Conclusioni dell'avvocato generale Elmer del 9 marzo 1995. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MICHELE VOISINE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE POLICE DE BORDEAUX - FRANCIA. - DESIGNAZIONE DEI VINI - NOZIONE DI "ETICHETTATURA" - ELEMENTI DI DECORAZIONE NON CORRELATI CON IL VINO POSTO IN VENDITA. - CAUSA C-46/94.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01859
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1 Nel presente procedimento è stato chiesto alla Corte di pronunciarsi su un problema di interpretazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura del vino e dello champagne.
Fatti
2 La questione è sorta nel corso di un procedimento penale a carico della signora Michèle Voisine, imputata di trasgressione dell'art. 11 della legge 1_ agosto 1905 sulle frodi e sofisticazioni in materia di prodotti o servizi, in quanto in qualità di titolare della SARL «bouteilles en fête», avrebbe indotto in errore i consumatori vendendo, in contrasto con le norme comunitarie, 1 425 bottiglie di vino Bordeaux e 60 bottiglie di Champagne nelle città di Vendôme, Romorantin, Blois e Azay-le-Rideau in contenitori su cui erano riprodotte fotografie delle città in cui veniva effettuata la vendita nonché una didascalia sulla storia delle singole città.
Dagli atti di causa risulta che l'azione penale deriva fra l'altro dagli accertamenti delle autorità del Loir-et-Cher competenti in materia di concorrenza, consumo e repressione delle frodi, secondo cui le indicazioni erano atte ad indurre in errore sull'origine del vino o del vitigno, atteso che i nomi delle città potevano essere intesi come denominazione di origine, e per quanto riguarda il nome di città «Romorantin» esso poteva essere confuso con il vitigno «Romorantin».
L'imputata ha sostenuto nel corso del procedimento penale dinanzi al Tribunal de police di Bordeaux che le norme comunitarie contengono unicamente disposizioni sull'etichettatura del vino. Le illustrazioni di città, riprodotte con serigrafia o incrostazione a stampo sulle bottiglie smerciate dalla «Bouteilles en fête», non costituirebbero parte dell'etichettatura bensì elementi decorativi del recipiente.
L'ordinanza di rinvio
3 Il Tribunal de police ha rilevato che sussistevano dubbi sul se la nozione di «etichetta» di cui alle citate norme comunitarie vada intesa nel senso che comprende solo le indicazioni che caratterizzano il prodotto ovvero anche il complesso delle iscrizioni riportate sulla bottiglia, ed ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di risolvere la seguente questione:
«Se la definizione di etichettatura di cui all'art. 38, del regolamento (CEE) n. 2392/89 vieti qualsiasi aggiunta di elementi decorativi o riferimento pubblicitario che non abbia nessun collegamento con il vino stesso».
Diritto comunitario
4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (1) è stato emanato in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2).
Nel quinto `considerando' del regolamento si sottolinea che per evitare interpretazioni troppo divergenti «si è dimostrato utile stabilire norme di designazione alquanto complete; che per assicurare l'efficacia di tale norme occorre inoltre stabilire il principio in base al quale per la designazione dei vini e dei mosti di uve sono ammesse soltanto le indicazioni previste dalle norme stesse o dalle relative modalità di applicazione».
Il regolamento distingue fra le indicazioni obbligatorie, necessarie per l'identificazione del prodotto e le indicazioni facoltative intese piuttosto a specificare le caratteristiche intrinseche del prodotto o a qualificare lo stesso.
Nel capitolo I, sezione B, relativa alla «designazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate» (nel regolamento e in prosieguo abbreviati come segue: «v.q.p.r.d.») la sottosezione B I riguarda l'«etichettatura».
L'art. 11, n. 1, elenca le indicazioni obbligatorie che devono essere contenute sull'etichettatura, fra cui il nome della regione determinata da cui i vini provengono [lett. a)], e per quanto riguarda i recipienti di volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, il nome oppure la ragione sociale dell'imbottigliatore nonché il comune o frazione dello Stato membro in cui l'imbottigliatore ha la propria sede principale [lett. d), primo trattino].
L'art. 11, n. 2, stabilisce norme in forza delle quali la designazione sull'etichettatura può essere integrata con l'indicazione di talune informazione fra cui un «marchio secondo le condizioni di cui all'articolo 40» [lett. c)].
Ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento le indicazioni di cui all'art. 11, sono le uniche ammesse - fatte salve talune eccezioni inconferenti per la soluzione della questione sollevata - per la designazione di un v.q.p.r.d. sull'etichettatura.
Nell'art. 38, n. 1, viene definita la nozione di «etichettatura» come «il complesso delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, i quali figurano sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul contrassegno attaccato al recipiente».
L'articolo prosegue:
«Non fanno parte dell'etichettatura le indicazioni, i contrassegni e gli altri marchi:
- previsti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri,
- relativi al fabbricante o al volume del recipiente, apposti direttamente in modo indelebile sul recipiente,
- utilizzati ai fini del controllo dell'imbottigliamento e precisati nelle modalità da stabilire,
- utilizzati per identificare il prodotto con un codice numerico e/o un simbolo leggibile da una macchina,
- relativi al prezzo del prodotto in questione,
- previsti dalle disposizioni degli Stati membri relative al controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti sottoposti ad un esame sistematico e ufficiale».
Nel titolo III del regolamento, disposizioni generali, l'art. 40, n. 1 dispone che la designazione e la presentazione dei prodotti di cui al regolamento, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità dei medesimi, non devono essere erronee o di natura tale da creare confusione o da indurre in errore le persone a cui si rivolgono in particolare per quanto riguarda le indicazioni previste all'art. 11 e le caratteristiche dei prodotti quali, in particolare, la natura, l'origine o la provenienza.
L'art. 40, n. 2, riguarda i «marchi» e dispone:
«2. Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui al presente regolamento sono completate con marchi, questi ultimi non possono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni:
a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del paragrafo 1, le persone cui si rivolgono, o
b) che
- possano essere confusi dalle persone cui sono destinati con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un v.q.p.r.d. (...);
- siano identici alla designazione di tale prodotto, senza che i prodotti utilizzati per l'elaborazione dei prodotti finali summenzionati abbiano diritto a tale designazione o presentazione.
Inoltre per la designazione di un vino da tavola, di un v.q.p.r.d. o di un vino importato non possono essere utilizzati sull'etichettatura marchi contenenti parole, parti di parole, segni o illustrazioni che:
(...)
b) (...) contengano indicazioni false, in particolare riguardo all'origine geografica, alla varietà di vite, all'annata di raccolta o a una menzione relativa ad una qualità superiore;
(...)».
5 Per quanto riguarda i vini spumanti, l'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1985, n. 3309, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (3), dispone norme corrispondenti a quelle di cui all'art. 40, del regolamento n. 2392/89.
6 Il regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (4) contiene all'art. 1, nn. 1 e 2, disposizioni relative al collocamento delle indicazioni obbligatorie facoltative sull'etichetta. Esse possono essere riportate sulla stessa etichetta o in taluni casi su più etichette ovvero stampate direttamente sul recipiente.
Procedimento dinanzi alla Corte
7 La signora Michèle Voisine ha sostenuto che le bottiglie vendute corrispondono ai requisiti di etichettatura di cui all'art. 11, n. 1, del regolamento n. 2392/89. Ai sensi dell'art. 38 del medesimo regolamento per etichettatura si intende «il complesso delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto (...)». Gli elementi decorativi posti sulla bottiglia non hanno invece nessun collegamento con il vino stesso, poiché può trattarsi ad esempio di foto di famiglia, di una ditta, di un emblema di un'associazione sportiva ovvero di un'illustrazione di una località. Il consumatore medio non può quindi essere indotto in errore da indicazioni del genere o credere che il vino è prodotto dal vitigno Romorantin semplicemente perché sulla bottiglia è riprodotta un'illustrazione dello stadio olimpico di Romorantin.
8 Lo Institut national des appellations d'origine, che ha chiesto nella causa principale la condanna della signora Voisine al risarcimento dei danni a suo favore, osserva che la definizione della nozione di etichettatura di cui all'art. 38 del regolamento n. 2392 è redatta in termini generali, per cui l'etichettatura comprende tutte le indicazioni che appaiono su di una bottiglia, e devono essere conformi sotto ogni punto di vista ai requisiti stabiliti dal regolamento. Ai sensi dell'art. 40 del regolamento n. 2392/89 e dell'art. 13 del regolamento n. 3309/85 l'uso di «marchi» del tipo di cui trattasi nel caso di specie non deve essere atto ad indurre in errore. A questo proposito i giudici nazionali dispongono di una certa discrezionalità.
9 Il governo francese ha sottolineato l'impossibilità di distinguere tra etichettatura e altri aspetti distintivi della bottiglia. L'espressione etichettatura nella normativa comunitaria del settore, altresì utilizzata nel regolamento Commissione n. 3201/90, non si riferisce unicamente all'etichetta nel senso tradizionale del termine ma anche ad altre forme di indicazioni stampate sulle bottiglie, ad esempio serigrafie o incrostazioni a stampo. L'elenco dettagliato degli elementi che rientrano nella nozione di etichettatura di cui agli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2392/89 è esauriente ma non osta d'altra parte a che una bottiglia venga decorata o munita di indicazioni non correlate al vino stesso purché vengano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 40 del regolamento per quanto riguarda i marchi. Ne consegue che un marchio non deve essere atto ad indurre il consumatore in errore, cosa che potrebbe verificarsi comunque se l'indicazione geografica sulla decorazione fosse diversa dalla regione di produzione del vino.
10 La Commissione ha sottolineato che sia dal quinto `considerando' sia dall'art. 12 del regolamento n. 2392/89 si desume che l'elenco di cui all'art. 11 degli elementi che debbono o possono rientrare nella nozione di etichettatura è esauriente. L'interesse del consumatore, sia a livello dell'informazione sia della tutela dal rischio di confusioni costituisce il filo conduttore di tutta la disciplina comunitaria del settore, e i requisiti inerenti all'etichettatura si estendono quindi a qualunque indicazione riportata sulla bottiglia. L'art. 40 del regolamento costituisce una specie di filtro per tali indicazioni al fine di evitare che il consumatore venga indotto in errore o per evitare confusioni.
Il presente procedimento dimostra, secondo la Commissione, la necessità tutelare il consumatore dal rischio di essere indotto in errore. L'azione penale è stata promossa per lo smercio in particolare di bottiglie di vino Bordeaux su cui era riportato il nome della città di Romorantin. Quest'ultima si trova nel dipartimento Loir-et-Cher, e non nella regione di Bordeaux. Romorantin è altresì il nome di un vitigno utilizzato per la produzione dei vini della Loira, ma non può essere utilizzato per produrre i vini di Bordeaux.
Parere
11 Il regolamento n. 2392/89 costituisce la codificazione di successive modifiche del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355. In varie sentenze precedenti, relative alle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 355/79, la Corte ha dichiarato:
«Queste disposizioni perseguono lo stesso fine, cioè l'eliminazione, nel commercio dei vini, di qualsiasi pratica atta a creare false apparenze, prescindendo dal se queste pratiche provochino, negli ambienti commerciali o nei consumatori, confusioni con prodotti esistenti o suscitino l'illusione di un'origine di caratteristiche che in realtà non esistono» (5).
Nella causa 16/83, Prantl (6), la Corte ha dichiarato (punto 29):
«Le disposizioni comunitarie relative all'etichettatura dei vini (...) costituiscono una normativa particolarmente elaborata, che consente di evitare le confusioni temute».
Come ha osservato l'avvocato generale Mischo nelle conclusioni nella causa 234/85, Keller (7), è «chiaro che quanto più le indicazioni che possono figurare sull'etichetta sono limitate e uniformi, tanto più diminuisce il rischio di confusione nel consumatore ed è agevolato il controllo (...)».
12 Le citate disposizioni comunitarie non possono a mio parere costituire il fondamento di una distinzione fra etichettatura e elementi decorativi. L'intento era chiaramente di evitare il rischio di confusioni o di errori che potrebbero derivare da un elenco esauriente di indicazioni che possono apparire in particolare sulle bottiglie di vino escludendo unicamente i casi espressamente elencati all'art. 38, n. 1. In proposito richiamo la formulazione estremamente ampia di questa disposizione: «(...) il complesso delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, i quali figurano sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul contrassegno attaccato al recipiente».
E' però difficile considerare le parole «caratterizzanti il prodotto» come una limitazione specifica poiché qualunque indicazione sul recipiente caratterizza il prodotto e lo distingue dagli altri prodotti. La signora Michèle Voisine appone sulle sue «Bouteilles en fête» vari nomi di città, illustrazioni, ecc., proprio per caratterizzare il prodotto in modo da distinguerlo dagli altri prodotti.
Il fatto che l'etichettatura sia costituita da un pezzo di carta incollato, da una modanatura sul vetro, da una serigrafia o in altri modi, è pertanto ininfluente come risulta d'altronde dall'art. 1 del regolamento n. 3201/90.
E' quindi possibile decorare il recipiente del vino solo qualora le indicazioni in tal modo apposte siano autorizzate dagli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2392/89. Per la soluzione della questione sollevata è di particolare interesse la possibilità, concessa dall'art. 11, n. 2, di aggiungere un marchio secondo le condizioni di cui all'art. 40, n. 2.
13 Le norme sui marchi di cui all'art. 40, n. 2, sono volte ad evitare che tramite indicazioni contenute nell'etichetta i consumatori siano indotti in errore sull'origine del vino o sulle sue caratteristiche, ovvero possano confondere le denominazioni di origine geografiche. Il punto nodale del plesso normativo comunitario è quindi la tutela del consumatore da indicazioni che possano creare confusioni o comunque indurre in errore le persone cui sono rivolte. Occorre sottolineare che il rischio di confusioni e la possibilità di errori non sussistono solo perché talune indicazioni, nel caso concreto ad esempio Romorantin, da un punto di vista meramente di fatto sono prive di collegamento con il vino stesso. Il problema è invece che il consumatore può essere indotto a credere che sussista una relazione fra le indicazioni e il prodotto, senza che ciò sia vero.
14 Concordo sul fatto che l'indicazione «Romorantin», come sottolineato dalla Commissione, costituisce un esempio di un caso atto a indurre in errore il consumatore o a comportare confusioni. D'altra parte è altrettanto chiaro che si possono altresì immaginare casi in cui i marchi non sono atti ad indurre in errore, ad esempio qualora in occasione di nozze d'argento vengano vendute bottiglie contrassegnate con l'immagine e il nome dei coniugi che festeggiano l'evento nonché l'indicazione delle date di matrimonio e delle nozze d'argento. Va notato però che è estremamente difficile definire linee direttrici generali relativamente alle indicazioni atte ad indurre in errore o a confusione, rispetto a quelle che non lo sono. Ciò dipenderà in definitiva dalla valutazione concreta delle circostanze di ogni singolo caso. Se i citati coniugi che celebrano le nozze d'argento dovessero ad esempio essere conosciuti come i proprietari di un noto tenimento vinicolo, l'indicazione, anche nel caso delle nozze d'argento, potrebbe essere considerata atta ad indurre in errore qualora il vino non venisse dalla tenuta.
15 Spetta al giudice nazionale valutare in ogni singolo caso se l'etichettatura corrisponda ai citati requisiti.
Conclusioni
16 Propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni sollevate:
- il combinato disposto dell'art. 38 e dell'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2392/89 non osta a che un recipiente di vino venga munito come marchio di elementi decorativi privi di collegamento con il vino stesso, purché vengano soddisfatte le condizioni stabilite in materia dall'art. 40, n. 2, del regolamento.
- Spetta al giudice nazionale stabilire in ogni singolo caso se siano soddisfatte le dette condizioni.
(1) - GU L 232, pag. 13.
(2) - GU L 84, pag. 1.
(3) - GU L 320, pag. 9.
(4) - GU L 309, pag. 1.
(5) - Sentenza 25.2.1981, causa 56/80, Weigand, Racc. pag. 583.
(6) - Sentenza 13.3.1984, Racc. pag. 1299.
(7) - Sentenza 8.10.1986, Racc. pag. 2897.