Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 16 marzo 1995. - MINISTRE DES FINANCES CONTRO SOCIETE PARDO & FILS E CAMICAS SARL. - DOMANDE DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE PAU - FRANCIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - VOCI DOGANALI - BEVANDE - VINI DI UVE FRESCHE PREPARATI - SANGRIA. - CAUSE RIUNITE C-59/94 E C-64/94.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-03159
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1 Le attrici nelle cause principali, la Società Pardo & Fils e la Camicas SARL (in prosieguo: la «Pardo» e la «Camicas») sono spedizionieri doganali francesi. Nel 1988 e nel 1989, esse importavano, per conto dei loro rispettivi clienti spagnoli, grandi quantitativi di «sangria» in Francia. Si deve osservare che in tale periodo le relazioni doganali tra Spagna e gli altri Stati membri erano regolate da norme transitorie derivanti dall'adesione della Spagna alle Comunità europee. Di conseguenza, dazi doganali gravavano ancora su talune merci nell'ambito degli scambi tra la Spagna e il resto della Comunità.
2 Le attrici dichiaravano le merci all'amministrazione delle dogane francesi come rientranti nella voce 2205 della Nomenclatura combinata, che riguarda i «vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche». L'amministrazione doganale francese contestava tale classificazione. Essa riteneva che la «sangria» dovesse classificarsi nella voce 2206, che si riferisce ad «altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele) (...)», e dà luogo alla riscossione di dazi doganali più elevati. Questa differenza di punti di vista è sfociata in una controversia dinanzi ai giudici francesi e ha indotto, alla fine, la Cour d'appel di Pau a rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. La questione pregiudiziale è formulata nei seguenti termini:
«Se la bevanda denominata sangria, composta per più del 50% di vino di uve fresche (voce doganale 2204), debba essere classificata nell'ambito della voce 2205 ovvero della voce 2206 della Tariffa doganale comune».
3 La Nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune figura nell'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (1). In forza dell'art. 12 di tale regolamento, la Commissione adotta ogni anno mediante regolamento «la versione completa della Nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della Tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione». Nel periodo in cui sono state effettuate le importazioni controverse, le versioni applicabili della Nomenclatura combinata erano contenute nel regolamento iniziale n. 2658/87 e nell'allegato I al regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174 (2). Il testo delle voci in questione era identico nei due regolamenti.
4 Come la Corte ha ripetutamente affermato, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venire reperito nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo delle voci e sottovoci della Nomenclatura combinata e dalle note delle sezioni o dei capitoli (3).
5 Per quanto riguarda le caratteristiche e le proprietà obiettive delle merci di cui trattasi, le ordinanze di rinvio non contengono molte informazioni a parte l'indicazione che le merci sono una bevanda del tipo noto sotto il nome di «sangria» contenente più del 50% di vino di uve fresche. Altre informazioni risultano dalle osservazioni presentate dal governo francese, in quanto queste precisano che nessuna delle parti sembra contestare le analisi effettuate da un organo denominato Commission de conciliation et d'expertise douanière, secondo le quali il prodotto importato con la denominazione «sangria» era un miscuglio di vino, d'acqua, di zucchero e di estratti di frutta. Il governo francese asserisce pure che il prodotto conteneva acqua nella misura del 30-36% ed aveva un tenore d'alcol pari al 6,97% in volume.
6 Il dizionario della Real Academia Española definisce la sangria come un bevanda rinfrescante composta di acqua e di vino, con zucchero, limone ed altre aggiunte. Una definizione in sostanza analoga, sebbene leggermente più elaborata, della sangria viene fornita all'art. 2, n. 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 10 giugno 1991, n. 1601, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (4). Ai sensi di tale disposizione, la sangria è una «bevanda ottenuta a base di vino aromatizzata con l'aggiunta di estratti o di essenze naturali di agrumi, con o senza il succo di tali frutti, con eventuale aggiunta di spezie, edulcorata, con l'aggiunta di CO2, e con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore a 12% vol.». L'art. 4, n. 2, precisa che l'aggiunta d'acqua viene autorizzata purché non alteri la natura della bevanda. Benché tale regolamento non fosse in vigore all'epoca in cui le merci in questione sono state importate, esso può tuttavia assumere indirettamente rilevanza sotto un certo aspetto. Ritornerò più avanti su questo punto (v. in prosieguo punto 11).
7 E' pacifico che se la sangria in questione non contenesse né acqua né zucchero, essa rientrerebbe nella voce 2205 della Nomenclatura combinata. Essa corrisponderebbe esattamente alla designazione dei «vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche». La questione è quindi se l'aggiunta d'acqua e di zucchero incida su tale classificazione. A questo proposito, le regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, che vengono enunciate nel titolo I, sub A, della parte prima dell'allegato che contiene la Nomenclatura combinata, sono utili. La regola generale 2 b) prevede che:
«Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce a lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3».
8 La regola generale 3 dispone:
«Qualora per il dispositivo della regola 2) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia, quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimento condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b), non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione».
9 Risulta dalla regola generale 3 b) che la classificazione della sangria dipende dalla materia o dall'oggetto che le conferisce il suo carattere essenziale. A mio avviso, le materie che determinano il carattere essenziale di una sangria che contiene più del 50% di vino di uve fresche devono in linea di principio essere lo stesso vino e l'estratto di frutta grazie al quale il vino viene aromatizzato. A meno che non siano aggiunti in quantitativi molti rilevanti, l'acqua e lo zucchero non possono cambiare la natura essenziale della bevanda. L'acqua, per la sua natura neutra, è difficile che possa produrre un tale effetto. Un whisky, ad esempio, non cesserà di essere whisky per il solo fatto che sia stato diluito con acqua. Ciò vale pure per lo zucchero. L'aggiunta, in quantitativi ragionevoli, di zucchero, o di qualsiasi altro agente edulcorante, non può modificare la natura essenziale di una bevanda, almeno non al punto da comportare il trasferimento di questa da una voce della Nomenclatura combinata ad un'altra. Un vermut, ad esempio, non diviene né sidro né sidro di pera per il solo fatto che ad esso è stato aggiunto zucchero; esso diviene un vermut edulcorato.
10 Risulta da quanto precede che una sangria del tipo descritto nel caso di specie rientra nella voce 2205. La classificazione della sangria nella voce 2205 trova conferma nelle note esplicative della Nomenclatura combinata emanate dalla Commissione, secondo le quali la voce 2205 comprende in particolare «le bevande dette "Sangria" a base di vino, aromatizzate, ad esempio al limone o all'arancia». Una conferma ulteriore viene fornita dalle note esplicative adottate dal Consiglio di cooperazione doganale, che possono considerarsi mezzi validi per l'interpretazione della Nomenclatura combinata (5). Le note relative alla voce 2204 escludono da tale voce le «bevande a base di vino della voce 2205». L'espressione «a base di vino» implica che le bevande rientranti nella voce 2205 possono contenere una certa proporzione di liquidi diversi dal vino, e in particolare acqua. Analogamente, le note esplicative relative alla voce 2208 escludono da tale voce i «vermut e altri aperitivi a base di vino di uve fresche (voce 2205)».
11 Altri elementi a sostegno della conclusione cui sono pervenuto sopra possono trovarsi nei due regolamenti che sono stati adottati successivamente all'importazione delle merci di cui trattasi, e cioè il regolamento n. 1601/91, al quale ho già fatto riferimento, e il regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1993, n. 2593, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 (6). La definizione che il primo regolamento dà della sangria (v. precedente paragrafo 6) non è direttamente rilevante, giacché - prescindendo dall'inapplicabilità di tale regolamento ratione temporis - tale definizione ha lo scopo di determinare non già il significato dei termini usati nella Nomenclatura combinata ma semplicemente le bevande per le quali può essere legittimamente usata la denominazione «sangria». Ciò risulta chiaramente dall'art. 6, che riserva l'uso delle denominazioni di cui all'art. 2 alle bevande ivi definite. Va tuttavia rilevato che l'art. 4, n. 2, prevede che per l'elaborazione delle bevande disciplinate dal regolamento - compreso quindi il vermut, così come definito all'art. 2, n. 2, lett. a), l'aggiunta d'acqua viene autorizzata purché l'acqua aggiunta non alteri la natura della bevanda. E' quindi chiaro che il legislatore comunitario ha ritenuto, almeno nel 1991, che l'aggiunta d'acqua non abbia, in quanto tale, l'effetto di trasformare il vermut in un altro tipo di bevanda. In proposito gli autori del regolamento si sono limitati ad esprimere un concetto logico che era pure valido al tempo delle importazioni di cui trattasi.
12 Quanto al regolamento n. 2593/93, l'art. 1 inserisce nel capitolo 22 della Nomenclatura combinata una nuova `nota complementare', ai sensi della quale:
«Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo eguale o superiore a 7% vol.».
Sembra quindi che, se il regolamento n. 2593/93 fosse stato in vigore nel periodo che viene in rilievo nel caso di specie, le merci in questione non avrebbero potuto essere classificate nella voce 2205 in quanto, in conformità alle analisi menzionate dal governo francese, il loro tenore d'alcol era leggermente inferiore al 7% vol. Fortunatamente per le attrici nella causa principale, tale regolamento non può avere effetti retroattivi, come risulta dalla sentenza Biegi (7), nella quale la Corte ha affermato che «il regolamento che precisa i presupposti per la classificazione sotto una voce o sottovoce tariffaria ha indole costitutiva e non può avere effetto retroattivo» (8). E' tuttavia interessante osservare che il secondo `considerando' del preambolo del regolamento n. 2593/93 stabilisce che:
«(...) per garantire l'uniforme applicazione della Nomenclatura combinata, occorre adottare talune disposizioni relative alla classificazione dei vermut e degli altri vini di uve fresche preparati con piante e con sostanze aromatiche di cui alla voce 2205; (...) i vini aromatizzati possono, in particolare, essere addizionati di notevoli quantità di liquidi, quali succhi di frutta, sciroppi ed acqua, e (...) può quindi essere difficile distinguerli dai miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche di cui alla voce 2206 (...)».
Ciò viene a suffragare ulteriormente la tesi secondo la quale la sola aggiunta d'acqua non ha l'effetto di escludere un vino aromatizzato dalla voce 2205. A questo proposito, la affermazione fatta nel preambolo può ritenersi, puramente dichiarativa e, pertanto, pertinente per quanto riguarda fatti anteriori all'adozione del regolamento. Non si può, naturalmente dire altrettanto per quanto riguarda la fissazione di un tenore minimo d'alcol.
13 Il governo francese si richiama nelle sue osservazioni ad una decisione di classificazione approvata dal comitato della Nomenclatura della Tariffa doganale comune, secondo la quale una bevanda effervescente contenente vino (40% circa), sciroppo di zucchero (10% circa), aromi naturali (2% circa), piccoli quantitativi di sorbato di potassio, di acido citrico e acqua dovrebbe essere classificata nella voce 2207 (che nella vecchia versione della Nomenclatura combinata corrispondeva all'attuale voce 2206) (9). Indipendentemente dalla portata che si deve dare ad una decisione del genere, questa non può, a mio avviso, incidere sulla classificazione delle merci di cui trattasi nella presente controversia. Infatti, è sufficiente rilevare che la sangria importata dalla Pardo e dalla Camicas contiene una percentuale nettamente maggiore di vino.
Conclusione
14 Ritengo, quindi, che la questione posta alla Corte dalla Cour d'appel di Pau vada risolta nel modo seguente:
L'espressione «vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche» di cui alla voce 2205 della Nomenclatura combinata riguardante la Tariffa doganale comune, nelle versioni che figurano all'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 e nell'allegato I al regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88, deve essere interpretata nel senso che comprende una bevanda denominata «sangria» che è costituita per oltre il 50% da vino di uve fresche, con acqua, zucchero ed estratti di frutta.BEgrFA
(1) - GU L 256, pag. 1.
(2) - GU L 298, pag. 1.
(3) - V., ad esempio, sentenza 7 maggio 1991, causa C-120/90, Ludwig Post/Oberfinanzdirektion Muenchen (Racc. pag. I-2391, punto 11).
(4) - GU L 149, pag. 1.
(5) - V., ad esempio, sentenza 18 settembre 1990, causa C-265/89, Vismans Nederland (Racc. pag. I-3411, punto 18).
(6) - GU L 238, pag. 18.
(7) - Sentenza 28 marzo 1979, causa C-158/78 (Racc. pag. 1103).
(8) - V. punto 11 della sentenza.
(9) - GU 1987 C 222, pag. 2.