CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

MICHEAL B. ELMER

presentate il 7 dicembre 1995 ( *1 )

Introduzione

1.

Nella causa in esame il Sozialgericht di Stoccarda ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione dell'art. 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento») ( 1 ). Il suddetto articolo dispone quanto segue:

«Il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo (...)».

2.

La questione è stata sollevata nell'ambito di una causa nella quale il signor Alejandro Rincón Moreno, cittadino spagnolo residente in Germania, ha accettato la rescissione del suo contratto di lavoro in data 15 dicembre 1992 dopoché il suo datore di lavoro gli aveva versato un'indennità di licenziamento.

3.

In base al diritto tedesco un lavoratore subordinato assicurato contro la disoccupazione in via di principio ha diritto, in caso di disoccupazione, a sussidi di disoccupazione versati dall'assicurazione contro la disoccupazione. L'art. 117 dell'Arbeitsförderungsgesetz (legge tedesca sulla promozione del lavoro — in prosieguo: l'«AFG») ( 2 ) stabilisce tuttavia il principio secondo cui durante un determinato periodo è sospeso il versamento di sussidi di disoccupazione ad un disoccupato il quale, a causa della fine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto dal suo datore di lavoro, ad es., un'indennità di licenziamento. Gli artt. 119 e 119a dell'AFG disciplinano inoltre dettagliatamente la sospensione del versamento dei sussidi durante un periodo detto di «quarantena» qualora la disoccupazione sia addebitabile allo stesso disoccupato. Nei periodi di sospensione in via di principio sussiste il diritto del disoccupato ai sussidi versati dall'assicurazione contro la disoccupazione, ma di fatto i sussidi non gli vengono versati. I periodi di sospensione vengono detratti dal periodo complessivo durante il quale un disoccupato ha diritto a sussidi di disoccupazione.

4.

Ai sensi dell'art. 19, n. 2, del Sozialgesetzbuch V ( 3 ) e degli artt. 155 e 155a dell'AFG, durante il periodo di «quarantena» i disoccupati fruiscono dell'assicurazione malattia. Secondo quanto è stato dichiarato, durante detto periodo un disoccupato è inoltre coperto anche da un'assicurazione contro gli infortuni per determinati infortuni ( 4 ).

5.

Poiché il signor Moreno, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 15 dicembre 1992, aveva ricevuto dal suo datore di lavoro la suddetta indennità di licenziamento, la Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale tedesco del Lavoro) gli sospendeva il sussidio di disoccupazione per il periodo 16 dicembre 1992 -21 febbraio 1993. La Bundesanstalt für Arbeit decideva inoltre che era subentrato un periodo di «quarantena» fra il 16 dicembre 1992 e il 9 marzo 1993. Il signor Moreno riceveva pertanto sussidi di disoccupazione soltanto a decorrere dal 10 marzo 1993.

6.

La Bundesanstalt für Arbeit si rifiutava inoltre, con provvedimento 6 aprile 1993, di versare per i figli del signor Moreno, residenti in Spagna, gli assegni familiari per i mesi di gennaio e di febbraio 1993, in quanto durante questi due mesi il signor Moreno, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 74 del regolamento, non ha fruito «delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro». Il signor Moreno presentava opposizione contro detto provvedimento. Il 27 maggio 1993 la Bundesanstalt für Arbeit rigettava l'opposizione.

7.

Il 14 giugno 1993 il signor Moreno ha proposto pertanto ricorso. Con ordinanza 29 agosto 1994 il Sozialgericht di Stoccarda ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 vada interpretato nel senso che vanno considerati “lavoratori disoccupati, che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in forza della legislazione di uno Stato membro”, anche i disoccupati iscritti presso l'ufficio di collocamento il cui diritto al sussidio di disoccupazione viene sospeso a causa della presa in considerazione di un'indennità ad essi pagata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 117 dell'Arbeitsförderungsgesetz — AFG (Legge sulla promozione del lavoro) per la cessazione del loro rapporto di lavoro o a causa del subentrare di un periodo di esclusione temporanea ai sensi dell'art. 119 dell'AFG».

Osservazioni presentate alla Corte

8.

Il signor Moreno sostiene che il versamento di un'indennità di licenziamento deve essere considerato una prestazione di disoccupazione poiché tale indennità mira a sostituire i sussidi di disoccupazione durante il periodo di sospensione. Inoltre, un disoccupato riceve prestazioni di disoccupazione durante il periodo di «quarantena» anche perché fruisce dei servizi di collocamento e di informazioni forniti dall'Ufficio di collocamento, e gode inoltre dell'assicurazione malattia.

9.

Il governo spagnolo ha fatto valere che, per ritenere che il signor Moreno «beneficia delle prestazioni di disoccupazione in forza della legislazione di uno Stato membro», è sufficiente un diritto in via di principio ai sussidi di disoccupazione. Per evitare discriminazioni, non deve essere rilevante al riguardo una sospensione temporanea di detti sussidi.

10.

Il governo tedesco ha fatto valere che un disoccupato che ha percepito un'indennità di licenziamento deve essere equiparato ad una persona che «beneficia delle prestazioni di disoccupazione» ai sensi dell'art. 74. Durante un periodo di «quarantena» un disoccupato non riceve invece sussidi di disoccupazione, né prestazioni dal suo datore di lavoro, né alcun'altra prestazione pecuniaria, con la conseguenza che, iniziato il periodo di «quarantena», egli non beneficia di «prestazioni di disoccupazione».

11.

La Commissione ha addotto che una prestazione non può essere esclusa dalla sfera di applicazione del regolamento solo perché è versata dal datore di lavoro. Un'indennità di licenziamento deve essere considerata «una prestazione di disoccupazione» poiché versata in ragione della disoccupazione e sostituisce i sussidi di disoccupazione. Durante il periodo di «quarantena» il disoccupato è assicurato in base al diritto tedesco contro le malattie e gli infortuni, e siffatte prestazioni devono essere considerate prestazioni di disoccupazione.

Presa di posizione

12.

A mio avviso, dall'espressione «beneficia delle prestazioni di disoccupazione» di cui all'art. 74 del regolamento discende che si deve essere verificato un trasferimento patrimoniale effettivo a favore di un disoccupato. Il fatto che qualcuno sia soggetto ad un regime di disoccupazione non può di per sé essere sufficiente a soddisfare tale condizione se di fatto egli non riceve alcuna prestazione e pertanto non si verifica alcun trasferimento patrimoniale effettivo.

13.

Si può quindi considerare che il signor Moreno ha diritto agli assegni familiari per i suoi figli solo se ha ricevuto in base alla legislazione tedesca prestazioni diverse dai sussidi di disoccupazione nei periodi in cui tali sussidi sono stati sospesi.

14.

Un'indennità di licenziamento versata da un datore di lavoro in occasione della rescissione di un contratto di lavoro può dipendere da varie situazioni diverse. Essa può implicare un riconoscimento delle prestazioni effettuate, può essere intesa a fornire al lavoratore interessato i mezzi economici per il suo riciclaggio professionale ecc., e può essere concepita anche come «una benda sulla ferita» del collaboratore, che deve così lasciare l'impresa. In ogni caso, si tratta comunque di un importo pecuniario, versato in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, il cui ammontare è il risultato di un negoziato fra le parti. Per questo l'indennità di licenziamento è soggetta in Germania a norme specifiche di diritto tributario e di diritto sociale, di modo che, entro alcuni limiti, le indennità di licenziamento sono esenti da imposta e non sono soggette al versamento di contributi sociali.

15.

L'art. 117, n. 3, dell'AFG contiene norme che precisano l'importo dell'indennità di licenziamento versata da prendere in considerazione per calcolare il periodo di sospensione dei sussidi di disoccupazione. L'indennità di licenziamento è costituita pertanto in base al diritto tedesco da due parti: una parte che può essere riferita al rapporto di lavoro precedente e una parte relativa al periodo dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il motivo delle norme sulla sospensione dei sussidi di disoccupazione in caso di versamento di un'indennità di licenziamento sembra che consista nel fatto che non è equo pagare sussidi di disoccupazione durante un periodo di disoccupazione in cui l'interessato può provvedere al suo mantenimento in altro modo, vale a dire mediante una parte dell'indennità di licenziamento. Poiché tale indennità deve quindi essere considerata, durante il periodo di sospensione dei sussidi di disoccupazione, come una prestazione di disoccupazione, occorre esaminare se sia rilevante il fatto che essa è versata dal datore di lavoro.

16.

L'art. 74 del regolamento non sembra esigere che la prestazione sia versata dalle autorità pubbliche, da una cassa contro la disoccupazione o da un ente simile. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, le modalità di finanziamento di una prestazione non hanno alcuna rilevanza per stabilire se si tratti di una prestazione di assicurazione sociale cui si applica il regolamento di cui ci occupiamo. La Corte nella sua sentenza 3 giugno 1992 ( 5 ) ha così affermato, per quanto riguarda le prestazioni corrisposte da un datore di lavoro in caso di malattia:

«Il fatto che l'onere finanziario delle dette prestazioni incomba al datore di lavoro non può (...) impedire l'inclusione delle prestazioni controverse nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte (...), la qualificazione di una prestazione come prestazione previdenziale soggetta a detto regolamento non dipende dalle modalità del suo finanziamento ».

17.

L'effettiva delimitazione delle prestazioni cui si applica l'art. 74 dipende dal fatto che si tratta di «prestazioni (...) a norma della legislazione di uno Stato membro». Il pagamento da parte di un datore di lavoro di un'indennità di licenziamento non può certo essere considerato avvenuto di per sé a norma della legislazione di uno Stato membro. Tuttavia, quando, in forza della legislazione tedesca, detto pagamento viene considerato, durante un certo periodo, un versamento in sostituzione dell'indennità di disoccupazione, mi sembra del tutto logico equiparare il versamento dell'indennità di licenziamento a quello di una prestazione prevista dalla legislazione di uno Stato membro.

18.

Si tratta quindi di chiedersi quale importanza abbia il fatto che, durante il periodo di «quarantena», il disoccupato — dopo la scadenza del periodo di sospensione dovuto all'indennità di licenziamento — è assicurato contro la malattia e gli infortuni. Tanto l'art. 4, n. 1, lett. g), quanto l'art. 74 del regolamento utilizzano l'espressione generale «prestazioni di disoccupazione». In tali disposizioni non si precisa se tale espressione riguardi solo le prestazioni pecuniarie, o se possa riferirsi anche ad altre prestazioni collegate alla disoccupazione. Nessuna di dette disposizioni sembra stabilire requisiti per quanto riguarda il tipo delle prestazioni in caso di disoccupazione o fissare condizioni minime quanto alle prestazioni ricevute. Come ho già rilevato, ciò che deve essere considerato decisivo è l'esistenza o meno di un trasferimento patrimoniale. Così, nulla osta a che prestazioni che non consistono nel versamento di somme pecuniarie possano rispondere a quanto prescritto dall'art. 74 qualora sia possibile constatare che vi è stato un trasferimento patrimoniale a favore del disoccupato. Il fatto che la legislazione tedesca accordi al disoccupato l'assicurazione contro malattie e infortuni implica tanto una spesa della cassa malattia o delle autorità pubbliche che sopportano i relativi oneri quanto un vantaggio economico per il disoccupato che per dette prestazioni non deve impiegare il proprio denaro. Vi è pertanto un trasferimento patrimoniale a favore del disoccupato, e, a mio avviso, si deve considerare quindi che sussistono prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro.

19.

A sostegno di tale conclusione, si può anche menzionare il fatto che, in una causa ( 6 ) riguardante l'interpretazione della nozione di «prestazioni di disoccupazione» ex art. 67, n. 1, in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, lett. g), del regolamento in esame, la Corte ha affermato che, poiché la formulazione di dette disposizioni non escludeva le prestazioni per la formazione professionale di lavoratori in attività, occorreva

«per interpretare il combinato disposto degli artt. 4, n. 1, lett. g), e 67, n. 1, del precitato regolamento del Consiglio n. 1408/71, (...) ispirarsi alla finalità fondamentale perseguita dall'art. 51 del Trattato, che consiste nell'instaurazione delle condizioni più favorevoli per realizzare la libertà di circolazione e di lavoro dei lavoratori comunitari sul territorio di ciascuno Stato membro».

20.

Ritengo pertanto che l'art. 74 del regolamento debba essere interpretato nel senso che le prestazioni di assicurazione contro malattia e infortuni rientrano anch'esse nell'espressione «prestazioni di disoccupazione».

21.

Di conseguenza, non penso che per la causa in esame occorra risolvere la questione se le prestazioni effettuate dall'Ufficio di collocamento, sotto forma, ad esempio, di informazioni e consigli, possano essere considerate «prestazioni di disoccupazione».

22.

A mio avviso, la questione pregiudiziale sollevata deve essere risolta pertanto come segue: l'art. 74 del regolamento deve essere interpretato nel senso che la nozione di «lavoratore subordinato (...) che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro» riguarda anche un disoccupato iscritto presso l'Arbeitsamt quando, in base a norme quali quelle della legislazione tedesca, il suo diritto ai sussidi di disoccupazione è sospeso in quanto ha ricevuto un'indennità di licenziamento corrisposta dal suo datore di lavoro in conseguenza della cessazione del suo rapporto di lavoro, o a causa di un periodo di «quarantena», se durante questo periodo di sospensione egli è assicurato, in base a norme quali quelle della legislazione tedesca, contro i rischi di malattia e di infortuni.

23.

Il signor Moreno e il governo spagnolo hanno peraltro addotto che le disposizioni dell'art. 73, in combinato disposto con l'art. 1 del regolamento, riguardanti i familiari dei lavoratori non disoccupati, possono anch'esse essere applicate al caso di specie poiché l'assicurazione contro malattie e infortuni comporta che un lavoratore disoccupato, durante il periodo di «quarantena», risponde alla definizione di «lavoratore» ai sensi del regolamento. Il governo tedesco e la Commissione hanno replicato che tale assicurazione non consentiva di far rientrare il caso del signor Moreno nella sfera di applicazione dell'art. 73. La Commissione ha aggiunto che l'art. 74 costituiva una disposizione speciale rispetto all'art. 73. Per la Commissione è inoltre dubbio che il signor Moreno possa rientrare nella definizione della nozione di «lavoratore subordinato» che figura tanto all'art. 73 quanto all'art. 74 del regolamento.

24.

Dall'ordinanza di rinvio emerge come il giudice nazionale non abbia avuto dubbi sul fatto che il signor Moreno rientrava sicuramente fra le persone cui si applicava il regolamento, e sia inoltre partito dalla premessa che il signor Moreno doveva essere considerato un lavoratore subordinato disoccupato, con la conseguenza che la fondatezza della sua domanda doveva essere valutata alla luce dell'art. 74 del regolamento. Per tale motivo il giudice nazionale si limita a chiedere un'interpretazione dei termini «beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro» di cui all'art. 74.

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che ( 7 ):

«L'art. 177 del Trattato, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, non consente a questa di statuire sui fatti concreti né di criticare la motivazione delle domande di interpretazione. La questione del se le disposizioni o le nozioni di diritto comunitario di cui viene chiesta l'interpretazione si possano effettivamente applicare al caso concreto è sottratta alla competenza della Corte e rientra in quella del giudice nazionale. Se quindi un giudice chiede l'interpretazione di un testo comunitario, o di una nozione giuridica a questo afferente, si deve ritenere che esso considera detta interpretazione come necessaria per la risoluzione della controversia dinanzi a lui pendente».

25.

Non penso pertanto che occorra stabilire se il signor Moreno possa essere considerato un lavoratore subordinato ai sensi del regolamento, o se l'art. 73 del regolamento riguardante i lavoratori in attività si applichi alla fattispecie in esame.

Conclusione

26.

Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere come segue la questione sollevata:

«L'art. 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, deve essere interpretato nel senso che la nozione di “lavoratore disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro” riguarda anche un disoccupato iscritto presso l'Arbeitsamt quando, in base a norme quali quelle della legislazione tedesca, il suo diritto ai sussidi di disoccupazione è sospeso a causa di un'indennità di licenziamento corrispostagli dal suo datore di lavoro in conseguenza della cessazione del suo rapporto di lavoro, oppure perché è cominciato un periodo di “quarantena”, se, durante questo periodo, egli è assicurato, in base a norme quali quelle della legislazione tedesca, contro i rischi di malattia e di infortuni».


( *1 ) Lingua originale: il danese.

( 1 ) Come modificato ed integrato col regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e col regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1).

( 2 ) BGBl. I, pag. 582.

( 3 ) Sozialgesetzbuch — Fünftes Buch, Gesetzliche Krankenversicherung.

( 4 ) V. art. 165 dell'AFG.

( 5 ) Causa C-45/90, Paletta (Racc. pag. I-3423), punto 18.

( 6 ) Sentenza 4 giugno 1987, causa 375/85, Campana (Racc. pag. 2387).

( 7 ) V. ad esempio, sentenza 9 luglio 1969, causa 10/69, Portelange (Racc. pag. 309).