che il regolamento impugnato non fornirebbe alcuna motivazione al riguardo, che il Consiglio non produrrebbe alcun elemento di prova atto a dimostrare che l'industria comunitaria necessitasse di tale tutela, nonché per il fatto che esso avrebbe peraltro omesso di svolgere un'inchiesta allo scopo di accertare tale necessità.
18 In ogni caso, l'istituzione dei contingenti di cui trattasi non sarebbe una misura transitoria, inerente al completamento della politica commerciale comune, ma un'eccezione al principio generale della liberalizzazione delle importazioni.
19 Il governo del Regno Unito sottolinea che il Consiglio non ha neppure motivato la scelta di istituire contingenti a livello comunitario piuttosto che ricorrere ad una misura di salvaguardia regionale, la cui adozione sarebbe pur tuttavia espressamente prevista dall'art. 17 del regolamento impugnato. Esso non avrebbe neppure spiegato il metodo in base al quale i contingenti di cui trattasi sono stati calcolati. Avendo il Consiglio deciso un importante cambiamento di politica, sarebbe stato essenziale da parte sua fornire valide ragioni atte a giustificare tale scelta.
20 Infine, la spiegazione fornita dal Consiglio nel suo controricorso, basata sull'aumento delle importazioni cinesi, sarebbe, da un lato, insufficiente per giustificare l'istituzione dei contingenti di cui trattasi in assenza di qualsiasi esame sugli effetti di tali importazioni sull'industria comunitaria dei giocattoli. Dall'altro, essendo stata fornita in occasione di un ricorso fondato, in particolare, sul motivo relativo alla carenza di motivazione, tale spiegazione non potrebbe sanare l'insufficiente motivazione di cui è viziato l'atto impugnato. Inoltre, il Consiglio, nel suo controricorso, cercherebbe di spiegare le ragioni per cui sarebbe stato necessario riportare le importazioni autorizzate nel 1994 al livello del 1991; tuttavia, tale iniziativa si rivelerebbe inutile, dal momento che il regolamento impugnato nulla direbbe su tale punto.
21 Il governo tedesco condivide, in sostanza, l'argomentazione del governo del Regno Unito. Esso aggiunge che il Consiglio ha omesso di motivare il regolamento impugnato sotto il profilo del principio di proporzionalità sancito dall'art. 3 B, terzo comma, del Trattato CE. Tale disposizione imporrebbe alle istituzioni comunitarie uno specifico obbligo di motivazione e le obbligherebbe in particolare a prendere in considerazione gli interessi degli Stati membri.
22 Il Consiglio, sostenuto dal governo spagnolo e dalla Commissione, fa valere che i primi sei `considerando' del regolamento impugnato non si limiterebbero a descrivere la situazione complessiva e gli obiettivi generali del regolamento impugnato, in particolare quello consistente nel sostituire, in quanto complemento necessario alla realizzazione del mercato interno, tutte le norme anteriori applicabili alle importazioni, liberalizzate o no, con un regime unico. Tali `considerando' indicherebbero anche la ragione per la quale il contingente è stato fissato a livello comunitario e che consiste nella «sensibilità di taluni settori dell'industria comunitaria». Inoltre, il terzo `considerando' spiegherebbe, in modo preciso, la ragione per cui una soluzione doveva essere ricercata a livello comunitario.
23 Il Consiglio aggiunge che, contrariamente alla tesi difesa dal governo del Regno Unito, i contingenti di cui trattasi non costituiscono una eccezione al principio della liberalizzazione degli scambi, ma fanno parte integrante del regime istituito dal regolamento impugnato. Quest'ultimo non introdurrebbe il principio generale della liberalizzazione degli scambi, bensì quello dell'uniformità dei regimi d'importazione. Ne conseguirebbe che, contrariamente a quanto sostiene il governo ricorrente, i detti contingenti non dovrebbero costituire oggetto di una motivazione individuale.
24 Per quanto riguarda l'argomento del governo tedesco relativo alla mancanza di motivazione sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 3 B del Trattato, il Consiglio fa valere che la parte interveniente, pur ritenendo di formulare solo osservazioni supplementari sui motivi di annullamento avanzati dalla ricorrente, ha in realtà dedotto un nuovo motivo di annullamento in violazione dell'art. 37, quarto comma, dello statuto CE della Corte di giustizia. Il motivo in questione dovrebbe conseguentemente essere dichiarato irricevibile. In ogni caso, il Consiglio fa osservare che l'art. 3 B del Trattato non impone che gli atti delle istituzioni comunitarie prevedano una motivazione specifica sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità.
25 Prima di esaminare le differenti censure avanzate dal governo del Regno Unito e dal governo tedesco, intervenuto a suo sostegno, occorre ricordare che, come fatto giustamente osservare dal Consiglio, secondo una giurisprudenza divenuta costante a partire dalla sentenza 13 marzo 1968, causa 5/67, Beus (Racc. pag. 1113), la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e, trattandosi di atti destinati ad un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge.
26 D'altra parte, la Corte ha ripetutamente affermato che, se l'atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate (v., in particolare, sentenza 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania e a., Racc. pag. 117, punto 38).
27 Nel caso di specie, il Consiglio ha anzitutto descritto la situazione complessiva e gli obiettivi che si proponeva di raggiungere, indicando che il completamento della politica commerciale comune, per quanto riguarda il regime applicabile alle importazioni, costituiva il necessario complemento della realizzazione del mercato interno (terzo `considerando').
28 Esso ha quindi spiegato che, al fine di raggiungere tali obiettivi, era necessario abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore (quarto `considerando') e che la liberalizzazione delle importazioni doveva costituire il punto di partenza del regime comunitario (quinto `considerando').
29 Infine il Consiglio ha più in particolare richiamato gli scopi perseguiti con l'istituzione dei contingenti controversi, precisando che questi ultimi si rivelavano necessari a causa della sensibilità di taluni settori dell'industria comunitaria (sesto `considerando').
30 Si deve prendere atto che, nel complesso, tale motivazione contiene una descrizione chiara della situazione di fatto e degli obiettivi perseguiti la quale, date le circostanze di specie, sembra essere sufficiente.
31 Tale constatazione non è inficiata dagli argomenti addotti dal governo del Regno Unito.
32 In primo luogo, trattandosi di un atto a portata generale, il Consiglio non era tenuto a dar conto, nella motivazione del regolamento impugnato, di dati da esso presi in considerazione per concludere che taluni settori dell'industria comunitaria erano sensibili alle importazioni provenienti dalla Cina. In particolare, esso non era tenuto a descrivere l'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione né a fornire un'analisi economica dei settori dell'industria comunitaria interessati da tali importazioni.
33 In secondo luogo, trattandosi di un atto diretto a porre fine a restrizioni ed eccezioni nazionali, al fine di completare la politica commerciale comune, il Consiglio non era tenuto a spiegare le ragioni per cui talune restrizioni erano state adottate a livello comunitario. Al contrario, è nelle ipotesi in cui circostanze eccezionali imporrebbero l'adozione di misure restrittive limitate ad una o più regioni della Comunità, derogando così al carattere uniforme della politica commerciale comune, che il Consiglio sarebbe obbligato a fornire una motivazione specifica.
34 In terzo luogo, se è vero che l'istituzione dei contingenti controversi costituisce un'eccezione alla liberalizzazione delle importazioni che, secondo il quinto `considerando', deve costituire il punto di partenza del regime comunitario, si deve tuttavia rilevare, da un lato, che la soppressione di ogni restrizione quantitativa per le importazioni provenienti dai paesi terzi non costituisce una norma di diritto alla quale il Consiglio sarebbe, in linea di principio, tenuto a conformarsi, bensì il risultato di una scelta effettuata da tale istituzione nell'esercizio del suo potere discrezionale. D'altra parte, occorre constatare che il Consiglio ha spiegato le ragioni che lo spingevano a fissare contingenti per taluni prodotti specifici.
35 In quarto luogo, dal momento che il Consiglio aveva illustrato gli obiettivi perseguiti, esso non era tenuto a giustificare le scelte tecniche effettuate, e in particolare quella dei contingenti controversi. A questo proposito non ha alcuna importanza che il Consiglio abbia spiegato solamente nel corso del procedimento dinanzi alla Corte che occorreva riportare le importazioni autorizzate nel 1994 al livello del 1991.
36 Per quanto concerne l'argomentazione del governo tedesco relativa alla mancanza di una specifica motivazione sotto il profilo del principio di proporzionalità, occorre constatare anzitutto che, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, essa non viola la disposizione dell'art. 37, quarto comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia. Infatti, tale disposizione non si oppone a che l'interveniente presenti argomenti differenti da quelli della parte che esso sostiene purché siano diretti a sostenere le conclusioni di tale parte o a far respingere le conclusioni della parte avversa (sentenza 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, pag. 1). Nel caso di specie, l'argomento in questione riguarda il motivo relativo alla carenza di motivazione, dedotto dal governo ricorrente, ed è diretto a sostenere le conclusioni presentate da quest'ultimo. Tale argomento deve essere pertanto preso in esame dalla Corte.
37 Tuttavia, occorre rilevare che tale argomento non è fondato. Se è vero che il principio di proporzionalità, quale è enunciato all'art. 3 B, terzo comma, del Trattato, costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico comunitario, non può pretendersi che esso sia menzionato espressamente nel preambolo degli atti normativi (v., per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, di cui al secondo comma dello stesso art. 3 B, sentenza 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-2405, punto 28).
38 In ogni caso, occorre rilevare che, facendo presente, nel sesto `considerando' del regolamento impugnato, la necessità, data la sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria, di prevedere contingenti quantitativi «per un numero limitato di prodotti originari della Repubblica popolare cinese», il Consiglio ha spiegato che simili misure potevano essere adottate solamente nel caso in cui si rivelassero necessarie per raggiungere gli obiettivi perseguiti, conformemente al principio di proporzionalità.
39 Ne consegue che il motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione è infondato in fatto e deve quindi essere respinto.
Sulla mancanza o sull'errore manifesto di valutazione dei fatti
40 Con il secondo motivo, il governo del Regno Unito fa valere che, al momento dell'adozione dell'art. 1 del regolamento impugnato, il Consiglio ha omesso di valutare correttamente i fatti pertinenti o ha commesso un errore manifesto nella loro valutazione, tale da comportare l'illegittimità di queste disposizioni.
41 Esso ricorda a questo proposito che, prima dell'adozione del regolamento impugnato, la sola restrizione applicata ai giocattoli in questione era il contingente spagnolo e sostiene che i contingenti controversi hanno introdotto restrizioni applicabili in tutti gli Stati membri, riducendo così il livello del commercio comunitario di quasi il 50% per taluni dei giocattoli di cui trattasi. Certo, il Consiglio avrebbe diritto a cambiare posizione in modo talmente vistoso se le circostanze lo giustificassero. Tuttavia, nel caso di specie, sarebbe giocoforza constatare che esso non disponeva di dati sufficienti che gli permettessero di procedere ad una valutazione corretta dei fatti pertinenti.
42 Una tale valutazione avrebbe dovuto prendere in considerazione elementi quali:
- la posizione e l'andamento dell'industria dei giocattoli in Spagna e negli altri Stati membri;
- l'equilibrio degli interessi tra i vari componenti dell'industria comunitaria di giocattoli, i consumatori, i dettaglianti e i distributori;
- gli effetti delle misure adottate e delle altre misure configurabili, come le misure di salvaguardia nazionale;
- il contemperamento degli interessi della Comunità nel libero scambio e nel protezionismo.
43 Invece di prendere in considerazione l'insieme di tali dati, il Consiglio si sarebbe limitato a considerare l'aumento del livello delle esportazioni cinesi senza esaminare i suoi effetti sull'industria comunitaria. Esso avrebbe omesso di valutare il danno eventualmente subìto dall'industria comunitaria ed avrebbe trascurato di esaminare la dimensione, la struttura, la produzione, la capacità di produzione e la redditività del settore interessato. Il Consiglio non avrebbe prodotto alcuna prova, a parte l'aumento delle esportazioni cinesi, atta a dimostrare che l'industria comunitaria dei giocattoli aveva bisogno della protezione accordata attraverso i contingenti controversi. Non avrebbe neppure dimostrato che esso disponeva di elementi di fatto pertinenti per valutare il potenziale di esportazione dell'industria cinese o gli effetti delle restrizioni sulle importazioni esistenti.
44 La mancanza di una corretta valutazione dei fatti sarebbe ancor più sorprendente poiché, ai sensi dell'art. 5 e ss. del regolamento impugnato, un'inchiesta caso per caso deve essere condotta prima dell'introduzione di qualsiasi restrizione all'importazione. Un tale esame sarebbe stato necessario anche nel caso di specie, per il fatto che più del 98% delle importazioni in questione sarebbe stato liberalizzato prima dell'adozione del regolamento impugnato. Anche in mancanza di una espressa disposizione, le istituzioni sarebbero tenute, in forza dei principi fondamentali del diritto comunitario, a procedere ad una valutazione completa dei fatti pertinenti prima di imporre restrizioni su un commercio precedentemente liberalizzato.
45 Il governo del Regno Unito sottolinea anche che, dal momento che, conformemente all'obiettivo di cui all'art. 110 del Trattato CE, il punto di partenza del regolamento impugnato era la liberalizzazione delle importazioni, i contingenti controversi, introducendo restrizioni a livello comunitario, dovrebbero essere intesi come eccezioni al principio della liberalizzazione e dunque essere oggetto di interpretazione restrittiva. Ciò non sarebbe contraddetto dalla considerazione che i contingenti controversi fanno parte integrante del regolamento impugnato. Basandosi su un'analogia tra il nuovo regime commerciale istituito da quest'ultimo ed il regime della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, il governo del Regno Unito rileva come l'art. 36 del Trattato CE costituisca anch'esso parte integrante delle norme relative alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità pur costituendo un'eccezione al principio fondamentale di cui all'art. 30, e come esso debba quindi essere oggetto di una interpretazione restrittiva.
46 Infine, le nuove restrizioni nel commercio dei giocattoli tra la Comunità e la Cina sarebbero di una tale ampiezza ed avrebbero effetti tali sul livello degli scambi da potersi considerare di natura sanzionatoria e da dover costituire oggetto di un esame particolarmente attento.
47 Il governo tedesco condivide l'argomento del governo del Regno Unito per quel che riguarda il motivo relativo all'errore di valutazione. Esso aggiunge che il Consiglio ha omesso di prendere in considerazione l'art. 110 del Trattato, che prevede la graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali. Se è vero che tale disposizione non impedisce alla Comunità di emanare qualsiasi misura suscettibile di ostacolare gli scambi con i paesi terzi, bisognerebbe anche che una tale misura sia necessaria e che essa trovi la sua giustificazione giuridica in disposizioni di diritto comunitario. Nel caso di specie, il Consiglio avrebbe omesso di indicare le disposizioni idonee a giustificare il contingentamento.
48 Il Consiglio, sostenuto dal governo spagnolo e dalla Commissione, sottolinea che il regolamento impugnato copre tutti i settori dell'economia e sostituisce tutte le norme precedentemente applicabili alle importazioni, liberalizzate o no, con un regime comunitario unico. Al momento dell'istituzione dei contingenti controversi, il Consiglio avrebbe dovuto compiere una valutazione tra gli interessi confliggenti dei differenti settori dell'industria comunitaria dei giocattoli ed effettuare scelte politiche complesse.
49 Orbene, ai sensi della giurisprudenza della Corte, allorché si tratta di valutare situazioni complesse, e in particolare allorché queste rientrano nell'ambito dell'art. 113 del Trattato, le istituzioni comunitarie godrebbero di un ampio margine di valutazione. Pertanto, la legittimità di una misura di politica commerciale comune potrebbe venir contestata sulla base di un errore di valutazione solo se tale misura apparisse inidonea in rapporto allo scopo perseguito. In particolare, allorché il Consiglio si trova a dover valutare gli effetti futuri delle disposizioni da adottare, i quali non possono essere previsti con certezza, la sua valutazione sarebbe suscettibile di contestazione solo se apparisse manifestamente errata alla luce delle informazioni di cui disponeva al momento dell'adozione delle disposizioni in questione. Per di più, il potere discrezionale del Consiglio, nella valutazione di una situazione economica complessa, si estenderebbe anche, in certa misura, all'accertamento dei dati di base.
50 Il Consiglio rileva che, nel caso di specie, la preesistenza di restrizioni nazionali sarebbe solo uno degli elementi da dover prendere in considerazione per l'adozione del regolamento impugnato. Il Consiglio avrebbe preso in considerazione il livello delle importazioni provenienti dalla Cina, gli effetti di queste ultime sull'industria comunitaria, il potenziale di esportazione dell'industria cinese ed il livello dei prezzi, nonché le restrizioni all'importazione esistenti, a livello comunitario o nazionale. Il raffronto effettuato dal governo ricorrente tra gli effetti delle restrizioni spagnole esistenti prima dell'adozione del regolamento impugnato e quelle di tale regolamento riposerebbero su una interpretazione errata. Infatti, lungi dal rappresentare un prolungamento delle restrizioni nazionali, i contingenti di cui trattasi sarebbero indirizzati a proteggere l'industria comunitaria nel suo complesso.
51 Per quanto riguarda l'argomento che il governo tedesco trae dall'art. 110 del Trattato, questo non sarebbe stato addotto dal governo del Regno Unito e non sarebbe sorretto da alcuna prova, per cui dovrebbe essere respinto. In ogni caso, tale disposizione non impedirebbe al Consiglio di adottare, in base all'art. 113 del Trattato, contingenti applicabili agli scambi con i paesi terzi.
52 Infine il Consiglio ritiene che né il governo ricorrente, né la parte interveniente abbiano dimostrato che esso disponesse di dati inadeguati, che avesse agito in mancanza di ogni informazione, che avesse valutato i fatti in modo manifestamente erroneo o che fosse incorso in uno sviamento di potere.
53 In via preliminare, occorre ricordare, come hanno fatto il Consiglio e le parti intervenute a sostegno delle sue conclusioni, che, secondo una costante giurisprudenza, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi necessari per la realizzazione dela politica commerciale comune (sentenze 15 luglio 1982, causa 245/81, Edeka, Racc. pag. 2745, punto 27; 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust/Commissione, Racc. pag. 3745, punto 27; 7 maggio 1987, causa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. 1899, punto 20; causa 258/84, Nippon Seiko/Consiglio, Racc. pag. 1923, punto 34, e causa 260/84, Minebea/Consiglio, Racc. pag. 1975, punto 28).
54 In una tale situazione, la quale presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, il giudice deve limitare il proprio controllo alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (v., in particolare, sentenza 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 63). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, nel quale l'atto di cui trattasi ha una portata generale.
55 Inoltre la Corte ha ritenuto che il potere discrezionale di cui il Consiglio gode nella valutazione di una situazione economica complessa non riguardi esclusivamente la natura e la portata delle disposizioni da adottare, ma anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di base, nel senso che il Consiglio può basarsi, eventualmente, su constatazioni di carattere generale (sentenza 12 luglio 1979, causa 166/78, Italia/Consiglio, Racc. pag. 2575, punto 14). Infatti, sebbene il Consiglio sia tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi di cui dispone, non può tuttavia pretendersi che, prima dell'adozione di un atto a portata generale, esso proceda ad uno studio dettagliato di tutti i settori economici interessati.
56 Inoltre, non si può sostenere, come fa il governo ricorrente, che le misure contestate abbiano una natura sanzionatoria e debbano quindi essere oggetto di un esame particolarmente attento. E' sufficiente osservare, a questo proposito, che l'istituzione di contingenti d'importazione non ha alcun rapporto con comportamenti imputabili in modo specifico a taluni soggetti di diritto, che essa non persegue alcuno scopo repressivo né ha alcun carattere afflittivo o infamante.
57 Alla luce dell'argomentazione svolta dal governo del Regno Unito e dal governo tedesco, intervenuto a suo sostegno, occorre constatare, per quanto riguarda la censura relativa alla mancata valutazione dei fatti, che, in primo luogo, non è contestato il fatto che il Consiglio ha tenuto conto della rilevante quota delle importazioni cinesi nel mercato comunitario e dell'aumento considerevole di tali importazioni.
58 In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Regno Unito, il Consiglio non era tenuto a procedere ad una valutazione separata della situazione dei settori interessati nei differenti Stati membri, dal momento che la sua decisione doveva fondarsi sugli interessi della Comunità nel suo complesso e non su quelli degli Stati membri presi singolarmente.
59 In terzo luogo, risulta dalla giurisprudenza menzionata al punto 55 che, dal momento che il regolamento riguardava l'insieme delle importazioni comunitarie provenienti da taluni paesi terzi, il Consiglio non era tenuto, al momento della sua adozione, a procedere ad un'analisi dettagliata dei diversi aspetti dei settori economici interessati nella Comunità, e in particolare degli interessi dei vari operatori del settore dei giocattoli nella Comunità.
60 Risulta da quanto sopra che il Consiglio ha adottato le misure controverse sulla base di una sufficiente valutazione dei dati pertinenti.
61 D'altra parte, al fine di verificare se, nel caso di specie, il Consiglio abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale o l'abbia esercitato in modo manifestamente erroneo, assume rilievo constatare, in primo luogo, che l'argomentazione del governo ricorrente si basa su un presupposto inesatto.
62 E' bensì vero che, prima dell'adozione del regolamento impugnato, il regime d'importazione dei prodotti controversi risultava in particolare dalle scelte effettuate dai vari Stati membri singolarmente. Tuttavia, con l'adozione di un nuovo regime uniforme su scala comunitaria, il Consiglio non era tenuto a prendere in considerazione gli interessi particolari dei vari Stati membri, ma l'interesse generale della Comunità nel suo complesso.
63 In particolare, le scelte effettuate in passato singolarmente dagli Stati membri non costituivano un ostacolo per l'esercizio, da parte del Consiglio, del suo potere discrezionale, pena il disconoscimento del ruolo che tale istituzione deve svolgere, conformemente all'art. 4 del Trattato CE, nella realizzazione dei compiti affidati alla Comunità.
64 Ne consegue che il Consiglio, nel procedere ad una nuova valutazione della situazione di fatto in funzione dell'interesse della Comunità, era liberissimo di compiere scelte differenti da quelle effettuate dagli Stati membri e che la circostanza che il nuovo regime si discosti in modo sostanziale da quello applicato precedentemente non può portare alla conclusione che vi sia stato un errore di valutazione.
65 In secondo luogo, come dimostrato dall'avvocato generale ai paragrafi 132-139 delle sue conclusioni, per adottare i contingenti di cui trattasi, il Consiglio non era tenuto ad accertare che l'industria comunitaria dei giocattoli avesse già subìto un danno a causa delle importazioni provenienti dalla Cina. Al contrario, esso poteva legittimamente ritenere che tali perturbazioni dovessero essere evitate e fondare la sua valutazione sul semplice rischio di perturbazione, che poteva essere correttamente desunto dall'aumento delle importazioni di giocattoli provenienti dalla Cina.
66 In terzo luogo, è necessario esaminare gli argomenti relativi all'art. 110 del Trattato, i quali non sono stati formulati solo dal governo tedesco, parte interveniente, ma anche dal governo del Regno Unito, parte ricorrente.
67 A questo proposito occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, tale disposizione non può interpretarsi nel senso che essa vieti alla Comunità di adottare qualsiasi misura atta ad incidere sugli scambi coi paesi terzi (sentenze 5 maggio 1981, causa 112/80, Dürbeck, Racc. pag. 1095, punto 44, ed Edeka, citata, punto 24). Come risulta dai termini stessi di tale disposizione, l'obiettivo consistente nel contribuire alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali non può obbligare le istituzioni a liberalizzare le importazioni provenienti dai paesi terzi allorché una tale iniziativa si rivela contraria agli interessi della Comunità. Il Consiglio poteva dunque validamente ritenere che la situazione di fatto imponesse l'introduzione dei contingenti sui prodotti controversi.
68 In quarto luogo, il potere di valutazione del Consiglio non era per nulla limitato dal fatto che tale istituzione aveva essa stessa deciso che il punto di partenza del nuovo regime doveva essere la liberalizzazione delle importazioni. In questo senso, l'analogia proposta dal governo del Regno Unito tra gli artt. 30 e 36 del Trattato, da un lato, e la liberalizzazione delle importazioni e le eccezioni a tale liberalizzazione, dall'altro, non è pertinente. Come spiegato al precedente punto 34, e a differenza del principio della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, la soppressione di ogni restrizione quantitativa per le importazioni provenienti dai paesi terzi non costituisce una norma di diritto alla quale il Consiglio fosse tenuto, in linea di principio, ad uniformarsi, bensì il risultato di una scelta effettuata da tale istituzione nell'esercizio del suo potere discrezionale.
69 In quinto ed ultimo luogo, nella misura in cui si limita a rimproverare al Consiglio di non aver effettuato, anteriormente all'adozione delle misure controverse, un'inchiesta analoga a quella che il regolamento impugnato prevede per l'introduzione di misure di salvaguardia o di sorveglianza, il secondo motivo dedotto dal governo del Regno Unito si confonde con quello relativo alla violazione del principio di uguaglianza, che sarà esaminato di seguito.
70 Da quanto sopra risulta che, con riserva di quanto detto al punto precedente, il motivo relativo alla mancanza o all'errore manifesto di valutazione non può essere accolto.
Sulla natura arbitraria dei contingenti controversi
71 Col terzo motivo, il governo del Regno Unito sostiene che, in mancanza di una motivazione sufficiente e di una valutazione corretta dei fatti, i contingenti fissati dal regolamento impugnato hanno un carattere arbitrario, tenuto conto dell'importanza degli effetti restrittivi che producono sulle importazioni.
72 A questo proposito, è sufficiente rilevare, come hanno giustamente fatto il Consiglio e la Commissione, che il carattere arbitrario dei contingenti controversi viene desunto, da parte del governo del Regno Unito, dall'insufficienza di motivazione del regolamento impugnato e dalla mancanza di una valutazione corretta dei fatti da parte del Consiglio, che costituiscono l'oggetto dei primi due motivi.
73 Poichè esso si confonde con i primi due motivi e questi non sono fondati, anche questo motivo deve essere respinto.
Sulla violazione del principio di proporzionalità
74 Col quarto motivo, il governo del Regno Unito, sostenuto dal governo tedesco, fa valere che il regolamento impugnato è contrario al principio di proporzionalità. Quest'ultimo prescriverebbe che una misura, quando è presa allo scopo di precludere o limitare l'esercizio di un'attività economica, sia appropriata e necessaria alla realizzazione degli obiettivi perseguiti, che quando occorra effettuare una scelta tra diverse misure si faccia ricorso a quella meno restrittiva e, infine, che gli inconvenienti che ne derivano non siano smisurati in rapporto agli scopi perseguiti. In caso di esercizio di un potere discrezionale, la misura adottata non dovrebbe essere manifestamente inidonea in rapporto agli scopi perseguiti.
75 Nel caso di specie, lo scopo perseguito sarebbe la protezione dell'industria spagnola dei giocattoli, poiché la sola misura di restrizione esistente alla data di adozione del regolamento impugnato sarebbe stata applicata dal Regno di Spagna.
76 Secondo il governo del Regno Unito, i contingenti di cui trattasi non erano necessari per conseguire tale scopo e non costituivano la misura meno restrittiva tra quelle che il Consiglio poteva adottare. A questo proposito, il governo del Regno Unito sviluppa un'argomentazione suddivisa in tre parti.
77 In primo luogo, sarebbe inappropriato sostituire un contingente regionale con un contingente comunitario, poiché una tale iniziativa non poteva trovare giustificazione neppure nella preoccupazione di raggiungere una maggiore uniformità. Il governo del Regno Unito aggiunge che dal regolamento impugnato non risulta che misure di salvaguardia possano essere solo temporanee né che esse siano limitate ai soli rischi futuri che possono gravare sull'industria comunitaria. Il governo tedesco, da parte sua, fa valere a questo proposito che, in ogni caso, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, il Consiglio avrebbe potuto prevedere misure sia a portata regionale sia a carattere permanente.
78 In secondo luogo, i contingenti sarebbero stati fissati in modo da provocare una diminuzione delle importazioni dei prodotti in questione di circa il 50% in rapporto all'anno precedente, cosa che sarebbe eccessiva tenuto conto delle esigenze di protezione dell'industria spagnola.
79 In terzo luogo, l'applicazione di restrizioni a livello comunitario sarebbe in contraddizione con le disposizioni del regolamento impugnato che prevederebbero un esame caso per caso prima di introdurre nuove misure di vigilanza o di protezione.
80 Il Consiglio, sostenuto dal governo spagnolo e dalla Commissione, ritiene, a sua volta, di aver agito conformemente al principio di proporzionalità, ponendosi come scopo quello di assicurare che la regolamentazione degli scambi commerciali della Comunità con i paesi terzi rifletta bene il completamento del mercato interno, pur tenendo conto della sensibilità dell'industria comunitaria nel settore interessato.
81 Il Consiglio sostiene in particolare che, in presenza di un aumento allarmante delle importazioni dalla Cina dei giocattoli di cui trattasi e della loro quota nel mercato comunitario, tale da minacciare l'industria comunitaria, si è sforzato di trovare un equilibrio tra un'adeguata protezione di tale industria e il mantenimento di un accettabile livello di commercio con la Cina, fissando i contingenti al livello delle importazioni realizzate nel 1991.
82 Secondo il Consiglio, lo stesso grado di protezione non avrebbe potuto essere raggiunto attraverso il ricorso a misure di vigilanza o a misure di protezione a livello regionale, poiché si trattava di salvaguardare gli interessi dell'industria comunitaria e non quelli dell'industria di un solo Stato membro. D'altra parte, le misure di salvaguardia regionale di cui all'art. 17 del regolamento impugnato avrebbero solamente un carattere temporaneo ed eccezionale e sarebbero dirette a contrastare i futuri aumenti delle importazioni dannose all'industria comunitaria. Se i contingenti di cui trattasi, pur essendo necessari per assicurare la transizione tra il vecchio ed il nuovo regime di importazione, non avrebbero necessariamente natura temporanea, nel senso che non sarebbe possibile pensare ad una loro limitazione nel tempo.
83 Infine, pur supponendo che si possano configurare mezzi meno onerosi o restrittivi per raggiungere lo scopo perseguito, la Corte non potrebbe sostituire la sua valutazione a quella del Consiglio riguardo al carattere più o meno adeguato delle misure scelte dal legislatore comunitario, dal momento che non è stato provato che tali misure fossero manifestamente inadeguate per la realizzazione dello scopo perseguito (sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973).
84 Occorre esaminare, in ordine successivo, le tre parti del quarto motivo dedotto dal governo del Regno Unito.
85 Con riguardo alla prima parte, da un lato, risulta espressamente dal sesto `considerando' del regolamento impugnato che, nella fissazione dei contingenti di cui trattasi, il Consiglio ha inteso tener conto della sensibilità di taluni settori dell'industria comunitaria nel suo complesso e non dell'industria di un singolo Stato membro.
86 D'altra parte, in ogni caso, nel sistema del regolamento impugnato, diretto ad instaurare un regime uniforme per tutta la Comunità, misure limitate ad una o più regioni possono essere autorizzate, come affermato nel decimo `considerando', solo a titolo eccezionale, in mancanza di soluzioni alternative e temporaneamente. Non si può quindi censurare il Consiglio per non aver scelto misure che, alla luce degli obiettivi del regolamento impugnato, debbono essere, nei limiti del possibile, evitate ed il cui carattere temporaneo non permetteva di rispondere in modo efficace alle minacce incombenti sui settori interessati dell'industria comunitaria.
87 In ordine alla seconda parte del quarto motivo, occorre ricordare che, in un settore in cui, come nel caso di specie, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento in relazione allo scopo che si intende perseguire può inficiare la legittimità di tale provvedimento. Più specificamente, allorché il legislatore comunitario, nell'emanare una normativa, deve valutare i suoi effetti futuri e questi non possono essere previsti con certezza, la sua valutazione può essere oggetto di censura solo qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione della normativa stessa. Questa limitazione del controllo della Corte si impone segnatamente allorché il Consiglio si trova a dover operare quale arbitro di interessi confliggenti e ad esercitare quindi opzioni nell'ambito delle scelte politiche che rientrano nelle sue responsabilità proprie (sentenza Germania/Consiglio, citata, punti 90 e 91).
88 In tale contesto, non può ritenersi che il livello di protezione risultante dall'adozione dei contingenti di cui trattasi eccedesse quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal Consiglio.
89 Anzitutto, il Consiglio ben poteva affermare che, di fronte alle pressioni esercitate dalle importazioni di giocattoli provenienti dalla Cina, semplici misure di vigilanza sarebbero state insufficienti a tutelare gli interessi dell'industria comunitaria.
90 In secondo luogo, fissando i contingenti d'importazione al livello del 1991, livello che era considerevolmente superiore a quello degli anni precedenti, il Consiglio ha inteso, secondo criteri che la Corte non può sindacare, contemperare le esigenze di protezione dell'industria comunitaria con il mantenimento di un livello di commercio accettabile con la Cina.
91 Infine, pur non potendosi escludere che altri mezzi avrebbero potuto essere presi in considerazione per conseguire il risultato voluto, la Corte non può tuttavia sostituire la propria valutazione a quella del Consiglio sul carattere più o meno idoneo dei provvedimenti adottati dal legislatore comunitario, dal momento che non è stata fornita la prova che detti provvedimenti fossero manifestamente inidonei al conseguimento dell'obiettivo perseguito (sentenza Germania/Consiglio, citata, punto 94). Nel caso di specie, il governo del Regno Unito non ha provato che i contingenti di cui trattasi siano stati fissati ad un livello manifestamente inidoneo.
92 Per quanto concerne la terza parte, essa riguarda, in sostanza, la differenza tra la portata generale dei contingenti di cui trattasi e le procedure d'inchiesta previste per l'applicazione delle misure di vigilanza o di salvaguardia. Essa sarà quindi esaminata nell'ambito del quinto motivo.
93 Da quanto sopra risulta che, con riserva di quanto detto al punto precedente, il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità non può essere accolto.
Sulla violazione del principio della parità di trattamento
94 Con il quinto ed ultimo motivo, il governo del Regno Unito sostiene che il regolamento impugnato viola il principio della parità di trattamento, in quanto tratta in modo differente due categorie di prodotti. Da un lato, i prodotti già oggetto di restrizioni nazionali sarebbero sottoposti a misure di salvaguardia o di vigilanza, senza formali procedure d'inchiesta e senza che gli interessati abbiano il diritto di essere ascoltati. Dall'altro, tutti gli altri prodotti di cui al regolamento impugnato potrebbero essere sottoposti a tali misure solamente dopo un'inchiesta comunitaria e nel rispetto dei diritti della difesa dei terzi interessati.
95 Tale disparità di trattamento non sarebbe giustificata, dato che, in entrambi i casi, si tratterebbe d'introdurre una nuova restrizione. Infatti, l'estensione a livello comunitario di una restrizione che precedentemente aveva carattere nazionale non potrebbe essere qualificata se non come nuova restrizione. Inoltre, i prodotti controversi sarebbero stati liberalizzati di fatto poiché la sola restrizione esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento impugnato, cioè quella applicata dal Regno di Spagna, avrebbe interessato solamente il 2% del totale delle importazioni di questi stessi prodotti nella Comunità. La violazione del principio della parità di trattamento non potrebbe quindi essere esclusa in base a una distinzione puramente formale tra prodotti già liberalizzati e prodotti non liberalizzati prima dell'adozione del regolamento impugnato.
96 Il Consiglio, il governo spagnolo e la Commissione contestano tale affermazione facendo valere che il regolamento impugnato si limita a trattare in modo diverso situazioni diverse.
97 A questo proposito occorre ricordare che il principio generale di uguaglianza, che è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenza 21 febbraio 1990, cause riunite da C-267/88 a 285/88, Wuidart e a., Racc. pag. I-435, punto 13).
98 Orbene, nel caso di specie, il Consiglio ha adottato un nuovo regime comunitario uniforme, destinato a mettere fine alle eccezioni e deroghe nazionali rimaste in vigore. Come precisato nell'ambito dell'esame del secondo motivo, il Consiglio era libero di valutare, nell'interesse comunitario, se fosse necessario prevedere restrizioni all'importazione di taluni prodotti, senza essere vincolato dalle scelte effettuate precedentemente dai vari Stati membri.
99 Per contro, le misure di vigilanza e di salvaguardia che possono essere istituite dopo l'adozione del regolamento impugnato e in forza delle sue disposizioni costituiscono una modifica della struttura del regime istituito dal Consiglio e possono quindi essere subordinate alle procedure d'inchiesta che esso ritenga appropriate.
100 In ogni caso, non si può pretendere che le modalità procedurali previste dal regolamento impugnato per le modifiche future del regime da esso instaurato si applichino alla definizione stessa di tale regime da parte del Consiglio. Da un lato, la fissazione dei contingenti controversi non poteva essere subordinata a modalità che non erano ancora state previste. Dall'altro, tale decisione è già stata oggetto di una valutazione da parte del Consiglio nell'ambito dell'adozione del nuovo regime.
101 Ne consegue che la situazione dei contingenti di cui trattasi non è paragonabile a quella delle misure di vigilanza o di salvaguardia adottabili successivamente in forza del regolamento impugnato. Trattando quindi in modo diverso situazioni diverse, le disposizioni controverse non violano il principio della parità di trattamento, con la conseguenza che tale motivo non può essere accolto.
102 Non essendo i motivi fatti valere dal governo del Regno Unito fondati, occorre respingere il ricorso nel suo complesso.
Sulle spese
103 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno Unito è rimasto soccombente, esso va condannato alle spese, così come richiesto dal Consiglio. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, di tale regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Commissione sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
3) La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.