61994J0137

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 19 OTTOBRE 1995. - THE QUEEN CONTRO SECRETARY OF STATE FOR HEALTH, EX PARTE CYRIL RICHARDSON. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION, DIVISIONAL COURT - REGNO UNITO. - PARITA DI TRATTAMENTO TRA GLI UOMINI E LE DONNE - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE MEDICHE - CAMPO DI APPLICAZIONE "RATIONE MATERIAE" DELLA DIRETTIVA 79/7/CEE - COLLEGAMENTO CON L'ETA DI PENSIONAMENTO - EFFICACIA DELLA SENTENZA NEL TEMPO. - CAUSA C-137/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03407


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Politica sociale ° Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale ° Campo di applicazione "ratione materiae" della direttiva 79/7 ° Regime legale che esonera talune categorie di persone dal pagamento delle spese mediche ° Inclusione

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 3, n. 1)

2. Politica sociale ° Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale ° Direttiva 79/7 ° Deroga consentita, trattandosi delle conseguenze che possono derivare, per altre prestazioni, dall' esistenza di età di pensionamento differenti ° Portata ° Limitazione alle sole discriminazioni legate necessariamente e obiettivamente alla differenza dell' età di pensionamento ° Discriminazione in materia di esonero dalle spese mediche ° Esclusione

[Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 7, n. 1, lett. a)]

3. Questioni pregiudiziali ° Interpretazione ° Effetti delle sentenze interpretative nel tempo ° Effetto retroattivo ° Limitazione da parte della Corte ° Condizioni ° Sentenza vertente sull' interpretazione della direttiva 79/7, relativa alla parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale ° Condizioni non soddisfatte ° Importanza per lo Stato membro interessato dalle conseguenze finanziarie della sentenza ° Criterio non decisivo

[Trattato CEE, art. 177; direttiva del Consiglio 79/7/CEE, artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, lett. a)]

Massima


1. L' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che un regime legale che esonera dal pagamento delle spese mediche talune categorie di persone, e in particolare determinate persone anziane, rientra nella sfera di applicazione di detta direttiva.

Infatti, un regime di questo tipo, anche se, formalmente, non rientra in una normativa nazionale di previdenza sociale, assicura in effetti ai suoi beneficiari una protezione contro il rischio di malattia considerato dalla menzionata disposizione.

2. L' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non consente a uno Stato membro che, in applicazione di detta disposizione, ha fissato l' età di pensionamento delle donne a 60 anni e quella degli uomini a 65 anni di prevedere anche che le donne fruiscano di un esonero dalle spese mediche a partire dall' età di 60 anni e gli uomini solo a partire dall' età di 65 anni.

Tale discriminazione in materia di spese mediche non è, infatti, necessariamente e obiettivamente legata alla differenza circa l' età di pensionamento. Da un lato, dal punto di vista dell' equilibrio finanziario, infatti, non è necessaria, al livello del regime delle pensioni, considerato, in particolare, che la concessione di prestazioni rientranti in regimi non contributivi a persone vittime di taluni rischi, indipendentemente dal diritto di dette persone ad una pensione di vecchiaia in forza di periodi contributivi maturati, non esercita influenza diretta sull' equilibrio finanziario dei regimi contributivi di pensione, e non appare esserlo neanche al livello del sistema di previdenza sociale nel suo insieme. Dall' altro lato, dal punto di vista della coerenza tra il regime delle pensioni e gli altri regimi, essa non si impone, perché, se è vero che l' aumento delle spese per la salute legato all' età può giustificare che, a partire da una data età, sia concesso un esonero dalle spese mediche, nulla impone che siffatto vantaggio venga concesso ad un' età legale di pensionamento differentemente fissata, a seconda del sesso, e non necessariamente corrispondente all' età in cui l' attività professionale effettivamente cessa e i redditi, di conseguenza, si riducono.

3. L' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art. 177 chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all' applicazione di detta norma.

Tenuto conto di questi principi, solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all' ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede.

Alla Corte non è dato avvalersi di tale possibilità, con riferimento ad una sentenza secondo cui la deroga alla parità tra gli uomini e le donne in materia di previdenza sociale, consentita dall' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 a proposito dell' età di pensionamento, non autorizza una discriminazione tra gli uomini e le donne in relazione all' età a partire dalla quale viene concesso il beneficio dell' esonero dalle spese mediche, poiché lo Stato membro considerato non ha mai versato in errore circa l' inclusione dell' esonero dalle spese mediche nella sfera di applicazione della direttiva, anche se la Commissione, informata della discriminazione da esso praticata, non ha ritenuto utile intervenire per porvi termine, e le conseguenze finanziarie che detto Stato membro potrebbe trovarsi a dover fronteggiare per aver violato il divieto di discriminazione non giustificano, di per sé, la limitazione nel tempo dell' efficacia di una sentenza pregiudiziale.

Dall' assenza di limitazione nel tempo degli effetti della sentenza, consegue che l' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 può anche essere invocata a sostegno di una domanda risarcitoria relativa a periodi antecedenti la data della sentenza interpretativa, da parte di soggetti che, prima di tale data, non hanno agito in giudizio o presentato un reclamo equivalente.

Parti


Nel procedimento C-137/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

The Queen

e

The Secretary of State for Health,

ex parte: Cyril Richardson,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, F.A. Schockweiler (relatore), P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Cyril Richardson, dalla signora D. Rose, barrister, su incarico dallo studio Vizards, solicitors;

° per il governo del Regno Unito, dal signor S. Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dai signori D. Pannick, QC, e N. Paines, barrister;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Wolfcarius e dal signor N. Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Cyril Richardson, del governo del Regno Unito e della Commissione all' udienza del 18 maggio 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 5 maggio 1994, pervenuta in cancelleria il 16 maggio successivo, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court, ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; in prosieguo: la "direttiva 79/7").

2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una domanda di "judicial review" proposta alla High Court dal signor Richardson, un pensionato di 64 anni che si ritiene vittima di una discriminazione fondata sul sesso, per il motivo che, in virtù dell' art. 6, n. 1, lett. c), delle National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) Regulations 1989 (SI n. 419, in prosieguo: il "regolamento del 1989"), le donne di età tra i 60 e i 64 anni, al contrario degli uomini della medesima fascia di età, sono esonerate dal pagamento delle spese relative alla fornitura di farmaci, medicinali e apparecchi (in prosieguo: le "spese mediche").

3 Nel Regno Unito, l' art. 77, n. 1, lett. a) del National Health Service Act 1977 (in prosieguo: la "legge del 1977") autorizza il Secretary of State ad emanare regolamenti che prevedono il pagamento, secondo le modalità ivi stabilite, delle spese mediche. L' art. 83 A, n. 1, lett. a), inserito nella legge del 1977 dal Social Security Act 1988, autorizza, da parte sua, l' adozione di regolamenti che prevedono per talune categorie di persone l' esonero da dette spese. Conformemente al n. 2 di detta disposizione, tali categorie di persone possono essere determinate, in particolare, con riferimento all' età, alla patologia da cui sono affette ed ai redditi di cui dispongono.

4 In virtù di dette disposizioni, il Secretary of State ha emanato il regolamento del 1989, il cui art. 6, n. 1, prevede l' esonero dalle spese mediche per

"a) i soggetti di età inferiore ai 16 anni;

b) i soggetti di età inferiore ai 19 anni che frequentano un corso di studi a tempo pieno per il conseguimento di un diploma di idoneità ai sensi del n. 7 dell' allegato 12 della legge;

c) gli uomini che hanno compiuto i 65 anni di età e le donne che hanno compiuto i 60 anni;

d) le donne titolari di un valido attestato di esonero, rilasciato da una commissione con la motivazione che sono in stato interessante o che hanno dato alla luce nel corso degli ultimi 12 mesi un bambino vivo o un bambino dichiarato nato morto conformemente al Birth and Deaths Registration Act (legge sulla registrazione delle nascite e dei decessi);

e) i soggetti titolari di un valido attestato di esonero, rilasciato da una commissione con la motivazione che sono sofferenti di una o più delle seguenti malattie:

(i) fistola permanente (compresa cecotomia, colostomia, laringectomia o ileostomia) che necessita di fasciature in permanenza o di un apparecchio;

(ii) le seguenti turbe per le quali una specifica terapia di sostituzione è indispensabile: morbo di Addison e altre forme di iposurrenalismo, diabete, diabete insipido e altre forme di ipopituitarismo, diabete mellito, ipoparatiroidismo, miastenia grave, mixedema (ipotiroidismo);

(iii) epilessia necessitante di terapia antispasmodica continua;

(iv) infermità permanente, che impedisce al paziente di lasciare la sua residenza senza l' aiuto di altre persone;

f) i soggetti titolari di un attestato di esonero rilasciato dal Secretary of State per la consegna di prodotti farmaceutici e apparecchi per il trattamento di un' invalidità riconosciuta, limitatamente alle forniture alle quali il certificato si riferisce;

g) i soggetti titolari di una valida attestazione di pagamento anticipato".

5 Poiché il Secretary of State ha, da un lato, sostenuto che il controverso regime delle spese mediche e l' esonero dalle stesse non rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 79/7, quale definita all' art. 3, n. 1, e, dall' altro, che in ragione dell' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 resta comunque escluso da detta sfera di applicazione l' esonero a favore delle persone che hanno raggiunto l' età di pensionamento, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' esenzione dal pagamento della tassa sulle prescrizioni mediche a favore di varie categorie di persone ai sensi dell' art. 6, n. 1, delle National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) Regulations 1989, Statutory Instrument n. 419, ovvero a favore di determinate persone anziane ai sensi dell' art. 6, n. 1, lett. c), rientri nella sfera di applicazione dell' art. 3 della direttiva 79/7/CEE.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7/CEE trovi applicazione nel caso di specie.

3) Qualora sussista una violazione della direttiva 79/7/CEE, se l' efficacia diretta di quest' ultima possa fondare una domanda risarcitoria relativa al periodo antecedente alla data della pronuncia della Corte, da parte di soggetti che, prima di quella data, non abbiano agito in giudizio o presentato un reclamo equivalente".

Sulla prima questione

6 Con la prima questione la High Court vuol sapere se l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che un regime, quale quello istituito dall' art. 6, n. 1, del regolamento del 1989, che esonera dal pagamento delle spese mediche talune categorie di persone, e, in particolare, talune persone anziane, rientra nella sfera di applicazione della direttiva.

7 Secondo la formulazione dell' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, questa si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi di malattia, invalidità, vecchiaia, infortunio sul lavoro o di malattia professionale, come pure di disoccupazione e alle disposizioni concernenti l' assistenza sociale, nella misura in cui siano destinate a completare detti regimi o a supplirvi.

8 Come dichiarato dalla Corte, una prestazione, per rientrare nel campo di applicazione della direttiva 79/7, deve costituire tutto o parte di un regime legale di tutela contro uno dei rischi elencati o una forma di assistenza sociale avente lo stesso scopo (sentenze 24 giugno 1986, causa 150/85, Drake, Racc. pag. 1995, punto 21, 4 febbraio 1992, causa C-243/90, Smithson, Racc. pag. I-467, punto 12, e 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell, Racc. pag. I-4737, punto 15).

9 La Corte ha altresì precisato che, sebbene le modalità di attribuzione di una prestazione non siano decisive per qualificare la medesima alla luce della direttiva 79/7, cionondimeno tale prestazione, per rientrare nella sfera d' applicazione della detta direttiva, deve essere connessa direttamente ed effettivamente alla protezione contro uno qualsiasi dei rischi elencati nell' art. 3, n. 1 (sentenze Smithson, citata, punto 14, e Jackson e Cresswell, citata, punto 16).

10 Orbene si deve constatare che una prestazione quale quella prevista dall' art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento del 1989 soddisfa tali requisiti.

11 In primo luogo, detta prestazione, essendo prevista da una disposizione di legge ed attuata da una norma di regolamento, rientra in un regime legale.

12 Inoltre costituisce una protezione diretta ed effettiva contro il rischio di malattia contemplato all' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7, in quanto la concessione della prestazione a una qualsiasi delle categorie di soggetti contemplati è sempre subordinata al verificarsi del rischio considerato.

13 Vista, infine, l' importanza fondamentale del principio di parità di trattamento e dell' obiettivo della direttiva 79/7, che è quello di dare a detto principio graduale attuazione nel settore della previdenza sociale, un regime di prestazioni non può essere escluso dalla sfera di applicazione di detta direttiva per il solo fatto che formalmente non rientra in una normativa nazionale di previdenza sociale. Di conseguenza, la circostanza rilevata dal governo del Regno Unito secondo la quale l' esonero dalle spese mediche è contenuto nella legge del 1977 relativa al servizio sanitario nazionale non è tale da togliere validità alla conclusione che precede.

14 La prima questione sollevata dalla High Court va pertanto risolta nel senso che l' art. 3, n. 1, della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che un regime quale quello istituito dall' art. 6, n. 1, del regolamento del 1989, che esonera dal pagamento delle spese mediche talune categorie di persone, e in particolare determinate persone anziane, rientra nella sfera di applicazione di detta direttiva.

Sulla seconda questione

15 In limine, prima di risolvere tale questione, si deve, da un lato, rilevare che non è controverso che una norma nazionale quale l' art. 6, n. 1, lett. c) del regolamento del 1989 implica una discriminazione diretta fondata sul sesso, nella misura in cui le donne beneficiano dell' esonero dalle spese mediche a partire dall' età di 60 anni e gli uomini solo a partire dall' età di 65 anni e, dall' altro, che tali limiti di età corrispondono all' età legale di pensionamento prevista nel Regno Unito per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro agli uomini e alle donne.

16 Si deve inoltre ricordare che l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 consente agli Stati membri di escludere dalla sua sfera di applicazione non solo la fissazione del limite di età per la concessione delle pensioni di vecchiaia o di fine lavoro, ma anche le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni.

17 Alla luce di quanto sopra, la seconda questione deve essere intesa nel senso che con essa si vuol fare precisare se l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 consenta che uno Stato membro il quale, in applicazione di detta disposizione, ha fissato l' età di pensionamento delle donne a 60 anni e quella degli uomini a 65 anni preveda anche che le donne beneficiano di un esonero dalle spese mediche fin dall' età di 60 anni e gli uomini solo dall' età di 65 anni.

18 Nella sentenza 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. (Racc. pag. I-1247), la Corte ha deciso che, nel caso in cui ai sensi dell' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 uno Stato membro preveda un' età di pensionamento diversa per gli uomini e per le donne per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, l' ambito della deroga consentita, definita con l' espressione "conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni", che compare nell' art. 7, n. 1, lett. a), è limitato alle discriminazioni esistenti negli altri regimi di prestazioni che sono necessariamente ed obiettivamente legate alle differenze dell' età di pensionamento.

19 Tale è il caso se dette discriminazioni sono obiettivamente necessarie per evitare di mettere in gioco l' equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale o per garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di vecchiaia e il regime delle altre prestazioni (v. citata sentenza Thomas e a., punto 12; v. anche sentenza 11 agosto 1995, causa C-92/94, Graham e a., Racc. pag. I-2521, punto 12).

20 Per quanto riguarda l' esigenza di salvaguardare l' equilibrio finanziario tra il regime delle pensioni di vecchiaia e altri regimi di prestazioni, si deve rilevare, da un lato, che nella citata sentenza Thomas e a. (punto 14) la Corte ha già constatato che la concessione di prestazioni rientranti in regimi non contributivi a persone vittime di taluni rischi, indipendentemente dal diritto di dette persone ad una pensione di vecchiaia in forza di periodi contributivi maturati, non esercita influenza diretta sull' equilibrio finanziario dei regimi contributivi di pensione.

21 D' altro lato si deve rilevare, come sottolineato dalla Commissione, che nella specie sussiste un rapporto inverso tra il diritto alla prestazione costituito dall' esonero dalle spese mediche previsto all' art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento del 1989 e il versamento di contributi al regime delle pensioni di fine lavoro, nel senso che solo se una persona ha raggiunto l' età di pensionamento e non deve più versare contributi al regime di pensione di fine lavoro fruisce dell' esonero dalle spese mediche in virtù di detta disposizione.

22 Considerato quanto sopra, si deve riconoscere che la soppressione della discriminazione non avrebbe incidenza sull' equilibrio finanziario in seno al regime delle pensioni.

23 Secondo la formulazione stessa dell' ordinanza di rinvio, per di più, non sembra accertato che una modifica della normativa controversa sia tale da mettere a repentaglio l' equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale nel suo insieme.

24 Su una siffatta constatazione non può in alcun caso influire il semplice fatto che l' estensione del beneficio dell' esonero dalle spese mediche agli uomini a partire dal sessantesimo anno comporterebbe un aumento dell' onere sostenuto dallo Stato per il finanziamento del proprio sistema nazionale di spese sanitarie. Risulta infatti da una costante giurisprudenza che gli Stati membri, nell' esercizio della competenza loro attribuita dagli artt. 117 e 118 del Trattato CE per definire la loro politica sociale nell' ambito di una stretta collaborazione di cui la Commissione cura l' organizzazione, sono liberi di definire la natura e l' estensione dei provvedimenti di tutela sociale, compresi quelli in materia previdenziale, nonché le modalità concrete della loro realizzazione e di adottare, nel controllare le proprie spese previdenziali, provvedimenti aventi per effetto la revoca, nei confronti di talune categorie di persone, di prestazioni previdenziali, purché, così facendo, rispettino il principio della parità di trattamento tra uomini e donne (sentenza 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks e a., Racc. pag. I-571, punti 28, 29 e 37).

25 Si deve infine constatare che la discriminazione controversa nella causa principale non è obiettivamente necessaria per garantire la coerenza tra il regime delle pensioni di fine lavoro e un regime quale quello previsto dall' art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento del 1989.

26 Se è vero che, eventualmente, la considerazione che le persone anziane incontrano generalmente spese mediche più elevate delle persone più giovani, per di più in un momento in cui normalmente dispongono di redditi minori, può giustificare che esse beneficino, a partire da una data età, dell' esonero dalle spese mediche, detta considerazione, tuttavia, non è tale da esigere che siffatto vantaggio venga concesso all' età legale di pensionamento, e, quindi a età diverse per gli uomini e per le donne.

27 Infatti, esattamente allo stesso modo in cui una donna che ha raggiunto l' età legale di pensionamento ha il diritto di continuare a svolgere la propria attività professionale oltre tale limite di età, e può, pertanto, venire a trovarsi nelle medesima situazione di un uomo della stessa età che ha sempre fatto parte della popolazione attiva, un uomo può beneficiare di una pensione di fine lavoro prima di aver raggiunto l' età legale di pensionamento e trovarsi così nella medesima situazione di una donna della stessa età che percepisce la pensione di fine lavoro cui ha diritto.

28 Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che una discriminazione quale quella considerata nella causa di cui al procedimento principale non è necessariamente connessa con la differenza di età di pensionamento tra gli uomini e le donne, e non è pertanto coperta dalla deroga prevista dall' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7.

29 La seconda questione va pertanto risolta nel senso che l' art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 non consente a uno Stato membro che, in applicazione di detta disposizione, ha fissato l' età di pensionamento delle donne a 60 anni e quella degli uomini a 65 anni di prevedere anche che le donne fruiscano di un esonero dalle spese mediche a partire dall' età di 60 anni e gli uomini solo a partire dall' età di 65 anni.

Sulla terza questione

30 Con la terza questione il giudice nazionale vuole che la Corte precisi se, tenuto conto delle soluzioni date alle prime due questioni, gli effetti della presente sentenza debbano essere limitati nel tempo, in modo che l' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 non possa essere invocata a sostegno di una domanda di risarcimento danni relativa a periodi anteriori alla data della sentenza da parte di soggetti che non hanno agito in giudizio o presentato un reclamo equivalente prima di tale data.

31 Si deve a questo proposito ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, l' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art. 177 chiarisce e precisa, quando ve ne sia il bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all' applicazione di detta norma (v. sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 16).

32 Tenuto conto di questi principi, solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all' ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a., Racc. pag. I-4625, punto 30).

33 Nella specie non esiste tuttavia alcun elemento che possa giustificare una deroga al principio secondo cui gli effetti di una sentenza di interpretazione risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata.

34 Si deve, da un lato, constatare che, contrariamente alle posizioni sostenute nella presente causa, il governo del Regno Unito non ha versato, in passato, in errore circa l' inclusione dell' esonero dalle spese mediche nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 79/7, quale definita nell' art. 3, n. 1. Detto governo, infatti, con lettera 11 giugno 1985, in applicazione dell' art. 8, n. 2, della direttiva 79/7, aveva informato la Commissione di basarsi sull' art. 7, n. 1, lett. a), onde mantenere la differenza di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di esonero dalle spese mediche. Tale informazione implica che detto esonero rientra nella sfera di applicazione della direttiva.

35 D' altro lato, il mero silenzio osservato dalla Commissione in seguito a detta informazione non ha potuto indurre il Regno Unito a ritenere ragionevolmente che tale differenza di trattamento fosse esclusa dalla sfera di applicazione della direttiva 79/7 in virtù del suo art. 7, n. 1, lett. a). Tale direttiva, infatti, non contiene alcuna disposizione specifica che faccia obbligo alla Commissione di approvare o no le informazioni trasmessele a norma dell' art. 8, n. 2; per di più la Commissione, nell' esercizio della sua missione generale di guardiana del Trattato, nel valutare l' opportunità di dare corso alla procedura prevista dall' art. 169 del Trattato dispone di un potere discrezionale.

36 Il governo del Regno Unito, infine, nel domandare la limitazione nel tempo della presente sentenza non può addurre a fondamento né le conseguenze finanziarie che detta sentenza può comportare, né la considerazione che i fatti alla base di eventuali reclami sarebbero sovente difficili se non impossibili da verificare.

37 Infatti le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non hanno mai, di per sé, giustificato la limitazione dell' efficacia nel tempo di detta sentenza (v., in particolare, sentenza 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a., Racc. pag. I-2229, punto 48). Inoltre, l' onere della prova grava di norma su colui che si avvale dei fatti allegati, e quindi le eventuali difficoltà incontrate a questo proposito si risolverebbero comunque a sfavore del reclamante.

38 La terza questione va pertanto risolta nel senso che gli effetti nel tempo della presente sentenza non vanno limitati, e che quindi l' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 può anche essere invocata a sostegno di una domanda risarcitoria relativa a periodi antecedenti la data della sentenza da parte di soggetti che, prima di tale data, non hanno agito in giudizio o presentato un reclamo equivalente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

39 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court, con ordinanza 5 maggio 1995, dichiara:

1) L' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che un regime quale quello istituito dall' art. 6, n. 1, delle National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) Regulations 1989, il quale esonera dal pagamento delle spese mediche talune categorie di persone, e in particolare determinate persone anziane, rientra nella sfera di applicazione di detta direttiva.

2) L' art. 7, n. 1, lett. a), della citata direttiva 79/7 non consente a uno Stato membro che, in applicazione di detta disposizione, ha fissato l' età di pensionamento delle donne a 60 anni e quella degli uomini a 65 anni di prevedere anche che le donne fruiscano di un esonero dalle spese mediche a partire dall' età di 60 anni e gli uomini solo a partire dall' età di 65 anni.

3) Gli effetti nel tempo della presente sentenza non vanno limitati, e quindi l' efficacia diretta dell' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7 può anche essere invocata a sostegno di una domanda risarcitoria relativa a periodi antecedenti la data della sentenza da parte di soggetti che, prima di tale data, non hanno agito in giudizio o presentato un reclamo equivalente.