61994J0050

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 luglio 1996. - Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee. - Liquidazione dei conti del FEAOG - Esercizio 1990. - Causa C-50/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-03331


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Finanziamento da parte del FEAOG ° Decisione relativa alla liquidazione dei conti ° Termine ° Inosservanza ° Incidenza sull' obbligo della Commissione di rifiutare l' accollo al FEAOG delle spese irregolarmente effettuate alla luce delle norme comunitarie ° Insussistenza

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 729/70, art. 5, n. 2]

2. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAOG

(Trattato CE, art. 190)

3. Agricoltura ° FEAOG ° Liquidazione dei conti ° Rifiuto di accollare al FEAOG spese derivanti da irregolarità commesse nell' applicazione della normativa comunitaria ° Contestazione da parte dello Stato membro interessato ° Onere della prova

4. Agricoltura ° FEAOG ° Liquidazione dei conti ° Rifiuto di accollare al FEAOG spese derivanti da irregolarità commesse nell' applicazione della normativa comunitaria ° Introduzione di una graduazione del rifiuto di accollo in funzione del rischio che la gravità della carenza di controllo imputabile alle autorità nazionali comporta per il FEAOG ° Contestazione da parte dello Stato membro interessato ° Onere della prova

5. Atti delle istituzioni ° Decisioni ° Decisione comunitaria ° Impossibilità assoluta di esecuzione in uno Stato membro ° Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato

(Trattato CE, art. 5)

Massima


1. Il semplice fatto che la liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAOG sia effettuata successivamente allo scadere del termine prescritto dall' art. 5 del regolamento n. 729/70 non dispensa la Commissione dall' obbligo di escludere l' imputazione a carico del Fondo, qualora dai controlli che essa è in grado di effettuare risulti che alcune spese non sono conformi alle norme comunitarie. Tale termine deve infatti, in assenza di una sanzione connessa alla sua inosservanza, considerarsi solo ordinatorio, salva l' esistenza di un pregiudizio agli interessi di uno Stato membro.

2. Una decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEAOG, che rifiuti d' imputare a carico di quest' ultimo una parte delle spese dichiarate, non richiede una motivazione dettagliata, qualora il governo interessato abbia attivamente partecipato al processo di elaborazione della decisione e conosca quindi i motivi per cui la Commissione ritiene di non dover porre a carico del FEAOG le somme di cui trattasi.

3. Quando la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest' ultimo dimostrare che sussistono i presupposti del finanziamento negato dalla Commissione.

4. Qualora, nell' ambito del proprio compito di liquidazione dei conti, la Commissione, anziché rifiutare il finanziamento della totalità delle spese effettuate senza che siano stati compiuti i controlli prescritti dalla normativa comunitaria, cerchi di stabilire regole intese a graduare le riduzioni in funzione dell' entità del rischio che i vari livelli di carenza di controllo presentano per il FEAOG, lo Stato membro deve dimostrare che questi criteri sono arbitrari e contrari all' equità.

5. Pur ammettendo che uno Stato membro possa invocare l' assoluta impossibilità di eseguire correttamente una decisione comunitaria, tale Stato membro deve in ogni caso sottoporre tempestivamente alla valutazione dell' istituzione competente i problemi connessi ad una tale esecuzione. In tal caso, l' istituzione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l' art. 5 del Trattato, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato.

Parti


Nella causa C-50/94,

Repubblica ellenica, rappresentata dai signori Vassileios Kontolaimos e Ioannis Chalkias, viceconsiglieri giuridici presso l' avvocatura dello Stato, e dalle signore Christina Sitara e Vassileia Pelekou, procuratori ad lites presso l' Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Xenophon Yataganas, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1993, 93/659/CEE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio finanziario 1990 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 301, pag. 13), nella parte riguardante la Repubblica ellenica,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore) e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 18 gennaio 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 marzo 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 febbraio 1994, la Repubblica ellenica ha proposto, ai sensi dell' art. 173, primo comma, del Trattato CE, un ricorso diretto all' annullamento parziale della decisione della Commissione 25 novembre 1993, 93/659/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell' esercizio finanziario 1990 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 301, pag. 13), nella parte in cui la riguarda.

2 Il ricorso è diretto all' annullamento di questa decisione nella parte in cui la Commissione ha dichiarato non imputabili a carico del FEAOG i seguenti importi:

° 866 305 307 DR (dracme greche) a titolo di restituzioni all' esportazione dei mangimi zootecnici;

° 981 233 150 DR a titolo di un decimo dell' aiuto alla produzione dell' olio d' oliva;

° 4 491 969 372 DR a titolo di restituzioni all' esportazione e di premi per il tabacco versati in base ad un quantitativo di 9 786 652 kg, equivalente alla somma di 3 632 654 033 DR, e a titolo di restituzioni all' esportazione e di premi per il tabacco per un importo di 859 315 339 DR, somme che hanno costituito oggetto di una riserva negativa per l' esercizio 1990.

3 Nel corso dell' udienza il governo ellenico ha rinunciato agli atti del proprio ricorso concernenti la somma di 4 491 969 372 DR a titolo delle restituzioni all' esportazione e dei premi per il tabacco.

Sulle spese relative a restituzioni all' esportazione dei mangimi zootecnici

4 La Commissione riassume i motivi delle rettifiche finanziarie disposte in un rapporto di sintesi in data 10 giugno 1993, dal quale risulta che, in esito ad una missione di controllo effettuata nel 1992, essa ha concluso che, fino al 16 novembre 1990, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi di acquisto e di vendita, ha avuto luogo l' intervento dell' Ufficio centrale di gestione dei prodotti nazionali (in prosieguo: il "KYDEP") sul mercato dei mangimi zootecnici e che le perdite relative a queste operazioni, maggiorate degli interessi imposti dalla Banca agricola di Grecia, sono state dichiarate allo Stato. Nell' ambito della visita di controllo è emerso, in particolare, che il KYDEP ha seguitato a vendere cereali (granturco, orzo) ai produttori di mangimi zootecnici a prezzi che erano inferiori ai costi di acquisto. Poiché le perdite dichiarate allo Stato in seguito agli interventi sul mercato dei mangimi zootecnici erano ampiamente superiori agli importi dichiarati al FEAOG a titolo delle restituzioni all' esportazione, la Commissione ha disposto una rettifica finanziaria per 866 305 307 DR, corrispondente alla totalità degli importi dichiarati a titolo delle restituzioni all' esportazione dei mangimi zootecnici per l' esercizio 1990.

5 Il governo ellenico fa valere, in primo luogo, che la Commissione, nel procedere alla liquidazione dei conti, non può far leva su fatti che, come nel caso di specie, sarebbero pervenuti a sua conoscenza solo dopo il termine massimo di cui all' art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), in forza del quale la liquidazione dei conti deve aver luogo prima della fine dell' anno successivo all' esercizio considerato. Orbene, poiché la controversa liquidazione si riferisce al 1990, più in particolare al periodo dal 16 ottobre 1989 al 15 ottobre 1990, la Commissione avrebbe indebitamente tenuto conto delle informazioni acquisite nell' ambito della missione di controllo del 1992, dunque successive al 31 dicembre 1991.

6 Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 27 gennaio 1988, causa 349/85, Danimarca/Commissione, Racc. pag. 169, punto 19) fintantoché i conti non siano liquidati nel modo prescritto, la Commissione ha l' obbligo, in forza dell' art. 2, del regolamento n. 729/70, di escludere l' imputazione al FEAOG delle restituzioni che non sono state concesse secondo la normativa comunitaria. Tale obbligo non viene meno semplicemente per il fatto che la liquidazione dei conti è effettuata successivamente allo scadere del termine prescritto dall' art. 5 dello stesso regolamento. In assenza di una sanzione connessa all' inosservanza di tale termine, quest' ultimo, tenuto conto della natura della decisione di liquidazione dei conti che ha essenzialmente lo scopo di garantire che l' imputazione delle spese da parte delle autorità nazionali sia avvenuta in modo conforme alle norme comunitarie, può essere considerato solo come un termine ordinatorio, salva l' esistenza di un pregiudizio agli interessi di uno Stato membro.

7 Ne consegue che, nel caso di specie, la Commissione poteva legittimamente tener conto dei risultati della missione di controllo effettuata nel 1992. Ciò posto, l' argomentazione del governo ellenico in ordine a tale punto non può essere accolta.

8 In secondo luogo, il governo ellenico rimprovera alla Commissione di aver insufficientemente motivato la sua decisione di escludere dal finanziamento la totalità delle spese all' esportazione. Esso reputa infatti che la Commissione avrebbe dovuto dimostrare non soltanto l' esistenza di una connessione tra la politica del KYDEP e l' esportazione di mangimi zootecnici, ma altresì quale sarebbe stato, in mancanza di una tale connessione, il livello dei prezzi dei detti mangimi e quello delle spese corrispondenti.

9 Al riguardo, va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. 1749, punto 60), le decisioni di liquidazione dei conti non necessitano di una motivazione dettagliata, qualora il governo interessato abbia attivamente partecipato al processo di elaborazione della decisione e conosca quindi i motivi per cui la Commissione ritiene di non dover porre a carico del FEAOG le somme di cui trattasi.

10 Nella fattispecie, è pacifico che il governo ellenico ha attivamente partecipato al processo di elaborazione della decisione controversa e che conosceva pertanto la ragione per la quale la Commissione riteneva di non dover porre a carico del FEAOG le somme controverse. Invero, da un lato, le conclusioni della Commissione si fondano su informazioni ottenute nell' ambito dell' ispezione effettuata in Grecia dal 1 al 4 giugno 1992 e, dall' altro, la Commissione ha avuto uno scambio di opinioni in merito a tali accertamenti con le autorità elleniche, dato che, come risulta dal rapporto di sintesi, queste ultime, ritenendo inaccettabili le rettifiche proposte, hanno fatto richiesta di una riserva positiva, che è stata rifiutata.

11 Occorre inoltre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza Regno Unito/Commissione, citata, punto 14), quando la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest' ultimo dimostrare che sussistono i presupposti del finanziamento negato dalla Commissione.

12 Nella fattispecie, si evince dagli accertamenti contenuti nel rapporto di sintesi che i mangimi zootecnici erano gestiti dal KYDEP in esecuzione di un monopolio statale ed erano oggetto di copertura totale, da parte del bilancio dello Stato, delle spese sostenute, tra cui in particolare le perdite derivanti dalla vendita di questi prodotti. Secondo la Commissione, la vendita effettuata sottocosto costituisce un aiuto nazionale illegittimo che, in caso di esportazione dei prodotti in parola, si aggiunge alla restituzione comunitaria. Orbene, in una situazione normale, l' impatto di queste diminuzioni del prezzo di costo dei mangimi sarebbe tale che, senza alcun aiuto nazionale, questi prodotti non avrebbero potuto essere esportati per via del loro prezzo elevato.

13 A sostegno delle proprie affermazioni la Commissione ha fatto rinvio, in particolare, ad una lettera del ministero dell' Agricoltura ellenico al KYDEP, sulla scorta della quale quest' ultimo ha cessato i propri interventi sul mercato a decorrere dal 16 novembre 1990. Su richiesta della Corte, il governo ellenico ha prodotto copia di questa lettera prima dell' udienza. In tale lettera riservata, recante la data 9 novembre 1990, il ministero informava il KYDEP della parziale abrogazione, ad opera dalla Banca nazionale di Grecia, di due sue decisioni, quella del 26 luglio e quella del 27 agosto 1990. Su richiesta della Corte il governo ellenico ha prodotto, successivamente all' udienza, copia di questi documenti promananti dalla commissione dei prezzi e dei redditi.

14 Facendo rinvio a varie decisioni anteriori degli anni 1983, 1988 e 1990 relative allo stesso tema, la decisione 27 agosto 1990, sopra menzionata, precisa i prezzi di messa a disposizione dei cereali foraggieri, tramite il KYDEP, agli allevatori greci nonché alle imprese industriali ed artigianali di produzione di mangimi composti ad uso zootecnico, i cui prodotti sono esclusivamente destinati al consumo interno. Per quanto concerne i mangimi zootecnici destinati all' esportazione, la decisione autorizza il KYDEP a mettere cereali foraggieri a disposizione delle industrie di fabbricazione di mangimi composti ad uso zootecnico ad un prezzo pari a quello di costo (vale a dire il prezzo di mercato maggiorato di tutte le spese inerenti alla gestione, al trasporto e così via), senza che ne risultino oneri di qualsiasi tipo a carico dell' erario pubblico.

15 Risulta da questo documento che, durante l' intero periodo controverso, il KYDEP interveniva sul mercato nazionale dei mangimi zootecnici facendo abbassare artificialmente i prezzi. Non può escludersi che tale intervento abbia avuto ripercussioni sulle esportazioni di mangimi. Infatti, come ha rilevato l' avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, l' aiuto accordato ai produttori di mangimi zootecnici per le loro vendite sul mercato nazionale ha permesso loro di proseguire le loro attività, mentre in mancanza di tale aiuto altri produttori comunitari avrebbero avuto nei loro confronti un vantaggio concorrenziale, cosicché il mantenimento della loro capacità di esportare e di fruire di restituzioni all' esportazione poteva dipendere da tale sovvenzione sul mercato nazionale.

16 Essendosi dimostrato il collegamento tra la politica del KYDEP, consistente nel vendere cereali sottocosto, e i suoi effetti sul regime delle restituzioni all' esportazione, incombeva al governo ellenico di confutare la tesi della Commissione secondo la quale le passività dichiarate allo Stato in seguito agli interventi sul mercato dei mangimi zootecnici erano ampiamente superiori agli importi dichiarati al FEAOG a titolo di restituzioni all' esportazione. Poiché il governo ellenico non ha fornito tale dimostrazione, la Commissione poteva legittimamente rifiutare il pagamento della totalità dell' importo relativo alle spese dichiarate a titolo di restituzioni all' esportazione dei mangimi zootecnici.

17 Il governo ellenico asserisce, in terzo luogo, che durante il periodo controverso lo Stato non aveva alcun rapporto con il KYDEP. I rapporti di cui è menzione nella giurisprudenza anteriore della Corte non esistevano in tale periodo. A suo parere, il KYDEP gestiva in modo autonomo le proprie operazioni senza alcuna partecipazione o impulso da parte del governo ellenico e le sue perdite non erano ripianate né dalla Repubblica ellenica né dalla Banca agricola di Grecia.

18 Sotto tale profilo il governo ellenico sottolinea come, con decisione 31 maggio 1993, l' Efeteio di Atene abbia posto il KYDEP in regime di liquidazione speciale. Se avesse vantato effettivi crediti nei confronti dello Stato, il KYDEP avrebbe potuto avvalersi di due procedure per evitare la sua dissoluzione a breve scadenza, vale a dire citare in giudizio lo Stato per il pagamento dei suoi debiti nei suoi confronti ovvero proporre contro lo Stato un' azione per il risarcimento dei danni. Ai sensi delle vigenti norme nazionali, i crediti dei terzi nei confronti dello Stato si prescrivono entro cinque anni dalla loro costituzione. Talché, eventuali pretese sorte nei confronti dello Stato dopo il 1 gennaio 1988 avrebbero dovuto essere fatte valere non oltre il 1992, cosa che non è avvenuta. Conseguentemente, non vi sarebbe stato alcun vincolo per lo Stato dopo la fine del 1987.

19 Come risulta dai punti 12-16 della presente sentenza, è anzitutto pacifico che, durante il periodo controverso, le autorità elleniche hanno controllato le operazioni effettuate dal KYDEP sul mercato nazionale dei mangimi zootecnici e che tali interventi hanno avuto ripercussioni sul regime delle restituzioni all' esportazione. Inoltre, benché il KYDEP sia stato posto in liquidazione nel 1993, su domanda della Banca agricola di Grecia, il suo patrimonio era lungi dall' essere sufficiente per ripianare le perdite, talché l' estinzione dei suoi debiti nei confronti di una Banca facente capo allo Stato ha in definitiva avuto come conseguenza che quest' ultimo ha in tal modo coperto i costi relativi ai suoi interventi sul mercato.

20 Il motivo relativo alle spese sostenute a titolo di restituzioni all' esportazione dei mangimi zootecnici va pertanto respinto.

Sulle spese relative agli aiuti alla produzione di olio d' oliva

21 Per quanto riguarda il capitolo "Aiuto alla produzione di olio d' oliva", nel rapporto di sintesi si rileva una insufficienza nel controllo delle spese. Da una revisione effettuata nell' ambito della liquidazione dei conti sarebbero emerse gravi lacune nell' organizzazione del controllo dell' aiuto. In particolare, il rapporto constata la mancanza dello schedario oleicolo, mentre il regolamento (CEE) del Consiglio 21 gennaio 1975, n. 154, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d' oliva (GU L 19, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1980, n. 3453 (GU L 360, pag. 15), prevedeva come termine massimo per la sua attuazione il 31 ottobre 1988. Per giunta, vi erano rilevanti ritardi nella costituzione degli schedari informatici, mentre questi ultimi dovevano essere costituiti entro la data del 31 ottobre 1990 [art. 11, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) della Commissione 31 ottobre 1984, n. 3061, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d' oliva (GU L 288, pag. 52), nel testo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1989, n. 98 (GU L 14, pag. 14)]. Nel corso del controllo è emerso che i dati relativi ad importanti regioni di produzione dell' olio d' oliva non erano ancora stati registrati.

22 Nel rapporto si rileva inoltre che, in particolare, il Didagep, ente pagatore, non utilizza le informazioni contenute nello schedario, per effettuare le verifiche, prima di pagare l' aiuto. L' agenzia di controllo dell' olio d' oliva avrebbe effettuato solo 499 sopralluoghi nell' intero territorio greco per la campagna 1989/1990, corrispondenti ad una percentuale del tutto inadeguata, mentre la normativa in vigore per questa campagna prevedeva il controllo del 5% delle domande di aiuto. Di conseguenza, tenuto conto della mancanza di uno schedario oleicolo e di schedari informatici, la situazione esistente nella Repubblica ellenica non offriva, secondo il rapporto, le garanzie richieste dal FEAOG. Una trattenuta forfettaria del 10% dell' importo dell' aiuto versato a titolo della campagna 1989/1990 sarebbe quindi giustificata in sede di liquidazione.

23 Il governo ellenico fa valere, in primo luogo, che il mancato riconoscimento di una quota forfettaria delle spese costituisce una sanzione non comminata dalla normativa comunitaria ed eccedente i limiti del potere discrezionale della Commissione.

24 La Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, quando essa constata l' assenza di meccanismi di controllo, può rifiutare il pagamento della totalità delle sovvenzioni. Ciononostante, nel caso di specie essa avrebbe rifiutato di riconoscere solo il 10% degli importi dichiarati, in applicazione dei criteri adottati dal comitato interservizi approvati dalla Commissione e comunicati a tutti gli Stati membri in seno al comitato di gestione del FEOAG, ove tali criteri hanno ricevuto favorevole accoglienza. Secondo la Commissione, questi criteri costituiscono una base comune di accordo nel senso che, se risulta impossibile determinare esattamente l' importo delle rettifiche, viene scelta una via intermedia fissando un importo forfettario, il che permette sia di rispettare il diritto comunitario e le esigenze della retta gestione delle risorse comunitarie, sia di assecondare la comprensibile volontà degli Stati membri che desiderano evitare rettifiche smisurate e sproporzionate.

25 Tali criteri prevedono tre livelli di riduzione forfettaria dei rimborsi, vale a dire il 2%, il 5% e il 10%, onde tener conto del grado di rischio che presentano per il FEAOG i vari livelli di carenza di controllo. Una rettifica al tasso forfettario del 10% della spesa può essere operata se la carenza riguarda l' insieme o gli elementi fondamentali del sistema di controllo o ancora l' esecuzione di controlli essenziali intesi a garantire la regolarità della spesa, cosicché si possa ragionevolmente supporre l' esistenza di un rischio elevato di perdite generalizzate per il FEAOG.

26 Va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza Regno Unito/Commissione, citata, punto 13), nell' ipotesi in cui risultasse impossibile accertare con precisione l' entità dell' aumento delle spese figuranti su una voce di bilancio del FEAOG conseguente ad una misura nazionale incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione non può far altro che negare il finanziamento di tutte le spese in questione.

27 Inoltre si deve ricordare che, quando la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, spetta a quest' ultimo dimostrare che sussistono i presupposti del finanziamento negato dalla Commissione (sentenza Regno Unito/Commissione, citata, punto 14). Risulta dal punto 15 di questa sentenza che le stesse considerazioni valgono nell' ipotesi in cui la Commissione, invece di ricusare per intero le spese toccate dall' infrazione, abbia cercato di accertare le conseguenze finanziarie dell' azione illegittima mediante calcoli basati sulla valutazione della situazione che si sarebbe prodotta sul mercato considerato se non vi fosse stata infrazione. In questa ipotesi, l' onere di provare che tali calcoli sono errati incombe allo Stato che chiede l' annullamento del diniego di finanziamento.

28 Orbene, qualora nell' ambito del proprio compito di liquidazione dei conti la Commissione, anziché rifiutare il finanziamento della totalità delle spese, cerchi di stabilire regole intese a graduare le riduzioni in funzione dell' entità del rischio che i vari livelli di carenza di controllo presentano per il FEAOG, lo Stato membro deve dimostrare che questi criteri sono arbitrari e contrari all' equità. Poiché il governo ellenico non ha fornito una tale dimostrazione, la sua argomentazione in ordine a tale punto va respinta.

29 In secondo luogo, il governo ellenico respinge qualsiasi responsabilità da parte sua per il ritardo riscontrato nella costituzione sia dello schedario oleicolo sia degli schedari informatici. Il ritardo in parola sarebbe piuttosto imputabile a motivi obiettivi.

30 Per quanto riguarda lo schedario oleicolo, il governo ellenico rileva in particolare che, il 28 dicembre 1988, aveva comunicato alla Commissione un programma sperimentale per l' istituzione di uno schedario di questo tipo. Il 21 giugno 1991 la Commissione avrebbe proposto al ministro dell' Agricoltura l' esecuzione di lavori pilota prima di realizzare l' opera principale. Orbene, mentre le autorità elleniche avevano immediatamente e direttamente informato la Commissione del problema dell' impossibilità obiettiva di un' attuazione e di una rapida applicazione dello schedario oleicolo e gli organi della Repubblica ellenica avevano cooperato strettamente con quelli della Commissione, sin dal 1988, per risolvere questo problema, la Commissione contesterebbe ex post una responsabilità alla Repubblica ellenica escludendo dal finanziamento le spese sostenute per gli aiuti alla produzione di olio d' oliva.

31 Quanto agli schedari informatici, il governo ellenico osserva che il ritardo nella loro costituzione riguarda unicamente l' indice speciale. I dati relativi alla produzione degli anni dal 1985/1986 al 1988/1989 sarebbero già stati informatizzati per l' 89%. L' informatizzazione delle domande dei produttori per il periodo 1989/1990 sarebbe stata realizzata per il 47%. Anche in questo caso, il ritardo sarebbe dovuto ad un' impossibilità obiettiva.

32 La Commissione non nega che uno scambio di corrispondenza ha avuto luogo nel corso degli anni 1991/1992 tra le amministrazioni ellenica e comunitaria per quanto riguarda le difficoltà relative alla costituzione dello schedario oleicolo e che essa si è impegnata a prestare la sua assistenza per le relative operazioni. Essa sottolinea di avere rispettato i propri impegni e di continuare a rispettarli, ma che il risultato non sarebbe stato conseguito, circostanza che dimostrerebbe quanto meno una negligenza da parte dell' amministrazione nazionale nell' istituire lo strumento indispensabile per il controllo efficace del settore. Infatti non vi sarebbe stato, nel 1990, alcun progetto realistico di predisposizione di uno schedario oleicolo.

33 La Commissione osserva inoltre che gli schedari informatici, ossia il metodo tradizionale di esercizio dei controlli nel settore della produzione dell' olio d' oliva, non vengono più aggiornati da numerosi anni.

34 In forza dell' art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1984, n. 2261, che stabilisce le norme generali relative all' aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d' oliva (GU L 208, pag. 3), "ciascuno Stato membro produttore applica un regime di controlli per garantire che il prodotto per il quale è concesso l' aiuto possa beneficiarne".

35 Ai fini dei controlli e delle verifiche, lo Stato membro utilizza, tra l' altro, schedari permanenti computerizzati di dati oleicoli (art. 14, n. 5, del regolamento n. 2261/84). Tali schedari devono contenere tutti gli elementi idonei a facilitare le operazioni di controllo e la ricerca rapida delle irregolarità (art. 16, n. 2, del medesimo regolamento).

36 L' art. 11, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 3061/84, nel testo modificato dal regolamento n. 98/89, stabilisce che il complesso degli elementi dello schedario informatico deve diventare operativo entro il 31 ottobre 1990. Inoltre, gli Stati membri utilizzano i dati per l' esecuzione dei controlli man mano che vengono costituiti schedari specifici (art. 11, n. 2, seconda frase).

37 Per di più, ai sensi dell' art. 11, n. 1, seconda frase, del medesimo regolamento, gli Stati membri immettono nello schedario i dati di base contenuti nello schedario oleicolo. Tale schedario, la cui funzione è quella di fornire i dati necessari sulle capacità di produzione e di migliorare il funzionamento del regime di aiuti, doveva essere pienamente attuato nella Repubblica ellenica entro il 31 ottobre 1988 (art. 1 del regolamento n. 154/75, come modificato dal regolamento n. 3453/80).

38 Il governo ellenico non contesta che, sia nell' istituzione dello schedario oleicolo sia nello stato di avanzamento dei lavori di costituzione dello schedario informatico, vi è stato un rilevante ritardo.

39 Poiché il governo ellenico fa valere un' impossibilità obiettiva di conformarsi ai termini prescritti, occorre ricordare che, benché la Corte ammetta che uno Stato membro può invocare l' assoluta impossibilità di eseguire correttamente una decisione comunitaria (sentenza 2 febbraio 1988, causa 213/85, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 281, punto 22), tale Stato membro deve in ogni caso sottoporre tempestivamente alla valutazione dell' istituzione competente i problemi connessi ad una tale esecuzione. In tal caso, l' istituzione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l' art. 5 del Trattato CE, debbono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del Trattato (v., segnatamente, sentenza 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 17).

40 Con riferimento allo schedario oleicolo, soltanto con lettera 28 dicembre 1988, ossia dopo la scadenza del termine stabilito nel regolamento n. 3453/80, il governo ellenico ha presentato alla Commissione un programma sperimentale per l' istituzione dello schedario. Il rappresentante del governo ellenico ha confermato nel corso dell' udienza che le difficoltà per l' istituzione di tale schedario sono state notificate alla Commissione solo dopo la scadenza del termine stabilito. Orbene, la circostanza che, successivamente a tale data, la Commissione abbia prestato assistenza al governo ellenico nei suoi sforzi per conformarsi ai propri obblighi non è atta, alla luce delle circostanze, a dimostrare l' esistenza di un' impossibilità assoluta di istituire lo schedario alla data stabilita, posto che il governo ellenico non ha avanzato alcun argomento relativo al periodo anteriore al 31 ottobre 1988.

41 Con riguardo allo schedario informatico, risulta dal verbale dei controlli effettuati tra il 4 e l' 8 novembre 1991 presso l' agenzia di controllo dell' olio d' oliva (in prosieguo: il "Didagep") che dati relativi a importanti regioni di produzione non figuravano in tale schedario. Nel verbale si rileva che nessuna giustificazione ha potuto essere fornita per quanto riguarda il ritardo nella costituzione di tale schedario.

42 Stando così le cose, il governo ellenico non ha dimostrato che il ritardo nell' istituzione dello schedario oleicolo e nella costituzione dello schedario informatico fosse dovuto ad un' impossibilità assoluta.

43 In terzo luogo, il governo ellenico osserva che, quando si sono presentati problemi di raccolta dei dati, si è proceduto ad una verifica supplementare dei dati ad opera delle direzioni locali dell' agricoltura. In sostanza, non vi sarebbe stato alcun problema di insufficienza dei controlli nei casi in cui i dati non erano ancora stati registrati.

44 Al riguardo il governo ellenico sottolinea come la rilevata carenza di controlli in loco effettuati dall' agenzia di controllo dell' olio d' oliva, controlli che ammontavano a 499 per l' esercizio considerato, fosse compensata dai 1 534 controlli effettuati dalle direzioni dell' agricoltura competenti a livello locale. Poiché la percentuale di controllo ammonterebbe in tal modo al 4,89% dell' esercizio considerato, il tasso di controllo del 4% prescritto dal regolamento n. 98/89 verrebbe ampiamente raggiunto.

45 La Commissione rileva che nella fattispecie il FEAOG fonda la rettifica dell' importo di 981 233 150 DR non solo sulla mancanza di schedario oleicolo, pur costituendo quest' ultimo lo strumento principale del controllo nel settore dell' olio d' oliva, ma soprattutto su un' attuazione assai carente dei controlli previsti, in particolare per mezzo degli schedari informatici.

46 Essa osserva inoltre che, stando al verbale dei controlli effettuati tra il 4 e l' 8 novembre 1991, l' agenzia di controllo dell' olio d' oliva ha effettuato nel 1990 circa 500 controlli, in luogo dei 2 000 inizialmente previsti come numero minimo. Alla luce di questo verbale la Commissione sostiene che il pagamento delle sovvenzioni, effettuato dal Didagep in quanto ente competente, così come richiesto dai produttori tramite l' Eleourgiki, che consocia 76 organizzazioni di produttori, senza alcuna verifica né altro controllo dei dati, sembra costituire una prassi consolidata.

47 Occorre rilevare, anzitutto, che i controlli che vanno effettuati ai sensi del regolamento n. 2261/84 sono in funzione dell' eventuale appartenenza del produttore a un' organizzazione o associazione di produttori.

48 Per quanto riguarda i produttori associati, le organizzazioni riconosciute depositano le dichiarazioni di coltura dei loro membri ed effettuano un controllo in loco del 5% di queste dichiarazioni (art. 6, n. 1, del regolamento n. 2261/84, in combinato disposto con l' art. 4, n. 2, del regolamento n. 3061/84). In forza dell' art. 14, n. 2, del regolamento n. 2261/84, gli Stati membri produttori verificano l' attività di ciascuna organizzazione di produttori e di ciascuna unione, in particolare le operazioni di controllo effettuate da tali organismi.

49 Nel caso dei produttori indipendenti, lo Stato membro interessato deve effettuare controlli mediante sondaggio sul posto al fine di verificare l' esattezza delle dichiarazioni di coltura e la destinazione delle olive ai fini della produzione di olio e, se possibile, l' effettiva trasformazione delle medesime in olio (art. 14, n. 4, del regolamento n. 2261/84). Tali controlli riguardano l' 1% degli oleicoltori nelle zone in cui i dati di base del catasto oleicolo sono disponibili e il 4% degli oleicoltori nelle altre zone (art. 10, n. 2, del regolamento n. 3061/84, nel testo modificato dal regolamento n. 98/89).

50 Per quanto attiene ai controlli effettuati presso produttori associati, risulta anzitutto dal verbale della Commissione relativo all' ispezione svolta dal 4 all' 8 novembre 1991 che le organizzazioni di produttori hanno effettuato solo un controllo puramente documentale del 5% delle domande di aiuto sulla base delle registrazioni anteriori, anziché procedere ad un controllo in loco come prescritto dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2261/84. Il governo ellenico e la Commissione concordano poi sul fatto che l' agenzia di controllo dell' olio d' oliva responsabile del controllo delle organizzazioni di produttori ai sensi dell' art. 14, n. 2, del regolamento n. 2261/84 ha effettuato da parte sua solo 499 controlli in luogo dei 2 000 previsti.

51 La circostanza che, come asserisce il governo ellenico, le direzioni provinciali del ministero dell' Agricoltura abbiano proceduto a 1 534 controlli in loco non è atta a compensare tali carenze, in quanto le autorità in parola sono responsabili solo del controllo dei produttori non associati.

52 Il governo ellenico non ha quindi dimostrato l' inesattezza delle affermazioni della Commissione relative all' insufficienza dei controlli.

53 Infine, nei limiti in cui il governo ellenico sostiene che l' agenzia di controllo dell' olio d' oliva è un organismo comunitario e non un organismo nazionale e che le sue eventuali carenze non sono imputabili alla Repubblica ellenica, occorre rilevare che, stando agli accertamenti effettuati nel verbale di controllo, questa agenzia è posta sotto l' autorità del ministero dell' Agricoltura ellenico e i suoi agenti sono pubblici funzionari. Questo argomento del governo ellenico non può pertanto essere accolto.

54 Il motivo relativo alle spese sostenute a titolo degli aiuti alla produzione di olio d' oliva va quindi anch' esso respinto.

55 Risulta dalle considerazioni che precedono che il ricorso dev' essere respinto integralmente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.