CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

CARL OTTO LENZ

presentate il 30 marzo 1995 ( *1 )

1. 

La direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ( 1 ), e la direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva del Consiglio 89/392/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ( 2 ), dovevano essere trasposte dagli Stati membri in diritto nazionale anteriormente al 1o gennaio 1992 ( 3 ).

2. 

Con il presente ricorso per inadempimento, la Commissione chiede si dichiari che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le derivano dal Trattato per il fatto di non aver adottato entro il suddetto termine le disposizioni legislative e amministrative necessarie per conformarsi ad entrambe le direttive. La Commissione chiede inoltre che la Repubblica italiana sopporti le spese del procedimento.

3. 

La Repubblica italiana non nega di non aver adempiuto tempestivamente il proprio obbligo di emanare i provvedimenti richiesti per la trasposizione delle dette direttive.

4. 

La Repubblica italiana sostiene tuttavia a propria difesa che nel parere motivato della Commissione 28 maggio 1993 le era stato concesso un termine di due mesi per adempiere i propri obblighi. Durante questo periodo, il Consiglio ha però adottato due ulteriori direttive — la direttiva 93/44/CEE del 14 giugno 1993 ( 4 ) e la direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 ( 5 ) — che modificano la direttiva 89/392. La normativa comunitaria alla quale la convenuta, secondo quanto le rimprovera la Commissione, non avrebbe conformato la propria legislazione non era dunque più attuale nel momento in cui sarebbe stata trasgredita. Si tratta perciò soltanto di un inadempimento formale, su cui non può fondarsi un'azione ex art. 169 del Trattato CE. Il ricorso della Commissione deve pertanto essere dichiarato irricevibile perché non sussiste il bisogno di tutela giuridica.

5. 

Questo argomento della Repubblica italiana non può essere accolto. Come ha giustamente osservato la Commissione, essa può proporre un ricorso ex art. 169 del Trattato CE senza dover provare il proprio interesse ad agire ( 6 ). È del pari legittima la sua obiezione che non può consentirsi agli Stati membri, nemmeno nel caso di direttive che vengano spesso aggiornate nel corso del tempo, di sottrarsi all'obbligo della loro trasposizione. Se così non fosse, sarebbe di fatto posto in discussione l'intero sistema del ravvicinamento delle legislazioni. La tesi della convenuta potrebbe tutťal più avere qualche fondamento se la mancata trasposizione di una direttiva fosse resa irrilevante da una successiva modificazione del diritto comunitario, cioè, per esempio, se la direttiva di cui trattasi fosse (stata) abrogata da una direttiva successiva. Tale non è manifestamente il nostro caso (né la convenuta lo sostiene).

6. 

La Commissione, nella sua lettera di diffida 20 maggio 1992, non si era limitata a menzionare le direttive 89/392 e 91/368, ma aveva anche criticato la mancata trasposizione di altre sei direttive. Nel suo controricorso, la Repubblica italiana sostiene che tale modo di procedere della Commissione è atto a creare incertezza, mentre l'art. 169 del Trattato CE prevede un rigoroso procedimento formale. Non è chiaro se con tali argomenti la convenuta intenda mettere in dubbio la ricevibilità dell'azione. Se così fosse, il suo argomento andrebbe comunque respinto. Nulla impedisce alla Commissione di perseguire contemporaneamente più inadempimenti con una sola azione ai sensi dell'art. 169. Inoltre, non vi è dubbio che la Repubblica italiana era a conoscenza del contenuto dell'inadempimento al Trattato contestatole, come è già dimostrato dell'affermazione contenuta nel controricorso secondo cui la trasposizione di entrambe le direttive litigiose era stata sospesa perché nel frattempo erano state emanate le direttive 93/44 e 93/68.

Conclusione

7.

Propongo quindi di accogliere il ricorso della Commissione e di condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.


( *1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 1 ) GU L 183, pag. 9.

( 2 ) GU L 198, pag. 16.

( 3 ) V. art. 13, n. 1, della direttiva 89/392 e art. 3, n. 1, della diret-tiva 91/368.

( 4 ) GU L 175, pag. 12.

( 5 ) GU L 220, pag. 1.

( 6 ) V. già sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia (Race. pag. 359, punto 15).