Parole chiave
Massima

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1. Politica sociale ° Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale ° Campo di applicazione "ratione materiae" della direttiva 79/7 ° Regime legale che esonera talune categorie di persone dal pagamento delle spese mediche ° Inclusione

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 3, n. 1)

2. Politica sociale ° Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Deroga consentita, trattandosi delle conseguenze che possono derivare, per altre prestazioni, dall' esistenza di età di pensionamento differenti ° Portata ° Limitazione alle sole discriminazioni legate necessariamente e obiettivamente alla differenza dell' età di pensionamento ° Discriminazione in materia di esonero dalle spese mediche ° Esclusione

[Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]

3. Questioni pregiudiziali ° Interpretazione ° Effetti delle sentenze interpretative nel tempo ° Effetto retroattivo ° Limitazione da parte della Corte ° Condizioni ° Sentenza vertente sull' interpretazione della direttiva 79/7, relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale ° Condizioni non soddisfatte ° Importanza per lo Stato membro interessato dalle conseguenze finanziarie della sentenza ° Criterio non decisivo

[Trattato CEE, art. 177; direttiva del Consiglio 79/7/CEE, artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, lett. a)]

Massima

1. L' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che un regime legale che esonera dal pagamento delle spese mediche talune categorie di persone, e in particolare determinate persone anziane, rientra nella sfera di applicazione di detta direttiva.

Infatti, un regime di questo tipo, anche se, formalmente, non rientra in una normativa nazionale di previdenza sociale, assicura in effetti ai suoi beneficiari una protezione contro il rischio di malattia considerato dalla menzionata disposizione.

2. L' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non consente a uno Stato membro che, in applicazione di detta disposizione, ha fissato l' età di pensionamento delle donne a 60 anni e quella degli uomini a 65 anni di prevedere anche che le donne fruiscano di un esonero dalle spese mediche a partire dall' età di 60 anni e gli uomini solo a partire dall' età di 65 anni.

Tale discriminazione in materia di spese mediche non è, infatti, necessariamente e obiettivamente legata alla differenza circa l' età di pensionamento. Da un lato, dal punto di vista dell' equilibrio finanziario, infatti, non è necessaria, al livello del regime delle pensioni, considerato, in particolare, che la concessione di prestazioni rientranti in regimi non contributivi a persone vittime di taluni rischi, indipendentemente dal diritto di dette persone ad una pensione di vecchiaia in forza di periodi contributivi maturati, non esercita influenza diretta sull' equilibrio finanziario dei regimi contributivi di pensione, e non appare esserlo neanche al livello del sistema di previdenza sociale nel suo insieme. Dall' altro lato, dal punto di vista della coerenza tra il regime delle pensioni e gli altri regimi, essa non si impone, perché, se è vero che l' aumento delle spese per la salute legato all' età può giustificare che, a partire da una data età, sia concesso un esonero dalle spese mediche, nulla impone che siffatto vantaggio venga concesso ad un' età legale di pensionamento differentemente fissata, a seconda del sesso, e non necessariamente corrispondente all' età in cui l' attività professionale effettivamente cessa e i redditi, di conseguenza, si riducono.

3. L' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art. 177 chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all' applicazione di detta norma.

Tenuto conto di questi principi, solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all' ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede.

Alla Corte non è dato avvalersi di tale possibilità, con riferimento ad una sentenza secondo cui la deroga alla parità tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, consentita dall' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 a proposito dell' età di pensionamento, non autorizza una discriminazione tra gli uomini e le donne in relazione all' età a partire dalla quale viene concesso il beneficio dell' esonero dalle spese mediche, poiché lo Stato membro considerato non ha mai versato in errore circa l' inclusione dell' esonero dalle spese mediche nella sfera di applicazione della direttiva, anche se la Commissione, informata della discriminazione da esso praticata, non ha ritenuto utile intervenire per porvi termine, e le conseguenze finanziarie che detto Stato membro potrebbe trovarsi a dover fronteggiare per aver violato il divieto di discriminazione non giustificano, di per sé, la limitazione nel tempo dell' efficacia di una sentenza pregiudiziale.

Dall' assenza di limitazione nel tempo degli effetti della sentenza, consegue che l' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 può anche essere invocata a sostegno di una domanda risarcitoria relativa a periodi antecedenti la data della sentenza interpretativa, da parte di soggetti che, prima di tale data, non hanno agito in giudizio o presentato un reclamo equivalente.