CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

MICHAEL B. ELMER

presentate il 17 maggio 1995 ( *1 )

1. 

Se barre di pasta frolla al burro, non cotte ma pronte per essere infornate, contenenti il 46% di farina, costituiscano «prodotti della pasticceria» ovvero «paste per la preparazione dei prodotti della pasticceria» è la questione sottoposta alla Corte nel presente procedimento.

Fatti

2.

La Uelzena Milchwerke eG (in prosieguo: la «Uelzena Milchwerke») consegnava tra il 1991 e il gennaio del 1992 alla Firma Willi Antpöhler GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Antpöhler») burro concentrato in forza di una serie di contratti. Conformemente al regolamento (CEE) della Commissione 16 febbraio 1988, n. 570, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ( 1 ), modificato con regolamenti (CEE) 8 aprile 1988, n. 949 ( 2 ), 26 settembre 1988, n.2951 ( 3 ), 13 febbraio 1989, n. 352 ( 4 ), 21 aprile 1989, n. 1048 ( 5 ), 3 maggio 1991, n. 1157 ( 6 ), e 9 settembre 1991, n. 2675 ( 7 ) (in prosieguo: il «regolamento sull'aiuto per il burro»), la Uelzena Milchwerke aveva fruito di un aiuto per il burro concentrato di cui è causa. La Antpöhler trasformava una parte del detto burro concentrato per la fabbricazione di barre di pasta frolla al burro congelate e pronte per essere infornate, sotto forma di biscotti con un contenuto medio di farina del 46% e destinate ad essere messe in forno pella prima volta dal consumatore finale.

Le autorità doganali tedesche sostenevano che la trasformazione del burro concentrato effettuata dalla Antpöhler non le conferiva il diritto all'aiuto, ritenendo che il prodotto «barre di pasta frolla al burro» non potesse essere considerato un prodotto di pasticceria, come sosteneva la Antpöhler, e quindi ricompreso nel codice NC 190530 della Tariffa doganale comune ai sensi dell'art. 4, punto 1, formula A, lett. a), del regolamento sull'aiuto per il burro. Secondo le dette autorità si trattava invece di pasta cruda di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, del detto regolamento, che non conferiva il diritto all'aiuto in quanto la pasta aveva un contenuto di farina inferiore al 51% richiesto dal regolamento. Conformemente a quest'ultimo, l'ente di intervento tedesco, la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, disponeva l'incameramento dell'importo di oltre 330000 DM costituito come cauzione dalla Uelzena Milchwerke. Contestualmente quest'ultima rimborsava l'aiuto concessole.

Essa avviava poi nei confronti della Antpòhler un'azione di risarcimento del danno sofferto a causa del detto rimborso. La Uelzena Milchwerke sosteneva in proposito che la Antpöhler, trasformando il burro concentrato in barre di pasta frolla al burro di quel tipo, si era resa responsabile di inadempimento contrattuale.

Questioni pregiudiziali

3.

Con ordinanza 9 dicembre 1993 l'Ober-landesgericht di Hamm ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l'art. 4, punto 1 (formula A), lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 16 febbraio 1988, n. 570, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, modificato dai regolamenti (CEE) nn. 949/88, 2951/88, 352/89, 1048/89, 1157/91 e 2675/91, in combinato disposto con la sottovoce 190530 della Tariffa doganale comune, debba interpretarsi nel senso che può fruire di un aiuto il prodotto composto di pasta frolla (barre di pasta frolla al burro), surgelata e pronta per essere infornata, che si presenta sotto forma di biscotti a base di farina in proporzione media pari al 46% del peso degli ingredienti ed è destinato ad essere messo in forno per la prima volta dal consumatore finale.

Se sia determinante il tenore di farina di un prodotto perché esso possa rientrare nel campo di applicazione dell'art. 4, punto 1 (formula A), del regolamento (CEE) n. 570/88.

2)

In caso di soluzione negativa del primo o di entrambi i quesiti sub 1:

Se l'art. 4, punto 3 (formula C), lett. a), n. 1, del regolamento (CEE) n. 570/88 debba interpretarsi nel senso che non può fruire di un aiuto un prodotto del tipo descritto nel punto 1 se il suo tenore di farina ammonta, in peso, a meno del 51%».

Normativa comunitaria

4.

Mi sia consentito osservare anzitutto che il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune ( 8 ), raggruppa al capitolo 19 le voci doganali relative alle «Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria». La sottovoce 19012000 comprende le «miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905». La voce 1905 concerne i «prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria (...)» e la sottovoce 190530 i «biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini».

5.

Il regolamento sull'aiuto per il burro dispone all'art. 2 che la vendita del burro e la concessione dell'aiuto sono effettuate secondo la procedura della gara permanente indetta da ciascun ente d'intervento.

Ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento, il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto a incorporare o a far incorporare il burro o il burro concentrato nei prodotti finali di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 4, punto 1, formula A, lett. a), del medesimo regolamento, il burro o il burro concentrato può essere incorporato, fra l'altro, nei prodotti di cui alla sottovoce 190530 della nomenclatura combinata.

Il burro può inoltre, ai sensi dell'art. 4, punto 3, formula C, essere incorporato nei

«prodotti delle sottovoci 19012000 e (...) nella nomenclatura combinata:

a)

sotto forma:

1.

di pasta cruda:

i)

a base di farina, in proporzione pari o superiore al 51% del peso dei costituenti, salvo l'acqua, addizionata di materia grassa proveniente dal latte e di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uovo o tuorli, latte in polvere, sale, ecc., avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 90% del tenore totale di materie grasse, esclusa la materia grassa che rientra nella composizione normale degli ingredienti;

ii)

i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e la cui materia grassa è stata emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione della materia grassa proveniente dal latte;

iii)

pronta ad essere infornata o sottoposta ad altro trattamento termico di effetto equivalente, il quale consenta di ottenere direttamente prodotti della voce 1905 della nomenclatura combinata;

iv)

condizionata in conformità del disposto della lettera b),

oppure

2.

(...)».

Osservazioni depositate dinanzi alla Corte

6.

La Antpöhler ha sostenuto la possibilità di concedere un aiuto al burro incorporato nelle barre di pasta frolla al burro da essa preparate in forza dell'art. 4, punto 1, formula A, lett. a), in quanto andavano considerate parte della categoria dei prodotti finiti di pasticceria, atteso che il consumatore finale non aveva altro da fare se non infornare il prodotto e cuocerlo prima di consumarlo. In via subordinata essa prospetta la legittimità dell'aiuto al burro incorporato in barre di pasta frolla al burro ai sensi dell'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, sub ii), del regolamento sull'aiuto per il burro, concernente la pasta cruda, in quanto gli ingredienti delle barre di pasta frolla al burro sono stati finemente miscelati e la materia grassa emulsionata in modo tale da rendere impossibile, sotto l'azione di qualsiasi trattamento fisico, la separazione della materia grassa proveniente dal latte ed in quanto i requisiti di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, per fruire dell'aiuto non sono cumulativi ed è quindi irrilevante che il contenuto di farina sia solo del 46%.

7.

La Uelzena Milchwerke e la Commissione hanno sostenuto che il burro incorporato nelle barre di pasta frolla al burro non poteva fruire di un aiuto ai sensi dell'art. 4, punto 1, formula A, lett. a), del regolamento sull'aiuto per il burro, in quanto, non essendo cotte, non possono essere classificate fra i prodotti di panetteria, pasticceria o biscotteria di cui alla voce 1905 della Tariffa doganale comune. Esse costituiscono anzi preparazioni a base di farine, di cui alla voce 1901, più precisamente paste per le preparazioni di pasticceria di cui alla voce 1905, sottovoce 19012000, disciplinate dall'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, del regolamento sull'aiuto per il burro. Poiché esse non soddisfano però la condizione di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, sub i), relativa ad un contenuto di farina di almeno il 51%, il burro incorporato in tale preparazione non può fruire di aiuto.

La Commissione ha dichiarato in udienza che la condizione di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, sub i), relativa ad un contenuto di farina di almeno il 51%, era volta ad evitare abusi del sistema di aiuti al burro. In taluni casi può essere infatti vantaggioso, con un tenore di farina inferiore al 51%, incorporare burro o burro concentrato in una pasta cruda e, dopo aver percepito l'aiuto per tale burro, farlo fondere e utilizzarlo per altri scopi, per i quali non è previsto aiuto.

Parere

Questione 1

8.

Per quanto riguarda la classificazione doganale delle merci, la Corte ha dichiarato a più riprese, come ad esempio nella sentenza 31 marzo 1992, causa C-338/90, Hamlin Electronics GmbH ( 9 ), che

«tenuto conto degli imperativi della certezza del diritto, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venir reperito in linea generale nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, come definite dal tenore delle voci della Tariffa doganale comune.

Solo in tal modo, infatti, è garantita l'applicazione non equivoca della disposizione considerata, tanto per l'operatore economico interessato quanto per le autorità che devono interpretarla».

9.

Per quanto riguarda le citate disposizioni della Tariffa doganale, occorre quindi stabilire quali siano le «caratteristiche obiettive» delle barre di pasta frolla al burro su cui verte il presente procedimento.

Esse sono prodotti alimentari con elevato contenuto di farina e vanno classificate nel capitolo 19 della Tariffa doganale comune come «Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria».

Esse hanno inoltre la caratteristica di non essere cotte, ma destinate ad essere infornate per la prima volta dal consumatore. Di norma la nozione di pasticceria comprende solo le preparazioni che sono cotte. È più normale qualificare pasta una preparazione che non è cotta e deve ancora esserlo. Per fare un esempio specifico concernente un prodotto di pasticceria, la caratteristica di un Wienerbrød, esplicitamente menzionato nella versione danese della voce 1905 della Tariffa doganale comune, consiste fra l'altro nel fatto di essere croccante e nel suo sapore, caratteristiche che derivano appunto dalla cottura. Il prodotto non cotto è invece totalmente non croccante e privo del gusto che caratterizza il Wienerbrød. Finché non è avvenuta la cottura non si tratta di un Wienerbrød, bensì di pasta.

Le barre di pasta frolla al burro che devono essere cotte dal consumatore non hanno quindi la caratteristica di «essere cotte», che sembra necessaria per poterle classificare nella voce 1905 relativa ai «prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria» ( 10 ). Esse vanno pertanto classificate nella voce 19012000 relativa alle «paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905».

10.

La stessa chiara distinzione fra le pasticcerie e altri prodotti fabbricati a base di farina si ritrova nell'art. 4 del regolamento sull'aiuto per il burro, poiché prodotti finiti della voce 1905 della nomenclatura combinata (pasticceria) rientrano nella formula A, lett. a), e i prodotti di cui alla voce 1901 (preparazione alimentari a base di farina) rientrano nella formula C. Risulta espressamente dall'art. 4, punto 3, formula C, che questa disposizione comprende fra l'altro i prodotti di cui alla sottovoce 19012000 [(...) paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905].

11.

Inoltre, qualora la pasta pronta per essere infornata potesse essere considerata pasticceria, la sottovoce 19012000 della Tariffa doganale comune e le disposizioni dell'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, del regolamento sull'aiuto per il burro, che stabiliscono le condizioni per ottenere l'aiuto per il burro o il burro concentrato incorporato in una pasta cruda, sarebbero superflue.

12.

Nella seconda parte della prima questione il giudice nazionale ha chiesto se il tenore di farina di un prodotto sia determinante perché esso possa rientrare nel campo d'applicazione dell'art. 4, punto 1, formula A, del regolamento sull'aiuto per il burro. L'art. 4, punto 1, formula A, non contiene disposizioni per quanto riguarda il tenore di farina nei prodotti da esso citati, bensì unicamente condizioni relative a zucchero, cacao, cioccolato e materie grasse del latte. La formula A rinvia altresì a prodotti delle voci 1704, 1806 e 1905 della nomenclatura combinata, ma queste ultime si occupano unicamente del tenore di saccarosio, materie grasse del latte, proteine del latte, isoglucosio, glucosio, amido, acqua, materie grasse e burro di cacao. Il tenore esatto di farina va quindi considerato irrilevante per stabilire se un prodotto rientri nell'art. 4, punto 1, formula A, del regolamento sull'aiuto per il burro.

13.

Propongo pertanto alla Corte di risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 4, punto 1, formula A, lett. a), del regolamento sull'aiuto per il burro concernente le pasticcerie non consente di concedere un aiuto per il burro incorporato in un prodotto (barre di pasta frolla al burro) costituito da pasta frolla al burro surgelata e pronta per essere infornata, che si presenta sotto forma di biscotti ed è destinata ad essere messa in forno per la prima volta dal consumatore finale. Il tenore di farina del prodotto è irrilevante per stabilire se rientri nell'art. 4, punto 1, formula A, del regolamento sull'aiuto per il burro.

Questione 2

14.

Occorre quindi accertare se il burro incorporato in un prodotto come quello di cui è causa possa fruire dell'aiuto ai sensi dell'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, del regolamento sull'aiuto per il burro.

15.

L'art. 4, punto 3, formula C, del regolamento riguarda i prodotti, in particolare, di cui alla sottovoce 19012000 della nomenclatura combinata. Poiché, come già osservato, si deve ritenere che le barre di pasta frolla al burro surgelate, pronte ad essere infornate, rientrano in questa sottovoce (paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905), il burro che vi è incorporato può fruire dell'aiuto qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1.

Le barre di pasta frolla al burro preparate dalla Antpöhler avevano però solo un contenuto di farina del 46%, per cui non ricorreva il presupposto del contenuto minimo del 51% di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, sub i). Le condizioni di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, sub ii)-iv), erano invece soddisfatte stando alle informazioni fornite. Occorre quindi stabilire se tali condizioni vadano considerate cumulative, nel senso che debbano essere tutte soddisfatte affinché un prodotto possa fruire dell'aiuto per il burro in forza di tale disposizione.

16.

La punteggiatura dell'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, del regolamento sull'aiuto per il burro sembra relativamente casuale nelle varie versioni linguistiche. Talvolta vi è una virgola, talvolta un punto e virgola e talvolta ancora non vi è punteggiatura dopo una o più condizioni da esso stabilite. È quindi difficile desumere dalla punteggiatura se debbano ricorrere tutti i presupposti per l'erogazione dell'aiuto per il burro incorporato nella pasta cruda. Si potrebbe sostenere che sarebbe stato forse opportuno inserire una «e» o una «o» fra i vari requisiti al fine di chiarire se dovessero ricorrere tutti i presupposti o solo alcuni di essi. Tuttavia fra i presupposti elencati nella formula C, lett. a), n. 1, e quelli della formula C, lett. a), n. 2, vi è un «oppure» che potrebbe implicare la necessità di soddisfare tutte le condizioni di cui al punto 1 o al punto 2 per l'erogazione dell'aiuto.

17.

L'interpretazione dell'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, alla luce del sistema generale del regolamento sull'aiuto per il burro e della finalità da esso perseguita dovrebbe a mio parere condurre alla conclusione che i presupposti sub i)-iv) sono cumulativi. Scopo del regolamento è infatti la concessione di un aiuto al burro o al burro concentrato incorporato nella serie di prodotti finiti ed è quindi necessario imporre una serie di requisiti per la pasta cruda per quanto riguarda la sua composizione, l'incorporazione di materie grasse nella pasta, la successiva elaborazione della pasta e il suo confezionamento.

Dal quinto ‘considerando’ del regolamento risulta inoltre che è necessario subordinare la concessione dell'aiuto al rispetto di determinate condizioni intese a garantire che il burro non sia sviato dalla sua destinazione. Sulla scorta delle informazioni fornite dalla Commissione, secondo cui il requisito del contenuto di farina del 51% è stato imposto per evitare abusi del regime di aiuti per il burro, se ne desume che tutti i presupposti previsti dall'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, sub i)-iv), devono ricorrere per poter fruire dell'aiuto al burro o burro concentrato incorporato nella pasta cruda.

18.

Pertanto a mio parere il burro o il burro concentrato incorporato in un prodotto che non possiede i requisiti di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, sub i), relativo ad un contenuto minimo di farina del 51%, non può fruire dell'aiuto.

Conclusioni

19.

Propongo pertanto alla Corte di risolvere le questioni nel modo seguente:

«L'art. 4, punto 1, formula A, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 16 febbraio 1988, n. 570, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, come modificato dai regolamenti (CEE) nn. 949/88, 2951/88, 352/89, 1048/89, 1157/91 e 2675/91, va interpretato nel senso che non può essere concesso un aiuto per il burro incorporato in un prodotto costituito da pasta frolla al burro surgelata e pronta per essere infornata (barre di pasta frolla al burro) che si presenta sotto forma di biscotti ed è destinata ad essere messa in forno per la prima volta dal consumatore.

Il contenuto di farina del prodotto è irrilevante per stabilire se possa rientrare nell'art. 4, punto 1, formula A, del regolamento n. 570/88 e successive modifiche.

I presupposti di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, del regolamento n. 570/88 e successive modifiche, necessari per poter fruire dell'aiuto, vanno considerati cumulativi, ed in forza di tali disposizioni non è pertanto possibile l'erogazione di un aiuto per il burro incorporato in un prodotto che non possieda i requisiti di cui all'art. 4, punto 3, formula C, lett. a), n. 1, sub i), relativi ad un contenuto minimo di farina del 51%».


( *1 ) Lingua originale: il danese.

( 1 ) GU L 55, pag. 31.

( 2 ) GU L 92, pag. 43.

( 3 ) GU L 266, pag. 28.

( 4 ) GU L 42, pag. 7.

( 5 ) GU L 111, pag. 24.

( 6 ) GU L 112, pag. 57.

( 7 ) GU L 253, pag. 13.

( 8 ) GU L 256, pag. 1.

( 9 ) Racc. pag. I-2333, punti 8 c 9.

( 10 ) La versione francese del regolamento (CEE) della Commissione n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune, descrive la posizione 1905 come «Produits de la boulangerie de la pâtisserie ou de la biscuiterie» e la voce 190530«Biscuits additionnés ďédulcorants (...)». Con la parola «biscuit» viene indicato letteralmente che il prodotto è cotto due volte e dal punto di vista puramente linguistico la versione francese sottolinea pertanto che vi deve essere stata cottura.