61994C0275

Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 30 gennaio 1996. - Roger van der Linden contro Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hof van cassatie - Belgio. - Convenzione di Bruxelles - Interpretazione dell'art. 47, punto 1 - Documenti che deve presentare la parte che chiede l'esecuzione - Obbligo di produrre la prova della notifica della sentenza - Facoltà di produrre la prova della notifica dopo la proposizione dell'istanza. - Causa C-275/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01393


Conclusioni dell avvocato generale


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Introduzione

1 La presente causa concerne l'interpretazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione»).(1) Se una sentenza non è stata notificata al destinatario, e la parte che la richiede ottiene nonostante ciò l'apposizione della formula esecutiva in un altro Stato contraente, inaudita altera parte, può il richiedente essere autorizzato a effettuare la notifica e fornirne la prova nel corso del procedimento di opposizione che il destinatario ha instaurato per quel motivo?

Fatto e diritto

2 La compagnia di assicurazione Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik, resistente nella causa principale (in prosieguo: la «resistente»), ha pagato le spese mediche di una persona ferita nel 1973 in un incidente stradale in Germania da un'auto di proprietà del signor Roger Van der Linden, ricorrente nella causa principale (in prosieguo: il «ricorrente»), che vive in Belgio. Essa ha ottenuto nel 1976 da un tribunale tedesco una sentenza che le consente di ripetere tali spese dal ricorrente e nello stesso anno un'altra sentenza che pone le sue spese legali a carico dello stesso. Ambedue le sentenze sono state pronunciate in contumacia.

3 La resistente ha presentato nel luglio 1980 al Rechtbank van eerste aanleg (il giudice indicato dall'art. 32 della Convenzione) di Bruges istanza inaudita altera parte per l'esecuzione della prima sentenza tedesca e, nell'ottobre 1980, è stata autorizzata a emendare la domanda in vari punti, in particolare ad includervi la seconda sentenza tedesca sulle spese. Nel febbraio 1982 la resistente ha ottenuto la formula esecutiva per entrambe le sentenze. Ai sensi dell'art. 37 della Convenzione, nel maggio 1982, il ricorrente ha presentato opposizione contro questa decisione dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg di Bruges(2) deducendo che l'istanza di esecuzione non era stata accompagnata dalla prova della notifica delle sentenze tedesche. Risulta che il Rechtbank, esaminando l'opposizione, ha fissato un termine per la produzione della prova della notifica delle sentenze. L'opposizione è stata respinta nel giugno 1993, con la motivazione che la resistente aveva notificato al ricorrente le sentenze tedesche conformemente al diritto belga nel gennaio 1987, e che la lacuna nell'istanza di exequatur non poteva più impedire la conferma di tale provvedimento. Il ricorrente ha impugnato tale decisione nel febbraio 1994 dinanzi alla Hof van Cassatie del Belgio, a norma dell'art. 40 della Convenzione. Egli ha sostenuto che non era possibile, in sede di opposizione ex art. 37 della Convenzione, sanare i vizi della decisione di exequatur dovuti alla mancata produzione di prove essenziali, da parte della resistente, con l'istanza originaria. Dall'inizio della controversia è trascorso un lasso di tempo eccezionalmente lungo, ma ciò non è oggetto di alcuna specifica questione da parte del giudice nazionale.

4 Il titolo III, sezione 2, della Convenzione, disciplina l'esecuzione in uno Stato contraente di decisioni pronunciate in un altro. L'art. 32 della Convenzione elenca i giudici di ciascuno Stato contraente ai quali va proposta l'istanza di exequatur. L'art. 34 stabilisce che una prima decisione deve essere emessa senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa presentare osservazioni in tale fase del procedimento. L'art. 37 elenca i rimedi esperibili nei vari Stati contraenti contro una decisione di exequatur. Come si è detto, non in tutti gli Stati contraenti l'opposizione alla decisione inaudita altera parte é proposta dinanzi a un giudice superiore.

5 L'art. 33, commi primo e terzo, della Convenzione, dispone che:

«Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto. (...) All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli46 e 47».

6 Gli artt. 46 e 47 della Convenzione elencano determinati documenti che la parte che chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre. L'art. 46 stabilisce:

«La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

1) una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;

2) se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace».

L'art. 47 della Convenzione recita:

«La parte che chiede l'esecuzione deve inoltre produrre:

1) qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;

2) eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria».

7 Il primo comma dell'art. 48 della Convenzione prevede una certa discrezionalità nell'applicazione di taluni aspetti di questi requisiti:

«Qualora i documenti di cui all'articolo 46, punto 2, ed all'articolo 47, punto 2, non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa».

Questa facoltà di dispensa non viene in rilievo nel presente caso che riguarda la mancata produzione della prova della notifica prescritta all'art. 47, punto 1, della Convenzione.

8 La Hof van Cassatie ritiene una pronuncia sull'interpretazione della Convenzione necessaria per la soluzione del ricorso dinanzi ad essa pendente, ed ha prooposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali a norma degli artt. 1-3 del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione della Convenzione (in prosieguo: il «Protocollo»):(3)

«1) Se l'art. 47, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968 fra gli Stati membri della Comunità economica europea, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria richiesta può ordinare l'esecuzione di una sentenza pronunciata in un altro paese solo qualora anche il documento menzionato all'art. 47, punto 1, ed in particolare la prova della notifica, sia stato presentato o contemporaneamente all'istanza o prima della pronuncia sull'istanza.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione,(4) se tale articolo debba essere interpretato nel senso che, nonostante le disposizioni del diritto nazionale, non è soddisfatto l'obbligo di presentare il documento quando la sentenza è stata notificata solo dopo che l'istanza è stata presentata e il documento da cui risulta la notifica è stato redatto e presentato solo dopo che l'autorità giudiziaria richiesta si è pronunciata sull'istanza e la parte contro cui è stata chiesta l'esecuzione ha presentato opposizione».

Osservazioni scritte

9 Le parti nel procedimento dinanzi alla Hof van Cassatie, il governo tedesco, quello austriaco e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. A norma dell'art. 5 del Protocollo, dell'art. 44 bis del regolamento di procedura, la Corte ha deciso, con il consenso delle parti, di non tenere un'udienza.

10 Il ricorrente propugna una soluzione affermativa per la prima questione (nel senso che l'istanza di exequatur dev'essere accompagnata dalla prova della notifica) e per la seconda questione. Poiché prima di essere dichiarata esecutiva in un altro Stato, la sentenza deve essere esecutiva nello Stato di origine, e il ricorrente rileva che la prova della esecutività deve essere data dallo stesso documento della prova della notifica, a suo avviso tale documento non può essere fornito per la prima volta nel giudizio di opposizione. Anche se la Convenzione tende alla riduzione delle formalità al minimo, la facoltà di dispensa da determinati documenti probatori, di cui all'art. 48, è implicitamente esclusa per i documenti che non sono ivi indicati. Il ricorrente si richiama alla relazione Jenard sulla Convenzione(5) per dedurre che il giudice nazionale può dichiarare irricevibile un'istanza non corredata del documento in questione. La detta relazione motiva il presupposto della notifica con l'interesse a favorire l'esecuzione volontaria.(6) Il ricorrente sostiene che tale possibilità gii è stata preclusa dalla tardiva notifica delle sentenze, effettuata dopo la proposizione della sua opposizione alla concessione dell'exequatur nei suoi confronti, ma non afferma di avere subito un danno in dipendenza di ciò.

11 La resistente si richiama all'obiettivo della Convenzione di ridurre le formalità e di favorire la «libera circolazione» delle decisioni,(7) e sostiene che un'istanza di exequatur non è inammissibile per la semplice omissione di documenti di corredo. Essa cita l'affermazione della relazione Jenard secondo la quale «non si ha rifiuto di esecuzione, ma il giudice può sospendere il giudizio e assegnare un termine al richiedente».(8) L'art. 48 della Convenzione prevede solo una maggior flessibilità, consentendo al giudice nazionale di accettare documenti equivalenti a quelli indicati agli artt. 46, punto 2, e 47, punto 2, o di dispensare addirittura dalla loro presentazione. La notifica di una sentenza dovrebbe lasciare al destinatario il tempo di eseguirla volontariamente, in modo da rendere superfluo il processo esecutivo. Il lasso di tempo è stato più che sufficiente per questo, benché la notifica sia avvenuta solo durante il procedimento di opposizione. La tesi del ricorrente è puramente defatigatoria.

12 Il governo tedesco sostiene che la prima questione deve essere risolta in senso affermativo (richiedendo che la prova della notifica sia fornita al più tardi al momento della decisione sull'istanza di exequatur), e la seconda in senso negativo. Benché la formula esecutiva non debba essere concessa in fase di procedimento inaudita altera parte senza che sia fornita la prova della notifica della sentenza in questione, gli obiettivi della Convenzione consentono una sanatoria anche dopo tale fase, se il diritto nazionale lo prevede. La Convenzione non deve essere interpretata in modo da rendere l'esecuzione più difficile: l'art. 48 non va letto nel senso di escludere una flessibilità su elementi diversi da quelli che esso disciplina. Qualora i documenti indicati all'art. 47, punto 1, della Convenzione, non potessero venire prodotti nemmeno dopo che la parte istante sia stata invitata a farlo, l'istanza andrebbe respinta. In fase di opposizione la parte istante non dovrebbe essere svantaggiata dal fatto che nel procedimento inaudita altera parte il giudice non l'abbia invitata a produrre tali documenti. Il rifiuto della possibilità di farlo in sede di opposizione sarebbe un formalismo eccessivo, in quanto la parte potrebbe semplicemente presentare una nuova istanza.

13 Anche il governo austriaco caldeggia una soluzione affermativa della prima questione (nel senso della produzione della prova della notifica con l'istanza originaria), ma ritiene che non via sia bisogno di risolvere la seconda questione. Esso sostiene che un'interpretazione letterale dell'art. 47, punto 1, della Convenzione, richiede che la prova della notifica accompagni l'istanza al momento della presentazione. Nulla indicherebbe che questo requisito vada distinto da quello della prova della esecutività, che deve essere prodotta giàall'inizio.

14 La Commissione propone una soluzione affermativa per la prima questione (nel senso che la prova della notifica va prodotta entro il momento della decisione sull'istanza di exequatur), ma ritiene che la seconda questione debba avere soluzione negativa. Essa sottolinea il duplice obiettivo della Convenzione, come definito dalla Corte: un processo esecutivo flessibile e rapido, che favorisca la libera circolazione delle decisioni, e il rilievo dei diritti della difesa. Gli interessi della difesa sono sostanzialmente protetti nel periodo iniziale, prima dell'emissione di una decisione, allo scopo di ridurre gli ostacoli nella fase successiva dell'esecuzione. Inoltre, la Convenzione non istituisce un sistema esecutivo completo: le sue prescrizioni minime sono integrate, per fare un esempio, dalle regole processuali nazionali. Posto che siano rispettati gli obiettivi della Convenzione, il suo art. 48 non va inteso nel senso di impedire implicitamente l'applicazione delle norme permissive nazionali a prescrizioni documentarie che non rientrano nell'ambito di tale articolo. Nel presente caso, sia la flessibilità che gli interessi della difesa sono garantiti, se il destinatario della decisione ha avuto la possibilità di eseguirla volontariamente. Se in fase di procedimento inaudita altera parte, il giudice assegna un termine per produrre i documenti omessi nell'originaria istanza di exequatur, questi obiettivi sono pienamente garantiti, posto che venga specificato un termine ragionevole anche per l'esecuzione spontanea dopo la notifica. Poiché in caso di rigetto può essere presentata una nuova istanza di exequatur, è meglio consentire l'integrazione dell'istanza, piuttosto che fare ricominciare tutto il procedimento.

Disamina

15 Concordo in linea di massima con le tesi e con le soluzioni delle due questioni della Hof van Cassatie proposte dalla resistente, dal governo tedesco e dalla Commissione. A mio parere, la prova della notifica va prodotta entro e non oltre la fine del procedimento non contraddittorio. Tuttavia, le norme nazionali possono consentire, in determinate circostanze, di rimediare a un'omissione su questo punto in un momento successivo. Comincerò il mio esame dalla fase non contraddittoria del procedimento di exequatur, che costituisce oggetto della prima questione della Hof van Cassatie. In seguito tratterò della soluzione adeguata della seconda questione, relativa alla possibilità di integrare il fascicolo dell'istanza in sede di opposizione, ossia in contraddittorio.

I La fase non contraddittoria

16 Mi sembra chiaro che la prova della notifica della sentenza in questione deve di norma essere allegata all'istanza di exequatur. Oltre che conforme al tenore letterale dell'art. 33, terzo comma, della Convenzione, ciò è ovviamente nell'interesse della parte che chiede l'esecuzione, in quanto ridurrà al minimo il tempo necessario per la concessione dell'exequatur. Ciò garantirà altresì che il destinatario della decisione abbia avuto l'opportunità di eseguire spontaneamente la decisione: se non lo ha fatto, deve aspettarsi un'istanza di exequatur. Nondimeno, in questa fase, l'inosservanza, per qualsiasi motivo, del requisito della notifica non deve portare necessariamente al rigetto dell'istanza.

17 L'art. 33 della Convenzione prescrive che i documenti di cui agli artt. 46 e 47 siano allegati all'istanza. Questa è un'indicazione pratica e servirà al giudice per valutare le prove richieste per l'exequatur. Tuttavia l'art. 33, primo comma, della Convenzione, stabilisce che le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto. Se la legge di tale Stato consente la produzione di documenti nel corso del procedimento, in circostanze che non mettono a repentaglio altre prescrizioni della Convenzione, tale possibilità non può ritenersi esclusa dal testo dell'art. 33. Direi anzi che l'obbligo prescritto dall'art. 33, di allegare i documenti all'istanza originaria è, per usare un concetto di common law, puramente «directory», e non «mandatory» [dispositivo e non imperativo], e non incide sulla ricevibilità dell'istanza.

18 Il nocciolo della questione è se e quando va prodotta la prova della notifica. L'ultimo momento del procedimento inaudita altera parte entro cui devono essere prodotti i vari documenti indicati agli artt. 46 e 47 della Convenzione può variare secondo il contenuto e la funzione dei documenti stessi. Tale punto è, certo, disciplinato parzialmente dall'art. 48, che riconosce al giudice tre opzioni in caso di mancata produzione di uno dei documenti indicati agli artt. 46, punto 2, e 47, punto 2, della Convenzione: egli può fissare un termine per la loro produzione, accettare documenti equivalenti o, se ritiene di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa. A mio parere, tale disposizione, tuttavia, non definisce in maniera esaustiva la discrezionalità del giudice nazionale sotto il profilo della procedura, in particolare per quanto riguarda i documenti che non sono da essa disciplinati, come quello che prova la notifica della decisione. E' evidente che la Convenzione non istituisce un sistema esecutivo completo. Ciò appare chiaramente dalla previsione nell'art. 33, di quella che oggi potrebbe chiamarsi sussidiarietà processuale. L'art. 48 va inteso nel senso di definire tale principio di sussidiarietà, stabilendo un minimo di flessibilità che va usata discrezionalemnte dal giudice nel rispetto delle norme processuali nazionali. In quanto norma speciale, l'art. 48 non può essere interpretato nel senso di limitare in qualsiasi altro modo il principio generale secondo il quale al processo esecutivo si applicano le norme processuali nazionali che, flessibili o rigide che siano, rispettino le prescrizioni essenziali della Convenzione.

19 Non mi convince né la tesi secondo cui la prova della esecutività e quella della notifica devono apparire nello stesso documento, né quella secondo cui le prescrizioni relative alla produzione dell'una debbono determinare quelle relative alla produzione dell'altra. Per quanto attiene al primo punto, il testo della Convenzione in tutte le versioni linguistiche, tranne una, indica la possibilità di documenti separati.(9) Anche se i testi fossero al singolare, pretendere che entrambe le prove risultino da un unico documento sarebbe un formalismo eccessivo e privo di scopo nel sistema della Convenzione. Per quanto attiene al secondo punto, è la funzione di un documento nel processo esecutivo a determinare il momento entro il quale deve essere prodotto. Non c'é bisogno che io esprima un parere sulla possibilità di rimediare all'omissione della prova del fatto che la sentenza è esecutiva al momento dell'istanza, o sulla possibilità di proseguire il procedimento di exequatur relativamente a una sentenza divenuta esecutiva nel corso del procedimento, solo dopo un adeguato termine concesso per la notifica e l'ottemperanza(10), credo sia chiaro che la prova dell'esecutività è un presupposto dell'esecuzione, diverso per natura e per funzione dalla prova della notifica. L'esecutività nello Stato contraente di origine, come si evince dall'art. 31 della Convenzione, è una conditio sine qua non per chiedere l'esecuzione - che è cosa diversa dal riconoscimento - di qualsiasi decisione.(11) La prova della previa notifica della sentenza ha il più modesto scopo di garantire che il debitore condannato abbia avuto l'opportunità di eseguirla volontariamente.(12)

20 Nelle osservazioni scritte sono state invocate a diversi fini diverse affermazioni tratte da un passo della relazione Jenard. Vale la pena di citare l'intero passo:

«Secondo il comitato, se il richiedente non allega i documenti richiesti non si ha rifiuto di esecuzione, ma il giudice può sospendere il giudizio e assegnare un termine al richiedente. Se i documenti presentati sono insufficienti, il giudice, se non riesce a formarsi un convincimento, può dichiarare l'istanza irricevibile».(13)

21 Questo passo della relazione Jenard mostra che, come minimo, la Convenzione consente una flessibilità su aspetti dell'istanza diversi da quelli previsti dall'art. 48.(14) Il giudice, come ho già detto, non pregiudica i diversi interessi tutelati dalla Convenzione nel consentire semplicemente al richiedente di correggere l'istanza nel corso del procedimento inaudita altera parte. Il giudice deve comunque rispettare l'interesse del destinatario della sentenza (e l'interesse generale) di evitare un provvedimento di exequatur attraverso l'esecuzione volontaria. La relazione Jenard mostra che è questo l'interesse sotteso al requisito della prova della notifica di cui all'art. 47, punto 1, della Convenzione.(15)

22 Il passo della relazione Jenard citato sopra mostra anche l'esistenza di limiti alla flessibilità del giudice nel venire incontro al richiedente. Se non può essere corredata della prova in questione dopo un termine concesso per l'esecuzione della notifica, l'istanza va respinta. Poiché il destinatario della sentenza non è rappresentato, spetta al giudice garantire che egli non venga assoggettato alla esecuzione di una sentenza che avrebbe potuto eseguire volontariamente senza esservi forzato. Il richiedente deve sopportare le conseguenze, finanziarie o altre, di un rigetto.

23 La posizione che ho finora sostenuto è corroborata dagli obiettivi generali della Convenzione e dalla giurisprudenza della Corte su questioni analoghe. La Corte ha dichiarato che «la Convenzione tende a facilitare la libera circolazione delle sentenze, istituendo una procedura semplice e rapida nello Stato contraente in cui l'esecuzione di una decisione straniera viene chiesta».(16) Questo obiettivo viene perseguito in particolare con l'abolizione del formalismo eccessivo.(17) La Corte ha altresì evidenziato la tutela dei diritti della difesa, sottolineando che, nel sistema della Convenzione, tale tutela raggiunge il suo massimo nel procedimento giudiziario che conduce alla sentenza originaria.(18) E' chiaramente coerente con l'obiettivo di un'esecuzione semplice e rapida che, ove esista una sentenza contro la quale non possono sollevarsi obiezioni sostanziali o procedurali, il giudice adito per l'exequatur permetta di rimediare a errori o omissioni nell'istanza. In tal modo non si ledono affatto i diritti della difesa. Il giudice nazionale può, nel rispetto del diritto interno, far sì che il richiedente sopporti le conseguenze di qualsiasi costo superfluo e che (in un caso come questo, in cui risulta essere stata omessa la notifica della sentenza in questione) il destinatario della sentenza abbia un termine adeguato per eseguirla volontariamente una volta che gli sia stata notificata.

24 Nella causa Carron/Germania,(19) la Corte ha emesso una pronuncia pregiudiziale su due aspetti che rilevano nel presente contesto.(20) In quel caso, il richiedente aveva mancato di conformarsi al requisito posto dal secondo comma dell'art. 33 della Convenzione, ai sensi del quale l'istanza di exequatur deve contenere elezione di domicilio nella circoscrizione del giudice adito. La Corte ha affermato che in base all'art. 33 è chiaro «che il diritto dello Stato richiesto determina tutte le modalità per il deposito dell'istanza».(21)

25 Nella sentenza Carron la Corte ha dichiarato altresì che «l'obbligo di eleggere domicilio posto da [l'art. 33 della Convenzione] va adempiuto secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato richiesto e, nel silenzio di questa legge circa il momento nel quale detta formalità vada compiuta, al più tardi al momento della notifica della sentenza che dà l'exequatur». Come ho già osservato, il momento del procedimento non contraddittorio in cui vanno effettuati gli adempimenti processuali varia a seconda della funzione dell'adempimento in questione. Chiaramente, l'elezione di domicilio per il procedimento di opposizione non è necessaria fino a quando il destinatario non viene a conoscenza dell'exequatur; affinché tale provvedimento venga emesso, la Convenzione richiede la prova della notifica della sentenza e la possibilità di un'esecuzione volontaria. Prescindendo dal fatto che il requisito di cui trattavasi in quella causa era diverso, il principio della sentenza Carron, secondo cui tutti gli aspetti dell'istanza di exequatur sono disciplinati dalle norme di procedura nazionali, si applica parimenti nel presente caso.

26 Per concludere questa parte, risolverei la prima questione sollevata dalla Hof van Cassatie nel modo seguente:

L'art. 47, punto 1, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che il giudice adito per l'exequatur può concedere l'esecutività a una sentenza emessa in un altro Stato contraente solo se viene fornita anche la prova della notifica della sentenza. Ove le norme processuali nazionali lo consentano, tale prova può essere ammessa in qualsiasi momento prima che venga emessa la decisione sull'istanza, a condizione che il destinatario sia stato adeguatamente messo in grado, dopo la notifica, di eseguire volontariamente la decisione e che il richiedente sopporti le conseguenze di eventuali procedimenti superflui.

II La fase contraddittoria

27 La seconda questione deferita alla Corte dalla Hof van Cassatie riguarda più specificamente i fatti del presente caso, in cui, nel contesto dell'istanza inaudita altera parte, non sono stati osservati pienamente gli adempimenti processuali che ho esposto nella soluzione della prima questione. E' possibile sanare tale omissione? A mio parere, sì, a condizione che, come sopra, le norme processuali nazionali lo consentano, e che siano rispettati la lettera e gli scopi della Convenzione. L'interesse generale alla libera circolazione delle decisioni che sono di per sé conformi ai requisiti della Convenzione osta a qualsiasi tendenza a leggere nella Convenzione l'imposizione di una distinzione ultraformalista in proposito tra le fasi inaudita altera parte e contraddittoria. Se la situazione del destinatario della sentenza non è lesa da un tentativo di sanare tardivamente l'istanza durante il procedimento di opposizione,(22) nessuna disposizione della Convenzione impedisce l'applicazione di norme nazionali che consentano tale sanatoria.

28 Nella soluzione di questo punto soccorrono due pronuncie della Corte. Nella sentenza Carron la Corte ha dichiarato che «le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle modalità relative all'elezione di domicilio, in forza dell'art. 33 della Convenzione, sono definite dalla legge dello Stato richiesto, fatto salvo il rispetto degli scopi perseguiti dalla Convenzione».

29 Nel caso Lancray(23) la Corte ha esaminato la condizione stabilita all'art. 27, punto 2, della Convenzione, secondo cui una decisione emessa in contumacia non va riconosciuta se la domanda giudiziale non era stata debitamente notificata al convenuto in tempo per consentirgli di preparare la propria difesa. La Corte ha dichiarato che l'art. 27, punto 2, «va interpretato nel senso che la questione dell'eventuale sanatoria dei vizi di notifica è disciplinata dalle norme dell'ordinamento del giudice dello Stato di origine». Pertanto, la possibilità di correggere un'omissione (nel caso di specie, notificare una traduzione della domanda giudiziale) è ammessa persino per quanto riguarda la fase precedente la sentenza, nella quale, come abbiamo visto, la tutela dei diritti della difesa assume il massimo rilievo.

30 Anche le norme processuali nazionali che consentono al richiedente di sanare la propria istanza nel corso del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 37 dovrebbero, per analogia, essere conformi alla Convenzione, a condizione che la difesa non sia compromessa.(24) Non credo che consentire l'integrazione dell'istanza in questa fase possa spingere il richiedente alla negligenza o il giudice a una scarsa vigilanza a favore del debitore durante il procedimento inaudita altera parte. Per quanto riguarda il primo punto, il richiedente negligente incorrerà quasi certamente in un aggravio delle spese. Per quanto riguarda il secondo, la possibilità di integrare l'istanza o le difese in sede di opposizione a norma del diritto processuale nazionale di uno Stato contraente prova, se ce ne fosse bisogno, che non vi è motivo di temere una tale scarsa vigilanza. Nella fase inaudita altera parte, non si possono deferire alla Corte questioni di interpretazione.(25) Ciò può avvenire per la prima volta solo in sede di opposizione, il che indica che un giudice di uno Stato contraente, adito con l'opposizione ai sensi dell'art. 37, può chiedere lumi quanto alla procedura da seguire nella causa dinanzi ad esso pendente. Lo stesso non vale, naturalmente, nel presente caso per il procedimento dinanzi alla Hof van Cassatie, che l'art. 41 circoscrive alle questioni di diritto.(26)

31 Pertanto, risolverei la seconda questione sollevata dalla Hof van Cassatie nel modo seguente:

L'art. 47, punto 1, della Convenzione, deve essere interpretato nel senso che il giudice adito con l'opposizione a una decisione di exequatur di una sentenza emessa in un altro Stato contraente, opposizione motivata col rilievo che l'esecutività è stata concessa senza la prova della notifica della sentenza, può confermare la decisione di exequatur solo se viene prodotta la prova della notifica e se le norme processuali nazionali consentono di farlo in sede di opposizione, e a condizione che il destinatario, dopo la notifica, sia stat adeguatamente messo in grado di eseguire volontariamente la decisione, che il richiedente sopporti le conseguenze di eventuali procedimenti superflui e che il destinatario non sia altrimenti danneggiato dalla integrazione dell'istanza fatta in tale sede.

Conclusioni

32 Pertanto, risolverei nel modo seguente le questioni sollevate dalla Hof van Cassatie:

1) L'art. 47, punto 1, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che il giudice adito per l'exequatur può concedere l'esecutività a una sentenza emessa in un altro Stato contraente solo se viene fornita anche la prova della notifica della decisione. Ove le norme processuali nazionali lo consentano, tale prova può essere ammessa in qualsiasi momento prima che venga emessa la decisione sull'istanza, a condizione che il destinatario sia stato adeguatamente messo in grado, dopo la notifica, di eseguire volontariamente la decisione, e che il richiedente sopporti le conseguenze di eventuali procedimenti superflui.

2) L'art. 47, punto 1, della Convenzione, deve essere interpretato nel senso che il giudice adito con l'opposizione a una decisione di exequatur di una sentenza emessa in un altro Stato contraente, opposizione motivata col rilievo che l'esecutività è stata concessa senza la prova della notifica della sentenza, può confermare la decisione di exequatur solo se viene prodotta la prova della notifica e se le norme processuali nazionali consentono di farlo in sede di opposizione, e a condizione che il destinatario sia stato adeguatamente messo in grado, dopo la notifica, di eseguire volontariamente la decisione, che il richiedente sopporti le conseguenze di eventuali procedimenti superflui e che il destinatario non sia altrimenti danneggiato dalla integrazione dell'istanza fatta in tale sede.R Q

(1) - GU 1972, L 299, pag. 32.

(2) - A norma dell'art. 37 della Convenzione, un'opposizione alla concessione dell'esecutività inaudita altera parte si presenta con un ricorso in contraddittorio, in alcuni Stati contraenti dinanzi allo stesso giudice, e in altri dinanzi a un giudice superiore. V. infra.

(3) - GU 1978, L 304, pag. 50.

(4) - Come vedremo in seguito, è difficile dare alla prima questione una soluzione semplicemente affermativa o negativa, in quanto la discussione, nelle osservazioni scritte, riguarda soprattutto il se si applichi l'una o l'altra delle condizioni indicate nella questione, ossia se la prova della notifica vada allegata all'istanza di exequatur, o possa essere prodotta in qualsiasi momento prima della decisione sull'istanza.

(5) - GU 1979 C 59, pag. 1, in particolare pag. 50.

(6) - Relazione Jenard, pag. 55.

(7) - Relazione Jenard, pag. 42.

(8) - Relazione Jenard, pag. 50.

(9) - La versione danese dell'art. 47, punto 1, della Convenzione, impiega il singolare et dokument. Le versioni inglese, gaelica e tedesca impiegano il plurale: documents, doiciméid e die Urkunden. Le altre versioni linguistiche impiegano termini che possono riferirsi sia a uno che a più documenti: l'italiana: qualsiasi documento, la spagnola; cualquier documento, la portoghese: qualquer documento, la greca: êUEèaa Ýããñáoeï.

(10) - Queste due alternative hanno lo scopo di evidenziare la differenza tra il tardivo verificarsi di un fatto e la tardiva produzione della prova di un fatto già verificato.

(11) - V. art. 26 della convenzione.

(12) - Relazione Jenard, pag. 55. S. O'Malley e A. Layton, European Civil Practice, (London 1989), pag. 803, hanno sostenuto che, nei casi in cui la notifica non è necessaria per l'esecutività della decisione in questione nella giurisdizione di origine, la notifica non deve essere considerata un requisito sostanziale imperativo della convenzione; in caso contrario, osservano gli Autori, la Convenzione solleverebbe negli altri Stati contraenti un ostacolo all'esecuzione che non esiste nello Stato di origine. Nulla, negli atti presentati alla Corte, indica che che in Germania le decisioni oggetto del presente caso fossero esecutive senza notifica. Vorrei tuttavia sottolineare il mio dissenso da tale posizione. La convenzione stabilisce dei criteri comuni per l'esecuzione delle decisioni, che sono intesi, tra l'altro, a tutelare i diritti della difesa. L'interesse della difesa a un'opportunità di esecuzione volontaria, evidenziato dalla relazione Jenard, giustifica l'istituzione di un requisito imperativo di notifica, anche per le decisioni la cui notifica non sarebbe necessaria per l'esecuzione interna.

(13) - Relazione Jenard, pag. 50.

(14) - Non è necessario, nell'ambito del presente rinvio pregiudiziale, chiedersi se la convenzione davvero imponga una flessibilità in relazione alla tardiva produzione di documenti, anche quando le norme nazionali siano relativamente severe. La sentenza nella causa 178/83, Firma P/Firma K (Racc. 1984, pag. 3033), sembra indicare di no.

(15) - Relazione Jenard, pag. 55.

(16) - Causa C-183/90, Van Dalfsen e a., Racc. 1991, pag. I-4743, punto 21 della sentenza.

(17) - L'art. 220 del Trattato che istituisce la Comunità europea parla della «semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali»; questo impegno viene ricordato nel preambolo della convenzione.

(18) - Causa 166/80, Klemps/Michel, Racc. 1981, pag. 1593, punto 7 della sentenza; v. anche: causa 125/79, Denilauer, Racc. 1980, pag. 1553, e causa C-123/91, Minalmet, Racc. 1992, pag. I-5661.

(19) - Causa 198/85, Racc. 1986, pag. 2437.

(20) - Il secondo aspetto esaminato nella sentenza Carron sarà esposto infra, nella parte dedicata al procedimento in contraddittorio.

(21) - Punto 10 della sentenza.

(22) - Perciò, poiché una decisione di exequatur porta in sé la possibilità di misure cautelari ex art. 39, riservo il mio giudizio sulla possibilità di concederle in un caso in cui l'exequatur sia stato concesso senza che la sentenza in questione sia stata notificata al destinatario.

(23) - Causa C-305/88, Racc. 1990, pag. I-2725.

(24) - L'applicazione della procedura nazionale dello Stato richiesto evita una delle critiche mosse alla sentenza Lancray, ossia quella di richiedere al giudice adito per l'esecuzione di applicare una procedura nazionale straniera, cioè quella dello Stato di origine della decisione. Vedi G. Hogan, Procedure and Practice and Judgements Convention, in Irish Journal of European Law, 1992, Vol 1, pag. 82, in particolare pag. 90.

(25) - Il giudice adito per il procedimento inaudita altera parte non rientra tra quelli che possono effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 2 del protocollo.

(26) - I giudici aditi ex art. 41 della convenzione per l'opposizione a un'esecuzione possono, naturalmente, deferire questioni, relative, come quelle in esame, alla regolarità del grado precedente del processo.