CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 15 giugno 1995 ( *1 )
|
1. |
Il Parlamento europeo vi propone un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 30 novembre 1993 ( 1 ), la quale ha ammesso la possibilità di cumulo delle indennità giornaliere sulla base dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»). |
|
2. |
Il convenuto nel presente procedimento, il signor Vienne, è attualmente dipendente del Parlamento. La sua situazione amministrativa nell'ambito di questa istituzione ha conosciuto tre fasi successive: in un primo tempo egli era stato assunto come agente ausiliario (dal 1° novembre 1990), quindi era divenuto agente temporaneo (dal 1° gennaio 1991) prima di essere nominato dipendente in prova (dal 16 dicembre 1991) e di ruolo nell'ottobre 1992. Inizialmente assunto nel luogo di residenza della sua famiglia, in Bruxelles-Anderlecht, dopo la prima assunzione egli ha stabilito una residenza in Messancy, presso il confine belga-lussemburghese, per ottemperare agli obblighi statutari, conservando al tempo stesso la propria residenza di famiglia fino alla nomina in ruolo. |
|
3. |
La controversia sorta con il Parlamento verte sul versamento in suo favore delle indennità giornaliere previste all'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto (in prosieguo: l'«art. 10»), sino alla fine del periodo di prova maggiorato di un mese (il 15 ottobre 1992). Tale articolo è del seguente tenore: «Il funzionario che sia tenuto a cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello Statuto ( 2 ) ha diritto, per una durata stabilita al paragrafo 2, a un'indennità giornaliera il cui importo è fissato nella seguente tabella (...)». La durata delle indennità giornaliere è fissata dal n. 2 dello stesso articolo a 120 o 180 giorni per i dipendenti ovvero alla durata del periodo di prova aumentato di un mese per i dipendenti in prova. La durata delle stesse indennità per gli agenti temporanei (art. 25 del regime applicabile agli altri agenti, in prosieguo: il «RAA») e per gli agenti ausiliari (art. 69 del RAA) è limitata in entrambi i casi a un massimo di un anno, mentre si fa rinvio all'art. 10 per il resto. |
|
4. |
Conformemente alle norme dello Statuto ( 3 ), il Parlamento ha versato al signor Vienne le suddette indennità giornaliere a decorrere dal 1o novembre 1990, sospendendo tuttavia ogni versamento dal 21 aprile 1992, vale a dire quasi sei mesi prima della fine del periodo di prova dell'interessato. Il Parlamento ha infatti ritenuto opportuno cumulare i vari periodi prestati dall'avente diritto, in modo che il versamento delle indennità non potesse eccedere il limite massimo di dodici mesi prescritto dall'art. 10. |
|
5. |
A fronte del rifiuto del Parlamento di corrispondergli le indennità di cui trattasi sino alla fine del periodo di prova aumentato di un mese (ossia per un periodo compreso tra il 22 aprile e il 15 ottobre 1992), il signor Vienne ha esperito un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado per ottenere l'annullamento della decisione di rigetto del Parlamento 2 febbraio 1993, deducendo in particolare una violazione dell'art. 10. |
|
6. |
Con la richiamata sentenza 30 novembre 1993 il Tribunale ha accolto la sua domanda. Esso ha anzitutto constatato che «(...) nessuna norma dello Statuto o del RAA stabilisce esplicitamente una disciplina restrittiva per il caso di specie. In particolare, il testo dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto non osta al cumulo delle indennità giornaliere chiesto dal ricorrente» ( 4 ). Per converso, il Tribunale ha ritenuto che un limite massimo della durata delle indennità giornaliere, così come il Parlamento intendeva applicarlo al periodo di prova, avrebbe tenuto in non cale la precarietà del rapporto di lavoro che caratterizza la situazione amministrativa di un dipendente in prova ( 5 ). Infatti, il Tribunale ha ritenuto che in una situazione del genere, nella quale la precarietà del rapporto di lavoro è stata costante, «(...) la corresponsione delle indennità giornaliere persegue un obiettivo preciso: sembra ragionevole indurre il dipendente di cui trattasi ad astenersi da un trasloco il quale, ove la nomina in ruolo non abbia luogo, sarebbe prematuro e causerebbe, a norma dell'art. 9, nn. 1 e 2, dell'allegato VII dello Statuto, in caso di cessazione dal servizio da parte del dipendente, un doppio rimborso delle spese di trasloco. Orbene, tenuto conto di tale situazione, l'interessato deve fruire, in compenso e a norma dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto, fino alla fine di detto periodo precario, aumentato di un mese, delle indennità giornaliere, indipendentemente dal fatto che egli abbia già percepito tali indennità in periodi precedenti, caratterizzati anch'essi dalla precarietà» ( 6 ). Infine, ricordando che l'obiettivo perseguito dalla concessione delle indennità giornaliere, quale definito da precedenti pronunce ( 7 ), «(...) vale a dire la compensazione delle spese e degli inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi e di sistemarsi provvisoriamente nel luogo in cui si presta servizio, pur conservando nel contempo, in via provvisoria, la residenza precedente (...)», fa senz'altro riscontro alle circostanze del caso di specie (mantenimento di due residenze, una di famiglia in Belgio e l'altra in prossimità della sede di servizio ( 8 )), il Tribunale ne ha concluso che il signor Vienne aveva senz'altro, dal punto di vista statutario, diritto al versamento delle indennità giornaliere sino alla fine del periodo di prova aumentato di un mese ( 9 ). |
|
7. |
Atteso quanto sopra, la sentenza 30 novembre 1993 ha annullato la decisione di rigetto del Parlamento 2 febbraio 1993 e condannato quest'ultima istituzione a versare al ricorrente le indennità giornaliere non corrisposte e all'integralità delle spese. |
|
8. |
Il ricorso del Parlamento è diretto all'annullamento di quest'ultima sentenza. |
|
9. |
A sostegno del proprio ricorso, il Parlamento deduce in sostanza due motivi relativi alla violazione del diritto comunitario:
|
|
10. |
Il signor Vienne fa rilevare, in via preliminare ( 10 ), che la ricevibilità del ricorso è dubbia, in quanto il Parlamento tenta di sottoporre al vaglio della Corte elementi di fatto già accertati dal Tribunale. Mi pronuncerò su questo punto, all'occorrenza, nell'ambito della disamina di ciascuno dei motivi dedotti, che effettuerò in ordine successivo. |
I — Sulla questione dell'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell'art. 71 dello Statuto
|
11. |
L'art. 71 dello Statuto (
11
) così dispone: «Il funzionario ha diritto, alle condizioni fissate dall'allegato VII, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio(...)» |
|
12. |
Il Parlamento ritiene che il Tribunale abbia commesso, al punto 32 della sentenza, un errore di interpretazione della nozione di «entrata in servizio», menzionata all'art. 71 dello Statuto, «(...) nel senso che essa riguarda unicamente l'entrata in servizio a seguito della nomina formale a un posto come dipendente di ruolo». A suo parere, invece, occorre intendere questa nozione nel senso che essa riguarda qualsiasi entrata in servizio presso un'istituzione della Comunità, a qualunque titolo, ivi compreso come agente temporaneo o ausiliario, in quanto l'«entrata in servizio» può aver luogo una sola volta ( 12 ). |
|
13. |
Il tenore letterale dell'art. 71 dello Statuto e il contesto nel quale esso è situato escludono qualsiasi possibilità di accogliere la tesi sostenuta dal Parlamento. |
|
14. |
Infatti, questa disposizione fa parte, va ricordato, dello Statuto del personale delle Comunità europee. Quest'ultimo si applica quindi, in linea di principio, soltanto ai dipendenti, come ha sottolineato il Tribunale. È bensì vero che questo principio tollera numerose eccezioni, dal momento che il RAA fa spesso rinvio allo Statuto in un certo numero di disposizioni. Allorché viene operato un tale rinvio, occorre leggere le disposizioni dello Statuto e quelle del RAA in modo parallelo, nel senso che gli altri agenti sono equiparati ai dipendenti. L'art. 71, tuttavia, non rientra in un'ipotesi del genere. Al contrario, ognuna delle disposizioni relative, rispettivamente, ai dipendenti, agli agenti temporanei e agli agenti ausiliari contiene un capitolo relativo a «Retribuzione e rimborso spese» ( 13 ). L'art. 71 dello Statuto è posto in un capitolo di questo tipo. Orbene, senza che si faccia direttamente riferimento a questo articolo, si rinvengono nel RAA disposizioni assai simili a esso. Così, l'art. 22 stabilisce che: «(...) l'agente temporaneo ha diritto, alle condizioni fissate negli articoli da 5 a 15 dell'allegato VII dello Statuto, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio (...)». Talché la giustapposizione di ognuna di queste norme dimostra, a mio parere, che il rimborso spese deve essere concesso in forza di ciascuna entrata in servizio come agente o come dipendente. Ne consegue che il Tribunale, dopo aver ricordato che «(...) le funzioni svolte da un dipendente di ruolo possono giuridicamente distinguersi da quelle espletate da un agente temporaneo o ausiliario, in quanto gli interessati si trovano in posizioni statatarie diverse (v. sentenza Sperber/Corte di giustizia, causa 37/87, Race, pag. 1943, punto 8)» ( 14 ), non ha commesso alcun errore di interpretazione dell'art. 71 dello Statuto allorché ha proseguito precisando che: «La nozione di “entrata in servizio” [ai sensi di questo articolo] può quindi interpretarsi nel senso che essa riguarda unicamente l'entrata in servizio a seguito della nomina formale a un posto come dipendente di ruolo». |
|
15. |
Occorre poi confutare l'argomentazione addotta dal Parlamento a sostegno di questo motivo, che fa leva sulla sentenza 15 luglio 1960, Campolongo/Alta Autorità ( 15 ). |
|
16. |
In quella sentenza la Corte, muovendo dal principio della «(...) unità funzionale delle Comunità europee e delle istituzioni annesse (...)», ha escluso «(...) il cumulo dell'indennità dovuta a causa della cessazione dal servizio presso una di essa con altra indennità dovuta per l'assunzione in servizio presso un'altra (...)» ( 16 ). Il Parlamento ne desume che «(...) non si può corrispondere due volte la stessa indennità alla stessa persona, per lo stesso motivo» ( 17 ). Orbene, non vedo in che cosa l'interpretazione effettuata dal Tribunale dell'art. 71 dello Statuto sarebbe in contrasto con questa giurisprudenza. Invero, come ha rilevato il Tribunale al punto 37, «(...) detta sentenza della Corte ha ad oggetto un caso completamente diverso da quello qui in discussione». Da un lato, mentre la situazione in esame è quella di un dipendente che ha rivestito diverse posizioni statutarie successive nell'ambito di una stessa istituzione, in quel caso voi dovevate pronunciarvi sulla situazione di un dipendente in servizio presso un'istituzione (l'Alta Autorità) di una Comunità europea (la CECA) che passava al servizio di un'altra istituzione (la Banca europea per gli investimenti) di una diversa Comunità europea (la CEE). Dall'altro, in quella fattispecie non si trattava di cumulo di indennità giornaliere, bensì di cumulo di un'indennità di cessazione dal servizio e di un'indennità di entrata in servizio. Infine, va rilevato che le norme di riferimento nelle due cause sono differenti, poiché nel periodo in cui è stata pronunciata la menzionata sentenza Campolongo non esisteva uno «(...) Statuto applicabile ai funzionari di tutte le istituzioni delle Comunità europee» ( 18 ). |
|
17. |
Pertanto, concludo da quanto sopra che il principio dell'unità funzionale delle Comunità non trova applicazione nel caso in esame. |
|
18. |
Il primo motivo è quindi infondato. |
II — Sulla questione dell'erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto
|
19. |
Il Parlamento ritiene, in primo luogo, che il Tribunale abbia trascurato un elemento di fatto dal quale discenderebbe una violazione dell'art. 10, in particolare al punto 27 della sentenza ( 19 ), ove si legge che: «(...) l'oggetto della presente controversia si limita al punto se il ricorrente, nella sua veste di dipendente in prova che non abbia ancora traslocato, né percepito indennità di prima sistemazione, abbia diritto (...)» ( 20 ). Infatti, prosegue il Parlamento, questa affermazione è inesatta in quanto «(...) il signor Vienne, quando era agente temporaneo, ha chiesto e ottenuto dal Parlamento una indennità di prima sistemazione» ( 21 ). |
|
20. |
Al riguardo, si deve rilevare, come ha sottolineato il convenuto in impugnazione ( 22 ), che il punto se egli abbia percepito un'indennità di prima sistemazione costituisce un elemento di fatto la cui valutazione non compete alla Corte. Va ricordato, infatti, che nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza di primo grado, la vostra competenza è, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CE, limitata alle sole questioni di diritto ( 23 ). |
|
21. |
Ad abundantiam, si deve rilevare che questo motivo trae origine da una lettura superficiale della sentenza impugnata. Infatti, benché il Parlamento affermi nel suo ricorso che «(...) il signor Vienne, quando era agente temporaneo, ha chiesto e ottenuto dal Parlamento un'indennità di prima sistemazione» ( 24 ), il Tribunale si limita da parte sua a rilevare che «(...) il ricorrente, nella sua veste di dipendente in prova che non abbia ancora traslocato, né percepito indennità di prima sistemazione, abbia diritto (...)» ( 25 ). Orbene, il Tribunale ha tenuto a premettere che «(...) l'oggetto della presente controversia si limita al punto se il ricorrente, nella sua veste di dipendente in prova (...) abbia diritto al versamento delle indennità giornaliere (...) relativamente all'ultima parte del periodo di prova aumentato di un mese» ( 26 ). Ne consegue che, poiché il Parlamento nel suo ricorso fa riferimento a un periodo di impiego che non ha costituito oggetto della sentenza impugnata, non può rimproverarsi al Tribunale alcuna valutazione erronea dei fatti dai quali discenderebbe una violazione dell'art. 10. |
|
22. |
La prima parte di questo motivo è dunque infondata. |
|
23. |
In secondo luogo, il Parlamento asserisce che il Tribunale, al punto 31 della sentenza, ha commesso un errore avendo disatteso l'argomento del Parlamento secondo il quale il signor Vienne non potrebbe fruire di indennità giornaliere, non avendo soddisfatto la condizione imposta dall'art. 10 relativa all'obbligo di dimostrare un mutamento di residenza. Pronunciandosi su questa obiezione, il Tribunale ha ritenuto che «(...) tale tesi ignora il carattere continuo e durevole dell'obbligo di rimborso che la norma suddetta impone alle istituzioni nei confronti dei dipendenti» ( 27 ). Nel ricorso il Parlamento sostiene che il Tribunale giunge in tal modo alla conclusione che «(...) può non tenersi conto della condizione inderogabile stabilita dall'art. 10 e, di conseguenza, è lecito ignorare il fatto che l'interessato non ha mutato residenza (...)» ( 28 ), deducendone che «questa conclusione (...) è manifestamente contraria alla lettera e alla ratio dell'art. 10 dello Statuto (...)» ( 29 ). |
|
24. |
Mi sembra, tuttavia, che questo motivo muova da una estrapolazione delle conclusioni alle quali è giunto il Tribunale. Infatti, ciò che il Tribunale contesta in questo punto della motivazione, contrariamente a quanto vorrebbe far credere il Parlamento, non è il fatto che per fruire delle indennità giornaliere previste dall'art. 10 il dipendente sia tenuto a mutare di residenza. Ciò che esso invece contesta, in risposta all'argomento addotto dal Parlamento, è il fatto che nel caso di specie il dipendente non abbia dovuto mutare residenza. Orbene, su questo punto, la valutazione del Tribunale è ineccepibile. |
|
25. |
È pur vero che il versamento delle indennità giornaliere è subordinato alla condizione che il dipendente dimostri di essere costretto a mutare residenza al fine di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 20 dello Statuto, che gli impone l'obbligo di risiedere nel luogo di servizio. Tuttavia, occorre correttamente intendere la nozione di residenza di cui trattasi. Essa non è necessariamente quella che l'interessato aveva appena prima della sua nomina. Voi interpretate infatti costantemente questa nozione di residenza come il luogo in cui l'interessato ha fissato, con l'intendimento di attribuire ad esso carattere stabile, il centro permanente o abituale dei propri interessi ( 30 ). Pertanto, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il domicilio che il signor Vienne aveva a Messancy non costituiva una «residenza» ai sensi dell'art. 10, posto che l'interessato lo deteneva unicamente per conformarsi agli obblighi statutari sorti da un rapporto di lavoro precario, come viene sottolineato oltre dal Tribunale ( 31 ). Per converso, va considerata «residenza» ai sensi dello Statuto l'abitazione del signor Vienne in Bruxelles, nella quale la famiglia dell'interessato continuava a dimorare. Orbene, è pacifico che, malgrado le successive assegnazioni nell'ambito della stessa istituzione, il convenuto in impugnazione ha dovuto ogni volta «mutare residenza» in occasione di ciascuna assegnazione. Avendo soddisfatto quest'ultima condizione, l'attribuzione delle indennità previste dall'art. 10 non potrebbe essergli negata. |
|
26. |
È alla luce di queste considerazioni che deve intendersi il punto 31 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale non ha affatto disconosciuto l'obbligo relativo al mutamento di residenza previsto all'art. 10. Pertanto, questo motivo non può essere accolto nemmeno nella sua seconda parte. |
|
27. |
In terzo luogo, il Parlamento assume che il Tribunale è incorso in un errore, al punto 34 della sentenza, ritenendo che la concessione delle indennità giornaliere ai dipendenti in prova persegua una specifica finalità, quella di «(...) indurre il dipendente di cui trattasi ad astenersi da un trasloco il quale, ove la nomina in ruolo non abbia luogo, sarebbe prematuro e causerebbe, a norma dell'art. 9, nn. 1 e 2, dell'allegato VII dello Statuto, in caso di cessazione dal servizio da parte del dipendente, un doppio rimborso delle spese di trasloco». Secondo il Parlamento, infatti, in un'ipotesi del genere un duplice rimborso sarebbe escluso, giacché solo il dipendente di ruolo avrebbe diritto a un rimborso siffatto in forza dell'art. 9, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto ( 32 ). |
|
28. |
Ricordo i termini di questa disposizione. I primi due paragrafi del menzionato art. 9 prevedono, rispettivamente, il rimborso delle spese di trasloco del dipendente dal suo luogo di origine alla sede di servizio e il rimborso delle stesse spese, al momento della cessazione dal servizio, dalla sede di quest'ultimo al luogo di origine. Il n. 3 del medesimo articolo stabilisce i termini entro i quali debbono aver luogo questi traslochi. Così, «Il funzionario di ruolo deve effettuare il trasloco (dal luogo di origine alla sede di servizio) nell'anno successivo alla scadenza del periodo di prova» ( 33 ). |
|
29. |
Quest'ultima disposizione è suscettibile di due diverse interpretazioni. |
|
30. |
Secondo la prima interpretazione, il legislatore comunitario si sarebbe limitato solo a prevedere un termine massimo (un anno dopo la fine del periodo di prova), decorso il quale il rimborso non potrà più aver luogo. Occorrerebbe quindi intendere questa disposizione nel senso che essa prevede che il trasloco, per poter essere rimborsato, deve essere effettuato non oltre tale data. Se si accogliesse tale accezione, è evidente che il dipendente in prova potrebbe fruire di un rimborso del genere, a condizione che egli rispetti il limite massimo stabilito. È probabilmente questa l'interpretazione dell'art. 9 dell'allegato VII dello Statuto accolta dal Tribunale nel punto 34 della sentenza. |
|
31. |
Mi pare tuttavia che, come osserva il Parlamento, questa disposizione debba essere intesa in modo del tutto diverso, cosa che del resto il convenuto in impugnazione non contesta ( 34 ). Infatti, se è vero che, alla luce della prima interpretazione sopra richiamata, il legislatore comunitario ha dettato un termine oltre il quale il rimborso è escluso, questa non è tuttavia l'unica condizione richiesta. Così, l'art. 9, n. 3, stabilisce altresì il momento a decorrere dal quale il trasloco «deve» essere effettuato per fruire di un rimborso: si tratta della «scadenza del periodo di prova». Orbene, dato che il termine decorre in tal modo dalla fine del periodo di prova, se ne deve dedurre che i dipendenti in prova che, in ipotesi, non siano giunti al termine del loro periodo di prova sono esclusi dal rimborso delle spese di trasloco. Questa interpretazione è del resto avvalorata dall'espressione «funzionario di ruolo» figurante all'art. 9, n. 3. È questa, inoltre, l'interpretazione suggerita dal servizio giuridico della Commissione europea ( 35 ). |
|
32. |
In base a quest'ultima interpretazione, l'unica che a mio parere può essere accolta, si deve conseguentemente ammettere che il Tribunale è incorso in errore nella valutazione della finalità specifica perseguita dalla concessione delle indennità giornaliere nel caso di specie. |
|
33. |
Tuttavia, nell'art. 9, n. 3, sopra richiamato, ravviso una conferma della natura precaria della posizione statutaria del dipendente in prova, del resto posta in risalto dal Tribunale ( 36 ), che di per sé giustifica l'attribuzione delle indennità giornaliere. Invero, stabilendo che, per fruire di un rimborso, il trasloco deve essere effettuato entro l'anno successivo alla «scadenza del periodo di prova», il legislatore comunitario ha posto in evidenza che soltanto da quel momento si consolida l'assunzione del dipendente e viene meno la precarietà del rapporto che lo lega all'istituzione. Va notato, del resto, che né gli agenti ausiliari né gli agenti temporanei assunti per un periodo inferiore a dodici mesi ( 37 ) hanno diritto al rimborso delle spese di trasloco, il che costituisce ulteriore evidenziazione del fatto che il legislatore tiene conto della precarietà della loro assunzione. |
|
34. |
Ne consegue che il Tribunale ha correttamente ritenuto che la posizione del signor Vienne, caratterizzata in ciascuno dei suoi rapporti di lavoro successivi da una persistente precarietà, «(...) ben si [inquadra] nell'obiettivo perseguito mediante la concessione delle indennità giornaliere, vale a dire la compensazione delle spese e degli inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi e di sistemarsi provvisoriamente nel luogo in cui si presta servizio, pur conservando nel contempo, in via provvisoria, la residenza precedente (v. sentenza Mouzourakis/Parlamento, causa 280/85, Race. pag. 589, punto 9, nonché sentenza del Tribunale 10 luglio 1992, causa T-63/91, Benzler/Commissione, Racc. pag. II-2095, punto 20)» ( 38 ). |
|
35. |
Questa semplice assicurazione che le circostanze del caso di specie ben si inquadrano nella ratio legis dell'art. 10, quale è stata ribadita da una giurisprudenza costante ( 39 ), è dunque sufficiente a far ritenere che il Tribunale non abbia commesso un'erronea interpretazione dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto, a prescindere dall'asserito «obiettivo specifico» perseguito da questa disposizione nel caso di specie, enunciato al punto 34 della sentenza, che io giudico superfluo. |
|
36. |
Concludo da quanto sopra che l'ultima parte del motivo, quantunque fondata, non può determinare l'annullamento della sentenza impugnata. |
|
37. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, vi invito pertanto a respingere il ricorso proposto dal Parlamento e a condannare quest'ultimo alle spese, ai sensi degli artt. 122, primo e secondo comma, e 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura. |
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) Causa T-15/93, Vienne/Parlamento (Racc. pag. II-1327).
( 2 ) L'art. 20 dello Statuto recita: «Il funzionario deve risiedere nei luogo ove ha sede l'ufficio cui e destinato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni».
( 3 ) Artt. 25 e 69 del RAA.
( 4 ) Punto 30 della sentenza impugnata.
( 5 ) Loc. cit., punto 33.
( 6 ) Loc. cit., punto 34.
( 7 ) Sentenze 5 febbraio 1987, causa 280/85, Mouzourakis/Parlamento (Racc. pag. 589, punto 9), e 10 luglio 1992, causa T-63/91, Benzler/Commissione (Racc. pag. II-2095, punto 20).
( 8 ) Punto 35 della sentenza impugnata.
( 9 ) Loc. cit., punto 36.
( 10 ) Paragrafi 1-3 della comparsa di risposta.
( 11 ) L'art. 71 fa parte della sezione 2 («Rimborso spese») del capitolo 1 («Retribuzione e rimborso spese») del titolo V («Trattamento economico e benefici sociali del funzionario») dello Statuto.
( 12 ) Paragrafi 43-46 del ricorso.
( 13 ) Trattasi, rispettivamente, dei capitoli 1 dei titolo V dello Statuto, 5 del titolo II del RAA e 5 del titolo III del RAA.
( 14 ) Punto 32 della sentenza impugnata.
( 15 ) Cause riunite 27/59 c 39/59 (Racc. pag. 765).
( 16 ) Loc. cit., pag. 793.
( 17 ) Paragrafo 47 dei ricorso.
( 18 ) Loc. cit., pag. 773.
( 19 ) Paragrafi 40-42 del ricorso.
( 20 ) Il corsivo è mio.
( 21 ) Paragrafo 33 del ricorso, il corsivo è mio.
( 22 ) Paragrafi 60 e seguenti della comparsa di risposta.
( 23 ) Giurisprudenza costante, v., ad esempio, sentenze 8 aprile 1992 (causa C-346/90 P, E/Commissione, Racc. pag. I-2691, punti 7 e 10), e 1° giugno 1994 (causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 66).
( 24 ) Paragrafo 33 del ricorso, il corsivo è mio.
( 25 ) Punto 27 della sentenza impugnata, il corsivo è mio.
( 26 ) Loc. cit.
( 27 ) Loc. cit., punto 31.
( 28 ) Paragrafo 50 del ricorso.
( 29 ) Loc. cit., paragrafo 51.
( 30 ) V., ad esempio, sentenze del Tribunale Benzler, citata (nota 7), punto 25, e della Corte 15 settembre 1994, causa C-452/93 P, Magdalena Fernández/Commissione (Racc. pag. I-4295, punto 22).
( 31 ) Punti 33 e 34 della sentenza impugnata.
( 32 ) Paragrafi 52 e seguenti del ricorso.
( 33 ) Art. 9, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, il corsivo è mio.
( 34 ) Paragrafi 72 e 73 della comparsa dì risposta.
( 35 ) V. documento prodotto dalle parti: allegato della comparsa di risposta e allegato IV del ricorso, nota 1, pag. 3.
( 36 ) Punto 33 della sentenza impugnata.
( 37 ) Art. 23 del RAA.
( 38 ) Punto 35 della sentenza impugnata.
( 39 ) V. anche, oltre alle sentenze citate dal Tribunale, sentenza 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage/Commissione (Racc. pag. 81, punto 25).