61993B0281

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 15 LUGLIO 1994. - FINBARR WALSH CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CANCELLAZIONE DAL RUOLO. - CAUSA T-281/93 E 102 ALTRE.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00657


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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1. Procedura ° Spese ° Rinuncia agli atti non giustificata dal comportamento dell' altra parte

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5)

Parti


Nella causa T-281/93 e nelle altre cause indicate in allegato,

Finbarr Walsh, residente in Riverstick (Irlanda), e altri produttori di latte i cui nomi figurano in allegato alla presente ordinanza, con gli avv.ti James O' Reilly, SC, e Philippa Watson, barrister, del foro d' Irlanda, incaricati dall' avv. Oliver Ryan-Purcell, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il Fyfe Business Centre, 29, rue Jean-Pierre Brasseur,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michel Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dierk Booss, consigliere giuridico, e Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

aventi ad oggetto una domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, del danno che i ricorrenti ritengono di aver subito a causa dell' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte tra il 23 febbraio e il 26 aprile 1993, il signor Finbarr Walsh e gli altri ricorrenti indicati in allegato alla presente ordinanza hanno proposto, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, una serie di ricorsi contro il Consiglio e la Commissione, aventi ad oggetto il risarcimento del danno che essi ritengono aver subito a causa dell' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), in quanto esso non prevedeva l' attribuzione di un quantitativo di riferimento rappresentativo ai produttori che avevano assunto l' impegno di non produrre latte per un periodo determinato, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 1078/77").

2 Con decisione del presidente della Corte 23 aprile 1993, il giudizio in queste cause è stato sospeso fino al 19 maggio 1993. Con decisione del presidente della Corte 14 settembre 1993, il giudizio è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza conclusiva nelle cause riunite C-104/89, Mulder e a./Consiglio e Commissione, e C-37/90, Heinemann/Consiglio e Commissione.

3 Con ordinanze 27 settembre 1993, la Corte, ai sensi dell' art. 47 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte (in prosieguo: lo "Statuto"), ha rinviato i ricorsi al Tribunale, conformemente all' art. 3 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21).

4 I ricorrenti sono anche parti nella causa T-541/93, McCutcheon e a./Consiglio, in cui si chiede l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6, in prosieguo: il "regolamento n. 2187/93"). Sono stati altresì parti nella causa T-541/93 R, in cui si chiedeva la sospensione dell' applicazione del detto regolamento. Tale domanda di sospensione è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 1 febbraio 1994, cause T-278/93 R e T-555/93 R, T-280/93 R e T-541/93 R, Jones e a./Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-11).

5 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale il 25 febbraio e il 18 aprile 1994, i ricorrenti hanno rinunciato agli atti nelle cause menzionate.

A norma dell' art. 87, n. 5, prima frase, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l' altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, nel caso di specie, i ricorrenti chiedono che il Tribunale applichi l' art. 87, n. 5, seconda frase, di detto regolamento, a termini del quale le spese possono essere poste a carico dell' altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima.

6 Nelle loro osservazioni depositate in cancelleria, rispettivamente, il 10 e l' 11 maggio 1994, il Consiglio e la Commissione si sono opposti alla domanda dei ricorrenti relativa alla liquidazione delle spese.

7 A sostegno della loro domanda, i ricorrenti adducono tre argomenti principali.

In primo luogo, i ricorrenti affermano che le istituzioni convenute sono responsabili del moltiplicarsi del contenzioso nel settore delle quote di latte, in quanto, nella comunicazione del 5 agosto 1992 (GU C 198, pag. 4) e nel regolamento n. 2187/93, esse hanno fatto valere la prescrizione nei confronti dei produttori che si trovano in posizione analoga ai ricorrenti. Secondo questi ultimi tale comportamento ha l' effetto di privarli del loro diritto al risarcimento di una parte dei pretesi danni subiti.

In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione, avendo accettato, con il regolamento (CEE) 28 settembre 1993, n. 2648, recante modalità di applicazione del regolamento n. 2187/93 (GU L 243, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento n. 2648/93"), di rimborsare in maniera forfettaria gli onorari dei rappresentanti legali di tutti i produttori di latte che abbiano agito prima della comunicazione del 5 agosto 1992, dovrebbe, per analogia, rimborsare anche le spese legali sostenute dopo la data del 5 agosto 1992, dal momento che l' azione di tali rappresentanti legali si è resa necessaria per migliorare la situazione dei produttori.

In terzo luogo, i ricorrenti fanno valere che dalla citata ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione, in particolare dal suo punto 52, discende che, qualora le disposizioni del regolamento n. 2187/93 impugnate nelle cause principali fossero dichiarate illegittime, gli interessati non subirebbero alcun danno per il fatto di avere, nel frattempo, accettato l' offerta di indennizzo prevista in tale regolamento. Questo punto della motivazione sarebbe la conseguenza di una dichiarazione in tal senso effettuata dagli agenti delle istituzioni convenute nel corso dell' audizione delle parti e riportata al punto 51 dell' ordinanza. I ricorrenti precisano che, alla luce dell' accresciuta certezza giuridica derivante per loro dall' ordinanza, essi sono attualmente in grado di rinunciare all' azione.

8 Nelle loro osservazioni scritte, il Consiglio e la Commissione contestano gli argomenti dei ricorrenti.

Quanto al primo argomento, le istituzioni convenute affermano che, a seguito della comunicazione del 5 agosto 1992 e alle garanzie fornite dalla Commissione ai ricorrenti, la proposizione di questi ricorsi era assolutamente inutile. In tale comunicazione le istituzioni si sarebbero impegnate a trovare una soluzione generale per risarcire tutti i produttori di latte pregiudicati; nel contempo esse si sarebbero anche impegnate a non far valere la prescrizione nei confronti di tali produttori, purché il loro diritto al risarcimento non fosse prescritto alla data del 5 agosto 1992. Di conseguenza, affermano le istituzioni, nessun produttore dovrebbe risultare danneggiato per il fatto di non avere proposto ricorso prima della pubblicazione dell' atto che definisce le modalità dell' offerta generalizzata diretta a risolvere il problema del risarcimento dei produttori di latte.

Quanto agli altri due argomenti, il Consiglio e la Commissione asseriscono che la citata ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione si limita a riconoscere la necessità, per le istituzioni, di adottare tutti i provvedimenti necessari per l' esecuzione di una sentenza del Tribunale o della Corte che eventualmente giungesse ad annullare il regolamento n. 2187/93 per errata applicazione delle norme dello Statuto in materia di prescrizione. Dalla detta ordinanza non deriverebbe alcuna giustificazione quanto alla proposizione, da parte dei produttori di latte interessati, dopo il 5 agosto 1992, di azioni individuali per danni. L' offerta di rimborso delle spese legali di cui al regolamento n. 2648/93 sarebbe, dal canto suo, legata all' accettazione dell' offerta di indennizzo le cui modalità sono state definite dal regolamento n. 2187/93 e non potrebbe essere applicata al di fuori di tale contesto.

9 Occorre in primo luogo ricordare che, come risulta dalla sua formulazione e dal contenuto del memorandum illustrativo concernente la comunicazione del Consiglio e della Commissione in materia di latte e di prodotti lattiero-caseari (documento SEC 1480 def.), la comunicazione pubblicata il 5 agosto 1992 dal Consiglio e dalla Commissione perseguiva un duplice obiettivo. In primo luogo, le istituzioni intendevano dare atto della loro intenzione di adottare provvedimenti di natura generale per dare esecuzione alla sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061), in cui è stata riconosciuta la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti dei produttori di latte che, a seguito della loro partecipazione al regime di non produzione di latte definito dal regolamento n. 1078/77, si sono visti successivamente rifiutare un quantitativo di riferimento per la produzione di latte. In secondo luogo, le istituzioni intendevano fornire ai produttori di latte interessati una garanzia del fatto che, fino all' adozione di provvedimenti generali di indennizzo, nei loro confronti non sarebbe stata invocata la prescrizione, purché il termine di prescrizione non fosse già scaduto alla data della comunicazione o alla data, precedente, in cui i produttori avevano presentato domanda di risarcimento.

La Commissione ha ribadito questa posizione in occasione di uno scambio di corrispondenza con i ricorrenti successivo alla pubblicazione della comunicazione.

10 Viste le assicurazioni fornite dalle istituzioni, in particolare nella comunicazione già citata, occorre concludere che non era necessario che, nel periodo compreso tra la pubblicazione della comunicazione e quella del regolamento n. 2187/93, i produttori interessati proponessero ricorso per evitare di vedersi opporre la prescrizione del diritto al risarcimento.

11 Questa conclusione non è inficiata dalla pubblicazione, dopo la fine del periodo summenzionato, del regolamento n. 2648/93, che si limita a prevedere, all' art. 2, il rimborso delle spese legali sostenute prima del 5 agosto 1992. Essa non può neppure essere esclusa sulla base del contenuto della citata ordinanza Jones e a./Consiglio e Commissione, adottata alla luce delle disposizioni del regolamento n. 2187/93, che ha semplicemente dato esecuzione alla comunicazione del 5 agosto 1992 (v. punto 9, supra). Tale ordinanza non può dunque, nell' ambito delle domande di risarcimento proposte dopo il 5 agosto 1992 e prima della pubblicazione del regolamento n. 2187/93, giustificare il fatto che, in applicazione dell' art. 87, n. 5, seconda frase, le spese dei ricorrenti siano poste a carico delle istituzioni convenute.

12 Tuttavia non sarebbe giustificato porre a carico dei ricorrenti le spese sostenute dalle istituzioni convenute, il cui comportamento, come è già stato riconosciuto dalla Corte, da ultimo nella citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione, è stato all' origine del contenzioso delle quote di latte.

13 Si procederà dunque ad una equa valutazione della situazione ponendo le spese di ciascuna parte a carico della stessa.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) Le cause sono cancellate dal ruolo.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 15 luglio 1994.