SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 APRILE 1995. - ZOULIKA KRID CONTRO CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAVTS). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NANTERRE - FRANCIA. - ACCORDO DI COOPERAZIONE CEE-ALGERIA - ART. 39, N. 1 - EFFICACIA DIRETTA - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - AMBITO D'APPLICAZIONE - VEDOVA DI UN LAVORATORE ALGERINO CHE SIA STATO OCCUPATO IN UNO STATO MEMBRO - ASSEGNO SUPPLEMENTARE DEL FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE. - CAUSA C-103/94.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00719
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Accordi internazionali ° Accordi della Comunità ° Efficacia diretta ° Art. 39, n. 1, dell' Accordo di cooperazione CEE-Algeria
(Accordo di cooperazione CEE-Algeria, art. 39, n. 1)
2. Accordi internazionali ° Accordo di cooperazione CEE-Algeria ° Lavoratori algerini occupati in uno Stato membro ° Previdenza sociale ° Parità di trattamento ° Diniego del beneficio di una prestazione, posta a carico di un Fonds national de solidarité e mirante all' elevazione del livello di reddito dei titolari di pensioni, opposto, a causa della sua cittadinanza, alla vedova di un lavoratore algerino la quale continua a risiedere nello Stato membro in cui detto lavoratore è stato occupato e percepisce una pensione di reversibilità ° Inammissibilità
(Accordo di cooperazione CEE-Algeria, art. 39, n. 1)
1. L' art. 39, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la CEE e l' Algeria, che sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto di fare discriminazioni, a motivo della cittadinanza, a danno dei lavoratori algerini e dei membri della loro famiglia con essi conviventi nel settore della previdenza sociale, impone un obbligo chiaro e preciso, la cui esecuzione o i cui effetti non sono subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore.
Dal tenore di tale disposizione, nonché dallo scopo e dalla natura dell' accordo in cui essa si inscrive, discende che detta norma può essere direttamente applicata e che, conseguentemente, i soggetti ai quali si applica sono legittimati ad invocarla dinanzi ai giudici nazionali.
2. Il principio dell' assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza nel settore della previdenza sociale, di cui all' art. 39, n. 1, dell' Accordo di cooperazione CEE-Algeria, implica che la vedova di un lavoratore migrante algerino, residente nel territorio dello Stato membro in cui detto lavoratore è stato occupato e che è in possesso di tutti i requisiti, fatta eccezione per quello relativo alla cittadinanza, per ivi godere di una prestazione quale l' assegno di un Fonds national de solidarité, prestazione di carattere eccezionale e non contributivo, istituita a vantaggio dei titolari di una pensione di reversibilità per garantire loro un reddito complementare e, quindi, un minimo di mezzi di sussistenza, e la cui concessione non è vincolata alla qualità di ex lavoratore del beneficiario, non può vedersi negato il beneficio di detta prestazione a causa della sua cittadinanza.
Nella sfera di applicazione soggettiva della suddetta norma rientrano non solo il lavoratore algerino, ma anche i familiari i quali, dopo la sua morte, continuano a risiedere nello Stato membro in cui il lavoratore è stato occupato, senza che occorra distinguere, per quanto concerne questi ultimi, tra diritti derivati e diritti propri, mentre nella sfera d' applicazione ratione materiae rientrano tutte le prestazioni alle quali, in forza del suo art. 4, si applica il regolamento n. 1408/71.
Nel procedimento C-103/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Zoulika Krid
e
Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS),
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 39, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler (relatore) e C. Gulmann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, dalla signora A. Roses, direttrice del contenzioso, in qualità di agente;
° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor C. Chavance, addetto principale di amministrazione centrale presso la direzione degli Affari giuridici dello stesso ministero, in qualità di agenti;
° per il governo del Regno Unito, dal signor S. Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor P. Duffy, barrister;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora M. Patakia, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo francese, del governo del Regno Unito e della Commissione all' udienza del 31 gennaio 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 febbraio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 16 dicembre 1993, pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 marzo 1994, il Tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 39, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210 (GU L 263, pag. 1, in prosieguo: l' "Accordo").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la signora Krid, cittadina algerina, e la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés (in prosieguo: la "CNAVTS") vertente sul diniego di concessione di un assegno supplementare del Fonds national de solidarité (in prosieguo: il "FNS").
3 Dagli atti risulta che la signora Krid è la vedova di un cittadino algerino che ha esercitato tutta la sua attività lavorativa in Francia. La signora Krid, che non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, risiede ad Asnières-sur-Seine (Francia).
4 Il 1 dicembre 1984 al coniuge della signora Krid, compiuti i 65 anni di età, veniva assegnata una pensione di vecchiaia a carico della CNAVTS, calcolata sulla base dei 123 trimestri durante i quali aveva versato contributi in Francia. Il 1 aprile 1987 la pensione del signor Krid veniva aumentata a causa del coniuge a carico.
5 A seguito della morte del signor Krid, avvenuta il 2 ottobre 1992, il coniuge godeva, a partire dal 1 novembre 1992, di una pensione di reversibilità versatale dalla CNAVTS.
6 Il 29 giugno 1993, la signora Krid chiedeva in Francia un assegno supplementare al FNS in forza della legge 30 giugno 1956.
7 Il FNS è stato istituito in Francia al fine di promuovere una politica generale di protezione delle persone anziane mediante miglioramento delle pensioni, delle rendite e degli assegni di vecchiaia. A tal fine ai beneficiari di pensioni di vecchiaia o di invalidità sulla base di disposizioni legislative o regolamentari viene versato un assegno, denominato supplementare, nel caso in cui gli interessati non dispongano di risorse sufficienti.
8 Detto assegno è disciplinato nel capitolo 5 del titolo I, intitolato "Indennità per persone anziane", del libro VIII del nuovo codice francese della previdenza sociale. All' interno di detto capitolo, le condizioni per l' ottenimento sono fissate dagli artt. L. 815-2 - L. 815-6.
9 L' art. L. 815-2 riconosce il diritto all' assegno supplementare del FNS ai cittadini francesi residenti nel territorio nazionale. L' art. L. 815-5 dispone che "l' assegno supplementare è concesso agli stranieri solo a condizione che siano stipulate convenzioni internazionali di reciprocità".
10 Con lettera datata 18 agosto 1993 la CNAVTS respingeva la domanda della signora Krid a motivo della cittadinanza algerina di quest' ultima e del fatto che la convenzione sulla previdenza sociale, firmata il 1 ottobre 1980 tra la Francia e l' Algeria, non contiene protocolli d' accordo concernenti l' assegno supplementare del FNS.
11 L' 11 settembre 1993 la signora Krid presentava ricorso avverso tale decisione innanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre.
12 In tal sede la signora Krid dichiarava in sostanza di rientrare, nella sua qualità di titolare di una pensione di reversibilità, nel regime generale di previdenza sociale francese e di aver diritto alle prestazioni di detto regime che ne costituiscono gli accessori. L' art. 39, n. 1, dell' Accordo vieterebbe effettivamente alle autorità francesi di basarsi sulla cittadinanza algerina del richiedente per negargli il beneficio delle prestazioni per le quali abbia fatto domanda.
13 La CNAVTS opponeva a ciò, oltre al fatto che la signora Krid non è in possesso della cittadinanza francese e che non esiste nessuna convenzione internazionale di reciprocità tra la Francia e l' Algeria in materia di assegni supplementari del FNS, che il regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, codificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6, in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71"), riservava ai soli cittadini comunitari il beneficio delle prestazioni a carattere non contributivo.
14 Stando così le cose, il Tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre ha sottoposto alla Corte la seguente questione:
"Se l' assegno supplementare del Fonds national de solidarité menzionato nel regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, spetti unicamente ai cittadini della CEE (residenti in Francia) oppure possa essere corrisposto anche ai cittadini algerini (residenti in Francia) in base all' art. 39 dell' Accordo di cooperazione tra la CEE e l' Algeria e/o in base ai regolamenti CEE. Se, per analogia, detto assegno possa essere versato anche ai cittadini dei paesi che hanno stipulato con la CEE un accordo di cooperazione in materia previdenziale: Marocco, Tunisia, ecc.".
15 Occorre preliminarmente ricordare lo scopo e le disposizioni rilevanti dell' Accordo.
16 Secondo il disposto dell' art. 1, l' Accordo si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell' Algeria e favorire il consolidamento delle loro relazioni. Tale cooperazione è istituita, in forza del titolo I, nei settori economico, tecnico e finanziario, in forza del titolo II, nel settore degli scambi commerciali e, in forza del titolo III, nel settore sociale.
17 L' art. 39, che fa parte del titolo III, riguardante la cooperazione nel settore della manodopera, al n. 1 prevede che
"fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall' assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati".
18 I numeri seguenti riguardano il cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, il beneficio delle prestazioni familiari per i membri della famiglia residenti all' interno della Comunità e il trasferimento in Algeria delle pensioni e rendite d' anzianità, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonché d' invalidità.
19 Dal contesto della causa principale discende che, con la sua questione pregiudiziale, il giudice di rinvio vuol sapere, in sostanza, se l' art. 39, n. 1, dell' Accordo vada interpretato nel senso che esso si oppone a che uno Stato membro rifiuti di concedere una prestazione quale l' assegno supplementare del FNS, previsto dalla sua normativa a favore dei cittadini residenti nel territorio di detto Stato, alla vedova di un lavoratore algerino, residente in tale Stato membro e che ivi beneficia di una pensione di reversibilità, per il fatto che l' interessata è di cittadinanza algerina.
20 Per risolvere detta questione occorre accertare, in primo luogo, se l' art. 39, n. 1, dell' Accordo possa essere invocato direttamente da un singolo dinanzi a un giudice nazionale e, in secondo luogo, se nella detta norma rientri la situazione del familiare di un lavoratore migrante algerino che chiede, nello Stato membro in cui risiede e percepisce una pensione di reversibilità, di fruire di un assegno come quello sul quale verte la causa principale.
Sull' efficacia diretta dell' art. 39, n. 1, dell' Accordo
21 Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (v. sentenze 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber, Racc. pag. I-199, punti 15-22, e 20 aprile 1994, causa C-58/93, Yousfi, Racc. pag. I-1353, punto 16), l' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976 ed approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1), che sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto di fare discriminazioni, a motivo della cittadinanza, a danno dei lavoratori marocchini e dei membri della loro famiglia con essi conviventi nel settore della previdenza sociale, impone un obbligo chiaro e preciso, la cui esecuzione o i cui effetti non sono subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore per qualsiasi questione diversa da quelle che costituiscono oggetto dei nn. 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Nelle stesse sentenze la Corte ha aggiunto che l' obiettivo dell' accordo, cioè la promozione di una cooperazione globale tra le parti contraenti, specie nel settore della manodopera, conferma che il principio di non discriminazione sancito dall' art. 41, n. 1, può disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli.
22 La Corte ne ha dedotto (v. sentenze Kziber, citata, punto 23, e Yousfi, citata, punto 17) che detta disposizione può essere direttamente applicata.
23 Ebbene, l' art. 39, n. 1, dell' Accordo di cooperazione CEE-Algeria è formulato negli stessi termini dell' art. 41, n. 1, dell' Accordo di cooperazione CEE-Marocco e i due accordi si prefiggono un identico scopo.
24 L' efficacia diretta che occorre pertanto riconoscere all' art. 39, n. 1, dell' Accordo implica che i soggetti ai quali si applica questa disposizione sono legittimati ad invocarla dinanzi ai giudici nazionali.
Sulla portata dell' art. 39, n. 1, dell' Accordo
25 Per determinare la portata del principio di non discriminazione sancito dall' art. 39, n. 1, dell' Accordo, si deve verificare, da un lato, se una persona come l' attrice nella causa principale rientri nell' ambito di applicazione soggettiva di detto articolo e, dall' altro, se una prestazione come l' assegno supplementare del FNS, di cui trattasi nella causa principale, rientri nel settore della previdenza sociale ai sensi di detta disposizione.
26 Per quel che riguarda, in primo luogo, l' ambito di applicazione soggettiva dell' art. 39, n. 1, dell' Accordo, occorre osservare che detta norma si applica innanzi tutto ai lavoratori di cittadinanza algerina e che tale nozione va interpretata estensivamente. Infatti, conformemente alla giurisprudenza relativa all' identica norma dell' Accordo di cooperazione CEE-Marocco (v. sentenze Kziber, citata, punto 27, e Yousfi, citata, punto 21) e pertanto applicabile in via analogica nella presente controversia, il termine lavoratori va riferito tanto ai lavoratori attivi quanto a quelli che hanno abbandonato il mercato del lavoro dopo aver raggiunto l' età prescritta per godere di una pensione di anzianità o dopo essere rimasti vittime di uno dei rischi che danno diritto ad indennità nell' ambito di altri settori previdenziali.
27 Occorre inoltre rilevare che l' art. 39, n. 1, dell' Accordo si applica anche ai familiari di tale lavoratore con lui conviventi nello Stato membro in cui sono occupati.
28 Al riguardo, il n. 2 dell' art. 39 fa espresso riferimento, in merito al beneficio del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, alle pensioni e rendite di decesso a favore della famiglia del lavoratore migrante algerino residente all' interno della Comunità.
29 Il n. 4 dell' art. 39 prevede peraltro il diritto di trasferire in Algeria talune prestazioni previdenziali acquisite negli Stati membri, tra cui pensioni e rendite di decesso.
30 Ne discende che l' art. 39, n. 1, dell' Accordo vale anche per i familiari di un lavoratore migrante algerino i quali, dopo la morte del lavoratore, continuano a risiedere nello Stato membro in cui quest' ultimo è stato occupato.
31 Ciò posto, una persona come l' attrice nella causa principale, in qualità di vedova di un lavoratore migrante algerino, residente nello Stato membro in cui il lavoratore, prima della sua morte, ha svolto tutta la sua attività lavorativa e la quale è ivi titolare di una pensione di reversibilità versata a seguito di tale attività, rientra nell' art. 39, n. 1, dell' Accordo.
32 Per quanto concerne, in secondo luogo, la nozione di previdenza sociale di cui all' art. 39, n. 1, dell' Accordo, dalle sentenze Kziber, citata (punto 25), e Yousfi, citata (punto 24), risulta in via analogica che essa va intesa allo stesso modo dell' identica nozione contenuta nel regolamento n. 1408/71.
33 Ebbene, anche se prima della modifica apportata con il regolamento n. 1247/92 il regolamento n. 1408/71 non menzionava specificamente, tra i rami della previdenza sociale ai quali si applica, quello concernente le prestazioni quali l' assegno supplementare del FNS, tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza (v., in particolare, sentenze 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85, 380/85, 381/85 e 93/86, Giletti e a., Racc. pag. 955, e 12 luglio 1990, causa C-236/88, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3163), detto assegno rientrava nell' ambito d' applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, in forza del suo art. 4, n. 1.
34 La Corte ha infatti ritenuto (v., segnatamente, sentenza Giletti e a., citata, punto 10) che una normativa nazionale del tipo di quella concernente gli assegni supplementari versati dal FNS svolge, in realtà, una doppia funzione, che consiste, per un verso, nel garantire un minimo di mezzi di sussistenza a persone che ne hanno bisogno e, per altro verso, nel garantire un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti.
35 La Corte ne ha dedotto (v. sentenza Giletti e a., citata, punto 11) che una normativa del genere, in quanto attribuisca un diritto a prestazioni supplementari destinate ad integrare l' importo di pensioni del regime previdenziale, a prescindere da qualsiasi valutazione dei bisogni e delle situazioni individuali, caratteristica dell' assistenza, fa parte del regime della previdenza sociale ai sensi del regolamento n. 1408/71. La Corte ha aggiunto che la circostanza che una stessa legge possa altresì contemplare benefici che possono qualificarsi assistenziali non altera, sul piano del diritto comunitario, il carattere intrinsecamente previdenziale di un assegno connesso ad una pensione d' invalidità, vecchiaia o reversibilità, di cui esso costituisce, di diritto, una prestazione accessoria.
36 Peraltro, dopo l' entrata in vigore, il 1 giugno 1992, del regolamento n. 1247/92, le prestazioni del tipo dell' assegno supplementare del FNS sono state espressamente incluse nell' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, proprio per tener conto della summenzionata giurisprudenza, così come si ricava dal terzo e quarto 'considerando' del regolamento n. 1247/92. Infatti, a tenore del nuovo n. 2 bis, inserito nell' art. 4 del regolamento n. 1408/71, quest' ultimo si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo qualora, come nella fattispecie di cui alla causa principale, esse siano previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lett. a) - h) del n. 1 della stessa norma, tra le quali compaiono proprio le prestazioni di vecchiaia.
37 Poiché, per analogia con le sentenze Kziber e Yousfi, citate, la nozione di previdenza sociale di cui all' art. 39, n. 1, dell' Accordo non può avere contenuto diverso da quello che le viene attribuito nell' ambito del regolamento n. 1408/71, una prestazione quale l' assegno supplementare del FNS rientra nel settore della previdenza sociale ai sensi di detta norma.
38 Il governo francese ha tuttavia obiettato che una cittadina algerina, vedova di un lavoratore migrante algerino, ma che non sia mai stata essa stessa in possesso della qualità di lavoratrice, non può invocare le norme di cui all' art. 39 dell' Accordo per godere di una prestazione quale l' assegno supplementare del FNS, in quanto quest' ultima sarebbe concepita dall' ordinamento francese come un diritto proprio e non come un diritto derivato, acquisito a causa della qualità di familiare del lavoratore migrante.
39 A tal proposito basta rilevare che l' art. 39, n. 1, dell' Accordo si limita a sancire il principio dell' assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti algerini e dei loro familiari conviventi rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. Dato che la sfera di applicazione soggettiva di tale norma non coincide con quella dell' art. 2 del regolamento n. 1408/71, la giurisprudenza che pone una distinzione tra i diritti derivati e i diritti propri dei familiari del lavoratore migrante nell' ambito del regolamento n. 1408/71 non può essere estesa all' ambito dell' Accordo, come può dedursi dalla sentenza Kziber, citata.
40 Ciò posto, il principio dell' assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza nel settore della previdenza sociale, di cui all' art. 39, n. 1, dell' Accordo, implica che la vedova di un lavoratore migrante algerino residente nel territorio dello Stato membro in cui detto lavoratore è stato occupato, che è in possesso di tutti i requisiti, fatta eccezione per quello relativo alla cittadinanza, per ivi godere di una prestazione quale l' assegno del FNS, istituito a vantaggio dei titolari di una pensione di reversibilità e la cui concessione non è vincolata alla qualità di ex lavoratore del beneficiario, non può vedersi negato il beneficio di detta prestazione a causa della sua cittadinanza.
41 Viste le considerazioni che precedono, la questione sollevata dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre va risolta dichiarando che l' art. 39, n. 1, dell' Accordo va interpretato nel senso che esso si oppone a che uno Stato membro rifiuti di concedere una prestazione quale l' assegno supplementare del FNS, previsto dalla sua normativa a favore dei cittadini residenti nel territorio di detto Stato, alla vedova di un lavoratore algerino residente in tale Stato membro, che ivi beneficia di una pensione di reversibilità, per il fatto che l' interessata sia di cittadinanza algerina.
Sulle spese
42 Le spese sostenute dai governi francese e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal des affaires de sécurité sociale di Nanterre con sentenza 16 dicembre 1993, dichiara:
L' art. 39, n. 1, dell' Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976 e approvato, a nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2210, va interpretato nel senso che esso si oppone a che uno Stato membro rifiuti di concedere una prestazione quale l' assegno supplementare del Fonds national de solidarité, previsto dalla sua normativa a favore dei cittadini residenti nel territorio di detto Stato, alla vedova di un lavoratore algerino residente in tale Stato membro, che ivi beneficia di una pensione di reversibilità, per il fatto che l' interessata sia di cittadinanza algerina.