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Massima

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1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Domanda di interpretazione che non solleva un problema di natura ipotetica ° Obbligo di statuire

(Trattato CE, art. 177)

2. Trasporti ° Trasporti di merci ° Agevolazione dell' attraversamento delle frontiere ° Direttiva 83/643 ° Ambito di applicazione ° Trasporti intracomunitari ° Scambi con i paesi terzi ° Esclusione

[Direttiva del Consiglio 83/643, artt. 1, n. 1, e 5, n. 1, lett a)]

3. Libera circolazione delle merci ° Scambi con i paesi terzi ° Dazi doganali ° Tasse di effetto equivalente ° Istituzione unilaterale da parte degli Stati membri ° Inammissibilità ° Competenza esclusiva della Comunità

(Trattato CE, artt. 9 e 113)

4. Libera circolazione delle merci ° Scambi con i paesi terzi ° Divieto di tasse di effetto equivalente sancito da accordi conclusi dalla Comunità o da regolamenti comunitari in materia agricola ° Portata identica a quella riconosciuta nel contesto intracomunitario

(Trattato CE, art. 9)

Massima

1. Nell' ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall' art. 177 del Trattato, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell' emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, dal momento che le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull' interpretazione di una norma comunitaria, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.

La situazione sarebbe diversa se la Corte fosse chiamata a decidere su un problema di natura ipotetica. Tale caso però non ricorre qualora la Corte, quand' anche il giudice nazionale non avesse fornito una completa definizione dell' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, disponga di informazioni sufficienti sulla situazione oggetto della controversia di cui alla causa principale che le consentono di interpretare le norme di diritto comunitario e di risolvere in maniera utile le questioni sottopostele.

2. Dall' art. 1, n. 1, della direttiva 83/643, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, come modificata dalla direttiva 87/53, emerge che, fatta salva l' applicazione di particolari disposizioni comunitarie in vigore che disciplinano gli scambi con taluni paesi terzi, le disposizioni di tale direttiva e, in particolare, il suo art. 5, n. 1, lett. a), secondo trattino, che fissa l' orario normale di apertura degli uffici doganali di confine, si applicano solo al trasporto delle merci tra Stati membri, con esclusione degli scambi con i paesi terzi e, segnatamente, con i paesi membri dell' EFTA.

3. A pena di arrecare una grave lesione sia all' unicità del territorio doganale comunitario sia all' uniformità della politica commerciale comune, gli Stati membri non possono imporre, ai sensi della sola normativa nazionale, tasse di effetto equivalente a dazi doganali negli scambi con i paesi terzi. E' quindi di competenza della sola Comunità, al fine di garantire che l' imposizione abbia in tutti gli Stati membri un' incidenza uniforme sugli scambi con i paesi terzi, fissare e, se del caso, modificare il livello dei tributi e delle tasse che gravano sui prodotti provenienti da detti paesi.

4. Qualora figuri in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dalla Comunità con uno o più paesi terzi al fine di eliminare gli ostacoli agli scambi, come pure nei regolamenti del Consiglio relativi all' organizzazione comune dei mercati di vari prodotti agricoli per gli scambi con i paesi terzi, il divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali ha portata identica a quella che gli è riconosciuta nel contesto del commercio intracomunitario. Infatti, tali accordi e, a maggior ragione, i regolamenti agricoli verrebbero ad essere privati di gran parte della loro efficacia qualora la nozione di tassa di effetto equivalente che ivi figura dovesse essere interpretata più restrittivamente della corrispondente nozione contenuta nel Trattato.