Parole chiave
Massima

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Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto ° Detrazione dell' imposta pagata a monte ° Imposta afferente servizi forniti per un' operazione esente ° Esclusione del diritto a deduzione ° Operazione esente la quale mira alla realizzazione di un' operazione soggetta a imposta ° Irrilevanza

(Direttive del Consiglio 67/227/CEE, art. 2, e 77/388/CEE, art. 17)

Massima

L' art. 2 della prima direttiva 67/227 e l' art. 17 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, vanno interpretati nel senso che, ad eccezione dei casi espressamente previsti da tali direttive, quando un soggetto passivo fornisce servizi a un altro soggetto passivo, il quale li utilizza per effettuare un' operazione esente, quest' ultimo non ha diritto di detrarre l' imposta sul valore aggiunto pagata a monte, anche nel caso in cui lo scopo ultimo dell' operazione esente sia la realizzazione di un' operazione soggetta a imposta. Dalle espressioni utilizzate nelle suddette norme discende infatti che, per conferire il diritto a deduzione, i beni o servizi di cui trattasi devono presentare una connessione diretta ed immediata con le operazioni soggette ad imposta e che a tal riguardo è indifferente lo scopo ultimo perseguito dal soggetto passivo.