61993B0124

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE ALLARGATA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DEL 20 GENNAIO 1995. - GEORG WERNER CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CANCELLAZIONE DAL RUOLO. - CAUSA T-124/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00091


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Procedura ° Spese ° Ricorso per il risarcimento dei danni subiti nell' ambito dell' applicazione del regime delle quote di latte ° Rinuncia agli atti a seguito dell' accettazione dell' offerta di indennizzo ricevuta successivamente in applicazione del regolamento n. 2187/93, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività ° Esistenza delle condizioni per porre le spese a carico della controparte

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2187/93]

2. Procedura ° Spese ° Rinuncia agli atti motivata dal comportamento della controparte ° Dovere del giudice

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, n. 5)

3. Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Elementi da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]

Massima


1. Qualora un produttore di latte abbia presentato un ricorso contro la Commissione, per ottenere il risarcimento del danno subito per effetto dell' applicazione di talune norme del regime delle quote di latte, prima che il Consiglio o la Commissione avessero riconosciuto, con pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la propria responsabilità e rinunciato ad eccepire la prescrizione nella prospettiva di una definizione generale della questione, ossia allorché il produttore non aveva alcuna garanzia di essere risarcito senza necessità di proporre azione giudiziaria, le spese sostenute dal ricorrente che rinunci agli atti dopo aver accettato l' offerta di risarcimento ricevuta successivamente, in applicazione del regolamento n. 2187/93, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, devono essere parte a carico della Commissione ai sensi dell' art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

Il ricorrente era, infatti, legittimato, in linea di principio, a proporre ricorso e, considerato che l' art. 178 del Trattato CE non prevede un procedimento amministrativo precontenzioso precedente alla proposizione dell' azione risarcitoria, non può essere contestato al ricorrente di non aver preventivamente richiesto alla Commissione in via stragiudiziale di rinunciare all' eccezione di prescrizione. Spettava alla Commissione disporre tutti i provvedimenti necessari per eliminare qualsiasi incertezza giuridica nei confronti di tutte le parti lese, eliminando i motivi che potevano indurre a proporre azione giudiziaria.

2. Nel contesto del procedimento contenzioso la decisione sulle spese in caso di rinuncia agli atti va presa solo sulla base delle norme del regolamento di procedura del Tribunale e, in particolare, dell' art. 87, n. 5. Nessun' altra norma rileva ai fini della disciplina delle spese derivante da queste disposizioni. In particolare, anche un eventuale accordo tra le parti sulle spese dovrà essere preso in considerazione solo se le parti lo confermino espressamente dinanzi al giudice nelle dichiarazioni compiute ai fini della rinuncia. Non spetta al giudice accertare, nell' ambito della decisione, se siano intervenuti altri accordi tra le parti indipendentemente da tali dichiarazioni. Infine, la decisione sulle spese ex art. 87 del regolamento di procedura statuisce, infine, solo sulla condanna alle spese in sé e non sull' importo delle spese ripetibili, sul quale il giudice dovrà pronunciarsi, in caso di contestazione, con il procedimento ex art. 92, n. 2, del regolamento di procedura.

3. Il giudice comunitario che liquidi le spese a norma dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai propri avvocati, ma a determinare i limiti entro i quali questi possano essere ripetuti nei confronti della parte condannata alle spese. Ne discende che il giudice non deve prendere in considerazione, tra l' altro, né una tariffa forense nazionale, né un eventuale accordo in proposito tra la parte interessata e il suo mandatario. Nell' ambito della libera valutazione degli elementi del caso di specie compiuta dal giudice intervengono fattori quali, da un lato, la circostanza che la parte che deve sopportare le spese sostenute ex adverso abbia già versato alla controparte una determinata somma a titolo di compensazione delle spese di difesa che abbia dovuto anticipare e, dall' altro, l' adeguamento di tale somma in rapporto alle incombenze che la causa ha occasionato.

Parti


Nella causa T-124/93,

Georg Werner, residente in Niddatal (Repubblica federale di Germania), con l' avv. Volker Zuleger, con studio in Niddatal, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Roger Nothar, 17, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dierk Booss, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, relativa al preteso danno derivatogli dall' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13),

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE AMPLIATA

DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato il 7 settembre 1990 presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, contro la Commissione delle Comunità europee al fine di ottenere il risarcimento del danno che gli sarebbe derivato dall' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nella parte in cui tale regolamento non prevede l' attribuzione di un quantitativo di riferimento rappresentativo a quei produttori che abbiano assunto l' impegno, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), di sospendere la produzione di latte per un periodo determinato.

2 Con decisione del presidente della Corte veniva disposta la sospensione del procedimento sino alla pronuncia della sentenza nelle cause riunite C-104/89, Mulder e a./Consiglio e Commissione, e C-37/90, Heinemann/Consiglio e Commissione. Con ordinanza della Corte 27 settembre 1993 la causa veniva rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.

3 Con comunicazione pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 1994 il ricorrente, che nel frattempo aveva accettato l' offerta di indennizzo formulatagli ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un' offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6), dichiarava di voler desistere dall' azione chiedendo la condanna della convenuta alle spese del giudizio.

4 La Commissione non sollevava eccezioni avverso la desistenza dall' azione e chiedeva, ai sensi dell' art. 87, n. 5, primo comma, primo capoverso, del regolamento di procedura, di porre le spese del procedimento a carico del ricorrente. La Commissione motivava tale richiesta sostenendo che la sua condotta non giustificasse la condanna alle spese, atteso che non potevano sussistere dubbi per il ricorrente quanto al fatto che, in caso di vittoria dei ricorrenti nella causa pilota "Mulder e Heinemann", egli avrebbe ottenuto l' indennizzo anche senza proposizione del ricorso e che la Commissione, laddove il ricorrente avesse formulato una siffatta richiesta, avrebbe rinunciato a far valere l' eccezione di prescrizione. Inoltre, l' importo dell' indennizzo ottenuto dal ricorrente sulla base del regolamento n. 2187/93 resterebbe ben al di sotto dell' importo richiesto nel ricorso. Il ricorrente aveva poi ottenuto, ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 28 settembre 1993, n. 2648, recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 2187/93 (GU L 243, pag. 1), un importo pari a 500 ECU a titolo di compensazione delle spese legali sostenute, importo che copriva la rifusione delle spese giudiziali relative all' attività del difensore, ai sensi dell' art. 87, n. 5, primo comma, secondo capoverso, del regolamento di procedura. Accettando l' offerta di indennizzo in base all' art. 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/83, il ricorrente avrebbe infine rinunciato ad ogni ulteriore pretesa, ivi compresa la rifusione delle spese giudiziali nella parte eccedente l' importo forfettario di 500 ECU.

5 Ai sensi dell' art. 87, n. 5, primo comma, primo capoverso, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, se l' altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, ai sensi del successivo capoverso, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell' altra parte, se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima.

6 Al riguardo va rilevato, innanzitutto, che l' offerta di indennizzo formulata al ricorrente ai sensi del regolamento n. 2187/93 costituisce riconoscimento della fondatezza della pretesa risarcitoria fatta valere dal ricorrente medesimo nei confronti della Comunità. Ne consegue che, in linea di principio, il ricorrente aveva fondati motivi per proporre ricorso.

7 Il ricorrente ha avviato l' azione prima del 5 agosto 1992, vale a dire quando il Consiglio e la Commissione non avevano ancora provveduto, mediante la comunicazione del 5 agosto 1992 (GU C 198, pag. 4), a riconoscere la propria responsabilità rinunciando, nell' ambito di un disegno di definizione generale della questione, ad eccepire la prescrizione. A quell' epoca il ricorrente non poteva ancora prevedere quale sarebbe stata la futura posizione della Commissione nei confronti di altri richiedenti. Considerato che l' art. 178 del Trattato CE non prevede un procedimento preliminare amministrativo precedente alla proposizione del ricorso, non può essere contestato al ricorrente di non aver preventivamente richiesto alla Commissione in via stragiudiziale di rinunciare all' eccezione di prescrizione. Spettava alla Commissione compiere tutti i passi necessari per fare chiarezza nei confronti di tutte le parti lese eliminando i motivi che potevano indurre a proporre ricorso, come poi effettivamente fatto dal Consiglio e dalla Commissione con la comunicazione del 5 agosto 1992 e con il regolamento n. 2187/93.

8 Si deve rilevare inoltre che, in questo contesto, resta irrilevante l' entità dell' importo dell' indennizzo successivamente accettato dal ricorrente. Per quanto riguarda la decisione sulle spese, appare piuttosto decisivo il fatto che la proposizione del ricorso sia risultata sostanzialmente giustificata. Nella specie, non sussiste motivo per procedere ad una ripartizione delle spese, come previsto dall' art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, in caso di soccombenza parziale del ricorrente, già per il solo fatto che la richiesta di un più elevato importo risarcitorio del ricorso non ha dato luogo ad ulteriori spese o a un maggior carico di lavoro.

9 Laddove poi la Commissione si richiama all' importo di 500 ECU, relativo alle spese giudiziali versato sulla base del regolamento n. 2648/93, va rilevato che la decisione del Tribunale sulle spese in caso di rinuncia agli atti deve fondarsi esclusivamente sulle disposizioni del regolamento di procedura e in particolare sull' art. 87, n. 5. Quanto all' entità della condanna alle spese che ne deriva, restano pertanto irrilevanti altre norme giuridiche. In particolare, un eventuale accordo delle parti sulle spese, ai sensi dell' art. 87, n. 5, secondo comma, assume rilevanza solamente laddove venga confermato dalle parti dinanzi al Tribunale nelle rispettive dichiarazioni rilasciate nell' ambito della rinuncia agli atti. Non spetta al Tribunale, nell' ambito della decisione sulle spese ai sensi dell' art. 87, n. 5, acclarare la questione se le parti, indipendentemente da tali dichiarazioni, abbiano eventualmente raggiunto altri accordi in ordine alle spese.

10 In tale contesto va infine sottolineato che la decisione sulle spese ai sensi dell' art. 87 del regolamento di procedura verte unicamente sulla condanna alle spese e non, invece, sull' entità delle spese ripetibili. In caso di contestazioni in ordine a queste ultime, dovrà farsi ricorso alla procedura prevista dall' art. 92, n. 1, del regolamento. Nell' ambito di tale procedimento, il giudice comunitario, secondo costante giurisprudenza (v. ordinanza della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727; v. anche ordinanze del Tribunale 25 febbraio 1992, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II-153, e 5 luglio 1993, causa T-84/91, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II-757), non deve liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi difensori, bensì deve determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Conseguentemente, il Tribunale non dovrà prendere in considerazione né le tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati né eventuali accordi conclusi al riguardo tra la parte interessata e i propri agenti o consulenti. Nell' ambito della libera valutazione di tutte le circostanze della fattispecie che deve essere compiuta, alla luce dei criteri dettati dalla summenzionata giurisprudenza, in caso di contestazione, in un eventuale procedimento ai sensi dell' art. 92, n. 1, occorrerebbe anche accertare se il ricorrente abbia già ottenuto aliunde una rifusione delle spese inerenti alla propria assistenza legale, già oggetto della decisione sulle spese ai sensi dell' art. 87, n. 5, e se e in qual misura, oltre alla normale attività di difesa già oggetto di rifusione nella misura di 500 ECU, possa essere eccezionalmente presa in considerazione, con riguardo alla domanda risarcitoria concretamente fatta valere nel caso in esame, un' ulteriore e rilevante attività professionale svolta dal difensore del ricorrente consistente nella redazione del ricorso e nella rappresentanza e difesa giudiziale.

11 Dalle considerazioni che precedono emerge che le eccezioni sollevate dalla Commissione avverso la propria condanna alle spese risultano infondate e che, alla luce delle circostanze del caso, appare opportuno condannare la Commissione stessa, in considerazione della sua condotta, alle spese del procedimento ai sensi dell' art. 87, n. 5, primo comma, secondo capoverso, del regolamento di procedura.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE AMPLIATA

DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La causa T-124/93 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2) La Commissione è condannata alle spese del procedimento.

Lussemburgo, 20 gennaio 1995.