Parole chiave
Massima

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Concorrenza ° Regole comunitarie ° Obblighi degli Stati membri ° Libera circolazione delle merci ° Normativa nazionale che subordina ad autorizzazione amministrativa l' apertura di esercizi di vendita al minuto ° Autorizzazione del sindaco del comune previo parere obbligatorio di una commissione comunale ° Compatibilità ° Presupposti

[Trattato CE, artt. 3, lett. g), 5, 30, 85 e 86]

Massima

Gli artt. 3, lett. g), 5, 30, 85 e 86 del Trattato vanno interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che subordina l' apertura di esercizi di vendita al minuto a un' autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco del comune, previo parere obbligatorio di una commissione comunale, se questa comprende solo una minoranza di membri designati o proposti dalle organizzazioni degli operatori economici in veste di esperti e deve rispettare, nei propri pareri, l' interesse generale, e se il sindaco, titolare del potere decisionale, deve tenere conto dei criteri di interesse generale fissati in un piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita elaborato dal comune.

Una tale normativa infatti:

° non impone né agevola la conclusione di accordi in contrasto con l' art. 85, né rafforza gli effetti di siffatti accordi, né delega ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d' intervento in materia economica;

° non conferisce posizioni dominanti ai singoli commercianti, né all' insieme dei commercianti insediati in un comune una posizione dominante collettiva, caratterizzate dall' assenza di concorrenza tra di loro;

° non fa alcuna distinzione secondo l' origine delle merci distribuite dagli esercizi in questione, né si propone di disciplinare gli scambi di merci con gli altri Stati membri e gli effetti restrittivi che essa potrebbe produrre sulla libera circolazione delle merci sono troppo aleatori e indiretti perché l' obbligo da essa sancito possa essere considerato atto a ostacolare il commercio tra gli Stati membri.