61994J0007

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 4 MAGGIO 1995. - LANDESAMT FUER AUSBILDUNGSFOERDERUNG NORDRHEIN-WESTFALEN CONTRO LUBOR GAAL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESVERWALTUNGSGERICHT - GERMANIA. - REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/68 - ART. 12 - NOZIONE DI FIGLIO. - CAUSA C-7/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01031


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Corte di giustizia ° Organizzazione ° Composizione delle sezioni ° Art. 165, secondo comma, del Trattato, che permette la costituzione di collegi giudicanti di tre o cinque giudici ° Disposizione che non esclude un' organizzazione della Corte in sezioni composte di un numero più elevato di giudici

(Trattato CE, art. 165, secondo comma)

2. Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Parità di trattamento ° Accesso all' insegnamento dei figli di un lavoratore ° Figlio ° Nozione ° Esclusione dei figli maggiori di 21 anni e non più a carico dei loro genitori ° Inammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 12]

Massima


1. L' art. 165, secondo comma, del Trattato, che permette la costituzione di sezioni allo scopo di giudicare determinate categorie di cause in collegi giudicanti di tre o cinque giudici, non osta a che, per ragioni inerenti all' organizzazione giurisdizionale della Corte, i tre o cinque giudici chiamati a deliberare in una determinata causa facciano parte di un collegio giudicante composto di un più elevato numero di giudici.

2. La nozione di figlio ai sensi dell' art. 12, relativo all' ammissione all' insegnamento dei figli dei lavoratori migranti, di cui al regolamento n. 1612/68 non è soggetta alle stesse condizioni di età o di obbligo di mantenimento che sono previste per i diritti disciplinati agli artt. 10, n. 1, e 11 di detto regolamento, cosicché può rientrarvi un figlio maggiore di 21 anni che non sia più a carico dei suoi genitori.

Sarebbe infatti contrario sia alla lettera sia allo spirito di tale disposizione, enunciante un principio di parità di trattamento che si estende a qualsiasi forma di istruzione, accoglierne un' interpretazione il cui effetto sia di escludere dal beneficio degli aiuti finanziari in essere nello Stato membro ospitante gli studenti che si trovino in una fase avanzata dei loro studi, allorché compiono il ventunesimo anno di età o cessano di essere a carico dei loro genitori.

Parti


Nel procedimento C-7/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Landesamt fuer Ausbildungsfoerderung Nordrhein-Westfalen

e

Lubor Gaal,

in presenza dello

Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,

interveniente,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn (relatore), G.F. Mancini, C.N. Kakouris e G. Hirsch, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, e Horstpeter Kreppel, funzionario tedesco del servizio giuridico, distaccato presso la Commissione nell' ambito degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Lubor Gaal, con l' avv. Ruediger Diez, del foro di Tuebingen, del governo tedesco, rappresentato dal signor Ernst Roeder, e della Commissione, rappresentata dal signor Horstpeter Kreppel, all' udienza dell' 8 dicembre 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 febbraio 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 20 ottobre 1993, pervenuta in cancelleria l' 11 gennaio 1994, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2; in prosieguo: il "regolamento").

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso per cassazione ("Revision") proposto dal signor Lubor Gaal contro il Landesamt fuer Ausbildungsfoerderung Nordrhein-Westfalen (servizio per l' incentivazione dell' istruzione del Land Renania Settentrionale-Vestfalia, in prosieguo: il "Landesamt"), in presenza dell' Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (primo avvocato generale presso il Bundesverwaltungsgericht), interveniente.

3 Il signor Gaal, cittadino belga nato nel 1967, risiede dal 1969 in Germania. Egli percepisce soltanto una pensione di orfano a seguito del decesso di suo padre e non è a carico della madre. Dopo aver conseguito nel 1986 la licenza liceale in Germania, il signor Gaal ha iniziato in questo paese un ciclo di studi universitari di biologia. Al fine di poter continuare la sua formazione universitaria nel Regno Unito durante l' anno accademico 1989/1990, egli ha presentato una domanda di sussidio alla formazione.

4 Tale domanda è stata respinta dal Landesamt con decisione 30 giugno 1989, in quanto il candidato aveva già compiuto il ventunesimo anno di età e non era a carico dei suoi genitori.

5 L' art. 5, n. 2, del Bundesausbildungsfoerderungsgesetz (legge federale sull' incentivazione dell' istruzione, in prosieguo: il "BAfoeG") stabilisce che un sussidio alla formazione viene accordato agli studenti residenti nel territorio nazionale per seguire corsi di istruzione all' estero. Secondo l' art. 8, n. 1, della medesima legge, tale aiuto è accordato, segnatamente, agli "studenti che, ai sensi della legge sul soggiorno dei cittadini della CEE, beneficiano, in quanto figli, del diritto di soggiorno".

6 Il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità è disciplinato dall' Aufenthaltsgesetz/EWG (in prosieguo: l' "AufenthG/EWG"), che definisce all' art. 1, n. 2, come membri della famiglia: "1) il congiunto e i discendenti che non hanno ancora raggiunto il ventunesimo anno di età; 2) gli ascendenti e discendenti delle persone di cui al n. 1 o del loro congiunto che sono a carico di queste ultime o del loro congiunto".

7 La decisione di rigetto del Landesamt è stata annullata dal Verwaltungsgericht, con sentenza 18 febbraio 1991, confermata l' 8 novembre 1991 dal Verwaltungsgerichtshof. Quest' ultimo giudice ha rilevato che il signor Gaal non aveva diritto al sussidio ai sensi degli artt. 5, n. 2, e 8, n. 1, del BAfoeG combinati con l' art. 1 dell' AufenthG/EWG, ma ha deciso che aveva diritto al medesimo sulla base dell' art. 5, n. 2, del BAfoeG combinato con l' art. 12 del regolamento.

8 Nel procedimento in cassazione ("Revision") dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, il disaccordo tra le parti si limita, stando all' ordinanza di rinvio, alla questione se il campo di applicazione ratione personae dell' art. 12 del regolamento, dati la disciplina complessiva e lo scopo del medesimo, vada circoscritto da condizioni di età o di obbligo di mantenimento.

9 Sulla constatazione che siffatta questione presupponeva un' interpretazione del diritto comunitario, il giudice a quo ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se la nozione di figlio di cui all' art. 12 del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612 (GU L 257, pag. 2), è soggetta alle stesse condizioni di età o di obbligo di mantenimento che sono previste per i diritti disciplinati agli artt. 10, n. 1, e 11 del suddetto regolamento".

Sull' eccezione relativa alla procedura

10 Prima di affrontare tale questione, va esaminata un' eccezione attinente alla procedura sollevata all' udienza dal governo tedesco.

11 L' agente del governo tedesco ha contestato la regolarità della composizione della Sesta Sezione, sul motivo che l' art. 165, secondo comma, seconda frase, del Trattato CE prevede l' esistenza di sezioni di cinque giudici, mentre risulta da una decisione della Corte 10 ottobre 1994, C 304/03 (GU C 304, pag. 1), che la Sesta Sezione si compone di sei giudici, composizione che non trova alcun fondamento nel Trattato.

12 Tale contestazione è infondata.

13 La disposizione richiamata dal governo tedesco, prevista dal Trattato quando la Corte era composta di tredici giudici, ha lo scopo di permettere a quest' ultima di "giudicare determinate categorie di affari" non in seduta plenaria, per cui si richiede la presenza di sette giudici (art. 15 dello Statuto CEE della Corte di giustizia), ma in collegi giudicanti composti di tre o cinque giudici. La disposizione dell' art. 165, secondo comma, seconda frase, come emerge dal tenore della stessa, permette la costituzione di sezioni al fine di giudicare un determinato numero di cause con tre o cinque giudici. Invece tale disposizione non osta a che, per ragioni inerenti all' autorganizzazione interna della Corte, i tre o cinque giudici chiamati a deliberare in una determinata causa facciano parte di un collegio giudicante composto di un più elevato numero di giudici.

14 Il governo tedesco sostiene inoltre che il fatto che la sezione si presenti, per giudicare la causa in parola, in collegio giudicante di cinque giudici, non modifica affatto la sua composizione irregolare, poiché in tal modo sono tenuti in non cale i criteri che hanno servito a costituire il collegio.

15 E' sufficiente rilevare che il governo tedesco non ha contestato l' effettiva composizione della sezione nella presente causa. Peraltro, la sezione non è stata in grado di accertare sotto quale profilo la sua composizione nella presente causa possa avere ripercussioni sui diritti degli interessati.

Sulla questione pregiudiziale

16 Con la sua questione pregiudiziale il giudice nazionale intende stabilire se la nozione di figlio ai sensi dell' art. 12 del regolamento si limita, come accade per gli artt. 10, n. 1, e 11, dello stesso regolamento, ai figli minori di anni 21 o a carico.

17 L' art. 10, n. 1, del regolamento conferisce il diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro al coniuge e ai discendenti minori di anni 21 o a carico. Ai sensi dell' art. 11 del regolamento, le medesime persone hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato.

18 Secondo l' art. 12, primo comma, del regolamento, che è la disposizione controversa nella causa principale, "i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d' insegnamento generale, di apprendistato o di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono".

19 Si deve ricordare, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza della Corte, il citato art. 12 si riferisce non solo alle disposizioni relative all' ammissione propriamente detta, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dei corsi di insegnamento. A questo proposito la Corte ha, in particolare, considerato che lo status di figlio di lavoratore comunitario implica in particolare il riconoscimento, da parte del diritto comunitario, della necessità che coloro che lo posseggono possano fruire degli aiuti statali per gli studi ai fini della loro integrazione nella vita sociale del paese ospitante. Ciò comporta, secondo la Corte, che ai figli dei lavoratori comunitari spettano gli aiuti concessi per sopperire alle spese di studio e di mantenimento alle stesse condizioni previste per la concessione degli stessi vantaggi ai cittadini dello Stato ospitante (sentenza 13 novembre 1990, causa C-308/89, Di Leo, Racc. pag. I-4185, punto 9).

20 La questione pregiudiziale solleva il problema se il diritto alla parità di trattamento affermato all' art. 12 del regolamento possa essere invocato anche da un figlio di lavoratore migrante di anni 21 o più il quale abbia cessato di essere a carico dello stesso lavoratore.

21 Il governo tedesco ha fatto valere che lo stretto collegamento tra, da un lato, gli artt. 10 e 11 e, dall' altro, l' art. 12 del regolamento, implica che quest' ultima disposizione riconosce tale diritto soltanto ai figli che soddisfano le condizioni di cui agli artt. 10 e 11.

22 Tale argomento non può essere accolto.

23 In primo luogo, l' art. 12 non contiene alcun riferimento agli artt. 10 e 11 del regolamento.

24 In secondo luogo, emerge dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punti 29 e 30) che il principio della parità di trattamento enunciato all' art. 12 del regolamento si estende a qualsiasi forma d' istruzione, sia questa di natura professionale o rientri nell' educazione generale, e quindi si riferisce anche ai corsi impartiti all' università. Questo stesso principio esige che il figlio di un lavoratore migrante possa proseguire i suoi studi al fine di completarli con profitto.

25 Alla luce di quanto precede, l' art. 12 del regolamento si applica agli aiuti finanziari di cui possono beneficiare gli studenti che si trovino già in una fase avanzata dei loro studi, anche se hanno già compiuto il ventunesimo anno di età o più ed hanno cessato di essere a carico dei loro genitori. Assoggettare l' applicazione dell' art. 12 ad un limite di età o ad uno status di figlio a carico violerebbe quindi non soltanto la lettera, ma anche lo spirito di tale disposizione.

26 Tuttavia, secondo il governo tedesco, con tale soluzione si potrebbe giungere alla conseguenza paradossale che figli di lavoratori migranti privi del diritto derivato di stabilirsi potrebbero beneficiare nondimeno di un sussidio alla formazione sulla base dell' art. 12.

27 E' sufficiente ricordare in proposito che, come ha già dichiarato la Corte (sentenza 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 30), l' art. 12 di detto regolamento va interpretato nel senso che concede un diritto solo al figlio che abbia vissuto con i genitori o con uno di essi in uno Stato membro mentre almeno uno dei genitori vi risiedeva in qualità di lavoratore.

28 Il governo tedesco ha ancora sostenuto all' udienza che, secondo la citata sentenza Echternach e Moritz, gli artt. 12 e 7, n. 2, del regolamento dovrebbero essere oggetto di un' interpretazione uniforme. Dato che vantaggi sociali ai sensi di quest' ultima disposizione, secondo la giurisprudenza, sono concessi soltanto qualora i beneficiari siano a carico di un lavoratore migrante, se gli stessi sono membri della sua famiglia, una condizione siffatta vale anche quando si applica l' art. 12.

29 Nemmeno tale argomento può essere accolto.

30 Infatti, come risulta dai punti 34 e 35 della sentenza Echternach e Moritz nonché dai punti 14 e 15 della citata sentenza Di Leo, il riferimento all' art. 7, n. 2, del regolamento, quale criterio interpretativo dell' art. 12, non mirava a dettare condizioni aggiuntive a quelle previste all' art. 12. Invece esso era inteso a sottolineare che i vantaggi accordati ai sensi dell' art. 7, n. 2, ai lavoratori migranti in quanto tali non possono essere negati ai figli di tali lavoratori allorché essi fanno valere il diritto consacrato dall' art. 12 del regolamento.

31 Date le considerazioni precedenti, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte va risolta nel senso che la nozione di figlio di cui all' art. 12 del regolamento non è soggetta alle stesse condizioni di età o di obbligo di mantenimento che sono previste per i diritti disciplinati agli artt. 10, n. 1, e 11 di detto regolamento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 20 ottobre 1993, dichiara:

La nozione di figlio di cui all' art. 12 del regolamento (CEE) 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, non è soggetta alle stesse condizioni di età o di obbligo di mantenimento che sono previste per i diritti disciplinati agli artt. 10, n. 1, e 11 di detto regolamento.