61994C0309

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 14 dicembre 1995. - Nissan France SA, Serda SA, Lyon Vaise Auto SARL, Garage Gambetta SA e Lyon Automobiles SA contro Jean-Luc Dupasquier du Garage Sport Auto, Star'Terre SARL e Aqueducs Automobiles SARL. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de commerce de Lyon - Francia. - Concorrenza - Distribuzione di autoveicoli - Regolamento (CEE) n. 123/85 - Opponibilità ai terzi - Importatore parallelo - Cumulo dell'attività di mandatario e di venditore indipendente. - Causa C-309/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00677


Conclusioni dell avvocato generale


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1 Il Tribunal de Commerce di Lione (Francia) ha sollevato la questione pregiudiziale odierna nell'ambito di un procedimento civile (1) promosso dalla società Nissan France SA e da diversi altri concessionari di autoveicoli della stessa rete di vendita - le società Serda SA, Lyon Vaise Auto Sàrl, Garage Gambetta SA e Lyon Automobiles SA - nei confronti del signor Jean Luc Dupasquier, del Garage Sport Auto (2) e le società Star Terre Sàrl e Aqueducs Automobiles Sàrl, accusati di concorrenza sleale.

2 In sostanza, gli attori si dolgono che le convenute pratichino la vendita e l'importazione di autoveicoli nuovi senza far parte della rete di venditori «ufficiali» e non si attengano alle norme comunitarie che, a loro avviso, disciplinano il settore, nonché facciano pubblicità illegittima e menzognera, forme quindi di concorrenza sleale che hanno leso gli interessi della società Nissan France SA, importatore esclusivo e degli altri quattro attori concessionari esclusivi della stessa marca.

3 Le norme comunitarie che entrano in linea di conto sono il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85 relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3 del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (3) (in prosieguo: il «Regolamento») e la Comunicazione della Commissione 4 dicembre 1991, n. 91/C 329/06. (4)

4 L'azione promossa dinanzi al giudice francese mira a far vietare alla Massol di proseguire l'attività di vendita di veicoli nuovi come attualmente praticata- proponendo come nuovi autoveicoli immatricolati da meno di tre mesi o che abbiano percorso meno di 3 000 Km. - nonché ad impedirle di reclamizzare tali vendite. Si chiede inoltre il risarcimento del danno assertivamente arrecato nell'esercizio di tale attività da parte della Massol.

5 Il Tribunal de Commerce di Lione ritiene che per pronunciarsi sul merito, è necessario che la Cote di giustizia si esprima sull'interpretazione di diversi punti del regolamento. Di conseguenza ha posto le seguenti questioni pregiudiziali:

«1_ - Se un importatore parallelo possa svolgere contemporaneamente l'attività di mandatario e quella di rivenditore di autoveicoli importati.

2_ - Quali siano i criteri per distinguere gli autoveicoli nuovi da quelli di seconda mano, ai sensi del diritto comunitario.

In particolare, quale sia il numero di chilometri percorsi dall'autoveicolo e da quanto tempo lo stesso debba trovarsi in circolazione perché lo si possa considerare di seconda mano; e se la soluzione vada rimessa per ciascun caso alla valutazione dei giudici nazionali.»

I fatti della causa principale

6 Pur se non sono stati segnalati tutti gli antecedenti di fatto che potrebbero aver rilevanza per risolvere la questione pregiudiziale, è comunque possibile ritenere alcuni punti emergenti dalle osservazioni di parte e dal provvedimento di rinvio.

a) nessuna delle società convenute è concessionaria di una marca specifica di autoveicoli, né appartiene ad alcuna delle reti «ufficiali» di distribuzione costituite da detti produttori sotto l'egida del regolamento.

b) ciò nonostante, svolgono attività commerciale di compravendita di autoveicoli, vale a dire intervengono come agenti indipendenti nella vendita di veicoli, procurati con importazioni parallele, cioè acquistati direttamente all'estero.

Argomenti delle parti

7 Gli attori nella causa principale hanno sostenuto, dinanzi al giudice nazionale, la conformità del loro contratto di concessione con il regolamento. A loro avviso, le importazioni parallele sono previste come elemento eccezionale dal regolamento, a condizioni molto rigorose, che le società convenute non avrebbero rispettato. Dette società possono operare solo come intermediarie per i consumatori finali, munite di mandato scritto rilasciato in precedenza, senza presentarsi contemporaneamente come rivenditori.

8 Le società convenute, nelle loro osservazioni, affermano la liceità del loro operato, che non costituisce affatto concorrenza sleale; L'attività del commerciante indipendente nel settore automobilistico è conforme alla legge, come legali sono le importazioni parallele di detti veicoli. Il regolamento non mira ad armonizzare il settore della distribuzione degli autoveicoli che per di più è frammentato in varie reti di concessionari, vendite dirette dei costruttori e commercianti indipendenti.

9 A parere delle convenute, la disciplina comunitaria garantisce la possibilità di effettuare importazioni parallele, come sistema per favorire la libera concorrenza. Infine, la distinzione tra veicoli nuovi e veicoli d'occasione è una pura questione di fatto, la cui soluzione spetta al giudice nazionale.

10 Di conseguenza, le convenute propongono di risolvere come segue le questioni pregiudiziali:

a) non esiste una definizione di veicolo nuovo nel diritto comunitario, sicché la distinzione tra veicoli nuovi e veicoli d'occasione è puramente convenzionale. Spetta al giudice nazionale, in ogni caso, accertare se si tratta di un veicolo nuovo o usato, in base alla data di prima immatricolazione e all'inesistenza di difetti provocati da eventi successivi all'uscita dallo stabilimento.

b) i principi di libertà di commercio e di libera circolazione delle merci, nonché l'intento di tutelare i consumatori ostano a creare ostacoli alle importazioni parallele e all'isolamento dei mercati; nessuna norma prescrive che i commercianti indipendenti operino le loro importazioni parallele unicamente come mandatari, né vieta loro di svolgere l'attività di importatori di veicoli.

11 La Commissione, nelle sue osservazioni sottolinea, da un lato, che il regolamento non vieta ai fabbricanti di autoveicoli di venderli tramite canali diversi dalle reti di distribuzione esclusiva e, dall'altro, non vieta nemmeno attività unilaterali o accordi diversi da quelli rientranti nei regolamenti di esenzione.

12 La prima questione dovrebbe dunque risolversi dichiarando che il regolamento non vieta ad un commerciante indipendente di abbinare le attività di intermediario - mandatario e di libero rivenditore, a condizione che ciò non crei equivoci sulle due attività.

13 Quanto alla seconda questione, poiché il regolamento non vieta alle imprese di dedicarsi alla vendita dei veicoli nuovi senza appartenere ad una rete di distribuzione, e poiché mai si è sostenuto che il regolamento riguarda i veicoli d'occasione, la Commissione ritiene superfluo pronunciarsi sulla distinzione tra questi e i veicoli nuovi.

14 Il governo francese ritiene, in primo luogo, che il regolamento di per sé non vieta che un rivenditore indipendente possa importare e vendere veicoli nuovi parallelamente alla rete di distribuzione ufficiale, anche se non è investito di mandato ai sensi del n. 11 dell'art. 3. Quanto al possibile cumulo delle attività di mandatario e di commerciante indipendente, il governo francese sostiene inoltre che l'interrogativo non richiede l'interpretazione di alcuna norma di diritto comunitario: la valutazione della sua liceità spetta dunque al giudice nazionale secondo i criteri legislativi del proprio ordinamento.

15 Per il governo francese, poiché il diritto comunitario non definisce la nozione di veicolo nuovo e di veicolo d'occasione, spetta ai giudici nazionali, in base alle norme del proprio Stato, definire le nozioni di cui trattasi.

16 Per finire, il governo greco osserva che il regolamento non vieta la vendita di veicoli nuovi ai commercianti indipendenti. Ciò premesso, il governo greco ritiene sufficiente dare questa soluzione alla prima questione astenendosi dal risolvere la seconda.

La sfera giuridica comunitaria in materia di distribuzione di autoveicoli.

17 Il regolamento definisce una categoria di accordi per i quali possono considerarsi soddisfatte le condizioni del regolamento del Consiglio 2 marzo 1965 n. 19/65 CEE (5) e di conseguenza viene escluso quello che - per un altro aspetto - è il suo divieto tassativo. Si tratta di accordi limitati nel tempo o a tempo indeterminato, mediante i quali un'impresa che fornisce prodotti affida ad un'altra la distribuzione e l'assistenza; a questo modo, una parte (il produttore o, in generale il fornitore o grossista) affida all'altra (distributore o concessionario) il compito di curare in una determinata zona la distribuzione e l'assistenza per la vendita e la post vendita di determinati prodotti del settore automobilistico. Con detti accordi, il grossista ufficiale si impegna con il distributore a non cedere, nella zona concordata, i prodotti oggetto del contratto, per essere rivenduti, altro che al distributore o, se non vi è distributore, ad un numero limitato di imprese della rete di distribuzione.

18 Detti accordi sarebbero fondamentalmente nulli giacché hanno in genere come oggetto o come effetto l'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e possono incidere, in linea generale, sugli scambi tra Stati membri. Ciononostante, non sono vietati, come si potrebbe pensare in base alla lettera del n. 1, dell'art. 85 del Trattato CE, in base al n. 3 dello stesso art. 85, allorché il divieto è espressamente dichiarato non applicabile a detti accordi, comunque solo a condizioni limitative, mediante una norma specifica come il regolamento.

19 Quanto alla controversia in esame, è proprio la sfera soggettiva del regolamento quella che fa insorgere le questioni da risolvere. Infatti, essendo fuori dubbio la validità del sistema di distribuzione in quanto tale [temporaneamente limitata al 30 settembre 1995, data alla quale era scaduto il primo, che è stato sostituito dal nuovo regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995 n. 1475] (6) il giudice proponente nutre dubbi sulla portata della norma in relazione ad altri fattori economici che incidono sulla vendita degli autoveicoli.

20 In sostanza, il n. 11 dell'art. 3 del regolamento autorizza ad includere clausole in questo tipo di accordi, in virtù delle quali il distributore o concessionario si impegna a:

«(...) vendere autoveicoli della gamma contrattuale o prodotti corrispondenti ad utilizzatori finali che si avvalgono dei servizi di un intermediario, soltanto se detti utilizzatori abbiano preliminarmente conferito mandato scritto all'intermediario ad acquistare e, in caso di consegna a quest'ultimo, a ritirare un autoveicolo determinato.»

21 In altre parole, il venditore può rifiutarsi di vendere autoveicoli ad intermediari non autorizzati, salvo che questi siano stati investiti di mandato espresso dall'acquirente finale per l'acquisto del veicolo in suo nome e per suo conto, possibilità che costituisce una deroga al principio della distribuzione circoscritta ai punti di vendita della rete ufficiale.

22 Dal canto suo, il n. 10 dello stesso art. 3 del regolamento autorizza l'inclusione, in questo tipo di accordi, di clausole mediante le quali il concessionario o distributore consenta «(...) a non fornire ad un rivenditore (...) prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti salvo se il rivenditore è un'impresa della rete distributiva (...)».

23 Le difficoltà di interpretazione delle nozioni di «intermediario» e di «rivenditore» hanno indotto la Commissione ad emanare due comunicazioni, del 12 dicembre 1984 (7) e del 4 dicembre 1991, già ricordata, miranti a chiarire taluni aspetti del regolamento in questione.

24 In pratica, la comunicazione del 1991 intendeva chiarire «quali attività possano essere svolte dagli intermediari di cui a detto regolamento», definendoli come prestatori di servizi che agiscono per conto di un acquirente, utente finale, senza accollarsi i rischi normalmente connessi alla proprietà e che sono investiti di mandato scritto da parte di una determinata persona.

25 Secondo la Commissione, pur se il mandatario ha diritto di organizzare liberamente le sue attività, lo sfruttamento da parte sua di una rete di imprese con marchi o altri segni distintivi comuni non deve produrre la falsa impressione che si tratti di un sistema di distribuzione ufficiale. Il compito del mandatario deve venir svolto nel modo più limpido, quanto ai servizi offerti e alla contropartita richiesta. La pubblicità deve escludere qualsiasi possibilità di confusione - da parte dei potenziali clienti - tra intermediario e rivenditore o con imprese facenti parte della rete ufficiale di vendita della casa o con la stessa casa produttrice dei veicoli in questione. Infine, quanto al suo approvvigionamento, non può mantenere con i concessionari ufficiali rapporti privilegiati in contrasto con gli obblighi contrattuali assunti dagli stessi conformemente al regolamento.

26 La Comunicazione stabilisce che, se le attività degli intermediari non si conformano a questi orientamenti e criteri, si deve presumere che, fino a prova contraria, l'intermediario «si spinga al di là dei limiti tracciati all'art. 3, punto 11 del regolamento (CEE) n. 123/85 o che ingeneri nel pubblico una confusione in proposito, dando l'impressione di essere un rivenditore»

La posizione degli operatori indipendenti operanti parallelamente alle reti di distribuzione degli autoveicoli.

27 I commercianti indipendenti delle reti di distribuzione che operano nel settore automobilistico possono agire come rivenditori liberi di veicoli in parallelo alla rete «ufficiale» oppure come semplici intermediari muniti di mandato dall'acquirente finale.

28 Vi è infatti la possibilità che un'impresa che opera sistematicamente e a livello professionale nel settore delle vendite di autoveicoli nuovi sia un «intermediario con mandato» ai sensi del regolamento, senza che elementi come l'ingente numero di automezzi in deposito, il rilevante giro d'affari, l'incasso di commissioni, la concessione di crediti agli acquirenti dei veicoli, le operazioni pubblicitarie di promozione dei servizi offerti ed altri analoghi sminuiscano di per sé detta classificazione giuridica.

29 A questo proposito sono particolarmente significative le considerazioni esposte dal Tribunale di primo grado il 22 aprile 1993 (8) pronunciandosi su un ricorso per annullamento promosso dalla Automobiles Peugeot e Peugeot SA avverso la decisione della Commissione del 4 dicembre 1991, che, a sua volta, riteneva incompatibile con il n. 1 dell'art. 85 del Trattato una circolare inviata dalla Automobiles Peugeot SA ai suoi concessionari per vietare loro le consegne di autoveicoli ad un'impresa che operava come intermediaria per conto dei compratori finali.

30 La sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1994 Peugeot/Commissione (9), respingendo la domanda di revisione formulata nei confronti della sentenza del Tribunale di primo grado di cui sopra ha sostenuto che:

«(...) l'esistenza di un mandato scritto costituisce il solo requisito che, secondo lo stesso tenore letterale dell'art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, consente di qualificare una persona come intermediario.

(...) Per quanto attiene all'argomento secondo cui non sarebbe stata tenuta in debito conto la menzionata sentenza Binon, si deve rilevare che il Tribunale ha correttamente ritenuto che tale giurisprudenza, relativa all'applicazione dell'art. 85 del Trattato ai rapporti tra un'impresa ed un agente commerciale, non trovasse applicazione nell'ipotesi di un mandatario operante per conto di un utente finale e che il numero dei mandati ricevuti da un intermediario professionale non fosse di per sé determinante al fine di modificare la natura dell'operato dell'intermediario stesso».

31 E' pure possibile che un commerciante non agisca normalmente come intermediario, ma pratichi la rivendita indipendente (in quanto diventa in un primo tempo proprietario dei beni che poi cede e perché si accolla i rischi tipici del rivenditore e non quelli del mandatario, nonché gli obblighi inerenti la garanzia incombenti al primo): ci troveremmo in una situazione esulante dalla sfera d'applicazione ratione materie del regolamento poiché esso non prevede, in linea di massima, l'esistenza di operatori economici professionisti che, affiancandosi alla rete di distribuzione "ufficiale", si occupano regolarmente della vendita di veicoli nuovi.

32 E' vero che il diritto comunitario non bolla di illegittimità questa categoria. Ciò significherebbe privare di senso e di scopo il regolamento, che non intende armonizzare o disciplinare con norme vincolanti il settore della distribuzione degli autoveicoli, bensì unicamente stabilire le condizioni alle quali taluni accordi anticoncorrenziali, normalmente illegittimi, possono eccezionalmente venir tollerati (10).

33 In altri termini, le previsioni del regolamento si limitano - tramite il mezzo giuridico dell'esenzione per categorie, che in questo caso riguarda piuttosto settori di attività economica - a sanare la nullità che colpirebbe determinati accordi di distribuzione tra fabbricanti e distributori di automobili, accordi che di per sé sarebbero nulli, in quanto ostacolano la libera concorrenza, ma il regolamento non mira ad imporre norme vincolanti di comportamento a tutti gli operatori del settore.

34 Questo è stato affermato nella sentenza della Corte del 18 dicembre 1986, VAG Francia (11) con le seguenti considerazioni:

«12. (...) il regolamento n. 123/85, in quanto regolamento di attuazione dell'art. 85, n. 3, del trattato, si limita a fornire agli operatori economici del settore degli autoveicoli alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela - nonostante essi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e limitative della concorrenza - al divieto stabilito dall'art, 85, n. 1. Tuttavia, il regolamento n. 123/85 non impone agli operatori economici di avvalersi di dette possibilità. Né ha l'effetto di modificare il contenuto dell'accordo o di renderlo nullo qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni da esso stabilite.

(...)

16. (...) il regolamento n. 123/85, non contiene disposizioni vincolanti che incidano direttamente sulla validità o sul contenuto di clausole contrattuali o che obblighino le parti a conformare allo stesso regolamento il contenuto del contratto, ma si limita a stabilire condizioni che, ove siano soddisfatte, sottraggono talune clausole contrattuali al divieto e, di conseguenza, alla nullità ipso jure contemplati dall'art. 85, nn. 1 e 2, del Trattato CEE; e che spetta al giudice nazionale valutare, in base al diritto nazionale che si applica, le conseguenze dell'eventuale nullità di talune clausole contrattuali (...)».

35 Partendo da queste considerazioni è evidente che se un'impresa opera in parallelo con una rete di distribuzione «ufficiale» e per conto proprio pratica la compravendita di automobili, nuove e usate, sotto il profilo del regolamento non le si può muovere alcun appunto.

36 Questa conclusione esclude la necessità - come hanno asserito alcuni dei partecipanti al processo - che la Corte di giustizia si preoccupi di «definire» le nozioni di veicolo nuovo e di veicolo usato, come richiesto dal giudice a quo. Infatti nell'uno e nell'altro caso, il commerciante indipendente, che vende automezzi vecchi o nuovi, sotto il profilo del regolamento, svolge la stessa attività, e la caratteristica del veicolo - nuovo o usato - non incide sulle sue possibilità di vendita da parte dei rivenditori non facenti parte della rete.

Sulle importazioni parallele a spese dei mandatari e rivenditori.

37 Né il giudice a quo né le società attrici, pare nutrano dubbi sulla liceità, in linea di massima, delle importazioni dagli altri Stati membri da parte di commercianti indipendenti. In altri termini non è in questione la validità delle importazioni parallele considerate a sé stanti, ma solo la possibilità che l'importatore parallelo sia, legittimamente, nel contempo mandatario e rivenditore dei veicoli.

38 Le considerazioni esposte quanto alla posizione degli operatori indipendenti servono di premessa per risolvere quest'ultimo punto. In realtà, il commerciante indipendente, svincolato dalla rete, non è tenuto a rispettare le pattuizioni tra terzi, sicché i rapporti o contratti tra i fabbricanti e i loro concessionari non li toccano. Di conseguenza, può comprare e vendere qualunque tipo di veicolo (nuovo o usato, comprato nel paese o importato da un altro) senza altre limitazioni che quelle generali poste dal proprio ordinamento giuridico nazionale e senza che la vendita libera gli impedisca, in linea di massima, l'esercizio simultaneo dell'attività di intermediario, fornito di mandato dagli utenti o dai compratori finali.

39 E' certo, comunque, che l'attività di intermediario munito di mandato assume nel regolamento un senso ben preciso. Per questo motivo, e per fornire al giudice a quo una risposta quanto più possibile utile, si deve analizzare fino a quale punto il commerciante indipendente può legittimamente aspirare ad abbinare rivendita e mediazione, dato l'orientamento dei costruttori o concessionari che rifiutano di riconoscere la sua attività di intermediario.

40 Si deve perciò esaminare, anzitutto, il limite generale della opponibilità ai terzi dei contratti di concessione e, in secondo luogo, stabilire le condizioni alle quali un intermediario deve svolgere la sua attività e, di conseguenza, non può venire lecitamente ripudiato dalle imprese facenti parte della rete di distribuzione.

41 Sotto il profilo generale del regolamento, ho già enunciato che i contratti di distribuzione stipulati tra fabbricanti e concessionari o distributori «ufficiali» di autoveicoli non toccano affatto né possono esser invocati per paralizzare l'esercizio di un'attività come quella sopra descritta. Detta attività di libera compravendita non può esser vietata conformemente al regolamento, perché questo non impone norme vincolanti di comportamento per la condotta in campo concorrenziale delle imprese estranee all'accordo, bensì si limita ad esentare dalla nullità taluni comportamenti anticoncorrenziali delle parti contraenti.

42 Ciò non implica comunque che i contratti di distribuzione tra fabbricanti e concessionari di autoveicoli non abbiano effetto nei confronti di terzi: vi sono effetti indiscutibili, come ad esempio l'invocare detti contratti per rifiutare ad altre imprese estranee alla rete di distribuzione ufficiale la fornitura di veicoli, di parti o di ricambi. In questo caso il rifiuto è giustificato, in quanto il Regolamento consente di fare una deroga per detta pratica, di per sé contrastante con le norme che disciplinano la libera concorrenza.

43 La Corte di Giustizia ha riconosciuto la validità del rifiuto di fornire ad imprese estranee alla rete di distribuzione non solo prodotti, ma anche servizi come la garanzia. La sentenza del 13 gennaio 1994, Cartier (12) affermava che:

«32. (...) A tal riguardo si deve osservare che un impegno contrattuale a limitare la garanzia ai commercianti facenti parte della rete di distribuzione, negandola alle merci distribuite da terzi, raggiunge lo stesso risultato e produce lo stesso effetto di clausole contrattuali che riservano la vendita ai membri della rete. Come queste clausole contrattuali, la limitazione della garanzia è, per il produttore, uno strumento per impedire agli estranei alla rete di commerciare i prodotti oggetto del sistema.

33. Poiché sono lecite le clausole contrattuali con le quali il produttore si obbliga a vendere solo attraverso i distributori autorizzati e questi commercianti autorizzati si impegnano a loro volta a rivendere solo ad altri commercianti autorizzati o a consumatori, non vi è motivo di trattare più severamente il regime di limitazione contrattuale della garanzia ai prodotti venduti attraverso i distributori autorizzati. Ai fini dell'art. 85 rilevano solo l'oggetto della limitazione e l'effetto da essa prodotto (...)».

44 La legittimità di questo genere di divieti è dunque un primo ed importante effetto nei confronti dei terzi, che consegue agli accordi stipulati tra fabbricanti e concessionari autorizzati del settore automobilistico, parti entrambe legittimate in virtù del regolamento ad avvalersi di detti accordi a tutela della loro rete di distribuzione.

45 Come conseguenza immediata di quanto precede, rovescio della medaglia dello stesso fenomeno giuridico, l'effetto di fronte ai terzi si estende pure alla possibilità di invocare detti contratti come valido argomento di difesa contro le critiche mosse da terzi, allorché questi cerchino di coinvolgere i firmatari in pratiche anticoncorrenziali? In questo caso entra in gioco l'aspetto «difensivo» dell'efficacia dei patti, opponibili alle imprese estranee alla rete di distribuzione che volessero garantirsi il libero accesso ai prodotti di detta rete come rivenditori.

46 Questa conseguenza era espressamente prevista nella sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 1980, l'Oreal (13), che per l'appunto verteva sull'opponibilità nei confronti di terzi delle esenzioni concesse dalla Commissione in virtù del n. 3, dell'art. 85 del Trattato. La Corte affermava che:

«(...) le decisioni di esenzione a norma dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE creano diritti nel senso che coloro che hanno aderito ad un'intesa che ha costituito oggetto di una siffatta valutazione, possono opporla a terzi che eccepiscano la nullità dell'intesa a norma dell'art. 85, n. 2»

47 In conclusione, gli accordi di distribuzione stipulati dalle parti nell'ambito del regolamento legittimano, nei confronti dei terzi, il rifiuto delle imprese firmatarie di agevolare altre imprese, estranee alla rete di distribuzione, con la fornitura di prodotti o servizi contemplati da detti accordi; nel contempo consentono di giustificare un rifiuto delle società firmatarie di fronte alle richieste o reclami di terzi che invochino la nullità degli accordi in virtù del principio generale di libertà di concorrenza. Tuttavia non possono essere invocati come ragione sufficiente per vietare a terzi, estranei alla rete di distribuzione, l'attività indipendente di compravendita di autoveicoli nuovi parallelamente a detta rete.

48 Il regolamento ritiene validi gli impegni dei distributori di astenersi dal vendere i loro autoveicoli a consumatori finali che si avvalgono dei servizi di intermediari, salvoché detti consumatori finali abbiano loro conferito un mandato ad hoc (n. 11 dell'art. 3). In quest'ultima ipotesi, cioè se l'intermediario è formalmente incaricato dell'operazione dal compratore finale, il distributore non ha il diritto di rifiutare la vendita del veicolo. E nessuna norma del regolamento vieta che l'attività imprenditoriale dell'intermediario (che in definitiva mette in rapporto cliente e distributore con un contratto di mediazione) coesista con l'attività, altrettanto imprenditoriale, di rivendita di automobili.

49 Per combinare lecitamente detta attività indipendente con quella di intermediario con mandato conferito da un compratore finale, l'unica condizione che si può porre è che l'impresa interessata non crei confusione nei potenziali clienti, o dando l'erronea impressione di far parte di una rete di distribuzione ufficiale, oppure celando agli interessati le differenze tra la sua duplice veste di rivenditore indipendente e di intermediario con mandato. Logicamente, spetta ai giudici nazionali stabilire se, in un caso specifico, di fatto si sia provocata o meno questa deliberata confusione.

Conclusione

In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere come segue le questioni sottoposte dal Tribunal de Commerce di Lione:

«1) Il regolamneto (CEE) dfella Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85 relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, dfel trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela, non vieta che imprese esterne alla rete di distribuzione, pur se non agiscono come "intermediari muniti di mandato" dei consumatori finali, esercitino liberamente l'attività indipendente di compravendita di veicoli, nuovi o usati, parallelamente a detta rete.

2) Detto regolamento nemmeno vieta a dette imprese di abbinare la loro attività di venditori indipendenti di autoveicoli, all'attività di intermediari muniti di mandato dai consumatori finali, a condizione che l'esercizio delle due diverse attività si svolga in modo da non ingenerare confusione nei potenziali clienti. Nell'un caso e nell'altro, dette attività possono svolgeresi tanto nel settore degli autoveicoli acquistati nel territorio del proprio paese quanto in quello degli automezzi importati da altri Stati membri».

(1) - Inizialmente si trattava di tre azioni distinte, poi riunite in un unico procedimento al momento del rinvio pregiudiziale.

(2) - Comparso in giudizio dinanzi al Tribunal de Commerce di Lione come Srl, senza provocare reazioni da parte degli attori.

(3) - GU 1985, L 15, pag. 16.

(4) - GU C 329, pag. 20.

(5) - GU 36, pag. 533.

(6) - GU L 145, pag. 25.

(7) - GU C 17, pag. 4.

(8) - Peugeot/Commissione, T-9/92, Racc. pag. II-493.

(9) - Causa 322/93 P, Racc. pag. I-2727.

(10) - Sulla necessità di non interpretare estensivamente le deroghe inserite nel regolamento, vedansi le sentenze 24 ottobre 1995, Volkswagen AG C-266/93, e Bayerische Motorenwerke AG, C-70/93, non ancora pubblicate nella raccolta.

(11) - Causa 10/86, Racc. pag. 4071, punti 12 e 16.

(12) - Causa C-376/92, Racc. pag. I-15, punti 32 e 33.

(13) - Causa 31/80, Racc. pag. 3775, punto 23.