61994J0017

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 dicembre 1995. - Procedimento penale a carico di Denis Gervais, Jean-Louis Nougaillon, Christian Carrard e Bernard Horgue. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Bergerac - Francia. - Fecondazione artificiale di animali della specie bovina - Monopolio territoriale di esercizio - Limitazioni all'esercizio della professione di veterinario. - Causa C-17/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04353


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni in ordine al contesto di fatto e di diritto

(Trattato CE, art. 177)

2. Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Libera prestazione dei servizi ° Norme del Trattato ° Direttive 78/1026 e 78/1027 concernenti la formazione dei veterinari e il riconoscimento reciproco dei diplomi ° Inapplicabilità in relazione ad una situazione puramente interna ad uno Stato membro

(Trattato CE, artt. 52 e 59; direttive del Consiglio 78/1026/CEE e 78/1027/CEE)

3. Agricoltura ° Armonizzazione delle legislazioni ° Direttive 77/504 e 87/328 relative all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura al fine di rimuovere gli ostacoli zootecnici alla libera circolazione del materiale seminale ° Ambito d' applicazione ° Disciplina nazionale relativa alla gestione del materiale seminale e all' accesso all' attività di inseminatore ° Esclusione

(Direttive del Consiglio 77/504/CEE e 87/328/CEE)

4. Monopoli nazionali a carattere commerciale ° Norme del Trattato ° Applicabilità ad un monopolio di prestazioni di servizi riguardanti l' inseminazione artificiale dei bovini ° Presupposti ° Accertamenti di fatto di competenza del giudice nazionale

(Trattato CE, art. 37)

Massima


1. Le informazioni fornite nel provvedimento di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma anche ad offrire ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni.

L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.

2. Gli artt. 52 e 59 del Trattato, la direttiva 78/1026, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la direttiva 78/1027, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di veterinario, non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro come quelle di cittadini di uno Stato membro che intendono esercitare sul territorio di questo Stato l' attività di inseminatore senza aver precedentemente acquisito la relativa formazione professionale o esercitato tale attività in un altro Stato membro.

3. La direttiva 77/504, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, e la direttiva 87/328, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, non ostano ad una normativa nazionale che, da un lato, istituisce un monopolio territoriale di esercizio della fecondazione artificiale a favore di centri di inseminazione e, dall' altro, subordina l' accesso all' attività di inseminatore al rilascio di una licenza di capo di centro di fecondazione o di inseminatore e condiziona detto rilascio alla presentazione di un attestato di un direttore di un centro di fecondazione artificiale autorizzato. Siffatta disciplina esula infatti dall' ambito d' applicazione delle dette direttive, le quali sono intese ad armonizzare le condizioni di ammissione alla riproduzione dei bovini e del loro seme, al fine di rimuovere gli ostacoli zootecnici alla libera circolazione del materiale seminale.

4. L' art. 37 del Trattato non riguarda un monopolio di servizi, anche se questo impedisce qualunque inseminazione di bovini ad opera di persone, pur in possesso delle necessarie qualifiche e abilitate a effettuare tale operazione, diverse dal personale dei centri di fecondazione artificiale che godono del monopolio, purché tale monopolio non contravvenga al principio della libera circolazione delle merci creando una discriminazione tra i prodotti importati e i prodotti di origine nazionale a vantaggio di questi ultimi. Non sussiste una discriminazione di tal genere allorché qualsiasi privato allevatore è libero di chiedere al centro di inseminazione da cui dipende di fornirgli materiale seminale proveniente da un centro di produzione di sua scelta, stabilito nello Stato membro considerato o all' estero. La questione se il funzionamento dei centri autorizzati comporti in pratica una discriminazione nei confronti del materiale seminale importato deve essere valutata, alla luce dell' art. 30 del Trattato e tenuto conto dei fatti pertinenti, dal giudice a quo.

Parti


Nel procedimento C-17/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Bergerac (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro

Denis Gervais,

Jean-Louis Nougaillon,

Christian Carrard,

Bernard Horgue,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 37, 52 e 59 del Trattato CE, nonché delle direttive del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206, pag. 8), 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362, pag. 1), 18 dicembre 1978, 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di veterinario (GU L 302, pag. 7), e 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Gervais e altri, dall' avv. Philippe Dandine, del foro di Bergerac, e dell' avv. Philippe Lafarge, presidente dell' ordine degli avvocati del foro di Parigi;

° per la Coopérative périgorde agenaise d' élevage et d' insémination artificielle (CPAEIA), dall' avv. Claude Paulmier, del foro di Parigi;

° per il governo francese, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione dell' ufficio legale del ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie-José Jonczy e dal signor José Luis Iglesias Buhigues, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Gervais e altri, della Coopérative périgorde agenaise d' élevage et d' insémination artificielle, del governo francese e della Commissione delle Comunità europee all' udienza dell' 11 maggio 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 14 gennaio 1994, pervenuta in cancelleria il 17 gennaio seguente, il giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Bergerac ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 37, 52 e 59 del Trattato CE, nonché delle direttive del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206, pag. 8), 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362, pag. 1), 18 dicembre 1978, 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di veterinario (GU L 302, pag. 7), e 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167, pag. 54).

2 Tali questioni sono state sollevate nel contesto di un' azione penale promossa nei confronti dei signori Gervais, Nougaillon, Carrard e Horgue (in prosieguo: gli "imputati").

3 Nel marzo 1992 la Coopérative périgorde agenaise d' élevage et d' insémination artificielle (CPAEIA), costituitasi parte civile il 18 marzo 1993, denunciava al procuratore della Repubblica di Bergerac gli imputati per pratica illegale della fecondazione artificiale nella zona di sua esclusiva.

4 Ai signori Gervais e Nougaillon veniva rimproverato di aver violato, dal 1989 al 1992, l' art. 5, quarto comma, della legge 28 dicembre 1966, n. 1005, sull' allevamento (JORF del 29 dicembre 1966, pag. 11619), per aver praticato inseminazioni senza zona di assegnazione, reato punito dall' art. 9 di detta legge. Ai signori Carrard e Horgue veniva rimproverato di avere gestito, durante gli stessi anni, in violazione dell' art. 5, primo comma, della medesima legge, un centro di fecondazione artificiale senza autorizzazione, reato punito dall' art. 9 di detta legge.

Normativa nazionale

5 In Francia la fecondazione artificiale degli animali è, in particolare, disciplinata dalla legge n. 1005. L' art. 5, primo e secondo comma, di detta legge dispone che la gestione di un centro di fecondazione artificiale è soggetta ad autorizzazione da parte del ministro dell' Agricoltura. Detta disposizione pone in essere una distinzione tra i centri incaricati della produzione del materiale seminale e quelli che provvedono all' inseminazione, ma non esclude che un unico centro eserciti i due tipi di attività contemporaneamente.

6 Ai centri di inseminazione può essere consentito di tenere dei depositi autorizzati di bovini riproduttori, riforniti da centri di produzione; in questo caso procedono essi stessi alla raccolta, al condizionamento e alla conservazione del materiale seminale degli animali che fanno capo a detti depositi.

7 Ai sensi dell' art. 5, quarto comma, di detta legge, ciascun centro di inseminazione serve una zona all' interno della quale è il solo soggetto abilitato a intervenire. Inoltre, l' art. 9 della stessa legge dispone che ogni infrazione all' art. 5, primo e quarto comma, è punita con un' ammenda da 6 000 a 20 000 FF.

8 Secondo l' art. 4 di tale legge, le operazioni di prelievo e di condizionamento del materiale seminale possono essere effettuate dai soli titolari di una licenza di capo di centro di fecondazione, o sotto il loro controllo. L' inseminazione, inoltre, può essere effettuata solo dai titolari di una licenza di capo di centro di fecondazione o di inseminatore.

9 A norma dell' art. 1 del decreto 22 marzo 1969, n. 258, relativo alla fecondazione artificiale (JORF del 23 marzo 1969, pag. 2948), le operazioni di fecondazione artificiale, quando presuppongono l' impiego degli animali riproduttori a disposizione del pubblico, debbono essere effettuate sotto la direzione o il controllo di centri di fecondazione artificiale autorizzati e da soggetti titolari di una licenza di capo di centro di fecondazione o di inseminatore, ovvero sotto il loro controllo.

10 L' art. 14 del decreto 17 aprile 1969, relativo alle autorizzazioni per l' entrata in funzione dei centri di fecondazione artificiale (JORF del 30 aprile 1969, pag. 4349), precisa che l' inseminazione viene praticata da agenti in possesso di una licenza di inseminatore operanti sotto la responsabilità del capo di centro responsabile del deposito dal quale gli agenti che procedono all' inseminazione sono approvvigionati.

11 L' art. 9 del decreto n. 258 dispone che le licenze di capo di centro di fecondazione o di inseminatore sono rilasciate dal ministero dell' Agricoltura. A norma dell' art. 2 del decreto 21 novembre 1991, relativo alla formazione degli inseminatori e dei capi di centro e alla concessione delle corrispondenti licenze (JORF del 6 dicembre 1991, pag. 15936), tali licenze possono essere rilasciate dietro presentazione, per la specie considerata, di un certificato di idoneità e di un attestato firmato dal direttore di un centro di inseminazione.

Normativa comunitaria

12 Quanto alla libera circolazione dei veterinari e dei servizi veterinari, l' art. 2 della direttiva 78/1026 prevede:

"Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all' articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE ed elencati all' articolo 3, attribuendo loro, sul proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l' accesso alle attività di veterinario ed il loro esercizio".

13 L' art. 1 della direttiva 78/1027 dispone che gli Stati membri subordinano l' accesso alle attività di veterinario e il loro esercizio al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di veterinario conforme ai requisiti fissati dalla direttiva.

14 Quanto all' armonizzazione delle norme zootecniche, gli Stati membri, ai sensi dell' art. 2 della direttiva 77/504, provvedono affinché non siano vietati, limitati od ostacolati, per motivi zootecnici, in particolare gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura o del loro sperma.

15 L' art. 2 della direttiva 87/328, adottata in esecuzione dell' art. 3 della direttiva 77/504, prevede che uno Stato membro non può vietare, limitare od ostacolare l' ammissione alla fecondazione artificiale nel suo territorio di tori di razza pura o l' utilizzazione del loro sperma quando questi tori sono stati ammessi alla fecondazione artificiale in uno Stato membro dopo prove effettuate conformemente alla decisione della Commissione 11 marzo 1986, 86/130/CEE, che fissa i metodi di controllo dell' attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina (GU L 101, pag. 37).

16 L' art. 4 della direttiva 87/328 fa obbligo agli Stati membri di vigilare affinché, per gli scambi intracomunitari, lo sperma dei tori di razza pura sia raccolto, trattato e conservato in un centro di fecondazione artificiale ufficialmente riconosciuto.

Questioni pregiudiziali

17 Il giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Bergerac, ritenendo che l' esito delle azioni penali oggetto della causa principale dipendesse dall' interpretazione degli artt. 37, 52 e 59 del Trattato, come pure delle direttive 77/504, 78/1026, 78/1027 e 87/328, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 59 del Trattato CEE e le direttive del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, emanate per essere attuate nell' ambito delle attività di veterinario, ostino all' applicazione di una normativa nazionale in materia di inseminazione artificiale bovina la quale condizioni la concessione ai veterinari di una licenza di inseminatore alla presentazione di un attestato del direttore di un centro di fecondazione artificiale autorizzato, con il quale si certifichi che il richiedente è soggetto all' autorità di quest' ultimo per quanto riguarda le operazioni di inseminazione, dichiarando così penalmente perseguibile la libera prestazione del servizio da parte del veterinario, limitando notevolmente al tempo stesso la sua attività mediante il riconoscimento di un monopolio territoriale relativo all' esercizio di tale attività a vantaggio di persone riunite in 'centri' denominati di fecondazione artificiale e non necessariamente in possesso del titolo di dottore in medicina veterinaria.

2) Se l' art. 52 del Trattato CEE e le direttive del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE e 78/1027/CEE, emanate per essere attuate nell' ambito delle attività di veterinario, ostino all' applicazione di una normativa nazionale in materia di inseminazione artificiale bovina, la quale disponga la concessione, in presenza di determinate condizioni, di una licenza di inseminatore ai dottori in medicina veterinaria, ma dichiari penalmente perseguibile l' esercizio di detta attività da parte loro, annullando al tempo stesso la loro libertà di stabilimento, a meno che essi non ottemperino all' obbligo di porsi alle dipendenze funzionali di un centro denominato di fecondazione artificiale, formato da persone non necessariamente in possesso del titolo di dottore in medicina veterinaria e al quale è riconosciuto un monopolio territoriale relativo all' esercizio di detta attività, in modo tale che su tutto il territorio francese la libertà di stabilimento dei dottori in medicina veterinaria non può esercitarsi nel rispetto delle leggi se non facendo capo a un centro.

3) Se le direttive del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, e 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, emanate a scopi di polizia sanitaria e che mirano a garantire la libertà degli scambi intracomunitari secondo quanto da esse enunciato, debbano interpretarsi nel senso che esse autorizzano una normativa nazionale a istituire un monopolio territoriale relativo all' esercizio della fecondazione artificiale, a carattere realmente economico, a vantaggio di 'centri' i quali raggruppano persone non necessariamente in possesso del titolo di dottore in medicina veterinaria.

4) Se una normativa nazionale, la quale subordini l' accesso all' attività di inseminatore al rilascio di una licenza per l' inseminazione artificiale bovina e che condizioni detto rilascio alla presentazione di un attestato del direttore di un centro di inseminazione artificiale autorizzato, con il quale si certifichi che il richiedente è soggetto all' autorità di quest' ultimo per quanto attiene alle operazioni di inseminazione, vietando o limitando in tal modo l' esercizio di detta attività ai dottori in medicina veterinaria, in quanto è obbligatorio assoggettarsi all' autorità del direttore di un centro denominato di inseminazione artificiale al quale è concesso un monopolio territoriale relativo all' esercizio dell' attività suddetta, sia compatibile con le disposizioni rilevanti di cui alle direttive del Consiglio 77/504/CEE e 87/328/CEE, le quali non prevedono nessuna restrizione allo stabilimento e all' attività dei dottori in medicina veterinaria.

5) Se un monopolio di servizi quale quello organizzato dalla legge 28 dicembre 1966 sull' allevamento del bestiame e dagli atti emanati per darle applicazione sia compatibile con gli artt. 37 e 59 del Trattato CEE, in quanto detto monopolio impedirebbe qualunque inseminazione compiuta da persone, anche in possesso delle necessarie qualifiche e abilitate a effettuare tale operazione, diverse dal personale dei centri di inseminazione artificiale, i quali godono del monopolio".

Sulla ricevibilità

18 La Commissione e il governo francese sostengono, in limine, che la domanda pregiudiziale è irricevibile dal momento che il giudice a quo si è limitato a ricopiare le questioni che l' avvocato degli imputati gli aveva trasmesso e a sottoporle alla Corte senza previamente illustrare il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia.

19 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le informazioni fornite nel provvedimento di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma anche ad offrire ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni (v., in particolare, ordinanza 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 13).

20 Si deve ricordare che l' esigenza di giungere a un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., più recentemente, ordinanza 7 aprile 1995, causa C-167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I-1023, punto 8).

21 Si deve però rilevare che, nella specie, le necessarie informazioni figurano nell' ordinanza di rinvio, come pure nel fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice nazionale, e risultano integrate dalle risposte ai quesiti rivolti dalla Corte agli imputati circa la loro cittadinanza, le loro qualifiche e il luogo della sede della loro attività professionale.

22 Da quanto sopra consegue che le questioni sono ricevibili.

Sulla prima e sulla seconda questione

23 Con la prima e la seconda questione il giudice a quo vuol sapere se, da un lato, gli artt. 52 e 59 del Trattato e, dall' altro, le direttive 78/1026 e 78/1027 ostino a che uno Stato membro subordini l' accesso all' attività di inseminatore a condizioni come quelle enunciate nella normativa francese.

24 Secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi non si applicano ad attività i cui elementi si trovano tutti riuniti all' interno di un solo Stato membro (v., più recentemente, sentenza 16 novembre 1995, causa C-152/94, Van Buynder, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 10).

25 Nella specie è pacifico che le azioni penali sono promosse nei confronti di cittadini francesi che hanno conseguito in Francia i diplomi e i certificati necessari per accedere alla professione di veterinario. Gli stessi, infine, sono stabiliti in Francia come medici veterinari in forza di una regolare iscrizione all' ordine nazionale e ivi esercitano esclusivamente la loro professione.

26 Tali situazioni, pertanto, non presentano alcun fattore di collegamento con una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto comunitario, per cui le norme sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi non possono trovare applicazione.

27 Quanto alle direttive 78/1026 e 78/1027, queste riguardano la formazione dei veterinari e il riconoscimento dei diplomi e pertanto non si applicano ad una situazione in cui il titolare di un diploma rilasciato dallo Stato membro di cui è cittadino intende avvalersi di detto diploma ai fini dell' esercizio delle attività di veterinario in detto Stato membro.

28 La prima e la seconda questione devono pertanto essere risolte nel senso che gli artt. 52 e 59 del Trattato come pure le direttive 78/1026 e 78/1027 non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro come quelle di cittadini di uno Stato membro che intendono esercitare sul territorio di detto Stato l' attività di inseminatore senza aver precedentemente, in un altro Stato membro, né acquisito la relativa formazione professionale né esercitato tale attività.

Sulla terza e sulla quarta questione

29 Con la terza e la quarta questione, il giudice a quo vuol sapere se le direttive 77/504 e 87/328 ostino ad una normativa nazionale che, da un lato, istituisce un monopolio territoriale di esercizio della fecondazione artificiale a favore di centri di inseminazione e, dall' altro, subordina l' attività di inseminatore al rilascio di una licenza di capo di centro di fecondazione o di inseminatore e condiziona detto rilascio alla presentazione di un attestato di un direttore di un centro di fecondazione artificiale autorizzato.

30 Gli imputati sostengono che le direttive 77/504 e 87/328 ostano alla normativa francese la quale conferisce a talune imprese o a talune persone il diritto esclusivo di svolgere attività di inseminazione e limita il diritto di esercitare siffatte attività, imponendo una previa autorizzazione.

31 Questa argomentazione non può essere accolta.

32 Infatti dal contenuto come pure dall' obiettivo delle direttive 77/504 e 87/328 emerge che esse sono intese ad armonizzare le condizioni di ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura e del loro sperma, nella prospettiva di rimuovere gli ostacoli zootecnici alla libera circolazione del materiale seminale di animali delle specie bovina. Tali direttive, tuttavia, non disciplinano né le condizioni di inseminazione né la formazione degli inseminatori né, del resto, il rilascio di certificati o di licenze che consentano l' accesso alle funzioni regolamentate di inseminatore.

33 La terza e la quarta questione devono pertanto essere risolte nel senso che le direttive 77/504 e 87/328 non ostano ad una normativa nazionale che, da un lato, istituisce un monopolio territoriale di esercizio della fecondazione artificiale a favore di centri di inseminazione e, dall' altro, subordina l' accesso all' attività di inseminatore al rilascio di una licenza di capo di centro di fecondazione o di inseminatore e condiziona detto rilascio alla presentazione di un attestato di un direttore di un centro di fecondazione artificiale autorizzato.

Sulla quinta questione

34 Con la quinta questione il giudice a quo vuol sapere se un monopolio di servizi quale quello organizzato dalla normativa francese sia conforme agli artt. 37 e 59 del Trattato, in quanto impedirebbe qualunque inseminazione ad opera di persone, anche in possesso delle necessarie qualifiche e abilitate a effettuare tale operazione, diverse dal personale dei centri di fecondazione artificiale che godono del monopolio.

35 Quanto all' art. 37 del Trattato, va ricordato che, nella sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73, Sacchi (Racc. pag. 409), la Corte ha già dichiarato che detto articolo contempla gli scambi di merci e non può riguardare un monopolio di servizi.

36 Non si deve però escludere che un monopolio di servizi possa avere un' influenza indiretta sugli scambi di merci tra gli Stati membri. La normativa considerata nella causa principale è già stata oggetto di valutazione nella sentenza 28 giugno 1983, Société coopérative d' amélioration de l' élevage et d' insémination artificielle du Béarn (causa 271/81, Racc. pag. 2057; in prosieguo: la "sentenza Mialocq"), in cui la Corte ha affermato che l' art. 37 del Trattato non si riferisce ad un monopolio di servizi, anche ove tale monopolio consenta allo Stato membro interessato di assumere il controllo di un settore dell' economia nazionale, a condizione ch' esso non violi il principio della libera circolazione delle merci discriminando i prodotti importati a beneficio di quelli di origine nazionale.

37 A questo proposito si deve ricordare che ai punti 11 e 12 della citata sentenza Mialocq, che verte sulla medesima normativa di quella in esame nella causa principale, la Corte ha constatato che le circostanze messe in rilievo dal giudice del rinvio e quelle emerse nel corso del procedimento dinanzi alla Corte non bastavano a far ritenere che una siffatta normativa istituisse in forma indiretta un monopolio che ostacolava la libera circolazione delle merci, dato che ogni privato allevatore era libero di chiedere al centro di inseminazione da cui dipendeva di fornirgli materiale seminale proveniente da un centro di produzione di sua scelta, in Francia o all' estero.

38 Si deve tuttavia aggiungere che la questione se il funzionamento dei centri autorizzati comporti in pratica una discriminazione nei confronti del materiale seminale importato andrebbe valutata alla luce dell' art. 30 del Trattato CE. La valutazione dei fatti pertinenti rientra nelle competenze del giudice a quo (v., a questo proposito, sentenza 5 ottobre 1994, causa C-323/93, Centre d' insémination de la Crespelle, Racc. pag. I-5077, punto 39).

39 Per quanto riguarda l' art. 59 del Trattato, non occorre risolvere tale aspetto della quinta questione, considerata la soluzione data alla prima questione.

40 La quinta questione deve essere pertanto risolta nel senso che l' art. 37 del Trattato non riguarda un monopolio di servizi, anche se questo impedisce qualunque inseminazione ad opera di persone, pur in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitate a effettuare tale operazione, diverse dal personale dei centri di fecondazione artificiale che godono del monopolio, purché detto monopolio non contravvenga al principio della libera circolazione delle merci creando una discriminazione tra i prodotti importati e i prodotti di origine nazionale a vantaggio di questi ultimi.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

41 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Bergerac con ordinanza 14 gennaio 1994, dichiara:

1) Gli artt. 52 e 59 del Trattato CE, la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1026/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 78/1027/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di veterinario, non si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro come quelle di cittadini di uno Stato membro che intendono esercitare sul territorio di detto Stato l' attività di inseminatore senza aver precedentemente, in un altro Stato membro, né acquisito la relativa formazione professionale né esercitato tale attività.

2) La direttiva del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, e la direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura, non ostano ad una normativa nazionale che, da un lato, istituisce un monopolio territoriale di esercizio della fecondazione artificiale a favore di centri di inseminazione e, dall' altro, subordina l' accesso all' attività di inseminatore al rilascio di una licenza di capo di centro di fecondazione o di inseminatore e condiziona detto rilascio alla presentazione di un attestato di un direttore di un centro di fecondazione artificiale autorizzato.

3) L' art. 37 del Trattato non riguarda un monopolio di servizi, anche se questo impedisce qualunque inseminazione ad opera di persone, pur in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitate a effettuare tale operazione, diverse dal personale dei centri di fecondazione artificiale che godono del monopolio, purché detto monopolio non contravvenga al principio della libera circolazione delle merci creando una discriminazione tra i prodotti importati e i prodotti di origine nazionale a vantaggio di questi ultimi.