61994C0259

Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 17 maggio 1995. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - INADEMPIMENTO - DIRETTIVA 92/44/CEE - TELECOMUNICAZIONI - FORNITURA DI UNA RETE APERTA (OPEN NETWORK PROVISION-ONP) ALLE LINEE AFFITTATE. - CAUSA C-259/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01947


Conclusioni dell avvocato generale


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1 Nella presente causa la Commissione, con ricorso presentato alla cancelleria della Corte di giustizia il 20 settembre 1994, ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE, non avendo adottato entro il termine prescritto le misure necessarie per recepire la direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate (1), e, in subordine, non avendo comunicato detto recepimento alla Commissione.

2 A norma dell'art. 15 della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa prima del 5 giugno 1993.

Poiché la Repubblica ellenica non aveva comunicato alla Commissione entro il termine stabilito che aveva recepito la direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento ex art. 169 del Trattato, con lettera di diffida 9 agosto 1993. Non avendo ricevuto risposta dal governo greco, la Commissione ha formulato nuovamente il suo punto di vista nel parere motivato 7 febbraio 1994.

Il governo greco ha risposto con lettera 7 aprile 1994 tanto alla lettera di diffida della Commissione quanto al parere motivato. In detta lettera ha osservato che il governo stava recependo la direttiva nel diritto greco.

Non avendo però ricevuto successivamente comunicazione dal governo greco quanto al recepimento della direttiva, la Commissione ha proposto il ricorso in esame dinanzi alla Corte.

3 Il governo greco non nega che esso sia tenuto a recepire la suddetta direttiva nel diritto greco, e che ciò non sia avvenuto entro il termine stabilito dalla direttiva stessa.

Detto governo nelle sue osservazioni presentate alla Corte ha però fatto presente che già nella sua lettera 7 aprile 1994 aveva comunicato alla Commissione che vi erano varie difficoltà per il recepimento della direttiva, in parte dovute alla natura della direttiva, in parte alla mancanza di norme quadro nel diritto greco per la disciplina del settore delle telecomunicazioni. Il ministro competente aveva per questo motivo istituito un gruppo di lavoro ad hoc che avrebbe esaminato i problemi in tutti i loro aspetti.

Il governo greco ha inoltre osservato che nel maggio 1994 il gruppo di lavoro ad hoc aveva inviato alla Commissione un progetto di disposizioni amministrative per il recepimento. Dette disposizioni non erano state ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica in quanto non era stata ancora adottata una legge-quadro per la disciplina delle telecomunicazioni. Nel frattempo questa legge è stata adottata dal Parlamento greco e sta per essere pubblicata entro tempi brevi.

Immediatamente dopo la pubblicazione della legge-quadro, il ministro competente adotterà le summenzionate disposizioni per il recepimento della direttiva 92/44.

4 Secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi stabiliti dal diritto comunitario (2).

Sempre secondo una giurisprudenza costante della Corte (3), l'oggetto del ricorso proposto a norma dell'art. 169 del Trattato CE è determinato dal parere motivato della Commissione. Pur nel caso in cui l'inosservanza sia stata sanata mentre la causa è pendente dinanzi alla Corte, vi è sempre interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.

5 Poiché la Repubblica ellenica non ha negato il mancato recepimento nel diritto greco della direttiva del Consiglio 92/44 entro il termine prescritto dall'art. 15 della direttiva, si deve pertanto constatare, come chiesto dalla Commissione, che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CE.

6 La Commissione ha chiesto di condannare la Repubblica ellenica alle spese della causa. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Conclusione

7 Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di dichiarare quanto segue:

«- la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE non avendo adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per il recepimento della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione di una fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate.

- La Repubblica ellenica è condannata alle spese».

(1) - GU L 165, pag. 27.

(2) - V., ad esempio, sentenza 18 maggio 1994, causa C-303/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1901).

(3) - V., fra l'altro, sentenza 1_ dicembre 1993, causa C-37/93, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-6295).