Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 26 settembre 1996. - Ditta Angelo Celestini contro Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Ravenna - Italia. - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Controllo dei vini provenienti da un altro Stato membro - Metodo della ricerca degli isotopi dell'ossigeno nell'acqua mediante la spettrometria di massa a rapporti isotopici. - Causa C-105/94.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02971
1 «Disse Noè alla moglie, sedendosi a cenare: "Piova ove vuole, l'acqua, ma il vin lo lasci stare"» (1). L'annacquamento del vino, forse la più elementare tra le frodi enologiche, è naturalmente una delle più difficili da scoprire. La domanda di pronuncia pregiudiziale in oggetto, proposta da un giudice italiano, verte in sostanza sulla conciliabilità con il diritto comunitario dell'uso, da parte delle autorità tedesche, di un particolare sistema per accertare l'annacquamento del vino. Tuttavia, la relativa lacunosità delle informazioni contenute nel provvedimento di rinvio e una certa comunione di vedute tra le parti nella causa principale hanno fatto sorgere qualche dubbio sull'autenticità della controversia e, in subordine, sulla ricevibilità quanto meno di alcune delle questioni sollevate.
I - Sfondo della controversia, in fatto e in diritto
A - La normativa comunitaria pertinente
2 Nell'allegato II del Trattato (2) il vino rientra tra i prodotti agricoli ai sensi dell'art. 38 del Trattato (3) e da tempo nella Comunità è disciplinato da un'organizzazione comune di mercato (4). Il regime attualmente in vigore è quello del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (in prosieguo: il «regolamento del 1987») (5), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1987, n. 1972, recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6). L'art. 1, n. 4, del regolamento del 1987 rinvia al suo allegato I per definire, tra l'altro, il vino. Il punto 10 di detto allegato definisce il vino come segue:
«il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o non, o di mosti di uve».
3 L'art. 15, n. 4, del regolamento del 1987 dispone che l'annacquamento del vino «è vietat[o]», se non altrimenti autorizzato dal Consiglio. L'art. 73, n. 1, stabilisce (con analoga possibilità di deroga ad opera del Consiglio) che i vini che «siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalle regolamentazioni comunitarie o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, non possono essere offerti o avviati al consumo umano diretto». Prescrive le stesse restrizioni per i vini che non siano di «qualità sana, leale e mercantile» o che «non rispondano alle definizioni enunciate nell'allegato I ovvero a quelle adottate in applicazione del presente regolamento».
4 Detti divieti corrispondono a quelli imposti in precedenza dal regolamento del 1970. L'art. 28 dapprima poneva le condizioni che il vino doveva soddisfare per essere «avviato al consumo umano diretto». E' stato sostituito dall'art. 28 bis, inserito dall'art. 28 del regolamento del Consiglio (CEE) 17 maggio 1976, n. 1160, che modifica il regolamento n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (7). In virtù dell'art. 28 bis, i vini «che siano stati sottoposti a pratiche enologiche non ammesse dalla regolamentazione comunitaria o, a difetto, dalle regolamentazioni nazionali, ovvero a pratiche enologiche non conformi alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso, non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto». A norma dell'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1977, n. 1678, che completa il regolamento n. 816/70 introducendo nuove disposizioni relative alle pratiche e ai trattamenti enologici (8), «sono autorizzati soltanto le pratiche ed i trattamenti enologici previsti nel presente regolamento e, in particolare, nell'allegato II bis (inserito dall'art. 4) o in altre disposizioni comunitarie applicabili al settore vitivinicolo». L'allegato II bis (nella versione modificata) mai ha consentito l'annacquamento del vino. A questo proposito, il regolamento (CEE) della Commissione 16 agosto 1978, n. 1972, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (in prosieguo: il «regolamento della Commissione del 1978»), tuttora in vigore (9), stabilisce al n. 1 dell'art. 1 che «i vini che, ai sensi dell'articolo 28 bis del regolamento (CEE) n. 816/70, sono inadatti al consumo umano diretto, non possono essere detenuti da un produttore o un commerciante senza un motivo legittimo» (10). Il regolamento della Commissione del 1978 offre un'opzione in quanto dispone che, se si accerta che i vini sono inidonei al consumo umano, possono venir distrutti o possono venir ceduti, ma solo a distillerie, acetifici o stabilimenti nei quali vengono utilizzati per usi o per prodotti industriali. Inoltre, a norma del secondo comma dell'art. 1, gli Stati membri possono, per garantirsi che detti vini non vengano distribuiti ai consumatori, «far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori (...), onde meglio identificarli».
5 L'art. 74, n. 1, del regolamento del 1987 (versione modificata) stabilisce che la Commissione adotta, seguendo la procedura del comitato di gestione, «i metodi d'analisi per individuare i componenti (del vino) per stabilire se tali prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate».
L'art. 74, n. 2, prescrive i metodi d'analisi che possono essere seguiti in caso di inesistenza di norme comunitarie armonizzate. Essi sono:
«a) i metodi di analisi riconosciuti dall'assemblea generale dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV) e pubblicati a cura di questo
oppure
b) qualora tra i metodi di analisi di cui alla lettera a) non figuri un metodo appropriato, un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) oppure
c) in mancanza di uno dei metodi di cui alle lettere a) e b) e in funzione della sua esattezza, della sua ripetibilità e della sua riproducibilità:
- un metodo di analisi ammesso dallo Stato membro interessato o
- in caso di bisogno, qualsiasi altro metodo di analisi appropriato».
6 I primi due commi dell'art. 79, n. 1, del regolamento del 1987 recitano:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo e designano uno o più organismi incaricati di controllare l'osservanza delle disposizioni stesse.
Essi comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo:
- degli organismi di cui al primo comma,
- dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore del vino.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri».
7 In virtù dell'art. 74 del regolamento del 1987, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) 17 settembre 1990, n. 2676, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (in prosieguo: il «regolamento della Commissione del 1990») (11). L'art. 1 del regolamento della Commissione del 1990 elenca svariati metodi d'analisi comunitari miranti a mettere in evidenza pratiche enologiche illecite. Essi sono specificati nel voluminoso allegato a detto regolamento. L'art. 2 contiene determinate norme relative alle nozioni di «ripetibilità» e «riproducibilità». L'art. 3 consente, nel rispetto delle esigenze di precisione, ripetibilità e riproducibilità, il ricorso a metodi analitici automatizzati ma, in caso di controversia, dichiara la prevalenza dei metodi elencati nell'allegato. Detto allegato, tuttavia, non prevede metodi per accertare l'annacquamento.
8 L'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2048, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo (in prosieguo: il «regolamento del 1989») (12), obbliga gli Stati membri ad adottare «le misure necessarie per migliorare il controllo relativo all'osservanza della normativa vitivinicola, in particolare nei settori specifici di cui all'allegato». L'allegato si richiama, tra l'altro, a «pratiche enologiche» e alla «verifica della composizione dei prodotti vitivinicoli». L'art. 3, n. 2, recita:
«I controlli nei settori di cui all'allegato sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli stessi, che essi siano rappresentativi per tutto il territorio nazionale ed adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o custoditi per essere commercializzati» (13).
Il primo comma dell'art. 13 dispone che «i laboratori determinati per effettuare analisi nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento sono scelti tra quelli di cui all'articolo 79, paragrafo 1 (del regolamento del 1987)» (cioè quelli indicati dallo Stato membro) (14). Il secondo comma stabilisce che «i metodi di analisi sono quelli previsti all'articolo 74 del regolamento summenzionato».
9 L'art. 71, n. 1, del regolamento del 1987 stabilisce che il vino può essere posto in circolazione nella Comunità solo se accompagnato da una bolletta d'accompagnamento ufficiale. Norme particolareggiate su questo documento sono contenute nell'art. 3 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1993, n. 2238, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (in prosieguo: il «regolamento della Commissione del 1993») (15), che non era in vigore al momento dei fatti che hanno dato origine alla causa principale. Sono comunque analoghe alle precedenti norme contenute nel regolamento della Commissione 10 aprile 1989, n. 986, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, nella versione modificata (16). L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 986/89 disponeva che «ogni trasporto nel territorio doganale della Comunità di un quantitativo superiore a 60 l di un prodotto vitivinicolo non condizionato, che risponda alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, viene effettuato con l'originale (dal 1_ gennaio 1991) di un documento commerciale omologato». Detto documento doveva venir compilato secondo il modulo e le istruzioni di cui agli allegati I e II e doveva contenere (per il trasporto di vino sfuso) informazioni, tra l'altro, circa il «grado alcolico effettivo» del vino. Inoltre, l'art. 6, n. 1, disponeva:
«Ogni persona fisica o giuridica, ogni associazione di tali persone e ogni commerciante senza negozio, che hanno domicilio o sede nel territorio doganale della Comunità e che effettuano o fanno effettuare un trasporto di un prodotto vitivinicolo alla rinfusa o in piccoli quantitativi, devono redigere, sotto la loro responsabilità:
- un documento commerciale omologato».
B - Fatti e procedimento dinanzi al giudice nazionale
10 Nella fattispecie, il provvedimento di rinvio promana dal Tribunale civile e penale di Ravenna, sezione civile (in prosieguo: il «giudice nazionale»), che dichiara che, con atto di citazione del 23 giugno 1993, la società Angelo Celestini (in prosieguo: l'«attrice») conveniva in giudizio la società Saar-Sektkellerei Faber (in prosieguo: la «convenuta») per far riconoscere che:
«a) rifiutando la fornitura di vino della ditta Celestini, sulla considerazione, basata su analisi condotte con il metodo della ricerca isotopica dell'ossigeno (risonanza magnetica), che si trattasse di vino annacquato, e non avendo fatto opposizione contro i provvedimenti adottati dall'amministrazione tedesca, la convenuta è responsabile nei confronti dell'attrice ai sensi dell'art. 2043 del codice civile (17), nonché
b) la ditta Celestini è autorizzata a non tener conto dei provvedimenti dell'amministrazione tedesca e a vendere il vino come vino da tavola, in base agli esami effettuati, la parte della fornitura non destinata a distillazione, in modo da evitare danni maggiori in aggiunta a quelli già patiti a seguito della distillazione».
11 Il giudice nazionale esamina poi l'argomento dell'attrice, secondo il quale il metodo della risonanza magnetica seguito dalle autorità tedesche per effettuare l'analisi nella fattispecie non rientra tra quelli espressamente previsti dalla normativa comunitaria [regolamento (CEE) n. 2676/90], per cui tanto la condotta delle suddette autorità quanto quella della società convenuta sono illegittime. Il giudice nazionale ritiene essenziale risolvere la questione se il metodo analitico seguito sia conforme alla legge. Osserva che, nel caso in cui la Corte dovesse riconoscere la legittimità del metodo di analisi contestato, ne conseguirebbe una completa reiezione delle pretese attoree, tanto relativamente al risarcimento chiesto nei confronti della convenuta quanto relativamente alla richiesta di poter disattendere il provvedimento dell'autorità amministrativa tedesca con la conseguente messa a disposizione dei quantitativi di vino dichiarati non commerciabili. Ha dunque deciso di consultare la Corte di giustizia «conformemente ai (tre) quesiti sollevati dall'attrice», come di seguito formulati:
«1) Se l'art. 30 del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso di vietare ad uno Stato membro l'adozione di un provvedimento che impedisca l'importazione e la commercializzazione sul suo territorio di una partita di vino proveniente da un altro Stato membro, quando tale vino sia accompagnato da regolari certificati di analisi rilasciati da istituti di ricerca legittimamente autorizzati nel Paese membro di origine, che attestino la piena conformità del vino alla normativa comunitaria applicabile.
2) Se l'art. 36 del Trattato CEE possa consentire allo Stato membro di importazione, nel caso del quesito n. 1, di disattendere i risultati delle analisi del vino effettuate nello Stato membro di esportazione e di sentirsi autorizzato a tutelare le esigenze fondamentali in tale articolo indicate mediante l'impiego di un metodo d'analisi del vino basato sulla ricerca isotopica dell'ossigeno e indicato nel quesito n. 3.
3) Se l'art. 74, par. 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 822/87 in relazione a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2676/90, consenta di considerare come legittimi ed affidabili in quanto esatti, ripetibili e riproducibili ai sensi del predetto art. 74, i risultati di un'analisi eseguita isolatamente su una partita di vino con il metodo denominato "ricerca isotopica dell'ossigeno 16/18", nel caso in cui: a) non esista alcuna banca dati che fornisca le caratteristiche del vino di una determinata zona raccolte in modo sistematico nel corso di più annate vinicole e tali da costituire un valido termine di confronto; b) si utilizzino come elementi di supporto unicamente i valori analitici relativi al magnesio, alle ceneri, ecc. che, tra l'altro, appaiono disomogenei e discordanti in base ai risultati delle analisi effettuate».
12 Lo studio del fascicolo allegato al provvedimento di rinvio e delle osservazioni presentate alla Corte mi pare consentire in questa sede di tener conto di ulteriori elementi di fatto e di particolari inerenti alla causa principale, salvo restando il principio che l'accertamento dei punti di fatto è in definitiva prerogativa del giudice nazionale.
13 Nel gennaio 1991, l'attrice, produttore vinicolo con sede in Barbiano (Italia), stipulava un contratto di fornitura di 60 000 hl di vino bianco da tavola e di 10 000 hl di vino rosso da tavola alla convenuta, che ha sede in Treviri (Germania) ed è specializzata nella produzione di spumanti. La controversia verte unicamente sulla partita di vino rosso. Detto vino è stato spedito in due lotti uguali. Il primo lotto è stato accettato senza difficoltà e - a quanto risulta - non ha subito particolari controlli da parte delle autorità tedesche.
14 Il secondo lotto è stato spedito in cisterna sigillata. Le caratteristiche precise dei certificati d'analisi che accompagnavano la spedizione rimangono incerte. Le osservazioni scritte dell'attrice, unica fonte di informazione, citano varie analisi effettuate dopo quella delle autorità tedesche nel luglio 1991 (ricordata qui appresso). Uno di questi documenti, allegato come documento 4 alle osservazioni dell'attrice, è stato definito dal governo italiano all'udienza come «classico documento doganale di accompagnamento». Il documento 4 porta probabilmente (trattasi di una copia appena leggibile) la data del 4 luglio 1991. E' definito relazione d'analisi n. 327/91 ed è firmato dall'«enot. Alvise Toffoletto». Tra i vari risultati analitici si riporta la gradazione alcolica in volume, pari al 9,25%, e, come ha sottolineato il rappresentante del governo italiano, il contenuto di cenere di 2,32 g/l. La data del documento lascia presumere che si tratti del documento che ha effettivamente accompagnato il vino. Prima di tornare a parlarne, devo ricordare i documenti 5 e 6 allegati alle osservazioni dell'attrice. All'apparenza sono stati rilasciati dal Laboratorio enochimico di Verona. Entrambi sono datati 21 marzo 1991. Uno riguarda il controllo dell'arricchimento con zucchero e l'altro il controllo della presenza in percentuale di vari prodotti chimici, ma non menziona né acqua né alcool.
15 La seconda partita è stata controllata per campione dalle autorità tedesche, cioè dall'istituto controlli chimici di Treviri (Chemisches Untersuchungsamt Trier; in prosieguo: il «CUT»). I particolari di questo esame sono stati illustrati alla Corte solo nel corso dell'udienza. L'agente del governo tedesco ha ammesso con riluttanza che le obiezioni delle autorità tedesche non erano fondate, nella prima fase, sugli esami effettuati dal CUT. Al contrario, ha osservato, il vino è stato controllato in un primo tempo con i sistemi tradizionali. Con una percentuale del 9,1% (il documento 4 riporta il 9,25%) la gradazione alcolica e il contenuto di magnesio, cenere ed estratti residui erano ritenuti troppo bassi. Per di più, quattro assaggiatori su cinque ritenevano che il vino fosse annacquato e leggero e lo hanno bocciato. Solo a conferma di questo risultato si è fatta la controprova con il metodo isotopico. Le analisi effettuate dal CUT, in un laboratorio di Jülich (Germania), comprendevano un esame fondato su un metodo che per comodità indicherò come «metodo della risonanza magnetica» o «dell'ossigeno 16/18» (18). Secondo la relazione del CUT l'esame della risonanza magnetica metteva in evidenza un annacquamento, motivo per cui il vino veniva sequestrato, a quanto pare per ordine della Staatsanwaltschaft (Procura del Land) il 24 luglio 1991.
16 L'attrice ne veniva informata con telefax del 13 agosto 1991 dalla convenuta, la quale la invitava a provvedere alla rispedizione della merce in Italia. L'attrice aveva incaricato un laboratorio specializzato di Faenza di riesaminare il vino, mentre la convenuta aveva inviato campioni da esaminare al laboratorio Fresenius, in Germania, il 7 ottobre 1991. Il 31 luglio 1991 il laboratorio di Faenza, senza applicare il sistema della risonanza magnetica, constatava che il vino non era annacquato. Il 3 gennaio 1992 l'istituto Fresenius dichiarava di non essere sufficientemente competente per accertare l'esattezza del sistema della risonanza magnetica. L'istituto Fresenius dichiarava inoltre che il CUT (come il governo tedesco ha confermato in udienza) si era avvalso anche di indicatori più tradizionali, come le analisi organolettiche, la bassa gradazione alcoolica del vino e il suo contenuto in magnesio e in cenere. A suo giudizio, questi parametri non erano sufficientemente efficaci per dimostrare l'annacquamento.
17 Il 21 gennaio 1992 l'attrice scriveva alla convenuta chiedendole di iniziare le pratiche per lo svincolo del vino. La convenuta tuttavia giudicava opportuno consultare altri due laboratori che praticavano il sistema della risonanza elettromagnetica, ottenendo le seguenti risposte: il 12 febbraio 1992 la Landwirtschaftlich-chemische Bundesanstalt, con sede in Austria, giudicava il vino inadatto alla vendita, mentre il 13 febbraio 1992 il laboratorio francese Eurofin dichiarava che il contenuto isotopico del campione presentato dimostrava un'aggiunta d'acqua esogena in misura del 15%. La convenuta avviava perciò le pratiche per la rispedizione del vino in Italia. Facendo seguito alla richiesta, il ministero dell'Agricoltura della Renania-Palatinato, il 5 marzo 1992, chiedeva all'attrice di comunicare il nome di una distilleria italiana alla quale rimettere la partita di vino per la distillazione. Con lettera 11 marzo 1992, la distilleria veniva indicata e, il 9 luglio 1992, il vino veniva rispedito in Italia dalle autorità tedesche. Tuttavia, a detta della Commissione quantomeno, solo una parte del lotto è stata destinata alla distillazione (19), mentre il rimanente è stato restituito all'attrice su autorizzazione della dogana italiana, senza speciali etichettature, sigilli o contrassegni.
II - Le osservazioni presentate alla Corte
18 Hanno presentato osservazioni scritte l'attrice, la convenuta, la Repubblica italiana, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Commissione. Tutti questi partecipanti, salvo il Regno Unito, erano presenti anche all'udienza. All'udienza è comparsa pure la Repubblica federale di Germania. Non avendo presentato osservazioni scritte, essa si è ampiamente basata sulle memorie del Regno Unito e della Commissione.
III - Esame della causa
A - Ricevibilità delle questioni sollevate
19 La Commissione, appoggiata dalla Repubblica federale di Germania all'udienza, contesta la ricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale. Svolge quattro argomenti a sostegno del suo punto di vista: i) carenza di competenza del giudice a quo; ii) eccessiva inesattezza e lacunosità dell'esposizione, da parte del giudice a quo, della situazione di fatto e di diritto sottostante alla causa; iii) manifesta artificiosità del procedimento dinanzi al giudice nazionale; iv) manifesta irrilevanza delle questioni sottoposte in relazione al merito della controversia.
20 Quanto alla competenza del giudice a quo, la Commissione si richiama alla natura «extracontrattuale» del procedimento ed osserva che, a norma dell'art. 2 della Convenzione di Bruxelles, la competenza spetterebbe al giudice tedesco in quanto dinanzi ad esso va convenuto chi è residente in Germania (20). La Commissione riconosce che, secondo il codice italiano di procedura civile, incombe di norma al convenuto sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice italiano, cosa che nella fattispecie non è stata fatta. Comunque osserva che la patente irricevibilità delle questioni pregiudiziali non è contestabile nella fattispecie e, anzi, la rinuncia ad eccepire la competenza del giudice italiano da parte della convenuta dimostra l'artificiosità del processo intentato dalle parti.
21 L'art. 177 del Trattato riguarda soltanto la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale. La ripartizione di competenze tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali che hanno la facoltà (e talvolta l'obbligo) di consultare la Corte a norma dell'art. 177 non mi pare consentire alla Corte di chiedersi se il giudice proponente dovesse dichiararsi incompetente d'ufficio. La competenza del giudice nazionale a conoscere delle controversie che gli vengono sottoposte ed a pronunciarsi su di esse, in ossequio al principio della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, deve essere stabilita dai giudici nazionali secondo il diritto nazionale. La Corte non può sollevare il problema della competenza del giudice nazionale per le materie che rientrano nell'ambito della sua prerogativa esclusiva (21). Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Balocchi (22), relativa ad una causa in cui era contestata la competenza del giudice nazionale in materia tributaria:
«(...) non le spetta accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme nazionali in materia di organizzazione giudiziaria e di procedura.
La Corte deve quindi attenersi al provvedimento di rinvio emesso dal giudice di uno Stato membro fintantoché esso non sia stato revocato a seguito dell'esperimento di rimedi giurisdizionali eventualmente previsti dal diritto nazionale».
Inoltre, nella sentenza Bosman la Corte ha affermato che, «se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire» (23). Tuttavia, si può sostenere, e nella fattispecie la Commissione e la Repubblica federale di Germania lo fanno, che una valutazione, che appare estremamente ampia, della propria competenza da parte di un giudice proponente dovrebbe suscitare nella Corte il sospetto che una successiva questione pregiudiziale possa costituire abuso del sistema di rinvio pregiudiziale previsto dall'art. 177. Naturalmente è alquanto rilevante che, essendosi i fatti svolti in Germania, il giudice italiano è effettivamente chiamato a conoscere della legittimità dell'operato in Germania di un ente amministrativo tedesco. Problemi di competenza di questa fatta non rientrano però nel diritto comunitario, salvo se sono sollevati tramite una domanda di interpretazione ai sensi della Convenzione di Bruxelles.
22 Il successivo argomento della Commissione è che l'azione dalla quale è scaturito il provvedimento di rinvio è prettamente artificiosa. Essa fonda il suo punto di vista su tre considerazioni e osserva che il principio sancito dalla Corte nella sentenza Foglia/Novello I dovrebbe seguirsi anche ora (24). In primo luogo, considera l'ampia «coincidenza di vedute» tra le parti tanto sulla materia del contendere quanto sulla decisione di adire la Corte. In secondo luogo, fa notare che l'effettiva materia del contendere nella causa principale non è il risarcimento dell'attrice da parte della convenuta, ma invece il problema della legittimità della decisione dell'autorità tedesca che dichiara «inadatto al consumo umano» il vino di cui trattasi. In terzo luogo, il verbale d'udienza del giudice nazionale del 15 ottobre 1993 dimostra, almeno secondo la Commissione, l'esistenza di un accordo tra le parti sull'opportunità di sottoporre questioni alla Corte.
23 I principi scaturenti dalle sentenze Foglia/Novello I e Foglia/Novello II vanno applicati con grande cautela, giacché non solo mettono in dubbio la validità di un provvedimento di rinvio di un giudice nazionale, ma mettono pure in discussione la buona fede delle parti della causa principale (25). I fatti essenziali di quelle cause sono ben noti: il signor Foglia, commerciante italiano di vino, concordava di vendere una partita di merce alla signora Novello, cliente italiana, da consegnarsi in Francia. Tuttavia, nel contratto veniva subito inserita la clausola che l'acquirente non doveva pagare né alle autorità italiane né a quelle francesi alcun dazio «contrario al regime della libera circolazione delle merci tra i due paesi o comunque non dovuto» (26). All'entrata in Francia venivano richiesti taluni tributi che la signora Novello, invocando soprattutto l'art. 95 del Trattato, si rifiutava di pagare. Il signor Foglia adiva il giudice italiano, che si rivolgeva alla Corte di giustizia. La Corte dichiarò che la clausola era stata stipulata «per indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto» (27). Quanto al «carattere artificioso di questa costruzione», la Corte osservò che la «funzione» attribuitale dall'art. 177 «è quella di fornire ai giudici della Comunità gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte» (28). La Corte dichiarò quindi che non era «competente a pronunciarsi sulle questioni poste dal giudice nazionale». Il giudice nazionale adiva una seconda volta la Corte (29). Nella seconda sentenza la Corte dichiarò che, fermo restando che è essenziale per il giudice nazionale vagliare la necessità del rinvio pregiudiziale, il suo «potere di valutazione» non è illimitato (30). In particolare, la Corte sottolineò che «l'art. 177 affida alla Corte il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri», e continuò osservando che ad essa
«non compete pertanto la soluzione di questioni di interpretazione che le siano proposte nell'ambito di schemi processuali precostituiti dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia» (31).
24 Come ha esposto l'avvocato generale Lenz nelle conclusioni per la causa Bosman, il fondamento delle sentenze della Corte nelle cause Foglia/Novello è che non si emetta pronuncia pregiudiziale se si constata «abuso» della procedura di cui all'art. 177 (32). Questo principio, a mio avviso, è uno di quelli che vanno applicati con grandissima parsimonia e con la massima cautela dalla Corte. E' incontestabile che dalla consultazione del fascicolo e dalle osservazioni presentate dalle parti nella presente causa si constata una notevole coincidenza di vedute tra le parti processuali sulla necessità di consultare la Corte e sull'esito auspicato del rinvio pregiudiziale. Va pure osservato che, pur se è stato l'intervento delle autorità tedesche ad impedire l'adempimento dell'obbligazione, entrambe le parti erano riluttanti a contestare questa condotta dinanzi al giudice tedesco competente. Le parti appaiono entrambe interessate alla vendita del vino italiano in Germania e anche a contestare l'idoneità dell'esame dell'ossigeno 16/18. Tuttavia, non si sono accordate per stipulare un contratto mirante ad indurre un giudice nazionale, adito in seguito, a consultare la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto comunitario di talune norme vigenti in uno Stato membro diverso. L'attrice ha invece adito il giudice italiano chiedendo un risarcimento a norma dell'art. 2043 del codice civile italiano, e la decisione in merito pare subordinata, quantomeno entro certi limiti, alla legittimità del metodo di analisi usato in Germania. All'udienza la convenuta ha dichiarato di non aver mai eccepito l'incompetenza del giudice italiano in quanto dava per scontata la propria vittoria nel processo. Ha pure dichiarato che, dal momento che vi sono attualmente altre cause in corso in Germania (alle quali però la convenuta pare estranea) vertenti sulla confisca di partite di vino italiano da parte delle autorità tedesche in esito ad analisi condotte con il metodo dell'ossigeno 16/18, è ora di risolvere la situazione con una sentenza della Corte di giustizia.
25 Bisogna distinguere tra un rinvio pregiudiziale originato, come «caso cavia», da un'autentica controversia e un rinvio provocato ad arte. Direi che il nostro caso rientra nella prima specie. A questo proposito mi pare determinante il fatto che, mentre nelle cause Foglia/Novello era evidente che le parti avevano architettato una pseudo-controversia includendo nel contratto clausole che avrebbero indotto il giudice a formulare questioni pregiudiziali nel senso auspicato, ciò non si può dire ora. Non suggerisco dunque alla Corte di dichiararsi incompetente allegando che nella causa principale si è tentato di far abuso del procedimento pregiudiziale ex artt. 177.
26 Si deve poi vedere se il giudice nazionale, nel provvedimento di rinvio, abbia fornito sufficienti informazioni che consentano alla Corte di risolvere in modo esauriente le questioni sollevate. La Commissione sostiene che i fatti e il sunto dei punti di diritto e del procedimento sono esposti laconicamente nel provvedimento di rinvio e non rendono il contesto giuridico esatto nel quale il giudice ha deciso di ricorrere al rinvio pregiudiziale. Richiamandosi, tra l'altro, alle sentenze della Corte nelle cause Lourenço Dias, Meilicke e Telemarsicabruzzo (33), la Commissione sostiene che il provvedimento di rinvio nella fattispecie non dimostra la necessità di fornire un'interpretazione del diritto comunitario che torni utile al giudice nazionale. Data la correlazione dei temi, tratterò questo punto unitamente al quarto argomento della Commissione sulla ricevibilità, cioè che le questioni formulate non hanno alcun nesso con la controversia nella causa principale (34). La Commissione sostiene che la legittimità o meno dei provvedimenti tedeschi non ha chiaramente nulla che vedere con la causa principale.
27 Mentre non sono alieno dal riconoscere - come ha fatto l'attrice all'udienza - che il provvedimento di rinvio nella fattispecie «non è un modello di chiarezza», non penso che esso sia così scarso di informazioni da impedire alla Corte di intravedere il suo sostrato. E' stato infatti possibile, con l'ausilio delle osservazioni delle parti e compulsando il fascicolo allegato al provvedimento di rinvio, accertare i fatti con sufficiente precisione, che consente di rispondere in modo proficuo al giudice a quo. Come ha dichiarato la Corte nella sentenza Foglia/Novello II, «lo spirito di collaborazione che deve presiedere all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 177 rispettivamente al giudice nazionale e al giudice comunitario (...) impone alla Corte l'obbligo di rispettare le competenze proprie del giudice nazionale» (35). Nella causa Bosman, l'avvocato generale Lenz ha rilevato che «il giudice nazionale è quello che meglio può valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte. Quest'ultima dovrebbe discostarsi da questa valutazione solo in casi eccezionali e motivati» (36). A mio parere è necessario accertare se siano stati forniti sufficienti elementi, sì da consentire alla Corte di fornire soluzioni efficaci.
28 Quanto alla rilevanza delle questioni sottoposte per la soluzione della controversia nella causa principale, specie per quanto riguarda il secondo capo di domanda, condivido in parte i dubbi della Commissione quanto alla loro ricevibilità. Anche se, in base alle soluzioni fornite dalla Corte alle questioni sottoposte, il giudice nazionale dichiarasse che le autorità tedesche, esaminando quella partita di vino con il sistema della risonanza magnetica, avevano contravvenuto al diritto comunitario, il giudice nazionale non ha messo chiaramente in evidenza come una simile dichiarazione potrebbe giovare all'attrice. Il giudice nazionale si è limitato a dire che, se le soluzioni della Corte fossero nel senso che il sistema impiegato era conforme alla normativa comunitaria, la domanda dell'attrice dovrebbe essere radicalmente disattesa. Nella domanda di risarcimento, l'attrice sottolinea che la convenuta avrebbe commesso l'errore di non citare l'amministrazione tedesca dinanzi al giudice tedesco. Nelle conclusioni per la causa Foglia/Novello I, l'avvocato generale Warner non vedeva motivo di escludere la possibilità di sollevare una questione in una controversia tra privati, dinanzi al giudice di uno Stato membro, vertente sulla compatibilità con il diritto comunitario di una normativa di un altro Stato membro. Egli riteneva anzi che il giudice nazionale fosse «tenuto ad affrontare la questione». Naturalmente, ha precisato, la pronuncia su questo punto poteva costituire «res judicata» solo per le parti in causa e non poteva «vincolare lo Stato membro la cui legislazione è stata contestata» (37). Spetta al giudice nazionale, alla luce di questo chiarimento sui limiti della sua competenza, valutare le conseguenze nei confronti dei contendenti di un'eventuale incompatibilità di questo genere.
29 Il dovere di cooperazione che disciplina i rapporti tra giudici nazionali e Corte di giustizia nel procedimento pregiudiziale impone alla Corte - a mio avviso - di rifiutarsi di risolvere le questioni ad essa deferite solo se è assolutamente fuori dubbio che non si può ragionevolmente fornire una soluzione effettivamente utile. Sotto questa luce, e ferma rimanendo la riserva che nelle consultazioni pregiudiziali «la Corte non può applicare il Trattato ad una data fattispecie, né pronunciarsi sulla compatibilità di un provvedimento interno col Trattato stesso, come invece le spetta di fare nelle ipotesi contemplate dagli artt. 169 e 170» (38), ritengo che la domanda in oggetto non presenti riferimenti tanto «imprecisi alle situazioni di diritto e di fatto considerate dal giudice nazionale» che la Corte non possa «dare un'interpretazione utile del diritto comunitario» (39). Il rinvio non mi pare dunque manifestamente irricevibile e, perciò, propongo alla Corte di risolvere le questioni ad essa sottoposte.
B - Esame dei punti da risolvere
30 Concordo con la Commissione, che osserva che le tre questioni sollevano due distinti problemi di diritto comunitario. In primo luogo, se la dichiarazione di inidoneità al consumo umano, fondata su un'analisi effettuata in uno Stato membro su una partita di vino ivi giunta con i documenti prescritti dal diritto comunitario e originaria di un diverso Stato membro sia compatibile con l'art. 30 del Trattato e - in caso negativo - se l'atteggiamento dell'amministrazione possa giustificarsi con un richiamo all'art. 36. In secondo luogo, se il ricorso, da parte di uno Stato membro, al sistema analitico della risonanza magnetica per accertare l'idoneità del vino al consumo umano sia compatibile con il diritto comunitario.
i) Rapporto tra controllo dei vini e libertà di circolazione delle merci
31 L'attrice, sostenuta dal governo italiano, osserva che il fatto che le autorità tedesche non abbiano voluto riconoscere i risultati dei controlli effettuati in Italia costituisce inosservanza del principio generale del reciproco riconoscimento dei controlli nazionali, scaturente dall'art. 30 del Trattato. Ciò a maggior ragione in casi come la fattispecie, nei quali i campioni analizzati erano stati trasportati in contenitori sigillati. Inoltre, l'attrice sostiene, pur senza produrre prove, che il controllo praticato sul vino è solo un esempio della sistematica sorveglianza sui vini che giungono dall'Italia che, osserva, viene praticata dalle autorità tedesche in spregio dell'art. 30.
32 L'attrice ritiene pure che la condotta delle autorità tedesche non possa giustificarsi con riguardo all'art. 36 del Trattato, in virtù di una presunta tutela della salute umana, in quanto i controlli sono stati effettuati in circostanze che non giustificavano affatto il rifiuto del risultato degli esami effettuati nel paese esportatore. L'attrice e il governo italiano sostengono che le analisi effettuate in Italia sul vino in questione comprovavano, quantomeno, che vi era una presunzione di conformità del prodotto con le norme comunitarie, che - fanno presente - non si poteva smentire con un'analisi effettuata in Germania secondo un criterio non contemplato da dette normative.
33 L'attrice conviene che, se vi sono dubbi sull'esito di una prima analisi, uno Stato membro importatore ha facoltà di effettuarne altre, ma - sottolinea - le successive analisi devono sempre rientrare nella gamma di controlli prevista dal diritto comunitario. All'udienza, il governo italiano ha osservato che la validità dei risultati di un controllo ufficiale effettuato in uno Stato membro non può venir inficiata in base ad un'analisi con metodi non ufficiali effettuata in un altro Stato membro.
34 Il Regno Unito, che ha presentato osservazioni scritte estese e dettagliate, sottolinea che la produzione e la vendita del vino sono disciplinate da norme di un'organizzazione comune del mercato molto dettagliata, che si ripropone tra l'altro di evitare che vengano immessi in commercio vini pericolosi per la salute dei consumatori o di qualità scadente. Dai regolamenti del 1987 e 1989 risulta chiaramente che il vino sottoposto a pratiche enologiche non autorizzate è inadatto al consumo umano e, inoltre, che l'annacquamento del vino è una pratica illecita. Se si constata il ricorso a dette pratiche, le autorità competenti di ciascuno Stato membro devono, secondo il Regno Unito, evitare che il vino sofisticato giunga ai consumatori. Fa presente che il regolamento del 1989 impone questo obbligo non solo allo Stato membro di produzione, ma anche allo Stato membro nel quale si trova il vino in un determinato momento. Inoltre, il diritto comunitario non obbliga lo Stato membro di produzione a fornire determinati tipi di certificato di analisi dei suoi vini; nemmeno obbliga lo Stato membro importatore ad accettare, come prova di conformità a detto diritto, qualsiasi certificato emesso nello Stato membro di origine. Per il Regno Unito, l'unico documento che, secondo il diritto comunitario, deve accompagnare il vino in libera circolazione nei paesi della Comunità è quello prescritto dall'art. 3 del regolamento della Commissione del 1993, per il quale non si deve effettuare alcuna analisi particolare. Il Regno Unito conclude che l'assoggettamento del vino ad un esame di controllo della qualità da parte delle autorità di uno Stato membro importatore non è di per sé incompatibile con l'art. 30 del Trattato.
35 Il Regno Unito non afferma però che un certificato emesso dalle autorità competenti di uno Stato membro di produzione sia privo di valore al punto di poter venir ignorato da uno Stato membro importatore. Anzi, sostiene che se ne deve tener debito conto, di regola, pur essendovi casi in cui è legittimo procedere ad un ulteriore controllo. Porta quattro esempi: i) se vi sono fondati motivi di sospettare che il vino è stato sottoposto a pratiche enologiche illecite; ii) se la seconda analisi è effettuata nell'ambito di un controllo sistematico o per campione; iii) se lo Stato membro importatore intende effettuare analisi aggiuntive oltre quelle già effettuate nello Stato membro di produzione; iv) se, conformemente alla normativa comunitaria, uno Stato membro intenda avvalersi di metodi analitici più complessi o affidabili. Il Regno Unito osserva che, in base alle informazioni contenute nel provvedimento di rinvio, risulta che in Italia non si è proceduto ad alcuna analisi specifica per accertare se vi era stato annacquamento. Poiché le analisi tedesche avevano rilevato un annacquamento, ritiene che per le autorità tedesche non rimanesse altro da fare che vietare l'immissione in commercio del vino in questione.
36 Richiamandosi alla sentenza Commissione/Francia (40), il Regno Unito osserva che, mentre gli Stati membri possono effettuare controlli formalmente leciti in un modo che, di fatto, ponga in non cale l'art. 30 del Trattato, il solo fatto che l'esame si effettui sistematicamente non giustifica una conclusione del genere. Fa presente che nella sentenza Commissione/Francia la Corte non ha stigmatizzato, di per sé, il controllo sistematicamente praticato sui vini italiani da parte delle autorità francesi, ma invece l'assoggettamento di detti vini ad un vasto e nutrito programma di analisi sistematiche «senza che vi fossero fatti concreti che giustificassero, nei singoli casi, un sospetto di frode o di irregolarità» e allorché non vi erano controlli condotti con frequenza comparabile sui vini francesi trasportati in Francia (41).
37 All'udienza, per l'ipotesi in cui la Corte stabilisse che le questioni sollevate sono ricevibili, la Repubblica federale di Germania ha dichiarato di condividere il punto di vista del Regno Unito e della Commissione circa le soluzioni da dare alla prima e alla seconda questione. Ha fatto presente che almeno un giudice tedesco ha già riconosciuto la validità del risultato dell'analisi del vino basata sul metodo della risonanza magnetica. Inoltre, l'agente della Repubblica federale di Germania ha sottolineato che, se il vino è stato annacquato, è possibile avere risultati precisi solo esaminando anche campioni non sofisticati dello stesso vino.
38 La Commissione fa rilevare la difficoltà di discutere, senza disporre di dettagli, la questione se le norme tedesche speciali che disciplinano l'analisi del vino siano conformi all'art. 30 del Trattato. Si richiama pure alla normativa comunitaria in materia vinicola e sostiene che i controlli eseguiti dalle autorità tedesche possono giustificarsi con riguardo al diritto comunitario anche se la loro applicazione provoca ostacoli agli scambi. In particolare, osserva che dette norme autorizzano l'applicazione di controlli sistematici della qualità del vino. La Commissione ritiene dunque che gli artt. 30 e 36 del Trattato non siano direttamente applicabili ai controlli in questione, la cui validità va accertata in considerazione delle norme comunitarie in materia. Osserva che gli Stati importatori hanno la facoltà, avvalendosi di idonei controlli atti a dimostrare l'annacquamento del vino importato, di bloccare il vino ed impedirne la vendita.
39 Si deve anzitutto stabilire la pertinenza degli artt. 30 e 36 del Trattato. Il fatto che il vino sia un prodotto agricolo non impedisce l'applicazione delle norme sulla libera circolazione delle merci contenute nel Trattato. L'art. 38, n. 2, del Trattato stabilisce che «salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli». Nella sentenza Charmasson (42), nel contesto di un'organizzazione nazionale di mercato, la Corte ha dichiarato che «risulta da tale disposizione, correlata in particolare con l'art. 42, che i prodotti agricoli, se non è altrimenti disposto, sono soggetti alle norme relative all'instaurazione del mercato comune (...)» (43). Nella causa Commissionnaires Réunis/Receveur des Douanes (44), le questioni sottoposte vertevano sull'interpretazione e sulla validità dell'art. 31, n. 2, del regolamento del 1970, che autorizzava gli Stati membri, in determinate circostanze, ad adottare «misure di carattere limitativo all'importazione in provenienza da un altro Stato membro» (45). Il rinvio fu deciso a seguito dell'adozione di un decreto francese che imponeva un dazio sui vini importati dall'Italia. La Corte dichiarò che gli artt. 39-46 non contenevano alcuna disposizione che consentisse di istituire oneri d'effetto equivalente ai dazi doganali sugli scambi comunitari e che «dal complesso delle suddette disposizioni e dai loro reciproci rapporti risulta che gli ampi poteri attribuiti alle istituzioni comunitarie, in particolare sul piano settoriale e regionale, per l'orientamento della politica agricola comune devono essere esercitati, in ogni caso dalla fine del periodo transitorio, nella prospettiva dell'unità del mercato, il che esclude la legittimità di qualsiasi provvedimento che comprometta l'abolizione, fra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative o delle tasse e misure d'effetto equivalente» (46).
40 L'infrazione alle norme sulla libera circolazione delle merci contenute nel Trattato, sulla quale verteva la causa Commissionnaires Réunis, era evidente e l'importanza della causa sta proprio nel fatto che la sentenza conferma che il commercio dei prodotti agricoli è soggetto a queste norme. Tuttavia, tenendo conto della discrezionalità che la Corte ha riconosciuto al Consiglio quanto alla messa in atto della politica agricola comune, mediante l'instaurazione di un'organizzazione comune dei mercati agricoli (47), può sorgere il bisogno - come ha rilevato l'avvocato generali Capotorti - nell'elaborare dette norme, di adattare «misure che deroghino al normale funzionamento del mercato» (48). Nella fattispecie, però, si deve sottolineare che non sono stati avanzati dubbi, né sulle questioni formulate dal giudice a quo né nelle osservazioni presentate alla Corte, quanto alla compatibilità col Trattato di alcuna delle disposizioni della normativa comunitaria in materia vitivinicola che potrebbero eventualmente entrare in linea di conto. Penso sia necessario, per elaborare criteri interpretativi che siano utili al giudice nazionale, interpretare anzitutto le pertinenti disposizioni di detta normativa prima di procedere all'accertamento della rilevanza degli artt. 30 e 36 del Trattato.
41 Mi pare ovvio che il divieto di pratiche enologiche illecite sia uno dei punti chiave dell'organizzazione del mercato vitivinicolo in sede comunitaria, tenuto conto dell'importanza economica e culturale del vino nella Comunità. Non riesco ad esprimermi meglio dell'avvocato generale Trabucchi che, nelle conclusioni per la causa Arnaud, ha dichiarato che «Natura e arte sono chiamate a collaborare nella presentazione di un prodotto che, entrato nella storia della civiltà, resta ancora tra i più celebrati» (49). Come osserva il Regno Unito, uno degli obiettivi del regolamento del 1987 è quello di garantire, onde impedire che vini scadenti siano posti in circolazione e onde tutelare la salute dei consumatori, che sul mercato comunitario siano immessi solo vini prodotti con i procedimenti enologici autorizzati (50). Pur se l'annacquamento del vino è il tipo di frode più innocuo per la salute del consumatore, esso è probabilmente quello più praticato a danno di compratori ingenui e di produttori concorrenti. Non deve dunque stupire il reciso divieto di annacquamento del vino sancito dall'art. 15, n. 4, del regolamento del 1987 (51), il quale stabilisce chiaramente che l'aggiunta d'acqua al vino è una pratica enologica non autorizzata ai sensi dell'art. 73. A norma dell'art. 1 del regolamento della Commissione del 1978, i vini così trattati vanno distrutti o inviati alla distillazione. Gli Stati membri devono vegliare alla distruzione o all'impiego industriale di detti vini, come previsto dall'art. 79 del regolamento del 1987.
42 Il regolamento del 1989, obbligando gli Stati membri ad adottare «le misure necessarie» (art. 3, n. 1) per garantire l'osservanza di corrette pratiche enologiche, non limita detto obbligo a controlli saltuari, ma autorizza sistematici prelievi di campioni (art. 3, n. 2). Questi obblighi, come illustra il Regno Unito, non sono limitati agli Stati membri produttori, ma valgono per tutti gli Stati membri indistintamente. Di fatto, la stessa natura di un regolamento, come è definita dall'art. 189 del Trattato, suffraga questa conclusione (52). Per di più, ritengo che questa conclusione scaturisca chiaramente, tra l'altro, dal tenore dell'art. 3, dei `considerando' del regolamento del 1989, che si richiamano, ad esempio, alle «imprevedibili conseguenze a cui sono esposti i consumatori e i produttori» (decimo `considerando'), da disposizioni come l'art. 4 sugli «organismi di controllo», non limitati agli Stati membri produttori, e dall'art. 5, che prescrive a ciascuno Stato membro di «agevolare gli agenti del suo o dei suoi organismi competenti nell'esercizio delle loro funzioni» (53). Inoltre, mentre l'art. 71, n. 1, del regolamento del 1987 stabilisce che «il vino può essere immesso in commercio nella Comunità solo se accompagnato da un documento rilasciato dalle autorità competenti», le norme particolareggiate relative al contenuto di detto documento vigenti al momento in cui si sono verificati i fatti che hanno dato origine alla causa principale (v. regolamento n. 986/89, citato al paragrafo 9) non prescrivono tuttavia che le autorità degli Stati membri di origine effettuino controlli particolari prima di rilasciare il documento. L'obbligo del commerciante di procurarsi detto documento nello Stato membro di origine non mi pare possa venir inteso nel senso che incida sul diritto dello Stato membro di importazione di effettuare controlli di qualità.
43 Non credo che nella fattispecie abbia grande rilievo il principio del mutuo riconoscimento del valore dei controlli nazionali, sul quale fanno assegnamento l'attrice e il governo italiano, sostenendo che esso scaturisce dall'art. 30 del Trattato. Come ho detto dianzi, al paragrafo 40, non è stato sostenuto nella fattispecie che le pertinenti norme comunitarie in materia enologica siano in conflitto con il principio della libera circolazione delle merci. Le norme, per quel che ci interessa, sono redatte secondo un principio di parità per garantire la qualità di qualsiasi vino, importato o meno, destinato al consumo umano.
44 Nessuna norma impedisce ad un produttore di far analizzare volontariamente il vino che vuol esportare, già nello Stato membro di produzione. Nella fattispecie, il giudice proponente ha considerato (a quanto pare su informazioni dell'attrice) che un istituto di ricerca «legittimamente autorizzato» aveva dichiarato «la piena conformità del vino alla normativa comunitaria applicabile». Tuttavia la normativa comunitaria non prevede questo genere di attestazione; nemmeno intendono certificare detta conformità i documenti prodotti dinanzi alla Corte. Per di più, alla domanda se il vino fosse corredato da un certificato che ne escludeva l'annacquamento, il rappresentante dell'attrice non è stato in grado di rispondere con precisione. I certificati fatti valere all'udienza, cioè quelli allegati alle osservazioni scritte dell'attrice, non contengono alcun riferimento ad analisi in questo senso.
45 In effetti, pare evidente che in Italia non sia stata condotta alcuna analisi specifica per accertare l'annacquamento, né il vino è stato dichiarato idoneo al consumo umano. Inoltre, il fatto che sia giunto in Germania in vagoni sigillati non elimina il rischio di annacquamento prima del travaso nei vagoni. Per i motivi che esporrò, non ritengo che vi siano fondamenti nel diritto comunitario per contestare il diritto delle autorità nazionali di effettuare i controlli operati nella fattispecie. Questa considerazione non risolve certo il problema se i controlli così effettuati fossero compatibili con il diritto comunitario. Questo è un punto che riguarda l'applicazione del diritto comunitario e, nel contesto del rinvio pregiudiziale, solo il giudice nazionale è competente ad accertare i fatti utili per la sua soluzione.
46 La Corte di giustizia può fornire orientamenti al giudice nazionale, che gli serviranno a risolvere la controversia e, nella fattispecie, dovrebbe seguire questa via. Dovrei però osservare anzitutto che, se l'esposizione dei metodi analitici seguiti nella fattispecie fatta all'udienza dal governo tedesco è esatta, penso che le autorità tedesche avessero diritto di effettuare altre prove sulla qualità del vino (54). Per di più mi pare che, anche se un laboratorio italiano ufficiale, prima del trasporto, avesse controllato la partita di vino per accertare l'annacquamento e non avesse constatato traccia di pratiche illecite in questo senso, emettendo un certificato di qualità, le autorità tedesche avrebbero comunque avuto il diritto, grazie a un controllo per campione o in base a un fondato dubbio di frode o di irregolarità, di procedere ad un ulteriore esame; a norma dell'art. 30 del Trattato avrebbero dovuto, in questo caso, presumere che il vino era idoneo al consumo umano, fino a prova del contrario. Una stretta cooperazione tra gli organi nazionali competenti sarebbe essenziale in questi casi e sarebbe probabilmente indispensabile procedere ad esami indipendenti.
47 Le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci si applicano anche se non sono stati effettuati controlli per accertare l'annacquamento nello Stato di produzione. In materia di analisi enologiche, nella causa Commissione/Francia (55), la Corte, riconoscendo che la normativa allora vigente in campo vitivinicolo conferiva alle autorità nazionali «la responsabilità di garantire l'osservanza della normativa comunitaria (...) (e che controlli) mediante analisi possono essere un utile mezzo per scoprire infrazioni della suddetta normativa» (56), così concludeva: «tuttavia, i controlli effettuati devono essere necessari per raggiungere i fini perseguiti e non devono comportare ostacoli per l'importazione sproporzionati rispetto a tali fini» (57). In quell'occasione, la Corte ha constatato il sistematico controllo condotto dalle autorità francesi di tutte le spedizioni di vino giunte dall'Italia in un mese e, in un periodo diverso, di tre forniture su quattro «senza che vi fossero fatti concreti che giustificassero, nei singoli casi, un sospetto di frode o di irregolarità» (58), mentre invece «la frequenza dei prelievi per analisi era di gran lunga superiore ai controlli occasionali effettuati sui trasporti di vino francese all'interno del paese» e mentre era «assodato che anche le autorità italiane effettuano controlli per garantire sia la conformità alla normativa comunitaria dei vini prodotti in Italia, sia la tutela dei consumatori, della salute e della vita delle persone» (59). In questa situazione la Corte ha dichiarato che «le autorità francesi non avevano il diritto di effettuare controlli sistematici mediante analisi e, in mancanza di qualsiasi dubbio fondato su indizi concreti in casi specifici, dovevano limitarsi a controlli per campione» (60).
48 Penso che la giurisprudenza della Corte, alla quale ho già fatto richiamo, in materia di controlli sul vino, pur se non vertente sull'annacquamento, fornisca un sufficiente orientamento sulla liceità dei metodi e sistemi analitici nazionali. Nella sentenza Gallet, ad esempio, la Corte ha dichiarato che, per calcolare il residuo secco estratto dal vino, si era tradizionalmente fatto ricorso al metodo cosiddetto dei 100_ (61). Sebbene la normativa comunitaria allora vigente prevedesse solo il metodo densimetrico, la Corte ha osservato che i metodi analitici elencati non erano globali e ha dichiarato che «il regolamento non è esauriente, ma lascia agli Stati membri la facoltà di adottare altri metodi analitici per determinare gli elementi del vino» (62). La Gallet era una sentenza che rientrava in una gamma di pronunce sui metodi analitici da seguire per accertare l'aumento artificiale del grado alcolico. Nella precedente sentenza Arnaud la Corte era giunta alle stesse conclusioni, ma aveva osservato che «una presunzione legale di arricchimento non costituirebbe una misura interna di controllo ammissibile se fosse, in pratica, diretta a sfavorire i vini provenienti da altri Stati membri e costituisse, in tal modo, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del Trattato CEE» (63). Per evitare siffatti conflitti, la Corte ha proseguito affermando: «così sarebbe, per esempio, se per quanto concerne i vini importati da un altro Stato membro e per quanto riguarda il prodotto nazionale non sussistessero, di diritto o di fatto, le medesime possibilità di infirmare la presunzione» (64). Questo è un principio che, a mio avviso, dovrebbe venir generalmente applicato e che, in particolare, ha rilevanza nella fattispecie. Se in uno Stato membro si applica un sistema di controllo consentito perché la normativa comunitaria non è esauriente nel settore, le sue autorità amministrative devono ammettere che venga prodotta una controprova da parte o per conto del produttore del vino nello Stato membro di origine. Ne consegue che dette autorità devono essere disposte a vagliare tale controprova prima di giungere ad una conclusione. In altre parole, devono essere corrette nella loro azione. Se però, nonostante la loro correttezza, rimangono del parere che il vino è stato assoggettato a pratiche enologiche illecite, sicché non può essere destinato al consumo umano, devono vietarne la vendita; questa loro decisione dev'essere impugnabile dinanzi al giudice.
49 Nella fattispecie, l'attrice e il governo italiano sostengono inoltre che le autorità tedesche controllano sistematicamente le importazioni di vino italiano ma, oltre questa affermazione di massima, nessuna prova viene fornita, né nel provvedimento di rinvio, né nelle osservazioni dell'attrice. Il fascicolo non corrobora questa affermazione, giacché la prima partita di vino in questione non risulta essere stata controllata. L'agente del governo tedesco ha dichiarato che, quanto meno per quel che riguarda il CUT, venivano sottoposti a controllo tanto i vini importati quanto quelli nazionali. Data la mancanza di elementi, la Corte non può ritenere, onde fornire una soluzione al giudice italiano, che la Germania assoggetti sistematicamente a controlli i vini italiani (65).
50 Appare probabile che la Germania assoggetti a controlli per campione tanto i vini importati quanto quelli nazionali. Comunque, anche se l'analisi specifica sulla quale verte la causa principale non rientrasse in questi normali controlli, pare ci fosse un plausibile fondamento, come ho già detto (v. paragrafo 15), per avere dubbi sulla seconda partita di vino oggetto della controversia in esame. Uno Stato membro che, per validi motivi, assoggetta una fornitura di vino, importato o meno, ad ulteriori controlli non contravviene alle norme comunitarie. Anche se questo controllo costituisce formalmente un ostacolo alla libera circolazione, è un ostacolo che direi evidentemente «necessario per raggiungere i fini perseguiti» (66).
51 Di conseguenza propongo alla Corte di risolvere congiuntamente ed in modo generale le due prime questioni dichiarando che gli Stati membri hanno facoltà di assoggettare i vini importati a controlli per campione, in particolare, ma solo, se vi è ragionevole motivo di sospettare che il vino è stato sottoposto a pratiche enologiche illecite, come l'annacquamento. Ciò è particolarmente opportuno se in precedenza non sono state fatte analisi per scoprire addizionamenti d'acqua. Gli Stati membri nel cui territorio si trova il vino importato non sono tenuti, in virtù delle norme sulla libera circolazione delle merci, a riconoscere i risultati di specifiche analisi effettuate nello Stato membro di origine del vino. Tuttavia essi possono rifiutarsi di riconoscerli solo se vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità dei certificati emessi nello Stato membro di origine o se i vini importati devono rispondere agli stessi criteri normalmente applicati nei confronti dei vini nazionali e se le imprese coinvolte nel controllo in questione hanno avuto la possibilità di contestare i risultati che possono ostacolare la libera circolazione del vino.
52 Sotto questo profilo si deve pure ricordare che gli Stati membri sono tenuti (art. 4 del regolamento del 1989) a indicare gli enti competenti a garantire «l'osservanza della normativa vitivinicola» (67). Inoltre i laboratori di cui si avvalgono detti enti per effettuare le analisi devono essere designati dagli Stati membri a norma dell'art. 79, n. 1, del regolamento del 1987. Dagli artt. 9 e 10, in particolare, del regolamento del 1989 si desume che, se le autorità di uno Stato membro hanno fondati motivi di sospettare che una partita di vino proveniente da un altro Stato membro non sia «conforme alla normativa vitivinicola» o sia «oggetto di azioni fraudolente», devono segnalarlo alle autorità competenti dello Stato membro di origine e alla Commissione. Per di più, le persone soggette a controlli «non devono ostacolare in alcun modo i controlli, ma anzi sempre agevolarli» (68).
ii) Compatibilità con il diritto comunitario dell'analisi dell'ossigeno 16/18
53 Con la terza questione il giudice nazionale chiede in realtà alla Corte di stabilire se l'uso dell'analisi dell'ossigeno 16/18 soddisfi ai criteri di precisione, ripetibilità e riproducibilità sanciti dall'art. 74, n. 2, lett. c), del regolamento del 1987 e dall'art. 5 del regolamento della Commissione del 1990. Una lettura dell'allegato del regolamento del 1990 della Commissione ci rivela che detti criteri sono scientifici. Per decidere se sotto il profilo giuridico questa analisi risponda ai criteri di cui sopra è necessario disporre di idonee prove scientifiche e di accertamenti di fatto desunti da dette prove. In un caso come quello di specie tali accertamenti spettano al giudice nazionale. Non mi pare che la Corte possa fornire al giudice nazionale soluzioni specifiche su questo punto, giacché tutti sanno che non rientra tra i compiti della Corte procedere a simili accertamenti di fatto per risolvere questioni pregiudiziali ai sensi dell'art. 177.
54 Tutti coloro che hanno presentato osservazioni in questa causa concordano nell'ammettere che, al momento attuale, l'analisi della risonanza magnetica non è inclusa tra i sistemi ufficiali riconosciuti dal diritto comunitario o sul piano internazionale (69). E' logico pensare, dal momento che questa analisi viene praticata dal CUT, e, secondo il governo tedesco, è già stata ammessa da un giudice tedesco, che la sua idoneità sia già stata riconosciuta in questo Stato. In queste circostanze, se l'analisi risponde ai criteri di precisione, ripetibilità e riproducibilità prescritti dall'art. 74, n. 2, del regolamento del 1987, è compatibile con il diritto comunitario. Questa constatazione spetta però al giudice nazionale, che deve accertare i fatti.
55 Il giudice nazionale ricorda la necessità di una banca dati come fonte di informazione e parla di altri «elementi di supporto» come esigenze potenzialmente importanti per l'applicazione del metodo della risonanza magnetica. Probabilmente questo è un richiamo implicito alle circostanze nelle quali si è effettivamente svolto l'esame in Germania. Mi pare però che, se tra i normali sistemi di controllo del vino, il metodo dell'ossigeno 16/18 si usa solo per «consolidare» (a quanto ha dichiarato l'agente del governo tedesco all'udienza, nel nostro caso è stata proprio questa la funzione del controllo) i risultati di altri esami, i risultati di detta analisi non possono venir scissi dai risultati di altri esami. Inoltre, poiché non esistono altri metodi analitici internazionalmente riconosciuti per accertare l'annacquamento del vino, concordo con la Commissione nel non considerare determinante alcun metodo di analisi. Tuttavia, se esami diversi danno tutti un tipo di risultato concordante, non mi pare si possa impedire alle autorità competenti di uno Stato membro di presumere che vi sia stato annacquamento per il solo fatto che uno dei metodi di controllo era quello dell'ossigeno 16/18. Le presunzioni ammettono sempre la controprova. Se, in un singolo caso, il produttore del vino che si presume annacquato in base all'analisi dell'ossigeno 16/18 dimostra attendibilmente alle competenti autorità di controllo che gli elementi assunti come base dell'analisi erano falsati, allora, dopo accurato esame di tutti i particolari della situazione specifica e in particolare della precisione, della ripetibilità e della riproducibilità delle altre analisi effettuate da dette autorità, la presunzione di sofisticazione dovrebbe venir rovesciata.
56 Tuttavia tutti questi elementi vanno accertati dal giudice nazionale. Penso però che sia opportuno aggiungere che, a mio avviso, dal momento che il CUT, le competenti autorità ministeriali del Land Renania-Palatinato e la Repubblica federale di Germania non sono parti nel processo principale, è difficile immaginare come il giudice nazionale possa compiere affidabili accertamenti sui particolari dei metodi analitici usati e sui risultati ottenuti in questo modo in Germania nell'estate 1991, salvoché sia quanto meno disposto ad ordinare la produzione di prove da parte degli enti responsabili delle analisi.
IV - Conclusione
57 Propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni del Tribunale civile e penale di Ravenna:
«1) Gli artt. 30-36 del Trattato CE non vietano ad uno Stato membro di controllare il vino prodotto in uno Stato membro diverso, anche se accompagnato da certificati di analisi emessi in buona fede da istituti di ricerca debitamente autorizzati dello Stato membro di origine, a condizione che metodi e procedure analitici vengano applicati in modo non discriminatorio e, in particolare, siano identici in fatto e in diritto a quelli applicati al vino prodotto nel primo Stato membro.
2) Spetta al giudice nazionale stabilire se "la ricerca isotopica dell'ossigeno 16/18" sia conforme alle esigenze dell'art. 74, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 sull'organizzazione comune dei mercati vitivinicoli quanto a precisione, ripetibilità e riproducibilità, e pronunciarsi nella causa di cui deve conoscere in base a tutte le informazioni di cui dispone, comprese altre prove relative al vino esaminato. Ogni presunzione formulata da uno Stato membro in base ai risultati di detto esame deve poter venir confutata dall'impresa interessata. Tuttavia, se lo Stato membro persiste nel suo convincimento, in base a detti risultati e nonostante l'eventuale produzione di controprove, che una partita di vino è stata annacquata, deve impedirne la messa in circolazione per il consumo umano, a condizione che i metodi analitici siano conformi ai criteri dell'art. 74, n. 2, lett. c). Comunque dette decisioni devono essere sempre soggette ad adeguato sindacato giurisdizionale».
(1) - G.K. Chesterton: «Acqua e vino», Versi per ogni occasione (1913).
(2) - La voce del capitolo pertinente dell'allegato II recita: «Vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)».
(3) - All'art. 38, n. 1, i prodotti agricoli sono definiti «i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti».
(4) - V. regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99 del 5.5.1970, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento del 1970»).
(5) - GU 1987, L 84, pag. 1.
(6) - GU 1987, L 184, pag. 26.
(7) - GU 1976, L 135, pag. 1.
(8) - GU 1977, L 187, pag. 10.
(9) - GU 1978, L 226, pag. 11.
(10) - Si deve ora far richiamo all'art. 73 del regolamento del 1987.
(11) - GU 1990, L 272, pag. 1.
(12) - GU 1989, L 202, pag. 32; v. art. 1, n. 1, primo comma.
(13) - Corsivo aggiunto data l'importanza di questi termini nell'attuale causa.
(14) - V. supra, paragrafo 6.
(15) - GU 1993, L 200, pag. 10.
(16) - GU 1989, L 106, pag. 1. Il regolamento n. 986/89, nella versione modificata, è stato abrogato dal 1_ settembre 1993 dall'art. 21 del regolamento della Commissione del 1993.
(17) - L'art. 2043, che fa parte del titolo IX del codice civile, è intitolato «Dei fatti illeciti» e recita: «Risarcimento per fatto illecito - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
(18) - Risulta dalle osservazioni della Commissione che il metodo dell'ossigeno 16/18 verte essenzialmente su un'analisi degli isotopi di ossigeno contenuti nelle molecole dell'acqua presenti nel vino. Gli atomi di ossigeno si presentano in tre diverse forme isotopiche, cioè l'O16, che è il più diffuso (99,8% del totale), l'O17(0,04%) e l'O18 (0,16%). La massa degli atomi di ossigeno e, quindi, quella delle molecole di acqua che li contengono varia proporzionalmente alla loro composizione isotopica. Il rapporto tra gli isotopi O18/O16 varia a seconda dell'origine dell'acqua; l'acqua di origine vegetale contenuta nell'uva è più ricca in O18 dell'acqua piovana o dell'acqua di sorgente. L'esame dell'ossigeno 16/18 consente di accertare la quantità di isotopi O18. Come parametro si assume l'acqua marina e le divergenze rispetto a questa dei quantitativi contenuti in acque di origine diversa sono espresse in unità «delta». L'annacquamento del vino provoca una diminuzione del valore iniziale di unità delta nel vino, il che consente di applicare l'esame dell'ossigeno 16/18 per accertare l'annacquamento del vino.
(19) - La Commissione si basa sui risultati di un'ispezione condotta da suoi esponenti nel corso di una missione ufficiale in Italia dal 1_ al 4 settembre 1992. L'istanza di declaratoria presentata dall'attrice al giudice nazionale implicitamente conferma l'esposto della Commissione.
(20) - Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella versione modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, della Repubblica irlandese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU 1978, L 304, pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU 1982, L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU 1989, L 285, pag. 1).
(21) - V. conclusioni dell'avvocato generale Jacobs e sentenza della Corte 11 luglio 1996 nella causa C-39/94, SFEI e a. (Racc. pag. I-3547), paragrafo 30 delle conclusioni e punto 24 della sentenza.
(22) - Sentenza 20 ottobre 1993, causa C-10/92 (Racc. pag. I-5105, punti 16 e 17).
(23) - Sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 59).
(24) - Sentenza 11 marzo 1980, causa 104/79 (Racc. pag. 745).
(25) - V. sentenza Foglia/Novello I, già citata, e sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia/Novello II (Racc. pag. 3045).
(26) - Foglia/Novello I, punto 3.
(27) - Ibidem, punto 10.
(28) - Ibidem, punto 11; il corsivo è mio.
(29) - V. sentenza Foglia/Novello II, loc. cit., supra, nota 25. La convenuta nella causa principale contestò l'interpretazione dell'art. 177 fornita dalla Corte nella sentenza Foglia/Novello I e il giudice nazionale, preso atto dei suoi argomenti, ritenne necessario consultare la Corte «in ordine all'interpretazione dell'art. 177 (...) al fine di ottenere una pronuncia più puntuale e certa sulla portata e sul significato della sentenza (Foglia/Novello I)»; v. sentenza Foglia/Novello II, punti 8 e 9.
(30) - Sentenza Foglia/Novello II, punti 15 e 16.
(31) - Punto 18.
(32) - V. paragrafi 83 e 84. Per corroborare il suo punto di vista si richiama in particolare al punto 23 della sentenza 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska-Bscher (Racc. pag. I-4003), nella quale la Corte ha affermato che l'autonomia del giudice nazionale nello stabilire la necessità della pronuncia pregiudiziale va ridimensionata «solo nei casi in cui risulti che il procedimento di cui all'art. 177 del Trattato è stato sviato dal suo scopo e, in realtà, mira a indurre la Corte a statuire mediante una lite artefatta, oppure sia evidente che non può applicarsi la disposizione di diritto comunitario presentata all'interpretazione della Corte». Questa interpretazione concorda pure con l'orientamento dell'avvocato generale Gordon Slynn nelle conclusioni Foglia/Novello II, nelle quali ha rilevato che nella causa Foglia/Novello I «la Corte si è dichiarata incompetente, a mio modo d'intendere, in quanto era convinta che non sussistesse fra le parti una vera e propria questione di diritto comunitario. La causa davanti al giudice italiano e, a dire il vero, forse tutta la controversia erano state predisposte allo scopo di ottenere una decisione su una questione in merito alla quale le parti erano d'accordo. Giacché non vi era alcuna lite fra loro, la Corte non era tenuta né autorizzata a pronunciarsi in materia» (Racc. 1981, pag. 3069).
(33) - Rispettivamente sentenze 16 luglio 1992, causa C-343/90 (Racc. pag. I-4673), e causa C-83/91 (Racc. pag. I-4871), e sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90 (Racc. pag. I-393).
(34) - A questo proposito la Commissione si richiama in particolare alla sentenza 16 giugno 1981 nella causa 126/80, Salonia/Poidomani e Giglio (Racc. pag. 1563).
(35) - V. punto 20.
(36) - V. paragrafo 101 delle conclusioni.
(37) - Racc. 1980, pag. 764.
(38) - Sentenza 4 febbraio 1965, causa 20/64, Albatros/Sopéco (Racc. pag. IX-3, 1).
(39) - V., ad esempio, l'ordinanza della Corte 2 febbraio 1996 nella causa C-257/95, Gérard Bresle/Préfet de la Région Auvergne e Préfet du Puy-de-Dôme (Racc. pag. I-233, punto 18).
(40) - Sentenza 22 marzo 1983, causa 42/82 (Racc. pag. 1013).
(41) - Punti 55 e 56.
(42) - Sentenza 10 dicembre 1974, causa 48/74, Charmasson/Ministro dell'Economia e delle Finanze (Racc. pag. 1383).
(43) - Punto 8; v., inoltre, sentenza 16 marzo 1977, causa 68/76, Commissione/Francia (Racc. pag. 515, punto 20). L'unica deroga espressa è quella di cui all'art. 42, che, al n. 1, dispone che le regole di concorrenza del Trattato «sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio (...)».
(44) - Sentenza 20 aprile 1978, cause riunite 80/77 e 81/77 (Racc. pag. 927; in prosieguo: la sentenza «Commissionnaires Réunis»).
(45) - Loc. cit., nota 4.
(46) - Sentenza Commissionnaires Réunis, punto 35 (il corsivo è mio).
(47) - V., ad esempio, sentenza 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/CEE (Racc. pag. 2885, punto 24).
(48) - Conclusioni dell'avvocato generale Capotorti, causa 68/76, Commissione/Francia (Racc. 1977, pag. 539).
(49) - Cause riunite 89/74, 18/75 e 19/75, Procuratore generale di Bordeaux/Arnaud (Racc. 1975, pag. 1039).
(50) - V. ventiseiesimo, ottantaquattresimo, ottantacinquesimo e ottantanovesimo `considerando' del regolamento del 1987.
(51) - Il corsivo è mio.
(52) - Il secondo comma dell'art. 189 recita «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».
(53) - A norma dell'art. 2, lett. b), del regolamento del 1989, un organismo competente è «ciascuna delle autorità o dei servizi competenti incaricati dallo Stato membro di controllare l'osservanza della normativa vitivinicola».
(54) - L'agente del governo tedesco ha dichiarato che, avendo constatato una gradazione alcolica anormalmente bassa (v. supra, paragrafo 15) ed avendo proceduto a varie analisi che hanno dimostrato che il livello qualitativo del vino era inferiore a quello previsto, le autorità hanno effettuato un'analisi organolettica che, con la proporzione di 4:1, ha messo in evidenza l'annacquamento. Ottenuto questo risultato, si è proceduto all'analisi dell'ossigeno 16/18, che ha confermato i precedenti risultati.
(55) - Causa 42/82, citata alla nota 40.
(56) - Punto 53.
(57) - Punto 54.
(58) - Punto 55.
(59) - Punto 56.
(60) - Punto 57.
(61) - Sentenza 4 luglio 1979, causa 7/79, Gallet/Ministro dell'Agricoltura (Racc. pag. 2373).
(62) - Punto 5.
(63) - Citata alla nota 49, punto 13.
(64) - Punto 14.
(65) - A mio giudizio, se uno Stato membro intendesse realmente passare da una politica di controlli per campione a quella dei controlli a tappeto, salvo debitamente motivare questo suo nuovo orientamento, per analogia con gli artt. 9 e 10 del regolamento 1989 (v. appresso, paragrafo 52) e con i principi sanciti nella causa 42/82, Commissione/Francia, loc. cit. (specie punto 36), dovrebbe informarne preventivamente tanto la Commissione quanto le autorità competenti nello Stato membro d'origine interessato.
(66) - Causa 42/82, Commissione/Francia, loc. cit. punto 54.
(67) - La definizione di dette autorità è contenuta nell'art. 2, lett. b), del regolamento del 1989, citato alla nota 53.
(68) - Art. 15 del regolamento 1989.
(69) - All'udienza, l'agente del governo tedesco ha però dichiarato che si sperava che l'Ufficio enologico internazionale adottasse una risoluzione per approvare questo sistema nel corso di un convegno indetto per il novembre 1996.